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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 536/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI NE Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 536/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9.5.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
10.12.2025
OGGETTO: d a
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
[...]
, residente in [...]
Mansueto Ramponi n. 8/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio
Boscaglia, cod. fis. , come da delega allo stesso C.F._2
conferita a margine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Spirano (BG), Viale
EL OR n. 25
APPELLANTE c o n t r o società per azioni di diritto olandese, con sede legale CP_1
ad Amsterdam, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio olandese al numero – quale società incorporante la P.IVA_1
società nella persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
LI e UG IN con domicilio eletto presso il loro studio in
Brescia, Piazza Loggia n. 5;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 442/2022 in data
24.2.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, per le motivazioni e le causali sovra esposte previe declaratorie tutte del caso, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado RG n. 21672/2016
già pendente innanzi al Tribunale di Brescia, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione previa ogni diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge nonché con richiamo alle istanze, domande e allegazioni tutte di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE
In totale riforma della Sentenza 442/2002 RG n. 21672/2016 del Tribunale
di Brescia emessa in data 24.02.2022 e depositata in data 25.02.2022, in accoglimento della presente impugnazione, disattese in toto le avverse domande ed istanze, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto vengono riproposte le domande rassegnate in primo grado e in particolare:
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di leasing de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
2. Dichiarare per gli effetti che tale leasing sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora usurario ab origine in quanto determinante un travalicamento del tasso soglia di riferimento (Tasso convenzionale pari a 0,46%; tasso mora contrattuale pari a 12,38%; tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 8,87%. TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata su capitale, spese ed interessi corrispettivi]);
3. accertare che sino al momento della perizia parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 315.000,00, come interessi l'importo di euro 90.195,77;
4. la nullità-invalidità e/o inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria contratto di leasing n. 00046059/001 del 16.05.2003, oggetto di giudizio e di cui in narrativa, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli art. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla legge n. 154/92 ed al TUB.
5. accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria stipulato con la (ex ING Leasing Spa) e successive CP_1
modifiche per mancata indicazione di un tasso effettivo di finanziamento
TAEG o ISC, con conseguente applicazione del tasso interesso BOT di cui all'art. 117 TUB;
6. condannare la ex ING Leasing Spa) convenuta alla CP_1
restituzione degli interessi e delle somme tutte facenti parte del TEG
(spese, commissioni, polizze), corrisposte dall'attrice, da quantificarsi anche tramite consulenza tecnica di ufficio (gli interessi corrisposti ammontano a circa € 90.195,77 (novantamilacentonovantacinque,77
euro), oltre agli interessi sulle somme dovute e la rivalutazione dal momento della loro corresponsione al saldo, tenuto conto di quanto già
specificato in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
7. Condanna al pagamento di spese ed onorari di causa;
8. nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede CTU volta a determinare la gratuità del contratto di leasing de quo, in applicazione dei principi su visti e a conferma del parere pro veritate allegato agli atti;
con riserva di nomina di CTP.” IN OGNI CASO:
con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado oltre spese generali iva e cpa come per legge e alle successive occorrende.
Per l'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare che precede: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa,
con conferma della sentenza appellata.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 28.12.2016
[...]
conveniva in giudizio ed esponeva che: Parte_1 CP_3
- in data 16.5.2003 aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
00046059/001 avente ad oggetto un immobile, a tasso variabile e per una durata di 120 mesi;
- vi si conveniva un tasso corrispettivo pari allo 0,4% ed un tasso di mora pari a “5 punti in più del tasso prime rate ABI tempo per tempo vigente,
applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento, a decorrere dalla
data di ogni singola scadenza fino al momento del relativo pagamento”, e quindi pari al 12,38%;
- poiché la rata era composta da capitale e interessi l'interesse moratorio si sommava agli interessi corrispettivi, determinando così la misura del succitato tasso che era superiore al tasso soglia usura vigente nel periodo,
ab origine;
- la sommatoria tra tasso mora e TEG era legittima ai sensi dell'art.644 cp,
non derogabile dalle Istruzioni di Banca d'Italia in quanto fonti secondarie;
- l'intero leasing pertanto doveva ritenersi gratuito ai sensi dell'art.117
TUB;
tanto premesso, domandava l'accertamento e la restituzione delle somme indebitamente pagate nonché la quantificazione della rata ancora dovuta,
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in data 19.4.2017 la società di leasing, adducendo che:
- il contratto era stato anticipatamente estinto nel 2008, pertanto non era possibile alcun accertamento negativo o ricalcolo della rata e dunque difettava l'interesse ad agire;
- la rilevazione del prime rate Abi era cessata a far data dal 31 dicembre
2004 ed il tasso di mora era stato quindi sostituito con il tasso determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgv. 231/2002, esteso a tutti i casi in cui le parti non avessero determinato la misura degli interessi;
dunque la clausola non poteva esser nulla giusto il richiamo a una norma di legge;
inoltre trattandosi di interessi di natura sanzionatoria e non corrispettiva essi non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art.644 cp;
infine, gli interessi moratori non potevano esser sommati agli interessi corrispettivi in quanto non rientravano tra le voci previste dalle istruzioni di Banca d'Italia, di valore normativo vincolante, per il calcolo del TEG, base di calcolo del
TEGM, a sua volta base di calcolo del TSU;
- anche ammessa l'usurarietà della clausola, essa dava origine alla nullità
solo della stessa, e non quindi alla gratuità dell'intero negozio;
dunque,
essendo impossibile un ricalcolo delle somme ancora dovute, non era dovuto alcunché;
- il diritto alla ripetizione era comunque prescritto in quanto il contratto di leasing era stato sottoscritto nel 2003.
