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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 244/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nata a [...] il 1°/4/1959, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Anna Maria Sardella
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Vitello.
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per la ricorrente:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 luglio
1977 tra la sig.ra ed il signor , nato a [...] il Parte_1 CP_2
13.09.1953, e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Riesi al N. 27,
Parte II, Serie A, Anno 1977, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporre in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 380,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Il convenuto precisava le conclusioni riportandosi alla memoria di costituzione, in cui aveva così concluso: “(…) in via preliminare si associa alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
il 23.07.1977 trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Riesi (CL), CP_1 al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1997 (…); disporre la revoca dell'obbligo a carico del sig.
di versare in favore della ricorrente, sig.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per mantenimento, la somma di euro 380,00, per tutte le ragioni innanzi spiegate;
in subordine, ridurre il contributo al mantenimento nella somma di € 100,00. Con vittoria di spese e compensi”.
Il Pubblico Ministero nulla osservava.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 9 febbraio 2024, Parte_1 esponeva:
[...]
-di avere contratto matrimonio con a Riesi il 23 luglio 1977, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1977, parte II, serie A, n. 27;
-che dall'unione erano nati tre figli, , e , tutti ormai ampiamente Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni e economicamente indipendenti;
-che, con sentenza n. 400/2022, pubblicata il 30/5/2022 e passata in giudicato il 3/1/2023, il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e posto a carico del marito l'obbligo di versarle, a titolo di contributo di mantenimento, la somma mensile di euro 380,00.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, la difesa chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo a carico del di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro 380,00. CP_1
Tempestivamente costituitosi, aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma si opponeva a quella avente per oggetto l'assegno divorzile, sul rilievo che la ricorrente, oltre ad essere pienamente in grado di attivarsi per reperire un'occupazione lavorativa, grazie ai sussidi pubblici conseguiti avrebbe migliorato la sua situazione economica rispetto all'epoca della separazione;
in subordine, chiedeva la riduzione del contributo ad euro 100,00 al mese. Nel corso della fase istruttoria la , previa revoca del mandato all'originario Parte_1 difensore, si costituiva con un nuovo avvocato, reiterando le istanze e difese di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione, del 28 maggio 2024, sentiti i coniugi ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, il presidente invitava le parti a produrre la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo comma, lett. a), b) e c), c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, in data 26 ottobre 2024 veniva fissata l'udienza del 3 giugno 2025 per la decisione, con assegnazione i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
A tale udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, il presidente si riservava di riferire al collegio.
Ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, alla quale ha aderito la controparte, sia meritevole di accoglimento, considerato che la sentenza di separazione è passata in giudicato e che è decorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nel relativo giudizio, nonché essendo evidente, alla stregua delle allegazioni delle parti e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del
Comune di Riesi dell'anno 1977, Parte II, Serie A, al n. 27.
Prima di passare all'esame della domanda avente per oggetto l'assegno divorzile, pure proposta dalla ricorrente ed alla quale si è opposto il convenuto, appare opportuno richiamare brevemente l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, come modificato dalla L. n. 74/1987, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento, rispetto al coniuge che richiede l'assegno, “dell''inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass.
SS.UU, sentenza 11 luglio 2018, n. 18287). Dagli elementi acquisiti nel presente giudizio, attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta, emerge che la situazione economico reddituale e patrimoniale della moglie non è mutata rispetto all'epoca della separazione, posto che la predetta - che in costanza si matrimonio si è dedicata in via esclusiva alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, provvedendo il marito al mantenimento della famiglia - continua a non avere la disponibilità di adeguati mezzi economici e, in ragione dell'età raggiunta e delle notorie difficoltà d'inserimento nel mondo del lavoro in una realtà economicamente depressa come quella locale, non è in grado di procurarseli per ragioni obiettive.
Al riguardo, si richiamano i dati evincibili dalla documentazione prodotta, comprensiva dell'estratto contributivo dell' , dal quale si evince che il reddito di cittadinanza di euro CP_3
500,00 è stato erogato alla ricorrente solo fino al mese di novembre 2023, nonché dall'attestazione ai fini dell'ISEE, da cui emerge un reddito della predetta di circa euro
5.000,00/6.000, sostanzialmente corrispondente a quello dichiarato in seno alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nessun rilievo, invece, può attribuirsi alla titolarità dei cespiti immobiliari indicati nella visura prodotta (tre fabbricati, uno dei quali, in comproprietà con il marito, abitato dalla predetta, un vano di mq. 30 ed un terreno in comproprietà con diverse altre persone), per la loro scarsa consistenza e tenuto conto che, comunque, non risulta, né è stato dedotto, che ne derivi alcun reddito.
Per quanto riguarda l'attuale situazione del marito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione, invero incompleta, prodotta - comprensiva di un estratto conto bancario relativo al primo semestre dell'anno 2024, dei modelli ISEE 2021 e 2024 e di una visura catastale
- emerge che il predetto percepisce due pensioni: una di circa euro 420,00 (dichiarata in udienza) ed un'altra di euro 135,24, erogata in Germania;
dall'estratto conto si ricavano dei versamenti di somme comprese tra 1.000 e 2.000 euro. Inoltre, dal modello ISEE relativo all'anno 2024, si ricava un reddito complessivo pari ad € 11.374,00 (corrispondente a quello dichiarato in seno alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), oltre ad un patrimonio mobiliare dell'ammontare di euro 21.669,00.
Anche per quanto riguarda il marito, appare irrilevante il patrimonio immobiliare, costituito dal fabbricato in comproprietà con la moglie.
In considerazione di quanto osservato circa la sperequazione della situazione reddituale delle parti, nonché avuto riguardo all'organizzazione della vita familiare adottata durante il lungo periodo di convivenza matrimoniale, durata circa quartant'anni, con attribuzione alla moglie delle incombenze domestiche ed al marito dell'onere di provvedere al mantenimento della famiglia, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della predetta di un assegno di divorzio, che, alla stregua dell'attuale situazione economico patrimoniale delle parti, quale emersa in questa sede, appare equo determinare in euro 180,00 mensili.
La domanda, dunque, è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui sopra.
In considerazione della parziale, reciproca, soccombenza delle parti e del loro contegno processuale, con riferimento alla mancata produzione della completa documentazione richiesta per la valutazione della situazione reddituale, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Riesi il giorno 23 luglio 1977, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Riesi dell'anno 1977, parte II, Serie A, n. 27; pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 180,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto