TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2210/22 (+ 4078/22) ed iniziato con atti di citazione dd. 10/06/22 e 9/12/22 da e Parte_1 Parte_2 con avv. P. BARDI
- parti attrici - contro e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 con avv. I. CELLA
- parti convenute - avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti attrici:
Voglia il Tribunale,
- fare obbligo ai convenuti e di pagare in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di Parte_1 Parte_2
€.13.600, per perdita di locazioni e spese condominiali (€.850 x 16 mesi), ed €.1.300, per danno figurativo (€.36 x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- fare obbligo ai suddetti convenuti di rifondere agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché €.
2.000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro);
pagina 1 di 3 - fare obbligo ai medesimi convenuti di sostenere in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato;
- dichiarare che con l'adempimento da parte dei convenuti delle obbligazioni sopra indicate
[...]
e null'altro avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dalla parte Pt_1 Parte_2 convenuta in relazione all'evento di cui è causa;
- pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni delle parti convenute:
Dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta accettazione di tutte le parti della proposta ex art. 185 bis c.p.c. d.d. 29.01.2025 che qui si riporta integralmente:
“- I convenuti e pagheranno, in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5 [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di € 13.600, Pt_1 Parte_2 per perdita di locazioni e spese condominiali (€ 850 x 16 mesi), ed € 1.300, per danno figurativo (€ 36
x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- i suddetti convenuti rifonderanno agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché € 2000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro);
- i medesimi convenuti sosterranno in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato”.
Spese come quantificate nella proposta del Giudice, compensato il resto.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_3 [...]
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, emergente e per lucro CP_4 CP_2 cessante, a seguito del crollo di parte di un muro di contenimento in pietra di proprietà dei convenuti, verificatosi in data 11/12/17, quantificando la somma richiesta in € 128.0774,20, da depurare dell'acconto percepito di € 58.931,38.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda in punto an e quantum.
Analoga domanda risarcitoria ha svolto con citazione iscritta al n. R.G. 4078/22. Parte_2 ll G.I. designato, riuniti i due procedimenti e concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., ha ammesso ed assunto prova testimoniale e disposto c.t.u..
Successivamente, il Giudice ha formulato proposta conciliativa dd. 29/01/25, nei seguenti termini:
“esaminati atti, documenti e verbali di causa;
visti gli esiti dell'istruttoria orale e della c.t.u. e non pagina 2 di 3 ravvisando ulteriori attività istruttorie da compiere;
confermate le precedenti ordinanze istruttorie;
rilevato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori appare provvista di un buon fumus di fondatezza, salvo ridimensionamento del quantum;
dato atto che gli attori hanno già ricevuto €
58.931,38 in conseguenza dell'evento (crollo muro); ritenuto quindi opportuno e conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e di plausibile approssimazione (anche ex art. 1226 c.c.), ed anche in un'ottica di semplificazione ed economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c., nei termini che seguono (che le parti potranno liberamente rinegoziare, modificandoli o integrandoli); impregiudicata ogni questione;
P.Q.M.
formula la seguente proposta: -
i convenuti e pagheranno, in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5 [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di € 13.600, Pt_1 Parte_2 per perdita di locazioni e spese condominiali (€ 850 x 16 mesi), ed € 1.300, per danno figurativo (€ 36
x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- i suddetti convenuti rifonderanno agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché € 2000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro); - i medesimi convenuti sosterranno in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato”.
Preso atto dell'adesione alla proposta, all'esito di istanze delle parti convenute, il G.I. ha rilevato che
“l'avvenuta accettazione da tutte le parti della proposta conciliativa dd. 29/01/25 formulata ex art. 185 bis c.p.c.– di cui si è già dato atto nella precedente ordinanza del 28/10/25 - è circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti stesse alla prosecuzione della lite, con ciò legittimando la pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso Trib. Cagliari dd. 4/06/24), senza che occorra dunque la sottoscrizione di apposito, separato verbale”.
Quindi, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle (conformi) conclusioni e la conseguente relativa declaratoria con sentenza (anche ai fini della costituzione di un eventuale titolo), in forma cartolare.
Ciò premesso e richiamato quanto sopra, viste le finali conclusioni delle parti, non può che pronunciarsi in conformità..
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta adesione a proposta conciliativa.
Così deciso a Trieste, il 20/11/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2210/22 (+ 4078/22) ed iniziato con atti di citazione dd. 10/06/22 e 9/12/22 da e Parte_1 Parte_2 con avv. P. BARDI
- parti attrici - contro e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 con avv. I. CELLA
- parti convenute - avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti attrici:
Voglia il Tribunale,
- fare obbligo ai convenuti e di pagare in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di Parte_1 Parte_2
€.13.600, per perdita di locazioni e spese condominiali (€.850 x 16 mesi), ed €.1.300, per danno figurativo (€.36 x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- fare obbligo ai suddetti convenuti di rifondere agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché €.
2.000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro);
pagina 1 di 3 - fare obbligo ai medesimi convenuti di sostenere in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato;
- dichiarare che con l'adempimento da parte dei convenuti delle obbligazioni sopra indicate
[...]
e null'altro avranno a pretendere per alcun titolo o ragione dalla parte Pt_1 Parte_2 convenuta in relazione all'evento di cui è causa;
- pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni delle parti convenute:
Dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta accettazione di tutte le parti della proposta ex art. 185 bis c.p.c. d.d. 29.01.2025 che qui si riporta integralmente:
“- I convenuti e pagheranno, in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5 [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di € 13.600, Pt_1 Parte_2 per perdita di locazioni e spese condominiali (€ 850 x 16 mesi), ed € 1.300, per danno figurativo (€ 36
x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- i suddetti convenuti rifonderanno agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché € 2000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro);
- i medesimi convenuti sosterranno in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato”.
Spese come quantificate nella proposta del Giudice, compensato il resto.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_3 [...]
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, emergente e per lucro CP_4 CP_2 cessante, a seguito del crollo di parte di un muro di contenimento in pietra di proprietà dei convenuti, verificatosi in data 11/12/17, quantificando la somma richiesta in € 128.0774,20, da depurare dell'acconto percepito di € 58.931,38.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda in punto an e quantum.
Analoga domanda risarcitoria ha svolto con citazione iscritta al n. R.G. 4078/22. Parte_2 ll G.I. designato, riuniti i due procedimenti e concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., ha ammesso ed assunto prova testimoniale e disposto c.t.u..
Successivamente, il Giudice ha formulato proposta conciliativa dd. 29/01/25, nei seguenti termini:
“esaminati atti, documenti e verbali di causa;
visti gli esiti dell'istruttoria orale e della c.t.u. e non pagina 2 di 3 ravvisando ulteriori attività istruttorie da compiere;
confermate le precedenti ordinanze istruttorie;
rilevato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori appare provvista di un buon fumus di fondatezza, salvo ridimensionamento del quantum;
dato atto che gli attori hanno già ricevuto €
58.931,38 in conseguenza dell'evento (crollo muro); ritenuto quindi opportuno e conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e di plausibile approssimazione (anche ex art. 1226 c.c.), ed anche in un'ottica di semplificazione ed economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c., nei termini che seguono (che le parti potranno liberamente rinegoziare, modificandoli o integrandoli); impregiudicata ogni questione;
P.Q.M.
formula la seguente proposta: -
i convenuti e pagheranno, in solido, agli attori Controparte_1 Controparte_5 [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, gli importi rispettivamente di € 13.600, Pt_1 Parte_2 per perdita di locazioni e spese condominiali (€ 850 x 16 mesi), ed € 1.300, per danno figurativo (€ 36
x 36 mesi), con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- i suddetti convenuti rifonderanno agli attori gli esborsi per contributo unificato e costi notificazione, nonché € 2000 per spese legali, per il resto compensate (anche per il sub-procedimento di sequestro); - i medesimi convenuti sosterranno in via definitiva gli oneri della c.t.u., siccome liquidati con provvedimento separato”.
Preso atto dell'adesione alla proposta, all'esito di istanze delle parti convenute, il G.I. ha rilevato che
“l'avvenuta accettazione da tutte le parti della proposta conciliativa dd. 29/01/25 formulata ex art. 185 bis c.p.c.– di cui si è già dato atto nella precedente ordinanza del 28/10/25 - è circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti stesse alla prosecuzione della lite, con ciò legittimando la pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso Trib. Cagliari dd. 4/06/24), senza che occorra dunque la sottoscrizione di apposito, separato verbale”.
Quindi, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle (conformi) conclusioni e la conseguente relativa declaratoria con sentenza (anche ai fini della costituzione di un eventuale titolo), in forma cartolare.
Ciò premesso e richiamato quanto sopra, viste le finali conclusioni delle parti, non può che pronunciarsi in conformità..
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta adesione a proposta conciliativa.
Così deciso a Trieste, il 20/11/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli pagina 3 di 3