Domandava pertanto l'integrale reiezione delle domande di controparte e la sua condanna al pagamento delle spese di lite nonché della somma di cui all'art.96 cpc.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI n.1 cpc eccepiva la Parte_1
nullità delle clausole relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto clausole indeterminate e indeterminabili, ai sensi degli artt. 1284 e 1346 c.c. e per contrarietà alla legge n. 154/92 ed al TUB,
poiché mancanti dell'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento
(TAEG o ISC); domandava inoltre considerarsi le somme relative al contratto di assicurazione, alle spese e alle commissioni nel computo del
TEG; contestava infine tutte le allegazioni di controparte, la quale censurava la novità delle domande proposte.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di istruttoria,
con sentenza del 24.2.22 n.442/2022, pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc vigente ratione temporis, il Tribunale di Bergamo respingeva integralmente le domande e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite
Il Tribunale riteneva:
- che le domande in punto di indeterminatezza del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC fossero nuove e pertanto inammissibili;
- che sussistesse l'interesse ad agire in ripetizione dal momento che presupposto della ripetizione era solo il pagamento in assenza di titolo;
- che le domande attoree fossero comunque infondate nel merito, in quanto dall'eventuale usurarietà degli interessi moratori non discendeva l'invalidità dell'intero negozio o della clausola in punto di interessi corrispettivi nè la gratuità del leasing;
- che tale vizio non sussistesse comunque, poiché il 31.12.2004 la rilevazione del prime rate Abi era venuta meno e quindi, per il periodo successivo a tale data, il tasso era stato sostituito con il tasso ex art 5 D
Lgs 231/02, ossia con il rinvio alla misura legale che non poteva essere considerata usuraia;
- che per il periodo precedente, anche se fossero stati corrisposti interessi moratori in misura superiore al TSU vigente, il diritto alla ripetizione sarebbe comunque prescritto, decorrendo il termine decennale dalle singole dazioni di denaro e non avendo specificato quando esse sarebbero avvenute;
- che gli ulteriori oneri oggetto di censura non rilevassero ai fini dell'usura,
poiché estranei alla funzione di erogazione del credito;
- che le spese seguissero la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande avanzate in primo grado, come riportate in epigrafe, con vittoria di spese ovvero compensazione.
Si costituiva (incorporante di ) CP_4 Controparte_5
domandando dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello.
Con decreto in data 11.11.25 stante il trasferimento ad altra sede veniva sostituito il relatore e la causa veniva anticipata e fissata per la discussione orale ex art.350 bis cpc all'udienza del 10 dicembre 2025, con termine sino al 18/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e sino al 28/11/2025
per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa dichiara inammissibili, perché nuove,
le domande di nullità per indeterminatezza del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC proposte in primo grado con la memoria di cui all'art. 183 co. VI n.1, cpc, rilevando che la violazione delle regole di trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB è rilevabile d'ufficio persino in appello, in quanto il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione. Il motivo è infondato nei termini che seguono.
E' noto che, pur essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art.1421 cc, la nullità del contratto deve essere allegata e provata entro i termini di cui all'articolo 183 cpc, in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità non deroga ai limiti posti dalle norme processuali relativi ad allegazione e produzioni documentale, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie
(ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13745 del 2025 e Sez. 1, Ordinanza
n. 2432 del 2025). E nel presente caso, si deve dare atto che i presupposti di fatto della domanda sono stati allegati e provati sin dall'atto introduttivo, in quanto la conclusione e le caratteristiche del contratto di leasing erano state già dedotte allora ed era stato prodotto il contratto stesso riportante le riferite caratteristiche. Dunque, la domande in punto di
“indeterminatezza del contratto e omessa indicazione del Taeg/Isc” era ammissibile.
Essa tuttavia non è fondata.
Par L' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <> e la rubrica dell'art. 9 è <>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul Pt_3
piano della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n.
24690: <<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé
non è oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass.
26/06/2019, n. 16907)>> o sul contenuto della prestazione a carico del cliente.
L'art. 117 TUB, richiamato da parte appellante al fine di sostenere la propria tesi, prevede al comma 4 che <
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6
che <
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma 7, prevede in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei
BOT emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la nullità prevista dalla disposizione di cui all'art. 117,
comma 6, TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può
essere applicata alla controversia in oggetto, in quanto il TEG/ISC, come esposto, ha natura unicamente informativa.
