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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 64/2025 All'udienza del giorno 21.11.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
ATORE, carboni appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 avv. SANNA PIETRO ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. Dessanti appellata e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) C.F._3 appellati contumaci la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n.64/2025 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A. MEREU 47 NUORO presso lo studio dell'avv. PINNA SALVATORE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P. Controparte_1
IVA ) elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI 40 P.IVA_1 NUORO presso lo studio dell'avv. SANNA PIETRO ANTONIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) C.F._3 appellati contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro Parte_1 CP_2
e la
[...] CP_3 Controparte_4 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 29.7.2016 mentre percorreva, all'altezza del Km. 175, la S.S. 125 con direzione DO-BA. L'attore allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 29.7.2016, alle ore 20 circa, alla guida del proprio motociclo, stava percorrendo la Strada Statale 125 quando, giunto all'altezza del Km. 175, al termine di una curva a destra a stretto raggio, aveva trovato la propria corsia invasa da un autocarro proveniente dal lato opposto della strada condotto da , di proprietà di e assicurato Controparte_2 CP_3 presso la compagnia Controparte_4
- nonostante il tentati , lo aveva CP_2 urtato nella parte anteriore sinistra, dapprima con il ginocchio e poi con la moto, per poi rovinare a terra sulla carreggiata;
- la dinamica, come descritta, aveva trovato conferma nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti dei mezzi coinvolti (CAI), nelle dichiarazioni confessorie rese successivamente dallo stesso nonché nel rapporto di servizio redatto da un fiduciario della CP_2
Controparte_4
- niali e lesioni personali di carattere permanente nella misura non inferiore al 12%, risultanti dalla documentazione allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1 condannare i con tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti pari a complessivi euro 66.673,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_2 CP_3
la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 della domanda attorea, osservando che il sinistro era avvenuto a causa dello scivolamento della moto e non a causa del mezzo del proprio assicurato, come risultava dalle stesse dichiarazioni rese dal nel verbale di accettazione Pt_1 presso il servizio di Pronto Soccorso dell' e di Lanusei ove era stato condotto subito dopo il sinistro. La convenuta eccepiva, inoltre, che tutt'al più poteva configurarsi una responsabilità concorsuale fra i conducenti dei mezzi, posto che l'attore non aveva provato di aver tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi o, comunque, tale da consentirgli di conservare il controllo del motoveicolo né, tanto meno, di aver tenuto rigorosamente la destra. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e c.t.u., con sentenza n. 409/2024, pubblicata il 12.8.2024, dichiarava la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro di nel Controparte_2 rapporto con e la concorrente responsabilità dei predetti nel Parte_1 rapporto con e, per l'effetto, condannava: “1) Controparte_2
a corrispondere a favore dell'attore la somma di € 50.775,00, a titolo di danno non patrimoniale, di cui € 25.387,5 in solido con e la CP_3 Controparte_5
, oltre agli interessi legali d i an
[...] predette somme, svalutate ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (29.7.2016) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di € 1.759,52, di cui € 879,76 in solido con e la , a titolo di spese CP_3 Controparte_5 mediche, olt ressi sino al saldo, la somma di € 8.746,92, di cui € 4.373,46 in solido con e la CP_3 [...]
a titolo di danni su tovei Controparte_5 all'abbigliamento, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo;
2) condanna(va) a corrispondere a favore dell'attore le spese di Controparte_2 lite che liquida in euro 8.461,00 per compensi professionali, € 785,00 per esborsi, di cui il 50% in solido a carico degli altri convenuti, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%; 3) pone(va) le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti in pari misura”. Il primo giudice, in particolare, ricostruita la dinamica del sinistro in base all'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni confessorie rese dal nel CAI, affermava che non poteva ritenersi dimostrato nei confronti CP_2 della compagnia di assicurazione e della proprietaria del mezzo che l'urto era avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, posto che, secondo giurisprudenza costante, nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicurazione del responsabile le dichiarazioni confessorie rese dal conducente del mezzo non proprietario del veicolo vincolano il solo confitente (Cass. n. 10687/2023). Per tali ragioni il tribunale, richiamato anche l'art. 2054 c.c. ai sensi del quale
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, riconduceva in pari misura al e al la responsabilità del CP_2 Pt_1 sinistro nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicurazione. Quanto, invece, al rapporto fra i conducenti dei mezzi, il primo giudice accertava, alla luce della giurisprudenza richiamata e delle dichiarazioni confessorie rese dal nel CAI, la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, il quale, appunto, CP_2 aveva riconosciuto espressamente di aver tagliato la curva oltrepassando ed invadendo la corsia opposta percorsa dal motociclista. In ordine alla determinazione del quantum dovuto, il tribunale liquidava il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano e nella misura indicata dai c.t.u., per una invalidità permanente pari al 10%. Il primo giudice liquidava, inoltre, tutti gli importi richiesti per il rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 1.759,52 nonché le somme richieste a titolo di danno patrimoniale per i danni al vestiario pari ad euro 996,92 e quelli riportati dal motociclo pari ad euro 7.750,00, limitando queste ultime al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro. ha proposto appello lamentando: i) l'errata interpretazione delle Parte_1 risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del Controparte_2 anche nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicurazione;
ii) l'errata liquidazione delle spese legali rese in violazione del DM 147/2022. Si è costituita la quale successore della Controparte_1 [...]
r Controparte_6 Controparte_4 all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché infondato ed osservando, in particolare, che la concorrente responsabilità del nella determinazione del Pt_1 sinistro emergeva dalle risultanze istruttorie ed, in particolare, dalla perizia resa dal consulente dello stesso appellante, Ing. il quale aveva dichiarato che Pt_2 il motociclo da lui condotto viaggiava in prossimità della linea di mezzeria senza tenere la destra e tenendo un'andatura che non gli consentiva di arrestare il mezzo, in violazione del disposto di cui all'art. 141, comma 2, del codice della strada (cfr. comparsa in appello pag. 6: “A ben vedere, dalla stessa dinamica descritta dall'odierno appellante emerge uno specifico profilo di colpa del Pt_1 nella determinazione del sinistro e, quindi, uno suo preciso concors verificazione dell'evento. Egli, infatti, così come peraltro confermato - questo sì con valore confessorio - dal proprio consulente Ing. nella Persona_1 relazione di consulenza avversamente prodotta in atti ( della Relazione a firma dell'Ing. che per comodità di consultazione si produce – Pt_2 doc. 3), viaggiava in pros della linea di mezzeria e non mantenendo la destra come impostogli dal Codice della Strada, oltre che tenendo una andatura che non gli ha consentito di adottare alcuna manovra elusiva”). La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con il primo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del anche CP_2 nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicu e. In particolare, ha eccepito che la responsabilità esclusiva Parte_1 dell'appellato n solo dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo CP_2 nel modulo CAI ma dalla stessa documentazione predisposta dalla compagnia di assicurazione e, soprattutto, dalle risultanze della consulenza tecnica, in esito alla quale l'ausiliario confermava la dinamica del sinistro descritta dall'odierno appellante. Il ha lamentato, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dal Pt_1 tribunale, era la compagnia convenuta a dover provare che il sinistro si era verificato con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel CAI e, ciò, alla luce del disposto di cui all'art. 143, comma 2,° D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 - secondo cui “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” - e della più recente giurisprudenza - a mente della quale ”il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) con firma di entrambi i conducenti determina una presunzione iuris tantum a favore del danneggiato, la quale può essere superata soltanto dalla prova contraria che incombe sull'assicuratore, non potendosi ribaltare sul danneggiato l'onere di fornire ulteriori dimostrazioni quando il modulo risulti compiutamente sottoscritto da entrambe le parti” (Cass. n. 15431/2024) -. Il motivo di censura è fondato per le ragioni di seguito indicate. Ferma la correttezza del principio giurisprudenziale richiamato dal primo giudice sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese dal conducente del mezzo non proprietario del veicolo rispetto all'assicuratore ed al proprietario (Cass. n. 10687/2023), è altrettanto vero che, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., dette dichiarazioni sono comunque liberamente apprezzabili dal giudice, unitamente agli ulteriori elementi probatori, per accertare l'effettiva dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità dei conducenti coinvolti, anche al fine di effettuare una valutazione coerente ed unitaria sulla responsabilità delle parti coinvolte. Orbene, il tribunale, accertata la responsabilità esclusiva del nella CP_2 determinazione del sinistro in rapporto al solo alla luce delle azioni Pt_1 confessorie contenute nel modulo CAI, ne affermava la responsabilità concorrente nel rapporto con gli altri convenuti sul presupposto che gli elementi di prova offerti non fossero sufficienti per ritenere che il sinistro era avvenuto secondo le modalità indicate nel predetto modulo ed in difetto di specifica prova della conformità della sua condotta alle norme della circolazione stradale e della comune prudenza. Al contrario, la Corte, alla luce di una rivalutazione complessiva ed unitaria del compendio probatorio, ritiene che la dinamica descritta dal CA trovi adeguato riscontro non solo nel modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, e con cui il aveva espressamente dichiarato di aver invaso la CP_2 sede stradale riservata nso inverso (cfr. modello CAI - doc. 1 atto di citazione), ma altresì:
- nelle risultanze della consulenza tecnica, ove il c.t.u. incaricato concludeva affermando che l'autocarro aveva invaso la corsia percorsa dal (cfr. Pt_1
c.t.u. pag. 33: “
7.5. Dinamica del sinistro. Sulla base delle ri dei precedenti paragrafi, lo scrivente è in grado di descrivere la dinamica del sinistro. Il giorno 29/07/2016, tra le ore 20:00 e le ore 21:00, l'attore
, alla guida del proprio motoveicolo Ducati Streetfighter Parte_1
848 Tg. DX 69549, viaggiava tenendo la propria destra lungo la S.S. 125 in direzione BA-DO quando, giunto all'altezza del Km 175, al termine d'una curva a destra, trovava la propria corsia di marcia invasa dal veicolo Nissan Navara, condotto dal signor , targato ED Parte_3
791 XA, di proprietà della SI.ra , che proveniva dal verso CP_3 opposto. Il sig. forse anc ndo la piega della moto, Pt_1 cercava di evitare l'impatto con l'autocarro, senza riuscirci. A seguito dell'urto il sig. rovinava a terra e finiva sull'asfalto sul lato destro Pt_1 della carreggiata, mentre la moto terminava la sua corsa nel lato interno della curva. Con detta manovra il urtava col proprio mezzo la gamba CP_2 sinistra del e forsanche il motoveicolo dallo stesso condotto in una Pt_1 curva per timo volgente a destra, provocandone lo sbandamento e la perdita di controllo e, per l'effetto, rendendone inevitabile la rovinosa caduta con strisciamenti ed urti sul manto stradale”); - nel rapporto di servizio in data 1.3.2017 reso da un fiduciario della compagnia di assicurazione ed incaricato di effettuare le indagini sull'effettiva dinamica del sinistro e dove viene riportata la stessa descritta al (cfr. rapporto di servizio ove l'incaricato riportava che “il sig. CP_2 CP_2 ha descritto la dinamica dell'evento indicando la traiettoria tenuta dal proprio veicolo prima del sinistro, l'area di primo urto contro il motoveicolo e la direzione del motociclo dopo l'urto. Il sig. ammetteva di aver CP_2 invaso la corsia di marcia opposta, per tagliare l e di essersi trovato il motociclista di fronte all'uscita della curva stessa” – pag.
1 - doc. 24 allegato alla memoria in data 11.1.2021 del;
Pt_1
- nelle dichiarazioni spontanee rese da successivamente al CP_2 sinistro, riportate nel documento in dat ove lo stesso aveva nuovamente riferito la medesima dinamica, secondo cui “il giorno 29 luglio 2016 verso le ore 20 mentre tornavo a casa .. giunto sul km 175 della SS 125 percorrendo un tratto della predetta SS con curva a sx, tagliavo la curva e oltrepassando e invadendo la corsia di marcia opposta e mi scontravo con il motoveicolo ducati” (cfr. pag.
2 - doc. 24 allegato alla memoria in data 11.1.2021 del . Pt_1
Non corrisponde al vero, invece, quanto affermato dall'appellata circa le dichiarazioni rese dell'Ing. nella propria relazione di parte in ordine ad un Pt_2 profilo di colpa del terminazione del sinistro. Pt_1
Il c.t.p., infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazioni, sulla dinamica dell'incidente riferiva che “il motoveicolo DUCATI descritto in oggetto, condotto dal sig. , viaggiava in direzione Parte_1
BA DO lungo la S.S. 125, qua ivio per Urzulei, giunto all'altezza del Km 175, percorreva una curva volgente a destra a stretto raggio di curvatura, al termine della quale si trovava la propria corsia di marcia impegnata dall'autocarro SS descritto in oggetto, condotto dal sig.
[...]
, che percorreva la stessa strada in verso opposto, diretto Parte_3 proprio domicilio a Urzulei. L'autocarro occupava la corsia contromano e il sig.
forse anche accentuando la piega della moto, cercava di evitare Pt_1
l'impatto con lo stesso, senza riuscirci. A seguito dell'urto il sig. rovinava Pt_1
a terra e finiva sull'asfalto sul lato destro della carreggiata, la moto terminava la sua corsa fuori dalla sede stradale, nel lato interno della curva”, riportando nelle pagine 5 e 6 del proprio elaborato la rappresentazione grafica di quanto affermato. Inoltre, è appena il caso di rilevare che non risulta elevata al alcuna Pt_1 sanzione per violazione del codice della strada. Da ultimo, va evidenziato che la compagnia di assicurazione non contestava specificatamente le dichiarazioni confessorie rese dal , limitandosi CP_2 unicamente a rilevare che “la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 C.d.A. su cui tanto si sofferma l'avversa difesa, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche, come nel caso di specie, dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Tribunale di Palermo, III Sezione Civile, Sentenza n. 4939 pubblicata il 07.11.2023; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8214 del 04.04.2013; Cass. Civ., SS.UU., n. 10311 del 05.05.2016; Cass. Civ. n. 4010 del 20.02.2018)” (cfr. anche comparsa in appello pag. 8). Pertanto, alla luce del suddetto compendio istruttorio, deve ritenersi provata la responsabilità del sinistro in via esclusiva in capo al anche nel rapporto CP_2 con l'assicurazione e la proprietaria del mezzo, con uente accoglimento del primo motivo di gravame, ferma ogni statuizione sul quantum non oggetto di censura. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese legali, nella parte in cui il primo giudice gli riconosceva, secondo un'unica voce indistinta, una somma nettamente inferiore rispetto a quella indicata nella propria nota spese, pari ad euro 14.103,00, redatta sulla base dei compensi medi regolarmente applicabili di cui al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore della causa ricompreso fra euro 52.000 ed euro 260.000. Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 89/2021 ha ribadito che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” . Nel caso di specie, invero, il primo giudice, pur liquidando le spese di giudizio senza distinguere le singole voci di compenso, riconosceva all'appellante la somma pari ad euro 8.461,00, oltre euro 785,00 per esborsi, ricompresa fra il compenso minimo (euro 7.052,00) e quello massimo (euro 21.155,00), calcolati tenendo conto di tutte le voci di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di cui al D.M. 147/2022. Per tali ragioni, il secondo motivo di censura deve essere rigettato. Peraltro, data la soccombenza integrale anche in relazione ai rapporti tra il danneggiato, la proprietaria e l'assicurazione, la statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese va modificata, ponendo le stesse integralmente a carico di tutte e tre le parti. Quanto alle spese del presente giudizio, vanno integralmente compensate nei rapporti tra il ed il , estraneo al gravame, e, data la parziale Pt_1 CP_2 reciproca socco a, com te in ragione di 1/3 e poste in ragione della restante parte a carico di e , liquidate secondo lo scaglione CP_3 Controparte_1 di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Nuoro, che per il resto conferma, dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 29.07.2016 in relazione a tutti gli appellati e, per l'effetto, condanna , e la , in solido, a Controparte_2 CP_3 Controparte_7 corrispondere a favore del la somma di euro 50.775,00, a titolo di danno Pt_1 non patrimoniale, la somma di euro 1.759,52, a titolo di spese mediche, e la somma di euro 8.746,92, a titolo di danni subiti al motoveicolo e all'abbigliamento, oltre agli accessori come indicati nella sentenza impugnata;
pone a carico di , e la , in Controparte_2 CP_3 Controparte_7 solido, le spese io co;
compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra il ed il Pt_1
e in ragione di 1/3 tra il la e la endo CP_2 Pt_1 CP_3 Controparte_1
a carico di questi ultimi due i restanti 2/3 che liquida in complessivi euro 6.660,66, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
ATORE, carboni appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 avv. SANNA PIETRO ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. Dessanti appellata e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) C.F._3 appellati contumaci la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n.64/2025 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A. MEREU 47 NUORO presso lo studio dell'avv. PINNA SALVATORE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P. Controparte_1
IVA ) elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI 40 P.IVA_1 NUORO presso lo studio dell'avv. SANNA PIETRO ANTONIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) C.F._3 appellati contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro Parte_1 CP_2
e la
[...] CP_3 Controparte_4 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 29.7.2016 mentre percorreva, all'altezza del Km. 175, la S.S. 125 con direzione DO-BA. L'attore allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 29.7.2016, alle ore 20 circa, alla guida del proprio motociclo, stava percorrendo la Strada Statale 125 quando, giunto all'altezza del Km. 175, al termine di una curva a destra a stretto raggio, aveva trovato la propria corsia invasa da un autocarro proveniente dal lato opposto della strada condotto da , di proprietà di e assicurato Controparte_2 CP_3 presso la compagnia Controparte_4
