Ordinanza cautelare 9 gennaio 2015
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2014, proposto da
S.P.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Emanuela Anna Viola, Avv. Simone Rocchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo, in Ancona, via Magenta, 5;
contro
Comune di Potenza Picena, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio AN CA SA in Ancona, via Cardeto, 41;
nei confronti
BR OL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del sindaco del Comune di Potenza Picena 9 ottobre 2014, n.231 avente ad oggetto Rimozione rifiuti abbandonati e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi. Postazione di perforazione denominata "Marotti 1" località Alvata P.Potenza Picena notificata in data 15 ottobre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Potenza Picena;
Vista la comunicazione depositata il 1° settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato l’8 agosto 2025, ha dichiarato - con la successiva adesione del Comune intimato - che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, sussistendo l’accordo in tal senso delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA NO, Presidente, Estensore
EN AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA NO |
IL SEGRETARIO