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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, ha pro- nunciato ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 172/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), in giudizio personal- Parte_1 C.F._1
mente ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
avente a oggetto: opposizione ex artt. 84, 170 d.P.R. 115/2002
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. Con ricorso “ex art. 281 e ss. c.p.c.” (e artt. 84, 170 d.P.R. 115/2002, 15 d.lgs.
150/2011) “in opposizione a liquidazione ridotta”, l'avv. Antonella IC, di- fensore di persona ( ammessa (quale imputato di atti per- Controparte_2
1 secutori aggravati) a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale di fronte a questo Tribunale R.G.N.R. 1699/2021 (definito “in primo grado con la condanna dell'imputato a mesi 20 di reclusione”), ha impugnato il decreto di que- sto Tribunale del 26 gennaio 2024, non motivato, che le ha liquidato in euro “950 più accessori” il compenso richiesto per l'attività professionale prestata nel pre- detto procedimento quanto al procedimento incidentale inerente alla misura cau- telare custodiale degli arresti domiciliari, “applicata all'imputato con ordinanza del[l'] 8/7/2022 [...] emessa dal Giudice del dibattimento” e “concluso con la pronuncia della [...] Corte di Cassazione [...] del 29.3.23”; attività professionale ar- ticolatasi in particolare in “istanza di revoca della misura”, “indagini difensive che hanno avuto ad oggetto l'audizione di 6 persone informate dei fatti e le cui di- chiarazioni sono state depositate nel corso del [...] procedimento cautelare, non- ché l'estrazione dei tabulati fastweb anch'essi depositati e allegati agli atti”,
l'“appello al Tribunale del riesame” “avverso l'ordinanza di rigetto Parte_2
dell'istanza di revoca”, il “ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame”, per compensi corrispondentemente richiesti in euro
1.463,90, 1.722,24, 2.798,68, 2.726,88 e quindi in “un totale definitivo [...] di €
8.711,66”, in opposizione ridotto a “€ 5.200,00 comprensiv[i] di oneri di legge
(rimborso forfettario al 15% e cap 4%)”.
IC ha convenuto in giudizio;
cui ricorso introdut- Controparte_1
tivo e decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati (presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato de L'Aquila) e che non si è costituito.
2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui a seguire.
La liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa a patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli artt. 82 e 106-bis (che prevede la riduzione di 1/3) d.P.R. 115/2002
e dall'art. 12 (che per l'attività penale prevede la liquidazione per fasi;
i parametri
2 di tale liquidazione e, in particolare, che per “le liquidazioni delle prestazioni svol- te in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato [...] si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”; e che i “compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti”) e dalla tabella 15 (“giudizi penali”) del D.M. 55/2014.
Inoltre, nella liquidazione dei compensi del procedimento principale deve essere conteggiata anche la liquidazione dei compensi per il procedimento incidentale cautelare, a sua volta articolata anche sui “gradi” dello stesso (nel caso di specie, riesame e ricorso per cassazione); come d'altronde risulta anche dai vari protocol- li di intesa e linee guida adottati dai Tribunali.
La ricorrente ha appunto chiesto la liquidazione dei compensi per il procedimen- to incidentale cautelare, allegando i vari atti e pronunce richiamati;
e non risulta che tale liquidazione sia già intervenuta nell'ambito del procedimento principale.
Il provvedimento impugnato, non motivato, effettua una liquidazione non com- patibile con la normativa sopra richiamata.
Il Tribunale, pertanto, valutato altresì l'esito negativo delle impugnazioni cautelari
(la sentenza della Cassazione “Rigetta il ricorso”), determina il compenso del di- fensore ricorrente in euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge;
in particolare: euro 1.000,00 per la richiesta di revoca della misura e le indagini difensive;
euro 1.100,00 per ciascuna delle impu- gnazioni.
3. Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate, anche in ragione della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) in parziale riforma del decreto di questo Tribunale del 26 gennaio 2024 in
R.G.N.R 1699/2021, liquida in favore dell'avvocato Antonella IC, quale difensore di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, la somma di euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge;
b) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Lanciano, 13 gennaio 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
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