- nonostante il tentati , lo aveva CP_2 urtato nella parte anteriore sinistra, dapprima con il ginocchio e poi con la moto, per poi rovinare a terra sulla carreggiata;
- la dinamica, come descritta, aveva trovato conferma nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti dei mezzi coinvolti (CAI), nelle dichiarazioni confessorie rese successivamente dallo stesso nonché nel rapporto di servizio redatto da un fiduciario della CP_2
Controparte_4
- niali e lesioni personali di carattere permanente nella misura non inferiore al 12%, risultanti dalla documentazione allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1 condannare i con tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti pari a complessivi euro 66.673,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_2 CP_3
la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 della domanda attorea, osservando che il sinistro era avvenuto a causa dello scivolamento della moto e non a causa del mezzo del proprio assicurato, come risultava dalle stesse dichiarazioni rese dal nel verbale di accettazione Pt_1 presso il servizio di Pronto Soccorso dell' e di Lanusei ove era stato condotto subito dopo il sinistro. La convenuta eccepiva, inoltre, che tutt'al più poteva configurarsi una responsabilità concorsuale fra i conducenti dei mezzi, posto che l'attore non aveva provato di aver tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi o, comunque, tale da consentirgli di conservare il controllo del motoveicolo né, tanto meno, di aver tenuto rigorosamente la destra. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e c.t.u., con sentenza n. 409/2024, pubblicata il 12.8.2024, dichiarava la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro di nel Controparte_2 rapporto con e la concorrente responsabilità dei predetti nel Parte_1 rapporto con e, per l'effetto, condannava: “1) Controparte_2
a corrispondere a favore dell'attore la somma di € 50.775,00, a titolo di danno non patrimoniale, di cui € 25.387,5 in solido con e la CP_3 Controparte_5
, oltre agli interessi legali d i an
[...] predette somme, svalutate ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (29.7.2016) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di € 1.759,52, di cui € 879,76 in solido con e la , a titolo di spese CP_3 Controparte_5 mediche, olt ressi sino al saldo, la somma di € 8.746,92, di cui € 4.373,46 in solido con e la CP_3 [...]
a titolo di danni su tovei Controparte_5 all'abbigliamento, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo;
2) condanna(va) a corrispondere a favore dell'attore le spese di Controparte_2 lite che liquida in euro 8.461,00 per compensi professionali, € 785,00 per esborsi, di cui il 50% in solido a carico degli altri convenuti, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%; 3) pone(va) le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti in pari misura”. Il primo giudice, in particolare, ricostruita la dinamica del sinistro in base all'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni confessorie rese dal nel CAI, affermava che non poteva ritenersi dimostrato nei confronti CP_2 della compagnia di assicurazione e della proprietaria del mezzo che l'urto era avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, posto che, secondo giurisprudenza costante, nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicurazione del responsabile le dichiarazioni confessorie rese dal conducente del mezzo non proprietario del veicolo vincolano il solo confitente (Cass. n. 10687/2023). Per tali ragioni il tribunale, richiamato anche l'art. 2054 c.c. ai sensi del quale
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, riconduceva in pari misura al e al la responsabilità del CP_2 Pt_1 sinistro nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicurazione. Quanto, invece, al rapporto fra i conducenti dei mezzi, il primo giudice accertava, alla luce della giurisprudenza richiamata e delle dichiarazioni confessorie rese dal nel CAI, la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, il quale, appunto, CP_2 aveva riconosciuto espressamente di aver tagliato la curva oltrepassando ed invadendo la corsia opposta percorsa dal motociclista. In ordine alla determinazione del quantum dovuto, il tribunale liquidava il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano e nella misura indicata dai c.t.u., per una invalidità permanente pari al 10%. Il primo giudice liquidava, inoltre, tutti gli importi richiesti per il rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 1.759,52 nonché le somme richieste a titolo di danno patrimoniale per i danni al vestiario pari ad euro 996,92 e quelli riportati dal motociclo pari ad euro 7.750,00, limitando queste ultime al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro. ha proposto appello lamentando: i) l'errata interpretazione delle Parte_1 risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del Controparte_2 anche nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicurazione;
ii) l'errata liquidazione delle spese legali rese in violazione del DM 147/2022. Si è costituita la quale successore della Controparte_1 [...]
r Controparte_6 Controparte_4 all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché infondato ed osservando, in particolare, che la concorrente responsabilità del nella determinazione del Pt_1 sinistro emergeva dalle risultanze istruttorie ed, in particolare, dalla perizia resa dal consulente dello stesso appellante, Ing. il quale aveva dichiarato che Pt_2 il motociclo da lui condotto viaggiava in prossimità della linea di mezzeria senza tenere la destra e tenendo un'andatura che non gli consentiva di arrestare il mezzo, in violazione del disposto di cui all'art. 141, comma 2, del codice della strada (cfr. comparsa in appello pag. 6: “A ben vedere, dalla stessa dinamica descritta dall'odierno appellante emerge uno specifico profilo di colpa del Pt_1 nella determinazione del sinistro e, quindi, uno suo preciso concors verificazione dell'evento. Egli, infatti, così come peraltro confermato - questo sì con valore confessorio - dal proprio consulente Ing. nella Persona_1 relazione di consulenza avversamente prodotta in atti ( della Relazione a firma dell'Ing. che per comodità di consultazione si produce – Pt_2 doc. 3), viaggiava in pros della linea di mezzeria e non mantenendo la destra come impostogli dal Codice della Strada, oltre che tenendo una andatura che non gli ha consentito di adottare alcuna manovra elusiva”). La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con il primo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del anche CP_2 nel rapporto con la proprietaria del veicolo e con la società di assicu e. In particolare, ha eccepito che la responsabilità esclusiva Parte_1 dell'appellato n solo dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo CP_2 nel modulo CAI ma dalla stessa documentazione predisposta dalla compagnia di assicurazione e, soprattutto, dalle risultanze della consulenza tecnica, in esito alla quale l'ausiliario confermava la dinamica del sinistro descritta dall'odierno appellante. Il ha lamentato, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dal Pt_1 tribunale, era la compagnia convenuta a dover provare che il sinistro si era verificato con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel CAI e, ciò, alla luce del disposto di cui all'art. 143, comma 2,° D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 - secondo cui “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” - e della più recente giurisprudenza - a mente della quale ”il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) con firma di entrambi i conducenti determina una presunzione iuris tantum a favore del danneggiato, la quale può essere superata soltanto dalla prova contraria che incombe sull'assicuratore, non potendosi ribaltare sul danneggiato l'onere di fornire ulteriori dimostrazioni quando il modulo risulti compiutamente sottoscritto da entrambe le parti” (Cass. n. 15431/2024) -. Il motivo di censura è fondato per le ragioni di seguito indicate. Ferma la correttezza del principio giurisprudenziale richiamato dal primo giudice sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese dal conducente del mezzo non proprietario del veicolo rispetto all'assicuratore ed al proprietario (Cass. n. 10687/2023), è altrettanto vero che, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., dette dichiarazioni sono comunque liberamente apprezzabili dal giudice, unitamente agli ulteriori elementi probatori, per accertare l'effettiva dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità dei conducenti coinvolti, anche al fine di effettuare una valutazione coerente ed unitaria sulla responsabilità delle parti coinvolte. Orbene, il tribunale, accertata la responsabilità esclusiva del nella CP_2 determinazione del sinistro in rapporto al solo alla luce delle azioni Pt_1 confessorie contenute nel modulo CAI, ne affermava la responsabilità concorrente nel rapporto con gli altri convenuti sul presupposto che gli elementi di prova offerti non fossero sufficienti per ritenere