Vista tale natura, in forza della suddetta delibera CICR, la Banca d'Italia,
nelle proprie istruzioni aggiornate al 2003, ha indicato tra i contratti in cui
Par dev'essere necessariamente indicato l' i contratti di mutuo, senza che ciò abbia condotto all'affermazione della nullità dei contratti e/o delle singole clausole che non ne facciano indicazione.
Soltanto infatti per i contratti di credito al consumo - tra i quali è invero compreso il leasing, se a stipularlo sia appunto un consumatore, ma non è
questo il caso di specie - opera la disciplina di cui all'art. 125 bis co. 6
TUB, che sanziona con la previsione della nullità – ferma la validità del contratto nel suo insieme - le singole clausole contrattuali che non includano nel TAEG pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto.
Nel caso di specie, tuttavia, il non ha mai allegato la propria Parte_1
qualità di consumatore, che oltretutto è stata esplicitamente esclusa in sede di stipula del contratto di compravendita dell'immobile da costruire, a rogito Notaio in data 16.5.2003 rep n.32101 racc. n.18110 Per_1
registrato in Bergamo al n. 823811, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Bergamo al n.25767/16439, nel quale il è indicato Parte_1
quale “titolare dell'impresa individuale denominata “BORTOLLONI
GEOM.MARIO” (vedi pag.1 e 3 del contratto di compravendita) e, in tale qualità, ha venduto l'immobile da costruire oggetto del presente atto alla società di leasing per poi riacquistarlo dalla società stessa, a lavori ultimati in un'operazione a complessiva causa di finanziamento.
Dunque dall'intero tenore dell'operazione si evince che il vi ha Parte_1
partecipato quale imprenditore e non quale consumatore;
tale risultanza probatoria non è stata, peraltro, in alcun modo contestata, pertanto
Par l'assenza del TAEG/ non è rilevante e non incide sulla validità del contratto.
Il motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del primo giudicante per cui il saggio degli interessi moratori contrattualmente individuato in “5 punti in più del tasso prime rate ABI
tempo per tempo vigente” a seguito del venir meno della rilevazione del prime rate ABI a decorrere dal 31.12.2004 era stato sostituito con quello relativo al tasso ex art. 5 del d.lgs 231/2002, ossia mediante rinvio alla misura di legge, per cui non poteva porsi il problema della usurarietà degli interessi di mora applicati in data successiva al 31.12.2004, ma solo eventualmente per quelli applicati e corrisposti dall'attore nell'arco temporale compreso tra la stipula del contratto e il 31.12.2004.
Il giudice avrebbe errato in quanto il tasso di mora previsto al momento della stipula del contratto era pacificamente pari al 12,38% e quindi superiore al T.S.U. vigente all'epoca per le operazioni di leasing, pari all'8,87%, anche senza tenere conto degli oneri e delle spese accessorie,
con conseguente nullità della clausola e non debenza degli interessi, fermo che l'art. 5 del D.lgs 231/2002 prevede l'applicazione dei c.d
“superinteressi” “Salvo diverso accordo delle parti ...” e nel caso specifico la clausola sugli interessi moratori era stata prevista, anche se affetta da nullità.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto va premesso che la nullità del tasso di mora non ha alcuna influenza sulla clausola relativa agli interessi corrispettivi, la cui validità
non è contestata, con la conseguenza che l'usurarietà degli interessi di mora non può dare causa alla gratuità del contratto, ma alla mera non debenza degli interessi moratori stessi ed, eventualmente, alla loro restituzione (cfr. ex multis Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023).
In secondo luogo, è vero che il prime rate Abi non è più rilevato dal 2004
ma ciò non è determinante per quanto concerne la decisione in punto di usurarietà di tali interessi. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 24675 del 2017, (e recentemente ribadito, ex multis, con Cass. Ord. n. 8669 del 2025) il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto, salvo nuova pattuizione.
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte il tasso mora previsto in contratto al momento della pattuizione era 12,38% (prime rate al 15.5.2003 come risultante sul sito dell'ABI, ossia 7,375% + 5%). Il
tasso di mora soglia vigente per i leasing di valore superiore a € 50.000,00
era invece pari al 12,015%, calcolato in base alla formula (5,91+ 2,1) x
1,5.
Dunque gli interessi di mora pattuiti in contratto erano usurari ab origine in quanto superiori, seppure di poco, al tasso soglia con la conseguenza che, ai sensi dell'art.1815 cc comma 2, essi non sono dovuti ab initio. Ne
discende che esso non può essere sostituito a decorrere dal 31.12.2004 con il tasso previsto dall'art. 5 D.lgs 231/02, come invece ritenuto dal primo giudice, in quanto l'interesse moratorio è stato pattuito invalidamente ed
è dunque affetto da radicale nullità, non sanabile e sanzionata con la non debenza degli interessi pattuiti sin dall'inizio del rapporto, e non è
semplicemente venuto meno per sopravvenuta carenza di un parametro di indicizzazione.
