Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Giudice può formulare domande suggestive ma non nocive (Cass. 8307/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2022
[…] In ogni caso, l'opposizione alla proposizione delle domande deve essere proposta ex art. 504 c.p.p. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perchè ai giudici dei successivi gradi di giudizio è rimessa soltanto la valutazione circa la motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa (Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, H, Rv. 273233). […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42843Provvedimento: […] Ciò posto, deve essere evidenziato che, in ogni caso, l'opposizione alle domande proposte nel corso dell'esame dei testi deve essere anzitutto formulata ex art 504 c.p.p. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perché ai giudici dei gradi successivi di giudizio è rimessa solo una valutazione circa la motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'eccezione stessa. […]Leggi di più...
- domande suggestive·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- opposizione alle domande·
- art. 385 cod. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- travisamento della prova·
- art. 499 cod. proc. pen.·
- evasione·
- art. 503 cod. proc. pen.