Versione
18 gennaio 1980
18 gennaio 1980
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2013, n. 3080Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente - Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere - Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24018/2010 proposto da: RA AR [...]quale titolare della farmacia EDDA DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato GIORDANI LAURA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPASIANO MARIO ROSARIO, NICOLOSO BRUNO RICCARDO giusta delega in atti; - ricorrente - contro ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 80006250619 in persona …Leggi di più...
- illecito disciplinare·
- conseguenze·
- contratto atipico non meritevole di tutela·
- configurabilità·
- fondamento·
- esclusione·
- natura·
- inosservanza dell'intesa da parte del titolare di farmacia·
- intesa tra i farmacisti volta a vietare l'apertura al di fuori dei turni minimi·
- professioni ed arti sanitarie·
- negozi giuridici·
- medicinali·
- atipici (innominati)·
- vendita·
- esercizio della farmacia