Le somme pagate a titolo di interessi moratori devono, quindi, essere restituite.
Con il terzo motivo l'appellante censura la seguente affermazione: “A ben
vedere, tuttavia, anche laddove in tale arco di tempo fossero stati effettivamente corrisposti (interessi) in misura superiore al T.S.U. vigente,
il diritto di ripetizione sarebbe in ogni caso prescritto – eccezione
ritualmente sollevata dalla convenuta – essendo comunque decorso il
termine decennale. Con riferimento all'ipotesi in esame, detto termine non
decorre dalla stipulazione del contratto come sostenuto dalla convenuta,
né, in vero dall'estinzione del rapporto, come sostenuto passim dalla
convenuta, ma dalla dazione di denaro”.
Argomenta al riguardo l'appellante che nel contratto di leasing, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata, e non con riguardo alla data di stipula del contratto o della dazione di denaro, come ritenuto dal primo giudice. Il contratto si era pacificamente concluso in data 10.3.2008, e la prima contestazione era stata comunicata con la raccomandata del
16.6.2015 e dunque entro il termine prescrizionale.
Il motivo è fondato.
Secondo il pacifico orientamento del Supremo Collegio (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 2086 del 30/01/2000), da cui questa Corte non vede ragione per discostarsi, il leasing è prestazione solo apparentemente periodica, in quanto l'esigibilità delle singole rate del finanziamento è dilazionata nel tempo, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire. La natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n.
17798 del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento - che “Nel contratto di mutuo
la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei
ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie il contratto è stato concluso in data 16.5.2003 ma l'ultimo canone è stato pagato, secondo la prospettazione della stessa appellata sin dal primo grado, nel marzo 2008: pertanto, il termine decennale non era ancora scaduto all'epoca della proposizione dell'azione in primo grado, avvenuta nel 2016.
La pretesa restitutoria dell'appellante non si è dunque prescritta.
Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui si legge che “l'attore si è limitato ad affermare in prima memoria
istruttoria di aver corrisposto a titolo di interessi di mora la somma
complessiva di € 6.196,88, senza indicare tuttavia quando siano avvenute
le singole dazioni. Non rilevano, infine, ai fini dell'usura, gli ulteriori
oneri oggetto di censura, in quanto la loro corresponsione (è) del tutto
estranea alla funzione di erogazione del credito, talchè la relativa pretesa
restitutoria è infondata”. Sostiene per contro l'appellante di non essersi limitato ad indicare la somma complessiva pagata a titolo di interessi di mora, ma di avere richiamato e prodotto le fatture in cui la stessa società di leasing aveva provveduto ad indicare i singoli importi di volta in volta richiesti a titolo di interessi di mora (doc. 11 fascicolo 1 grado).
Il motivo è fondato.
Ritiene, infatti, la Corte che gli oneri di allegazione e prova,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, siano stati rispettati.
infatti, in citazione aveva indicato l'importo indebito Parte_1
complessivamente pagato e aveva prodotto sub doc. 11 e richiamato in sede di citazione le fatture provenienti dalla stessa società di leasing nelle quali era specificato quali somme erano state corrisposte a titolo di interessi di mora e quando erano state richieste, sicché l'importo pagato a titolo di interessi moratori appare allegato nonché provato nella cifra complessiva di € 6180,79, pari alla somma dei singoli importi esplicitamente indicati come “interessi di mora” nelle fatture che fanno
Cont prova provenendo da stessa.
L'espletamento della CTU, oggetto del quinto motivo, è perciò superfluo.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, la clausola relativa agli interessi moratori del contratto deve essere dichiarata nulla perché affetta da usura originaria, e la società di leasing deve essere condannata alla restituzione delle somme pagate a titolo d'interessi di mora, quantificate come sopra in € 6180,79, oltre interessi legali ex art Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della riforma della sentenza impugnata deve procedersi con riferimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il principio giurisprudenziale per cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia
di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in
ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della
sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal
giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui
è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass.
S.U. 32061/2022), e visto l'accoglimento in misura minima delle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, mentre la residua parte va posta a carico di e si liquida nella misura indicata in dispositivo, CP_1
parametri medi tranne che per la fase istruttoria vista la minima attività concretamente svolta in tale fase, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
442/2022 depositata in data 24.2.22 e appellata da Parte_1
- dichiara nulla in quanto usuraria la clausola del contratto di leasing
00046059/001 relativa agli interessi moratori e condanna per l'effetto
[...]
alla restituzione a delle somme pagate a titolo CP_1 Parte_1
di interessi moratori durante lo svolgimento di tale rapporto, quantificate in € 6180,79, oltre interessi legali ex art 1284 primo comma cc dalla domanda al saldo;
-compensa nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la residua parte a carico di spese che per CP_1
l'intero liquida relativamente al primo grado in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.701,00 per la fase decisoria;
e per l'appello in
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
RI NE SE NO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1284 comma primo cc dalla domanda al saldo.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI NE Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 536/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9.5.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
10.12.2025
OGGETTO: d a
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
[...]
