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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Fiorella GOZZER Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5761 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7 novembre 2024 e vertente
TRA
P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma via G.B.Tiepolo n.21 presso lo studio degli avv.ti Alessandro De Belvis e Francesco De
Belvis che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
Avv. Marco (C.F. , in Roma elettivamente domiciliato via Cornelia n.7 CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gianluigi Preite che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 14361/2019 del Tribunale di Roma pubblicata l'8.7.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, (in avanti solo ) impugnava Parte_1 Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva liquidato in €.57.358,00, oltre accessori e spese generali, il compenso professionale per l'attività svolta dall'avv. nei suoi CP_1 confronti;
rigettato la domanda riconvenzionale di compensazione e di responsabilità professionale da essa proposta;
condannato essa convenuta al pagamento delle somme come liquidate, detratti gli acconti già versati;
con condanna altresì della stessa al pagamento di spese e compensi del giudizio.
L'impugnazione censurava la motivazione del Tribunale nella quantificazione degli acconti versati, nel rigetto dell'eccezione di compensazione con quanto corrisposto e nel mancato riconoscimento di responsabilità professionale dell'avv. nei giudizi in cui essa società era risultata soccombente. CP_1
Concludeva chiedendo, previa sospensione cautelare della sentenza, il rigetto della domanda come dall'avv.
formulata, l'accoglimento della riconvenzionale -mediante compensazione dell'importo di €. CP_1
32.902,73 versato e con accertamento della responsabilità del professionista- e conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno pari ad €. 101.037,18, importo corrispondente alle spese legali versate alle controparti, oltre ad €. 13.717,36 per compensi percepiti dallo stesso;
reiterando, CP_1 anche in questa sede le richieste istruttorie in primo grado rigettate.
Con comparsa del 25.2.20, si costituiva l'avv. il quale rilevava l'inammissibilità dell'appello CP_2 ex art. 342 cpc e ne chiedeva il rigetto per assoluta infondatezza, dando atto dell'errore di calcolo del primo giudice nel conteggio delle somme di cui al punto 18 emendabile, a suo dire, con il procedimento ex art. 287 cpc.
Con ordinanza del 28.2.2020 la Corte, in altra composizione, rigettava la richiesta di sospensione cautelare della sentenza in assenza di allegazione del periculum in mora.
All'udienza cartolare del 7.11.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente a quanto sarà indicato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella determinazione del quantum sia per aver ripetuto al punto 18 della sentenza, la liquidazione già disposta al punto 14; che per aver indicato, ai punti 14 e 15, le competenze spettanti in due giudizi ritenendo, al contrario, che avrebbe dovuto conteggiarne solo uno, trattandosi di cause avverso lo stesso provvedimento.
Quanto al primo rilievo, vi è riconoscimento di parte appellata riguardo alla erronea duplicazione, al punto
18 della sentenza, delle competenze già indicate precedentemente al punto 14 per €. 2.500,00; sicchè è pacifico che tale importo dovrà essere sottratto dal totale.
Quanto, invece al rilievo relativo ai due giudizi aventi ad oggetto lo stesso provvedimento (R.G.n. 30304/14
e 39430/14 riportati ai n. 14 e 15 della sentenza), si deve convenire con il primo giudice e confermare la doppia liquidazione dei compensi in considerazione del fatto che si tratta di giudizi distinti, nei quali la difesa è stata duplice ed ha riguardato posizioni processuali differenti (nel primo si trattava di difendersi in quanto parte convenuta, nell'altro, di sostenere una tesi in quanto attrice), con la conseguenza che sono dovuti gli onorari per la duplice attività svolta.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'omessa pronuncia in ordine alla quantificazione degli acconti versati.
