Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10246 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 02 46/03 Reg. Gen. N. 14994/00 UD. 14.03.2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON-22875 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ref. 2705 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Consigliere Dott. RA TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 14994/00 proposto Oggetto: Rivendica da proprietà. CO ES ved. LL, AE OS AN, AE AR VA, AE EDO- AR, AE IS, AE AN e RE- LL GI LO, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Generale Gonzage n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ales- Alfak sandro Pazzaglia che anche disgiuntamente dall'Avv. Massimo IC li difende. me de procura in calce al ricorso. RICORRENTI 447103 LL GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sarde- gna n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Vasi che lo difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n. 509/99 del 20.04.1999 / 12.06.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Alessandro Pazzaglia. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. LO Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 25.07.1989, IG LL, premesso di es- sere proprietario di un fondo sito nel comune di Mariano Co- mense, distinto nel N.C.E.U. al mapp. 3203, conveniva in giu- dizio, davanti al Pretore di Cantù, i confinanti IG (LO) LL e gli eredi di US LL (LA RA, LA VA, DO, SA, RA LL e RI IC), proprietari del fondo di cui al mapp. 5691, al fine di ottenere, previo accertamento del confine tra le due proprietà, la condanna dei convenuti all'arretramento della recinzione e- sistente, la cui posa in opera aveva comportato l'incorpora- zione nel fondo LL di una striscia di terreno della lar- ghezza di circa mt. 4,50. 2 Costituitisi, i LL aderivano alla domanda di accerta- mento del confine, sostenendo che lo stesso era da stabilirsi o in corrispondenza del fabbricato dell'attore o, in via subordi- nata, in corrispondenza con la recinzione stessa. Inoltre, in caso di accoglimento della domanda dell'LL, eccepivano l' in- tervenuto acquisto per usucapione “della striscia di terreno compresa fra la recinzione e il fabbricato di proprietà LL, per una larghezza di m. 4,50 misurata dal bordo del marciapiedi e per tutta la lunghezza del muro di fabbrica". Esperita l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Pretore stabi- liva che il confine tra le due proprietà andava individuato nella - “linea che dipartendosi a novanta gradi dalla via Santo Stefa- no a partire dal cippo esistente in loco corre in corrispondenza del marciapiede sito a nord del fabbricato sito nel fondo di parte attrice e della recinzione esistente". Il gravame proposto dall'LL era accolto dal Tribunale di Como, il quale, con la sentenza (n. 509/99) ora impugnata, accertava che il confine tra le due proprietà “è quello che risul- ta dall'arretramento della recinzione per cui è causa di mt. 4,25", e condannava i LL “ad arretrare la recinzione" per Alfath detti mt. 4,25, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Si legge nella sentenza che, come accertato dal c.t.u., l'atto di acquisto 10.07.1953 della proprietà LL evidenzia un 3 confine più arretrato di circa quattro metri rispetto a quello dove è stata posta la recinzione, che ha sconfinato precisa- mente di mt. 4,25. Poiché solo la mancanza di indicazioni sul confine ricavabili dai titoli può consentire il ricorso ad altri mezzi di prova, risulta incongrua la motivazione del primo giudice che, disattendendo le risultanze della c.t.u. nella de- terminazione del confine, ha fatto riferimento esclusivamente ad un elemento (il “cippo") al quale potrebbe essere attribuito un valore indiziario solo in mancanza di qualsiasi altra prova. Infine, la domanda di usucapione non può trovare accogli- mento in quanto il capitolo di prova articolato non è ammissi- bile perché generico. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i LL, come in epigrafe indicati, affidandosi a due motivi, illustrati da me- moria. L'LL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione, in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., avendo il Tribunale fatto rife- rimento solo ed esclusivamente all'atto di acquisto del 10.7. 1953 della proprietà LL, senza considerare che lo stesso c.t.u aveva esposto in forma alquanto dubitativa l'ipotesi dello 4 sconfinamento per mt. 4,25. In altri termini il Tribunale a- vrebbe preso in considerazione solo un'ipotesi prospettata dal c.t.u., omettendo di considerare, in una situazione di obiettiva incertezza, la presenza “indiziaria" in loco del cippo.
1.1. Il motivo è infondato. Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi, in sede di azione di regolamento ex art. 950 c.c., il giudice del merito, non può prescindere dall'esame e dalla va- lutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una si- tuazione di incertezza che non pone in discussione i titoli me- desimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispon- denza ad essi della situazione di fatto;
e solo la mancanza o l' insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, anche di natu- ra presuntiva (come la presenza di un ceppo), ovvero, in ulti- ma analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali (v., fra tante: Cass. 11.6.1998, n. 5809; 21.5.1997, n. 4508). In conformità a tale principio giurisprudenziale, espressa- mente richiamato, il Tribunale ha accertato, in base all'atto d' acquisto della proprietà LL, datato 10.07.1953, che il confine risultava più arretrato di circa quattro metri rispetto a quello in cui era posta la recinzione e che lo sconfinamento, come esattamente determinato dal c.t.u., era stato di metri 5 4,25. Tale accertamento di fatto, sorretto da motivazione ade- guata ed esente da vizi logici ed errori di diritto, non è sinda- cabile in questa sede di legittimità.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 244 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in re- lazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che il Tribunale non abbia ammesso il capitolo di prova, inteso a dimostrare il loro avvenuto acquisto per usucapione della stri- scia di terreno in questione, ritenendolo inammissibile perché generico. I ricorrenti, dopo aver trascritto tale capitolo di prova (così formulato: "Vero che da tempo immemorabile o comun- que da più di venti anni prima del 1989, i signori IG e Giu- seppe LL hanno utilizzato in modo esclusivo la striscia di terreno della larghezza di mt. 4,5 posta fra il bordo esterno del marciapiede esistente in loco e il perimetro della casa di civile abitazione di proprietà LL?"), assumono che senza alcuna motivazione il Tribunale lo ha ritenuto generico, essendo esso, invece, sicuramente idoneo a fornire elementi di valutazione in ordine alla dedotta usucapione.
2.1. Il motivo è infondato, perché il Tribunale ha ricollegato la decisione di non ammettere il suddetto capitolo di prova alla genericità della sua formulazione, stante la mancata indica- zione di fatti precisi sui quali i testi avrebbero dovuto rispon- 6 dere in ordine al presunto possesso, onde consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di adeguata difesa. Per il resto è sufficiente osservare che il giudizio sulla ido- neità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito, non suscettibile di sin- dacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (Cass. 19.2.1997, n. 1513). In base alle considerazioni svolte, il ricorsa va, quindi, riget- tato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese CORTE SUPREMA CASSAZIONE del giudizio di cassazione. Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 6-4-2004
P. Q. M.
serie 4 al n. 10415 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica La Corte rigetta il ricorso. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCLLERE C1 OB EK Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 14 marzo 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elipute CELLERIA CAN GIU. 2003 IN IL CANOTULERE SITATA Mare Di 27 DEPO Oggi. D AN C IL 7