, residente in [...]
Mansueto Ramponi n. 8/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio
Boscaglia, cod. fis. , come da delega allo stesso C.F._2
conferita a margine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Spirano (BG), Viale
EL OR n. 25
APPELLANTE c o n t r o società per azioni di diritto olandese, con sede legale CP_1
ad Amsterdam, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio olandese al numero – quale società incorporante la P.IVA_1
società nella persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
LI e UG IN con domicilio eletto presso il loro studio in
Brescia, Piazza Loggia n. 5;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 442/2022 in data
24.2.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, per le motivazioni e le causali sovra esposte previe declaratorie tutte del caso, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado RG n. 21672/2016
già pendente innanzi al Tribunale di Brescia, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione previa ogni diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge nonché con richiamo alle istanze, domande e allegazioni tutte di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE
In totale riforma della Sentenza 442/2002 RG n. 21672/2016 del Tribunale
di Brescia emessa in data 24.02.2022 e depositata in data 25.02.2022, in accoglimento della presente impugnazione, disattese in toto le avverse domande ed istanze, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto vengono riproposte le domande rassegnate in primo grado e in particolare:
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di leasing de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
2. Dichiarare per gli effetti che tale leasing sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora usurario ab origine in quanto determinante un travalicamento del tasso soglia di riferimento (Tasso convenzionale pari a 0,46%; tasso mora contrattuale pari a 12,38%; tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 8,87%. TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata su capitale, spese ed interessi corrispettivi]);
3. accertare che sino al momento della perizia parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 315.000,00, come interessi l'importo di euro 90.195,77;
4. la nullità-invalidità e/o inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria contratto di leasing n. 00046059/001 del 16.05.2003, oggetto di giudizio e di cui in narrativa, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli art. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla legge n. 154/92 ed al TUB.
5. accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria stipulato con la (ex ING Leasing Spa) e successive CP_1
modifiche per mancata indicazione di un tasso effettivo di finanziamento
TAEG o ISC, con conseguente applicazione del tasso interesso BOT di cui all'art. 117 TUB;
6. condannare la ex ING Leasing Spa) convenuta alla CP_1
restituzione degli interessi e delle somme tutte facenti parte del TEG
(spese, commissioni, polizze), corrisposte dall'attrice, da quantificarsi anche tramite consulenza tecnica di ufficio (gli interessi corrisposti ammontano a circa € 90.195,77 (novantamilacentonovantacinque,77
euro), oltre agli interessi sulle somme dovute e la rivalutazione dal momento della loro corresponsione al saldo, tenuto conto di quanto già
specificato in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
7. Condanna al pagamento di spese ed onorari di causa;
8. nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede CTU volta a determinare la gratuità del contratto di leasing de quo, in applicazione dei principi su visti e a conferma del parere pro veritate allegato agli atti;
con riserva di nomina di CTP.” IN OGNI CASO:
con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado oltre spese generali iva e cpa come per legge e alle successive occorrende.
Per l'appellata
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare che precede: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa,
con conferma della sentenza appellata.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 28.12.2016
[...]
conveniva in giudizio ed esponeva che: Parte_1 CP_3
- in data 16.5.2003 aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
00046059/001 avente ad oggetto un immobile, a tasso variabile e per una durata di 120 mesi;
- vi si conveniva un tasso corrispettivo pari allo 0,4% ed un tasso di mora pari a “5 punti in più del tasso prime rate ABI tempo per tempo vigente,
applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento, a decorrere dalla
data di ogni singola scadenza fino al momento del relativo pagamento”, e quindi pari al 12,38%;
- poiché la rata era composta da capitale e interessi l'interesse moratorio si sommava agli interessi corrispettivi, determinando così la misura del succitato tasso che era superiore al tasso soglia usura vigente nel periodo,
ab origine;
- la sommatoria tra tasso mora e TEG era legittima ai sensi dell'art.644 cp,
non derogabile dalle Istruzioni di Banca d'Italia in quanto fonti secondarie;
- l'intero leasing pertanto doveva ritenersi gratuito ai sensi dell'art.117
TUB;
tanto premesso, domandava l'accertamento e la restituzione delle somme indebitamente pagate nonché la quantificazione della rata ancora dovuta,
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in data 19.4.2017 la società di leasing, adducendo che:
- il contratto era stato anticipatamente estinto nel 2008, pertanto non era possibile alcun accertamento negativo o ricalcolo della rata e dunque difettava l'interesse ad agire;
- la rilevazione del prime rate Abi era cessata a far data dal 31 dicembre
2004 ed il tasso di mora era stato quindi sostituito con il tasso determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgv. 231/2002, esteso a tutti i casi in cui le parti non avessero determinato la misura degli interessi;
dunque la clausola non poteva esser nulla giusto il richiamo a una norma di legge;
inoltre trattandosi di interessi di natura sanzionatoria e non corrispettiva essi non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art.644 cp;
infine, gli interessi moratori non potevano esser sommati agli interessi corrispettivi in quanto non rientravano tra le voci previste dalle istruzioni di Banca d'Italia, di valore normativo vincolante, per il calcolo del TEG, base di calcolo del
TEGM, a sua volta base di calcolo del TSU;
- anche ammessa l'usurarietà della clausola, essa dava origine alla nullità
solo della stessa, e non quindi alla gratuità dell'intero negozio;
dunque,
essendo impossibile un ricalcolo delle somme ancora dovute, non era dovuto alcunché;
- il diritto alla ripetizione era comunque prescritto in quanto il contratto di leasing era stato sottoscritto nel 2003.
Domandava pertanto l'integrale reiezione delle domande di controparte e la sua condanna al pagamento delle spese di lite nonché della somma di cui all'art.96 cpc.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI n.1 cpc eccepiva la Parte_1
nullità delle clausole relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto clausole indeterminate e indeterminabili, ai sensi degli artt. 1284 e 1346 c.c. e per contrarietà alla legge n. 154/92 ed al TUB,
poiché mancanti dell'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento
(TAEG o ISC); domandava inoltre considerarsi le somme relative al contratto di assicurazione, alle spese e alle commissioni nel computo del
TEG; contestava infine tutte le allegazioni di controparte, la quale censurava la novità delle domande proposte.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di istruttoria,
con sentenza del 24.2.22 n.442/2022, pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc vigente ratione temporis, il Tribunale di Bergamo respingeva integralmente le domande e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite
Il Tribunale riteneva:
- che le domande in punto di indeterminatezza del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC fossero nuove e pertanto inammissibili;
- che sussistesse l'interesse ad agire in ripetizione dal momento che presupposto della ripetizione era solo il pagamento in assenza di titolo;
- che le domande attoree fossero comunque infondate nel merito, in quanto dall'eventuale usurarietà degli interessi moratori non discendeva l'invalidità dell'intero negozio o della clausola in punto di interessi corrispettivi nè la gratuità del leasing;
- che tale vizio non sussistesse comunque, poiché il 31.12.2004 la rilevazione del prime rate Abi era venuta meno e quindi, per il periodo successivo a tale data, il tasso era stato sostituito con il tasso ex art 5 D
Lgs 231/02, ossia con il rinvio alla misura legale che non poteva essere considerata usuraia;
- che per il periodo precedente, anche se fossero stati corrisposti interessi moratori in misura superiore al TSU vigente, il diritto alla ripetizione sarebbe comunque prescritto, decorrendo il termine decennale dalle singole dazioni di denaro e non avendo specificato quando esse sarebbero avvenute;
- che gli ulteriori oneri oggetto di censura non rilevassero ai fini dell'usura,
poiché estranei alla funzione di erogazione del credito;
- che le spese seguissero la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande avanzate in primo grado, come riportate in epigrafe, con vittoria di spese ovvero compensazione.
Si costituiva (incorporante di ) CP_4 Controparte_5
domandando dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello.
Con decreto in data 11.11.25 stante il trasferimento ad altra sede veniva sostituito il relatore e la causa veniva anticipata e fissata per la discussione orale ex art.350 bis cpc all'udienza del 10 dicembre 2025, con termine sino al 18/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e sino al 28/11/2025
per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa dichiara inammissibili, perché nuove,
le domande di nullità per indeterminatezza del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC proposte in primo grado con la memoria di cui all'art. 183 co. VI n.1, cpc, rilevando che la violazione delle regole di trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB è rilevabile d'ufficio persino in appello, in quanto il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione. Il motivo è infondato nei termini che seguono.
E' noto che, pur essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art.1421 cc, la nullità del contratto deve essere allegata e provata entro i termini di cui all'articolo 183 cpc, in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità non deroga ai limiti posti dalle norme processuali relativi ad allegazione e produzioni documentale, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie
(ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13745 del 2025 e Sez. 1, Ordinanza
n. 2432 del 2025). E nel presente caso, si deve dare atto che i presupposti di fatto della domanda sono stati allegati e provati sin dall'atto introduttivo, in quanto la conclusione e le caratteristiche del contratto di leasing erano state già dedotte allora ed era stato prodotto il contratto stesso riportante le riferite caratteristiche. Dunque, la domande in punto di
“indeterminatezza del contratto e omessa indicazione del Taeg/Isc” era ammissibile.
Essa tuttavia non è fondata.
Par L' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <> e la rubrica dell'art. 9 è <>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul Pt_3
piano della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n.
24690: <<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé
non è oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass.
26/06/2019, n. 16907)>> o sul contenuto della prestazione a carico del cliente.
L'art. 117 TUB, richiamato da parte appellante al fine di sostenere la propria tesi, prevede al comma 4 che <
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6
che <
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma 7, prevede in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei
BOT emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la nullità prevista dalla disposizione di cui all'art. 117,
comma 6, TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può
essere applicata alla controversia in oggetto, in quanto il TEG/ISC, come esposto, ha natura unicamente informativa.
Vista tale natura, in forza della suddetta delibera CICR, la Banca d'Italia,
nelle proprie istruzioni aggiornate al 2003, ha indicato tra i contratti in cui
Par dev'essere necessariamente indicato l' i contratti di mutuo, senza che ciò abbia condotto all'affermazione della nullità dei contratti e/o delle singole clausole che non ne facciano indicazione.
Soltanto infatti per i contratti di credito al consumo - tra i quali è invero compreso il leasing, se a stipularlo sia appunto un consumatore, ma non è
questo il caso di specie - opera la disciplina di cui all'art. 125 bis co. 6
TUB, che sanziona con la previsione della nullità – ferma la validità del contratto nel suo insieme - le singole clausole contrattuali che non includano nel TAEG pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto.
Nel caso di specie, tuttavia, il non ha mai allegato la propria Parte_1
qualità di consumatore, che oltretutto è stata esplicitamente esclusa in sede di stipula del contratto di compravendita dell'immobile da costruire, a rogito Notaio in data 16.5.2003 rep n.32101 racc. n.18110 Per_1
registrato in Bergamo al n. 823811, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Bergamo al n.25767/16439, nel quale il è indicato Parte_1
quale “titolare dell'impresa individuale denominata “BORTOLLONI
GEOM.MARIO” (vedi pag.1 e 3 del contratto di compravendita) e, in tale qualità, ha venduto l'immobile da costruire oggetto del presente atto alla società di leasing per poi riacquistarlo dalla società stessa, a lavori ultimati in un'operazione a complessiva causa di finanziamento.
Dunque dall'intero tenore dell'operazione si evince che il vi ha Parte_1
partecipato quale imprenditore e non quale consumatore;
tale risultanza probatoria non è stata, peraltro, in alcun modo contestata, pertanto
Par l'assenza del TAEG/ non è rilevante e non incide sulla validità del contratto.
Il motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del primo giudicante per cui il saggio degli interessi moratori contrattualmente individuato in “5 punti in più del tasso prime rate ABI
tempo per tempo vigente” a seguito del venir meno della rilevazione del prime rate ABI a decorrere dal 31.12.2004 era stato sostituito con quello relativo al tasso ex art. 5 del d.lgs 231/2002, ossia mediante rinvio alla misura di legge, per cui non poteva porsi il problema della usurarietà degli interessi di mora applicati in data successiva al 31.12.2004, ma solo eventualmente per quelli applicati e corrisposti dall'attore nell'arco temporale compreso tra la stipula del contratto e il 31.12.2004.
Il giudice avrebbe errato in quanto il tasso di mora previsto al momento della stipula del contratto era pacificamente pari al 12,38% e quindi superiore al T.S.U. vigente all'epoca per le operazioni di leasing, pari all'8,87%, anche senza tenere conto degli oneri e delle spese accessorie,
con conseguente nullità della clausola e non debenza degli interessi, fermo che l'art. 5 del D.lgs 231/2002 prevede l'applicazione dei c.d
“superinteressi” “Salvo diverso accordo delle parti ...” e nel caso specifico la clausola sugli interessi moratori era stata prevista, anche se affetta da nullità.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto va premesso che la nullità del tasso di mora non ha alcuna influenza sulla clausola relativa agli interessi corrispettivi, la cui validità
non è contestata, con la conseguenza che l'usurarietà degli interessi di mora non può dare causa alla gratuità del contratto, ma alla mera non debenza degli interessi moratori stessi ed, eventualmente, alla loro restituzione (cfr. ex multis Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023).
In secondo luogo, è vero che il prime rate Abi non è più rilevato dal 2004
ma ciò non è determinante per quanto concerne la decisione in punto di usurarietà di tali interessi. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 24675 del 2017, (e recentemente ribadito, ex multis, con Cass. Ord. n. 8669 del 2025) il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto, salvo nuova pattuizione.
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte il tasso mora previsto in contratto al momento della pattuizione era 12,38% (prime rate al 15.5.2003 come risultante sul sito dell'ABI, ossia 7,375% + 5%). Il
tasso di mora soglia vigente per i leasing di valore superiore a € 50.000,00
era invece pari al 12,015%, calcolato in base alla formula (5,91+ 2,1) x
1,5.
Dunque gli interessi di mora pattuiti in contratto erano usurari ab origine in quanto superiori, seppure di poco, al tasso soglia con la conseguenza che, ai sensi dell'art.1815 cc comma 2, essi non sono dovuti ab initio. Ne
discende che esso non può essere sostituito a decorrere dal 31.12.2004 con il tasso previsto dall'art. 5 D.lgs 231/02, come invece ritenuto dal primo giudice, in quanto l'interesse moratorio è stato pattuito invalidamente ed
è dunque affetto da radicale nullità, non sanabile e sanzionata con la non debenza degli interessi pattuiti sin dall'inizio del rapporto, e non è
semplicemente venuto meno per sopravvenuta carenza di un parametro di indicizzazione.
Le somme pagate a titolo di interessi moratori devono, quindi, essere restituite.
Con il terzo motivo l'appellante censura la seguente affermazione: “A ben
vedere, tuttavia, anche laddove in tale arco di tempo fossero stati effettivamente corrisposti (interessi) in misura superiore al T.S.U. vigente,
il diritto di ripetizione sarebbe in ogni caso prescritto – eccezione
ritualmente sollevata dalla convenuta – essendo comunque decorso il
termine decennale. Con riferimento all'ipotesi in esame, detto termine non
decorre dalla stipulazione del contratto come sostenuto dalla convenuta,
né, in vero dall'estinzione del rapporto, come sostenuto passim dalla
convenuta, ma dalla dazione di denaro”.
Argomenta al riguardo l'appellante che nel contratto di leasing, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata, e non con riguardo alla data di stipula del contratto o della dazione di denaro, come ritenuto dal primo giudice. Il contratto si era pacificamente concluso in data 10.3.2008, e la prima contestazione era stata comunicata con la raccomandata del
16.6.2015 e dunque entro il termine prescrizionale.
Il motivo è fondato.
Secondo il pacifico orientamento del Supremo Collegio (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 2086 del 30/01/2000), da cui questa Corte non vede ragione per discostarsi, il leasing è prestazione solo apparentemente periodica, in quanto l'esigibilità delle singole rate del finanziamento è dilazionata nel tempo, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire. La natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n.
17798 del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento - che “Nel contratto di mutuo
la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei
ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie il contratto è stato concluso in data 16.5.2003 ma l'ultimo canone è stato pagato, secondo la prospettazione della stessa appellata sin dal primo grado, nel marzo 2008: pertanto, il termine decennale non era ancora scaduto all'epoca della proposizione dell'azione in primo grado, avvenuta nel 2016.
La pretesa restitutoria dell'appellante non si è dunque prescritta.
Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui si legge che “l'attore si è limitato ad affermare in prima memoria
istruttoria di aver corrisposto a titolo di interessi di mora la somma
complessiva di € 6.196,88, senza indicare tuttavia quando siano avvenute
le singole dazioni. Non rilevano, infine, ai fini dell'usura, gli ulteriori
oneri oggetto di censura, in quanto la loro corresponsione (è) del tutto
estranea alla funzione di erogazione del credito, talchè la relativa pretesa
restitutoria è infondata”. Sostiene per contro l'appellante di non essersi limitato ad indicare la somma complessiva pagata a titolo di interessi di mora, ma di avere richiamato e prodotto le fatture in cui la stessa società di leasing aveva provveduto ad indicare i singoli importi di volta in volta richiesti a titolo di interessi di mora (doc. 11 fascicolo 1 grado).
Il motivo è fondato.
Ritiene, infatti, la Corte che gli oneri di allegazione e prova,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, siano stati rispettati.
infatti, in citazione aveva indicato l'importo indebito Parte_1
complessivamente pagato e aveva prodotto sub doc. 11 e richiamato in sede di citazione le fatture provenienti dalla stessa società di leasing nelle quali era specificato quali somme erano state corrisposte a titolo di interessi di mora e quando erano state richieste, sicché l'importo pagato a titolo di interessi moratori appare allegato nonché provato nella cifra complessiva di € 6180,79, pari alla somma dei singoli importi esplicitamente indicati come “interessi di mora” nelle fatture che fanno
Cont prova provenendo da stessa.
L'espletamento della CTU, oggetto del quinto motivo, è perciò superfluo.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, la clausola relativa agli interessi moratori del contratto deve essere dichiarata nulla perché affetta da usura originaria, e la società di leasing deve essere condannata alla restituzione delle somme pagate a titolo d'interessi di mora, quantificate come sopra in € 6180,79, oltre interessi legali ex art Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della riforma della sentenza impugnata deve procedersi con riferimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il principio giurisprudenziale per cui “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia
di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in
ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della
sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal
giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui
è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass.
S.U. 32061/2022), e visto l'accoglimento in misura minima delle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, mentre la residua parte va posta a carico di e si liquida nella misura indicata in dispositivo, CP_1
parametri medi tranne che per la fase istruttoria vista la minima attività concretamente svolta in tale fase, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
442/2022 depositata in data 24.2.22 e appellata da Parte_1
- dichiara nulla in quanto usuraria la clausola del contratto di leasing
00046059/001 relativa agli interessi moratori e condanna per l'effetto
[...]
alla restituzione a delle somme pagate a titolo CP_1 Parte_1
di interessi moratori durante lo svolgimento di tale rapporto, quantificate in € 6180,79, oltre interessi legali ex art 1284 primo comma cc dalla domanda al saldo;
-compensa nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la residua parte a carico di spese che per CP_1
l'intero liquida relativamente al primo grado in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.701,00 per la fase decisoria;
e per l'appello in
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
RI NE SE NO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1284 comma primo cc dalla domanda al saldo.