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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4746/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4746/2025;
avente a oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981”
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
IN di BA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Bellona
(CE) alla via P. Mascagni n. 13;
ricorrente
E
in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale p.t. (C.F. ), rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Modesto Letizia (C.F. ), C.F._2
entrambi elett.te dom.ti presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, S. Nicola La
RA (CE);
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente presentava opposizione alle Ordinanze- ingiunzione n. 813/20 e 814/20.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. Controparte_1
In fatto
Parte ricorrente premette che il 14.07.2025 venivano notificate le ordinanze-ingiunzione n. 813/20 e 814/20.
Eccepisce la loro nullità in quanto generiche e prive di contestazioni chiare e complete dei fatti addebitati, Parte richiamando genericamente i verbali redatti dall' il
12.08.2020 e non allegati, con incidenza negativa sulla possibilità di assumere una difesa compiuta. Afferma che
- 2 -
l'ordinanza n. 813/20 non specificherebbe le norme di igiene violate, in che data sarebbero state violate ed entro quale data andavano ottemperate. Eccepisce la genericità della motivazione e la nullità per assenza di allegazione del verbale.
Evidenzia che, con riferimento all'ordinanza n. 814/20, vi sarebbe carenza di motivazione per mancata specificazione e richiamo del verbale di sequestro amministrativo della sostanza incriminata. Ritiene che non sia dato comprendere se vi è stata repertazione della sostanza, la quantità della sostanza, l'indicazione del quantitativo del flacone richiamato, né l'azienda che commercializza il farmaco e l'indicazione della scadenza. Contesta, inoltre, la sproporzione della sanzione. Chiede dichiararsi la nullità o di rimodulare il quadro sanzionatorio.
La Regione premette che le ordinanze-ingiunzione prendono le mosse dalla mancata oblazione dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo nn. 11-
DS21 e 12-DS21 redatti in data 12.08.2020 dal
. Ritiene assente Controparte_2
l'eccepita genericità. Afferma che i provvedimenti opposti non sono sprovvisti di motivazione ma indicano sia il fatto contestato, per relationem al verbale di accertamento, che le norme di legge violate. Rappresenta che il processo verbale n. 12-DS21 riporta chiaramente la quantità di farmaco rinvenuta nel flacone, il lotto di produzione e il
- 3 -
numero di AIC. Evidenzia che la somma ingiunta è di poco superiore al pagamento in misura ridotta ex art. 16 l.
689/1981, anche in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento ingiuntivo che consegue alla mancata oblazione del processo verbale.
In diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che non vi è alcuna nullità per difetto di motivazione in quanto in entrambe le ordinanze sono richiamati i due processi verbali di accertamento illecito
(N. 12-DS.21 e N. 11-DS.21) da cui traggono origine. Si condivide, infatti, la tesi secondo cui “L'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, ragioni che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (cfr. Tribunale
Brescia sez. III, 17/07/2023, n. 1245).
Né il relativo verbale andava allegato, ritenendosi sufficiente il suo solo richiamo, specie in virtù dell'assenza di contestazioni riguardanti la conoscenza del medesimo.
- 4 -
Né si ritiene che i processi verbali di accertamento siano carenti dal punto di vista motivazionale. In essi, invero, sono specificatamente indicate le ragioni che hanno comportato l'accertamento dell'illecito e l'applicazione delle relative sanzioni.
Neppure, si precisi, vi è un difetto di motivazione a seguito dell'ulteriore rinvio, fatto nei suddetti processi verbali, al
MOD. 5/A n. 143/S. Non solo, invero, parte ricorrente nulla deduce sul punto (e, in assenza di censure riguardanti la ricezione dei processi verbali, deve reputarsi che era a conoscenza dei contenuti e, dunque, dei riferimenti esterni fatti a tale documento in entrambi i verbali) ma, a ben vedere, è espressamente scritto, in entrambi i processi verbali, che del MOD. 5/A n. 143/S è stata rilasciata copia all'interessato.
Con riferimento alla seconda ordinanza, inoltre, da un lato deve considerarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'assenza agli atti del verbale di sequestro non determina illegittimità; dall'altra, comunque, nel relativo processo verbale 12-DS.21 è chiaramente specificato che è stato rinvenuto un flacone di ipofamina “contenente ca. 40 ml di farmaco, lotto EO1457-
1016, AIC 101503011, di cui non si evidenzia la scadenza, per il quale l'allevatore non era in possesso di documentazione né sanitaria né commerciale”, con conseguente violazione sia dell'allora vigente art. 79
- 5 -
comma 1 d.lgs. 193/2006 (secondo cui i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare tutta una serie di indicazioni relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari), sia dell'allora vigente art. 15 comma 2 d.lgs.
158/2006 (secondo cui l'allevatore annota, su un registro tenuto nell'azienda, la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento). Ebbene, l'assenza della documentazione sanitaria e commerciale riferita a tale farmaco rinvenuto
(la cui quantità e il cui lotto, tra l'altro, sono specificatamente indicati) deve indurre a ritenere che, pertanto, parte ricorrente non ha tenuto (o, quantomeno, annotato, in relazione al farmaco indicato) né il registro prescritto dall'art. 79 comma 1 cit. né quello di cui all'art. 15 comma 2 cit.
Va disattesa, infine, l'istanza di rimodulazione in quanto le sanzioni applicate si attestato intorno a parametri medi rispetto a quelli che sono i massimi sanciti dalle disposizioni richiamate nei processi verbali.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria, considerato il carattere sintetico del ricorso e della
- 6 -
discussione orale e visto che l'intero giudizio si è articolato in sole due udienze, si ritiene di non liquidare la fase istruttoria e applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della delle spese del giudizio, pari a € Controparte_1
1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 01.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4746/2025;
avente a oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981”
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
IN di BA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Bellona
(CE) alla via P. Mascagni n. 13;
ricorrente
E
in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale p.t. (C.F. ), rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Modesto Letizia (C.F. ), C.F._2
entrambi elett.te dom.ti presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, S. Nicola La
RA (CE);
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente presentava opposizione alle Ordinanze- ingiunzione n. 813/20 e 814/20.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. Controparte_1
In fatto
Parte ricorrente premette che il 14.07.2025 venivano notificate le ordinanze-ingiunzione n. 813/20 e 814/20.
Eccepisce la loro nullità in quanto generiche e prive di contestazioni chiare e complete dei fatti addebitati, Parte richiamando genericamente i verbali redatti dall' il
12.08.2020 e non allegati, con incidenza negativa sulla possibilità di assumere una difesa compiuta. Afferma che
- 2 -
l'ordinanza n. 813/20 non specificherebbe le norme di igiene violate, in che data sarebbero state violate ed entro quale data andavano ottemperate. Eccepisce la genericità della motivazione e la nullità per assenza di allegazione del verbale.
Evidenzia che, con riferimento all'ordinanza n. 814/20, vi sarebbe carenza di motivazione per mancata specificazione e richiamo del verbale di sequestro amministrativo della sostanza incriminata. Ritiene che non sia dato comprendere se vi è stata repertazione della sostanza, la quantità della sostanza, l'indicazione del quantitativo del flacone richiamato, né l'azienda che commercializza il farmaco e l'indicazione della scadenza. Contesta, inoltre, la sproporzione della sanzione. Chiede dichiararsi la nullità o di rimodulare il quadro sanzionatorio.
La Regione premette che le ordinanze-ingiunzione prendono le mosse dalla mancata oblazione dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo nn. 11-
DS21 e 12-DS21 redatti in data 12.08.2020 dal
. Ritiene assente Controparte_2
l'eccepita genericità. Afferma che i provvedimenti opposti non sono sprovvisti di motivazione ma indicano sia il fatto contestato, per relationem al verbale di accertamento, che le norme di legge violate. Rappresenta che il processo verbale n. 12-DS21 riporta chiaramente la quantità di farmaco rinvenuta nel flacone, il lotto di produzione e il
- 3 -
numero di AIC. Evidenzia che la somma ingiunta è di poco superiore al pagamento in misura ridotta ex art. 16 l.
689/1981, anche in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento ingiuntivo che consegue alla mancata oblazione del processo verbale.
In diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che non vi è alcuna nullità per difetto di motivazione in quanto in entrambe le ordinanze sono richiamati i due processi verbali di accertamento illecito
(N. 12-DS.21 e N. 11-DS.21) da cui traggono origine. Si condivide, infatti, la tesi secondo cui “L'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, ragioni che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (cfr. Tribunale
Brescia sez. III, 17/07/2023, n. 1245).
Né il relativo verbale andava allegato, ritenendosi sufficiente il suo solo richiamo, specie in virtù dell'assenza di contestazioni riguardanti la conoscenza del medesimo.
- 4 -
Né si ritiene che i processi verbali di accertamento siano carenti dal punto di vista motivazionale. In essi, invero, sono specificatamente indicate le ragioni che hanno comportato l'accertamento dell'illecito e l'applicazione delle relative sanzioni.
Neppure, si precisi, vi è un difetto di motivazione a seguito dell'ulteriore rinvio, fatto nei suddetti processi verbali, al
MOD. 5/A n. 143/S. Non solo, invero, parte ricorrente nulla deduce sul punto (e, in assenza di censure riguardanti la ricezione dei processi verbali, deve reputarsi che era a conoscenza dei contenuti e, dunque, dei riferimenti esterni fatti a tale documento in entrambi i verbali) ma, a ben vedere, è espressamente scritto, in entrambi i processi verbali, che del MOD. 5/A n. 143/S è stata rilasciata copia all'interessato.
Con riferimento alla seconda ordinanza, inoltre, da un lato deve considerarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'assenza agli atti del verbale di sequestro non determina illegittimità; dall'altra, comunque, nel relativo processo verbale 12-DS.21 è chiaramente specificato che è stato rinvenuto un flacone di ipofamina “contenente ca. 40 ml di farmaco, lotto EO1457-
1016, AIC 101503011, di cui non si evidenzia la scadenza, per il quale l'allevatore non era in possesso di documentazione né sanitaria né commerciale”, con conseguente violazione sia dell'allora vigente art. 79
- 5 -
comma 1 d.lgs. 193/2006 (secondo cui i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare tutta una serie di indicazioni relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari), sia dell'allora vigente art. 15 comma 2 d.lgs.
158/2006 (secondo cui l'allevatore annota, su un registro tenuto nell'azienda, la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento). Ebbene, l'assenza della documentazione sanitaria e commerciale riferita a tale farmaco rinvenuto
(la cui quantità e il cui lotto, tra l'altro, sono specificatamente indicati) deve indurre a ritenere che, pertanto, parte ricorrente non ha tenuto (o, quantomeno, annotato, in relazione al farmaco indicato) né il registro prescritto dall'art. 79 comma 1 cit. né quello di cui all'art. 15 comma 2 cit.
Va disattesa, infine, l'istanza di rimodulazione in quanto le sanzioni applicate si attestato intorno a parametri medi rispetto a quelli che sono i massimi sanciti dalle disposizioni richiamate nei processi verbali.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria, considerato il carattere sintetico del ricorso e della
- 6 -
discussione orale e visto che l'intero giudizio si è articolato in sole due udienze, si ritiene di non liquidare la fase istruttoria e applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della delle spese del giudizio, pari a € Controparte_1
1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 01.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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