Articolo 504 del Codice di procedura penale
Articolo 503Articolo 452
Versione
24 ottobre 1989
Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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