Il motivo è inammissibile e non merita accoglimento. L'appello, difatti, pur dando atto che il primo giudice nella indicazione degli acconti corrisposti per i vari giudizi si è riportato ad un atto di parte attrice (doc 14) che risulta incontestato -e che l'appellante lo ripropone schematicamente nell'atto di appello (pag. 10 e 11) decurtandolo solo delle somme che ritiene non dovute di cui al primo motivo di appello-, censura esclusivamente la mancata indicazione in sentenza degli importi versati in acconto ai singoli giudizi.
E' evidente che, non essendoci contestazione sugli importi versati, il motivo di appello debba essere giudicato inammissibile, stante l'irrilevanza del rilievo ai fini della eventuale riforma della sentenza.
D'altra parte, la disposizione della sentenza riportata al n. 26 “la parte convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento del compenso come sopra liquidato detratti gli acconti già percepiti e specificatamente imputati alle singole controversie, come ammissioni di cui al doc. 14 delle produzioni di parte attrice”, è chiara nel determinare le somme complessivamente dovute nell'importo liquidato dal quale dovranno essere detratti gli acconti versati per ciascun procedimento ed indicati nel documento allegato. Difatti, la indicazione dell'ammontare delle somme dovute ed il richiamo ad uno specifico documento non contestato che riporta analiticamente gli acconti versati per ogni procedimento, esclude ogni distorta interpretazione della disposizione della sentenza che, pertanto, va confermata.
Quanto al terzo motivo relativo all'attività stragiudiziale il cui importo corrisposto è stato ritenuto dal primo giudice non inerente ai giudizi per il pagamento dei quali è stato proposto il presente giudizio, valgano le seguenti considerazioni.
Il mancato riferimento dei versamenti effettuati ai singoli giudizi per cui è causa, unitamente alla prova di un'intensa attività stragiudiziale esperita dal professionista nel corso degli anni;
nonché la mancata annotazione nel già menzionato doc. 14 dell'importo che si vorrebbe compensare, ha indotto il giudice di primo grado a ritenere infondata la richiesta di compensazione effettuata da parte appellante.
V'è da aggiungere che tale attività di “consulenza legale” è portata da 9 fatture con tale specifica dicitura, regolarmente saldate (per un importo pari a €. 38.905,47); sicchè è stata ritenuta correttamente dal primo giudice relativa ad attività stragiudiziale effettivamente espletata, come provato dalla documentazione allegata al fascicolo.
Quanto all'ultimo motivo relativo al risarcimento del danno per pretesi danni a causa dell'esito infausto dei giudizi R.G. 79285/14 e 75413/11 per i quali si assume la colpa grave del professionista per non aver indicato i mezzi di prova dovuti e non aver allegato i documenti a corredo della domanda, va osservato che correttamente il primo giudice ha rilevato una carenza di prova in ordine ai presupposti della richiesta ove, peraltro, la difesa dell'avv. è intervenuta nel corso dei procedimenti. Carenza di prova talmente CP_1 evidente che l'appellante, anche in questa fase, reitera le richieste istruttorie;
riformulando però i capitoli di prova già rigettati in primo grado perché valutativi e tendenti a dimostrare elementi (come il risultato conseguito) irrilevanti ai fini della valutazione della correttezza della prestazione professionale ed in contrasto con la sua natura (di prestazione di mezzi).
Le medesime considerazioni vanno ribadite anche in questa sede rimanendo attuali in assenza di qualsivoglia deduzione o specificazione delle richieste avanzate da parte appellante.
Per quanto innanzi detto la sentenza va riformata nei limiti innanzi indicati.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della ridotta riforma della sentenza- che peraltro sarebbe stata emendabile anche con procedimento ex art. 297 cpc.- sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14361/19, in parziale accoglimento Parte_1 dell'appello, riforma in parte la sentenza e così provvede:
- liquida il compenso complessivo per le attività professionali dedotte in giudizio in €. 54.858,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti Parte_1 dell'avv. della residua somma risultante all'esito della detrazione dall'importo complessivamente CP_1 liquidato degli acconti versati indicati nel doc. 14;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio.
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Roma, 27.4.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino