Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO06 1 1 0/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto t SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente PRESTIPINO - R.G.N. 17013/99 Consigliere Cron. 17707 Dott. Pietro CUOCO Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Camillo Consigliere - Ud.11/02/02 FILADORO Dott. Aldo DE MATTEIS -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAMCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI TEDOLDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 650 -1- PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
BALE WAEL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO DE SANCTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato DUILIO PRETI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 4597/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 08/05/99 R.G.N. 148/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito 1'Avvocato ANTONELLA IANNOTTA per delega GREGORIO IANNOTTA;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI per delega FABIO FONZO;
udito l'Avvocato M. ILDA BIONDO per delega DUILIO PRETI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 15-6-1998 il Pretore di Milano, giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dal sig. AI BA, ha dichiarato che il rapporto dallo stesso intrattenuto con la s.r.l. MC quale fotocompositore in lingua araba è da considerarsi rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.1992 al 10.5.1996; conseguentemente ha condannato il datore di lavoro a pagare L. 26 milioni a nonché a versare glititolo di differenze retributive, oneri previdenziali omessi nei confronti dell'Inps, chiamato in causa. Con sentenza 18 marzo/8 maggio 1999 n. 4597 il Tribunale 사랑해 di Milano, in parziale accoglimento dell'appello della società MC, pur confermando la statuizione pretorile circa la natura subordinata del rapporto, ha ridotto la condanna monetaria a L. 11 milioni, ritenendo assorbiti gli istituti contrattuali e legali quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità nei compensi percepiti, sensibilmente superiori ai minimi contrattuali: ha ritenuto viceversa dovuto il trattamento di fine rapporto, proprio per la sua funzione, anche previdenziale, di retribuzione differita. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la soc. MC, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 3 Il BA e l'Inps si sono costituiti con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e motivazione su punto decisivo della contraddittoria controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la natura subordinata del rapporto, contro l'insegnamento di questa Corte, secondo cui nella qualificazione del rapporto di lavoro non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà Azer delle parti, nella specie consacrata nel contratto di lavoro autonomo 3.1.1990. Imputa in particolare al Tribunale di avere assunto come unico criterio della subordinazione l'inserimento nel contesto aziendale, da quando l'MC ha acquistato i macchinari per la fotocomposizione in lingua araba (computer, scanner, software, etc), con i quali il BA effettuava la propria prestazione, trascurando che l'autonomia della prestazione d'opera è compatibile con la proprietà degli strumenti in capo al committente, e soprattutto contro l'essenza della subordinazione, che va ravvisata nel vincolo personale di soggezione al datore di lavoro. 4 Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Costit.; omessa motivazione sulle istanze istruttorie (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sulla richiesta di esperimento dei mezzi di prova, ammessi in primo grado ma non esperiti perché ritenuti superflui dal Pretore, di esibizione delle scritture contabili del BA, al fine di provare che egli, autonomo, ha fatturato quanto menoquale lavoratore altrettanto ad altri clienti, diversi dall'MC. Si deve esaminare per primo quest'ultimo motivo di ricorso, perché, se fondato, potrebbe fornire ulteriori elementi di Aze valutazione circa la natura del rapporto. Esso non è fondato, per la ragione più volte esplicitata da questa Corte, e seguita dal giudice del merito, circa la ammissibilità di plurimi contemporanei rapporti di lavoro (Cass. 3-12-1986 n. 7158; 3-12-1987 n. 9009; Cass. 1-6-1999 n. 5310; Cass. 1-7-1999 n. 6761), sicché la prova richiesta non è dotata del requisito della decisività. Anche il primo motivo non è fondato. Per quanto riguarda la pretesa violazione di legge nella interpretazione dei caratteri della subordinazione (art. 2094 cod.civ.), è insegnamento consolidato di questa Corte che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro rispetto al rapporto di lavoro autonomo,subordinato parametro normativo di assumendo la funzione di subordinata del rapporto individuazione della natura stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i quali diventa ostensibile nel Azu caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, attraverso la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (Cass. 15 dicembre 2001 n. 477; Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370). Per quanto riguarda poi la volontà dalle parti, questa è rilevante, ma non risolutiva, perché il comportamento complessivo della parti, posteriore alla stipula del contratto, rileva sotto due profili: come criterio interpretativo della volontà stessa (art. 1362, comma secondo, cod. civ.), e come parametro di valutazione della coerenza del nomen juris espresso con il modello legale n. 2039; (Cass. 5-3-2001 n. 3200; Cass. 23 febbraio 2000 6 Cass. 30 novembre 1999 n. 14743), il quale è imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto (Corte Costit. sent. 23-31 marzo 1994 n. 115). ordinamento civilistico vige il principio Nel nostro negoziale (artt. 1321, 1322, 1325 n. 1 dell'autonomia le parti possono liberamente c.C.), per il quale il contenuto del contratto, ed altresì determinare contratti innominati. Tale libertà non è concludere illimitata, ma si deve svolgere nei limiti imposti dalle leggi, ed è soggetta ad un giudizio di meritevolezza, da parte dell'ordinamento, degli interessi perseguiti. Anche nel diritto comune vi sono dunque fonti eteronome della Asyregolamentazione contrattuale (ad es. art. 1339 c.c.). Nel campo del diritto del lavoro, in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, lavoratore e deldell'immanenza della persona del che la contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza quest'ultimo ha rispetto ad interessi disciplina di sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della 'volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da 7 fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto individuale dà luogo, di regola, alla all'autonomia conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto. (Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210; Cass. 2 giugno 1999 n. 5411). Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte è ferma, da una parte, nel dare rilievo alla volontà contrattuale nel momento genetico, ma dall'altra nel verificare se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è coerente alla volontà enunciata. Aze Un'attività lavorativa, come più volte chiarito da questa titoliCorte, può essere svolta per i più diversi un rapporto di lavorogiuridici: nell'ambito di subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per materia causa gratuita, etc. Non esiste una о all' subordinazione ontologicamente devoluta alla attività, non autonomia, nel senso che molte tutte, possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia. Ciò dipende dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 cod. civ. le parti hanno la libertà (non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma) di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta 8 secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti propri del tipo prescelto. Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro il subordinato, e a nulla varrebbe nominare autonomo lavoro alla catena di produzione. Altre volte, calare la prestazione lavorativa nell'una possibile о altra tipologia. Ma in tal caso non è sufficiente, in Азия via esclusiva, per individuare il tipo di rapporto, il nomen juris usato dalle parti, occorrendo altresì che la volontà delle parti si estrinsechi in una strumentazione operativa della prestazione dedotta in contratto coerente al nomen impiegato (Cass. 5411/99 cit.). L'applicazione di tali principi va poi effettuata non attraverso la meccanica sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, ma con specifico riguardo alle modalità del singolo caso esaminato (Cass. 18 febbraio 1995, n. 1756). Ciò posto, si deve ancora ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in sede di legittimità, è censurabile soltanto l'assunzione e da parte del giudice di merito del l'individuazione suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (Cass. 10 dicembre 1999 n. 13857). Per quanto riguarda poi la censura di vizio di motivazione, occorre tenere presente che la deduzione di tale vizio conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e азие formale, delle argomentazionidella coerenza logico svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di l'attendibilità e la concludenza, dicontrollarne scegliere, tra le complessive risultanze del processo, laquelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di 10 } merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 10 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Si deve ulteriormente precisare che compete altresì al giudice del merito la ponderazione dei differenti indici sintomatici della subordinazione, a seconda del contesto Azly specifico, varietàspiega la il che di accenti nella copiosissima produzione di questa Corte Suprema in subiecta materia, in relazione alle diverse fattispecie. Infatti diversa è la valenza di ciascun indice a seconda che il rapporto abbia ad oggetto mansioni connotate da estrema semplicità, oppure mansioni più complesse ad alta specializzazione tecnica, o addirittura mansioni di natura intellettuale ° direttiva, connotate da ampia discrezionalità (Cass. 17 dicembre 1999 n. 14248; Cass. 27 aprile 1991 n. 4702; Cass. 9 giugno 1994 n. 5590); ne consegue che da una parte occorre tenere presente il contesto del caso concreto, come ricostruito in fatto dal giudice del merito, dall'altra che sarebbe arbitrario 11 applicare ad uno specifico caso la massima elaborata per un contesto diverso. Nel caso in esame risulta corretto - e, quindi, non sindacabile il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata, la quale, dopo avere esaminato le varie circostanze che hanno connotato il rapporto, ivi compresa la partita IVA e la fatturazione ad altri soggetti (di cui al secondo motivo di ricorso), ha ritenuto che il rapporto, inizialmente, nel 1991, impostato come autonomo, si sia trasformato in rapporto di lavoro subordinato in un Azu momento successivo, all'inizio del 1992, in coincidenza dello spostamento degli uffici in via De Breme e poi via De Lemme, con assegnazione al BA di una propria stanza dotata di strumenti di lavoro, con osservanza di orario di . lavoro e costanti controlli. Il Tribunale ha perciò posto a base della sua decisione una serie di indici sintomatici, già considerati sufficienti da questa Corte, complessivamente considerati, per manifestare l'essenza della subordinazione, quali l'obbligo del lavoratore di svolgere il lavoro all'interno dell'azienda e negli orari prestabiliti, l'essere detto lavoro essenziale per la realizzazione dell'oggetto e dell'attività dell'impresa, essere sottoposto a costanti controlli nel corso della prestazione lavorativa (Cass. 5960/99 cit.). 12 Poiché nel percorso motivazionale riassunto non si rinvengono quei vizi sindacabili da questa Corte, come sopra cennato, il ricorso va respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguonó la (BALE WAEL) 15,21 (MPS), 14,53 Ite soccombenza e vengono liquidate in Euro oltre Euro duemila per onorari di avvocato, per ciascun resistente.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 15,21(INPS) 14,53( lt1,53 (win my pitreoltre Euro duemila per onorari di avvocato, per ciascun resistente. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro 1'11 febbraio 2002. Il PresidenteTi m in Il Consigliere Estensore Aldo de Marin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogal 26 APR 2002 A P U P IL CANCELLIERNO O C Lav\sub-bale RG 17013/1999 13 3 1