che il sinistro era avvenuto secondo le modalità indicate nel predetto modulo ed in difetto di specifica prova della conformità della sua condotta alle norme della circolazione stradale e della comune prudenza. Al contrario, la Corte, alla luce di una rivalutazione complessiva ed unitaria del compendio probatorio, ritiene che la dinamica descritta dal CA trovi adeguato riscontro non solo nel modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, e con cui il aveva espressamente dichiarato di aver invaso la CP_2 sede stradale riservata nso inverso (cfr. modello CAI - doc. 1 atto di citazione), ma altresì:
- nelle risultanze della consulenza tecnica, ove il c.t.u. incaricato concludeva affermando che l'autocarro aveva invaso la corsia percorsa dal (cfr. Pt_1
c.t.u. pag. 33: “
7.5. Dinamica del sinistro. Sulla base delle ri dei precedenti paragrafi, lo scrivente è in grado di descrivere la dinamica del sinistro. Il giorno 29/07/2016, tra le ore 20:00 e le ore 21:00, l'attore
, alla guida del proprio motoveicolo Ducati Streetfighter Parte_1
848 Tg. DX 69549, viaggiava tenendo la propria destra lungo la S.S. 125 in direzione BA-DO quando, giunto all'altezza del Km 175, al termine d'una curva a destra, trovava la propria corsia di marcia invasa dal veicolo Nissan Navara, condotto dal signor , targato ED Parte_3
791 XA, di proprietà della SI.ra , che proveniva dal verso CP_3 opposto. Il sig. forse anc ndo la piega della moto, Pt_1 cercava di evitare l'impatto con l'autocarro, senza riuscirci. A seguito dell'urto il sig. rovinava a terra e finiva sull'asfalto sul lato destro Pt_1 della carreggiata, mentre la moto terminava la sua corsa nel lato interno della curva. Con detta manovra il urtava col proprio mezzo la gamba CP_2 sinistra del e forsanche il motoveicolo dallo stesso condotto in una Pt_1 curva per timo volgente a destra, provocandone lo sbandamento e la perdita di controllo e, per l'effetto, rendendone inevitabile la rovinosa caduta con strisciamenti ed urti sul manto stradale”); - nel rapporto di servizio in data 1.3.2017 reso da un fiduciario della compagnia di assicurazione ed incaricato di effettuare le indagini sull'effettiva dinamica del sinistro e dove viene riportata la stessa descritta al (cfr. rapporto di servizio ove l'incaricato riportava che “il sig. CP_2 CP_2 ha descritto la dinamica dell'evento indicando la traiettoria tenuta dal proprio veicolo prima del sinistro, l'area di primo urto contro il motoveicolo e la direzione del motociclo dopo l'urto. Il sig. ammetteva di aver CP_2 invaso la corsia di marcia opposta, per tagliare l e di essersi trovato il motociclista di fronte all'uscita della curva stessa” – pag.
1 - doc. 24 allegato alla memoria in data 11.1.2021 del;
Pt_1
- nelle dichiarazioni spontanee rese da successivamente al CP_2 sinistro, riportate nel documento in dat ove lo stesso aveva nuovamente riferito la medesima dinamica, secondo cui “il giorno 29 luglio 2016 verso le ore 20 mentre tornavo a casa .. giunto sul km 175 della SS 125 percorrendo un tratto della predetta SS con curva a sx, tagliavo la curva e oltrepassando e invadendo la corsia di marcia opposta e mi scontravo con il motoveicolo ducati” (cfr. pag.
2 - doc. 24 allegato alla memoria in data 11.1.2021 del . Pt_1
Non corrisponde al vero, invece, quanto affermato dall'appellata circa le dichiarazioni rese dell'Ing. nella propria relazione di parte in ordine ad un Pt_2 profilo di colpa del terminazione del sinistro. Pt_1
Il c.t.p., infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazioni, sulla dinamica dell'incidente riferiva che “il motoveicolo DUCATI descritto in oggetto, condotto dal sig. , viaggiava in direzione Parte_1
BA DO lungo la S.S. 125, qua ivio per Urzulei, giunto all'altezza del Km 175, percorreva una curva volgente a destra a stretto raggio di curvatura, al termine della quale si trovava la propria corsia di marcia impegnata dall'autocarro SS descritto in oggetto, condotto dal sig.
[...]
, che percorreva la stessa strada in verso opposto, diretto Parte_3 proprio domicilio a Urzulei. L'autocarro occupava la corsia contromano e il sig.
forse anche accentuando la piega della moto, cercava di evitare Pt_1
l'impatto con lo stesso, senza riuscirci. A seguito dell'urto il sig. rovinava Pt_1
a terra e finiva sull'asfalto sul lato destro della carreggiata, la moto terminava la sua corsa fuori dalla sede stradale, nel lato interno della curva”, riportando nelle pagine 5 e 6 del proprio elaborato la rappresentazione grafica di quanto affermato. Inoltre, è appena il caso di rilevare che non risulta elevata al alcuna Pt_1 sanzione per violazione del codice della strada. Da ultimo, va evidenziato che la compagnia di assicurazione non contestava specificatamente le dichiarazioni confessorie rese dal , limitandosi CP_2 unicamente a rilevare che “la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 C.d.A. su cui tanto si sofferma l'avversa difesa, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche, come nel caso di specie, dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Tribunale di Palermo, III Sezione Civile, Sentenza n. 4939 pubblicata il 07.11.2023; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8214 del 04.04.2013; Cass. Civ., SS.UU., n. 10311 del 05.05.2016; Cass. Civ. n. 4010 del 20.02.2018)” (cfr. anche comparsa in appello pag. 8). Pertanto, alla luce del suddetto compendio istruttorio, deve ritenersi provata la responsabilità del sinistro in via esclusiva in capo al anche nel rapporto CP_2 con l'assicurazione e la proprietaria del mezzo, con uente accoglimento del primo motivo di gravame, ferma ogni statuizione sul quantum non oggetto di censura. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese legali, nella parte in cui il primo giudice gli riconosceva, secondo un'unica voce indistinta, una somma nettamente inferiore rispetto a quella indicata nella propria nota spese, pari ad euro 14.103,00, redatta sulla base dei compensi medi regolarmente applicabili di cui al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore della causa ricompreso fra euro 52.000 ed euro 260.000. Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 89/2021 ha ribadito che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” . Nel caso di specie, invero, il primo giudice, pur liquidando le spese di giudizio senza distinguere le singole voci di compenso, riconosceva all'appellante la somma pari ad euro 8.461,00, oltre euro 785,00 per esborsi, ricompresa fra il compenso minimo (euro 7.052,00) e quello massimo (euro 21.155,00), calcolati tenendo conto di tutte le voci di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di cui al D.M. 147/2022. Per tali ragioni, il secondo motivo di censura deve essere rigettato. Peraltro, data la soccombenza integrale anche in relazione ai rapporti tra il danneggiato, la proprietaria e l'assicurazione, la statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese va modificata, ponendo le stesse integralmente a carico di tutte e tre le parti. Quanto alle spese del presente giudizio, vanno integralmente compensate nei rapporti tra il ed il , estraneo al gravame, e, data la parziale Pt_1 CP_2 reciproca socco a, com te in ragione di 1/3 e poste in ragione della restante parte a carico di e , liquidate secondo lo scaglione CP_3 Controparte_1 di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Nuoro, che per il resto conferma, dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 29.07.2016 in relazione a tutti gli appellati e, per l'effetto, condanna , e la , in solido, a Controparte_2 CP_3 Controparte_7 corrispondere a favore del la somma di euro 50.775,00, a titolo di danno Pt_1 non patrimoniale, la somma di euro 1.759,52, a titolo di spese mediche, e la somma di euro 8.746,92, a titolo di danni subiti al motoveicolo e all'abbigliamento, oltre agli accessori come indicati nella sentenza impugnata;
pone a carico di , e la , in Controparte_2 CP_3 Controparte_7 solido, le spese io co;
compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra il ed il Pt_1
e in ragione di 1/3 tra il la e la endo CP_2 Pt_1 CP_3 Controparte_1
a carico di questi ultimi due i restanti 2/3 che liquida in complessivi euro 6.660,66, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi