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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1725/2019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 e vertente
TRA
IÀ , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Mario Mari, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in
Cosenza, al Viale Falcone n. 182
= APPELLANTE=
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione in appello, dall'Avv. Nadia
Spaccarotella, elettivamente domiciliato in Catanzaro (CZ) alla Via Indipendenza n.5, presso lo studio dell'Avv. Saverio Mazza
- APPELLAT O =
Conclusioni:
Per l'appellante ( , come ribadito nelle note in sostituzione Parte_1
d'udienza del 23/04/2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1595/2019 depositata dal Tribunale di
Cosenza il 16.07.2019, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c..
Nel merito rigettare in toto la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto, e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, voglia con-dannare l'attore al pagamento in favore di (IÀ , in persona del suo Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €. 15,938,89, ovvero della minor somma di €.10.760,08, per come specificato, oltre interessi legali dalle date delle singole fatture fino al soddisfo, ed oltre interessi anatocistici dalla data di costituzione in giudizio fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato (Sig. ), come richiamate e trascritte negli atti di causa: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa confermando la sentenza n.
1595/2019 emessa in data 16.07.2019 dal Tribunale di Cosenza nella persona del Dott. Gino Bloise nella causa civile RG n. 2168/2015, depositata in pari data, munita di formula esecutiva il
23.07.2019, notificata in data 29.07.2019 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
FATTO E DIRITTO
§ 1. La vicenda contenziosa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 03/06/2025, ha convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Cosenza, la al fine di sentirla condannare Parte_1 al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 10.000,00 - minore o maggiore da acclarare in itinere - a causa dell'interruzione della fornitura presso il di lui studio professionale sito in Cosenza al Corso Mazzini n.92, per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa;
inoltre, ha chiesto l'annullamento delle fatture contestatagli - in quanto considerate prescritte – ed il ripristino della stessa fornitura, sospesa a causa di morosità nei pagamenti. A sostegno ha dedotto :
• di essere titolare di un contratto di somministrazione n. 774651951 stipulato il 14/05/2004 con per la propria abitazione sita in C.da Cariglialto in NT Parte_2
UG (CS), il cui misuratore è stato sostituito in data 25/10/2012 in quanto non funzionante;
• che a seguito di predetta sostituzione, nel mese di dicembre 2012 la Parte_2 ha notificato al Sig. una fattura con importo di euro 15.488,81, contestata
[...] CP_1 dallo stesso in quanto “palesemente abnorme”, e stornata poi dalla medesima società emittente per l'accertamento di ulteriori verifiche, all'esito delle quali si è emessa – sulla base della ripartizione lineare dei consumi dal 2004 al 2012 - nota di credito di euro 1.387,69 e riducendo la IÀ menzionata somma ad euro 14.101,12;
• Che successivamente nel corso dell'anno 2013, la società convenuta ha notificato tre fatture dal diverso importo e per un totale di euro 5.020,22 - mai pagate dall'attore tanto da causarne il preavvisato e poi effettuato distacco della fornitura avvenuto il 02/05/2013 - e allo stesso tempo ha comunicato - in ragione delle morosità preesistenti - sia la non attivazione di una nuova fornitura elettrica su altra utenza richiesta precedentemente dallo stesso Pt_3 CP_1 sia che le IÀ menzionate fatture sarebbero state addebitate sull'utenza ove lo stesso svolge la sua attività professionale di medico sita in Cosenza al Corso Mazzini n.92;
• che le fatture sopra citate sono poi state ridotte da parte della stessa società convenuta all'importo di euro 10.587,65, a parziale compensazione e mediante vari storni e conguagli, confermando tuttavia in toto la correttezza dell'addebito e preannunciando sia che il residuo sarebbe stato riversato sulla fattura dello studio medico, sia che vi sarebbe stato – ma mai effettivamente eseguito - un distacco di fornitura anche su questa utenza,
• che a seguito di ulteriori contestazioni mediante diffida riguardo all'illegittima fatturazione nonché omissione di ogni lettura e controllo sul contatore e sui relativi consumi, la
[...]
con fattura del 05/08/2014 ha addebitato un importo di euro 5.020,22 Parte_2 sempre sull'utenza dello studio medico;
• che per tali morosità, nel mese di novembre 2014, la ha sospeso Pt_2 Parte_2 la fornitura di cui è causa, cagionando allo stesso attore ingenti ed inevitabili danni a livello professionale, quantificato come richiesto nelle conclusioni, ad euro 10.000,00. ha resistito con comparsa di costituzione e risposta alla domanda attrice Parte_2 deducendo:
➢ Che il l'attore era intestatario di varie utenze di fornitura elettrica, in particolare sia quella di
NT UG (CS), sia di altre due utenze site in Cosenza al Corso Mazzini n. 92 int. 7 e
8. ➢ che la fornitura intestata ad sita in NT UG (CS) risulta cessata e che di essa CP_1
– insieme alla fornitura dello studio medico sita in Cosenza al Corso Mazzini n. 92 int. 8 – non era in possesso dei relativi contratti, in quanto mai restituiti dall'utente;
➢ che ha dichiarato – come da verbale – che in fase sostituzione del contatore CP_1 malfunzionante lo stesso avrebbe controllato l'esattezza delle letture effettuate;
➢ che, non avendo i contratti, la stessa società avrebbe ricevuto la segnalazione dei consumi dal
Distributore per la fornitura dell'abitazione fino al 25/10/2012, per un importo di euro
15.488,81, comunicando comunque la necessità di ulteriori verifiche poi concretizzatesi nelle varie fatture emesse successivamente;
➢ che per il debito residuo pari ad euro 10.587,65 è stato preavvisato ma mai effettuato il relativo distacco di fornitura in quanto concernente ad altra utenza intestata all' (quella di cui CP_1 all'interno n.7), pertanto, da dover considerare esterna ai fatti di causa ed opponendosi alla relativa domanda di ripristino (siccome mai cessata).
➢ Con la seconda memoria ez art. 183 VI comma c.p.a. ha dedotto per la prima volta il difetto di legitimatio ad causam con seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiamando la
, deducendo altresì l'insussistenza delle circostanze atte a far ritenere Parte_4 erronea la fatturazione contestata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché, circa la circostanziata pretesa risarcitoria, il rigetto di ogni avversa domanda, spiegando altresì riconvenzionale atta ad ottenere il pagamento della morosità maturata sull'utenza dello studio medico pari ad euro 331,01 ed a quella cessata dell'abitazione, pari ad euro 15.607,87, oltre accessori e spese di lite.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e con le prove orali richieste dalla convenuta è stata e decisa dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1595/2019, pubblicata il
16/07/2019, con la quale ha così statuito:
“- accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti, per
l'utenza di NT UG (CS), C.da Carigliato, oggetto di causa, tutti i corrispettivi fatturati da ad eccezione dell'importo residuo di euro 1.506,75 al cui pagamento, Parte_2 in parziale accoglimento della riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna
[...]
, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
Controparte_1
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore e la residua riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in euro 274,98 per esborsi documentati, euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA. Come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nada Spaccarotella, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.”
Il Tribunale, in estrema sintesi ha ritenuto rinunciata la domanda volta al ripristino della fornitura e non provata quella di risarcimento del danno. Ha quindi evidenziato la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, ritenendola comunque infondata posto che il rapporto contrattuale ha riguardato solo le parti in causa. Ha infine accolto l'eccezione di prescrizione evidenziando che la maggior parte dei consumi di cui alla fattura di conguaglio dovessero riferire ad un periodo antecedente il quinquennio che ha preceduto la prima richiesta e che, comunque, fosse del tutto impossibile determinare l'entità dei consumi non prescritti. Ha quindi ritenuto fondato il credito dell' solo pe l'importo di € 1506,75 e per tale importo ha accolto la domanda riconvenzionale. Pt_2
§ 2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la suddetta sentenza la con atto di citazione notificato in Parte_2 data 02/09/2019, ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/12/2019, Controparte_1 si è costituito in giudizio resistendo al gravame proposto e chiedendo il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
La Corte, dapprima all'udienza dell'8/11/2022 e successivamente al 26/11/2024 per esigenze d'ufficio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza
Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 23/04/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e, successivamente e termini assegnati, le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
2.2. L'atto di appello si fonda su due motivi:
a) con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza appellata in quanto emessa in violazione del contraddittorio ed errata applicazione dell'art. 101 c.p.c. Sul punto si rileva che il giudice di prime cure non avrebbe interpretato ed applicato correttamente la norma speciale in materia di liberalizzazione di mercato dell'energia riguardo, in particolare, le differenti attività e diversi oggetti sociali di Servizio Elettrico Nazione S.p.A. ed Parte_4
a seguito ed in forza di atto di scissione parziale, avvenuto nel 2008 mediante cui sono
[...] stati conferiti da tutti i beni ed i rapporti giuridici inerenti alla Parte_4 vendita dell'energia elettrica. In particolare, si evidenzia che il Giudice di primo grado ha erroneamente attribuito l'attività di lettura del consumo elettrico alla società convenuta – oggi appellante – facendo discendere da tale circostanza, la conseguenza sintetizzata nel dispositivo della sentenza oggi impugnata.
Il motivo per come formulato è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.: il Tribunale sul punto ha motivato sotto un duplice profilo,( 1) la tardività dell'eccezione, (2)la sua infondatezza nel merito in ragione della natura contrattuale della rapporto dedotto in giudizio con conseguente irrilevanza dei fatti riferibili a soggetti estranei al contratto. Nessuno di tali profili viene attinto dalla impugnazione, posto che l'appellante si limita a riportare le difese IÀ svolte in primo grado in relazione alla distinzione di compiti e competenze esistente tra il ed Controparte_2 [...]
. Parte_4
b) con il secondo motivo, deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2935 e 2948
c.c. in tema di prescrizione breve. Il Giudice di primo grado ha verificato e accolto l'eccepita prescrizione da parte dell'odierno appellato circa la pretesa relativa al conguaglio del periodo dal 2004 al 2012 e rigettando, quindi, la domanda riconvenzionale per il quinquennio precedente alla data della lettura. Deduce l'appellante che la notifica della citazione è avvenuta nel quinquennio dalla sostituzione del contatore nel 2012 e che quest'ultima a sua volta era stata effettuata nel quinquennio dall'ultima lettura effettiva. Deduce ancora l'appellante che anche a volere ritenere che la prescrizione riguardi il quinquennio precedente la sostituzione del contatore, il Tribunale avrebbe dovuto comunque riconoscere il credito per il periodo non coperto dalla prescrizione.
Anche questo motivo si presenta in buona misura inammissibile. La valutazione della prescrizione, infatti, è stata compiuta dal Tribunale in relazione alla data della pretesa avanzata con la fattura contestata dall'attore ovvero il 25 ottobre 2012, non avendo in alcun modo il
Tribunale esaminato il diverso profilo dell'esistenza della prescrizione in relazione al lasso di tempo intercorso tra quella fattura e l'azione giudiziale. Quanto alla possibilità di accertare in concreto la quota di debito non prescritto, il Tribunale ha escluso la possibilità di un tale calcolo per difetto delle relative misurazioni. Detta affermazione resiste alla critica dell'appellante, tanto più se si considera da un lato l'assoluta confusionarietà nell'autodeterminazione del credito da parte di che in un primo Parte_2 momento con la fattura del 9 novembre 2012 ha richiesto il pagamento di € 15488,81 riferendo l'importo al periodo 30 novembre 2010 /25 ottobre 2012 e poi ha unilateralmente provveduto, per come espressamente riconosciuto nella missiva n. protocollo 2168776 inoltrata all'avv. Rotella, di avere provveduto, non si capisce secondo quali crtieri, ad un ricalcolo dei consumi nel periodo compreso tra il 25 maggio 2004 e il 25 ottobre 2012 e tanto nonostante il dato certo di una lettura effettiva effettuata il 30 novembre 2010. Deve quindi qui ribadirsi l'assoluta impossibilità di determinazione del quantum del credito eventualmente non coperto da prescrizione.
L'appello è pertanto rigettato
L'esito finale del giudizio e le spese di lite
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022 (scaglione da €
5.201 a € 26.000).
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1595/2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, pubblica in data 16/07/2019, notificata il 29/07/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 5.809,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1725/2019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 e vertente
TRA
IÀ , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Mario Mari, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in
Cosenza, al Viale Falcone n. 182
= APPELLANTE=
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione in appello, dall'Avv. Nadia
Spaccarotella, elettivamente domiciliato in Catanzaro (CZ) alla Via Indipendenza n.5, presso lo studio dell'Avv. Saverio Mazza
- APPELLAT O =
Conclusioni:
Per l'appellante ( , come ribadito nelle note in sostituzione Parte_1
d'udienza del 23/04/2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1595/2019 depositata dal Tribunale di
Cosenza il 16.07.2019, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c..
Nel merito rigettare in toto la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto, e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, voglia con-dannare l'attore al pagamento in favore di (IÀ , in persona del suo Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €. 15,938,89, ovvero della minor somma di €.10.760,08, per come specificato, oltre interessi legali dalle date delle singole fatture fino al soddisfo, ed oltre interessi anatocistici dalla data di costituzione in giudizio fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato (Sig. ), come richiamate e trascritte negli atti di causa: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa confermando la sentenza n.
1595/2019 emessa in data 16.07.2019 dal Tribunale di Cosenza nella persona del Dott. Gino Bloise nella causa civile RG n. 2168/2015, depositata in pari data, munita di formula esecutiva il
23.07.2019, notificata in data 29.07.2019 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
FATTO E DIRITTO
§ 1. La vicenda contenziosa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 03/06/2025, ha convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Cosenza, la al fine di sentirla condannare Parte_1 al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 10.000,00 - minore o maggiore da acclarare in itinere - a causa dell'interruzione della fornitura presso il di lui studio professionale sito in Cosenza al Corso Mazzini n.92, per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa;
inoltre, ha chiesto l'annullamento delle fatture contestatagli - in quanto considerate prescritte – ed il ripristino della stessa fornitura, sospesa a causa di morosità nei pagamenti. A sostegno ha dedotto :
• di essere titolare di un contratto di somministrazione n. 774651951 stipulato il 14/05/2004 con per la propria abitazione sita in C.da Cariglialto in NT Parte_2
UG (CS), il cui misuratore è stato sostituito in data 25/10/2012 in quanto non funzionante;
• che a seguito di predetta sostituzione, nel mese di dicembre 2012 la Parte_2 ha notificato al Sig. una fattura con importo di euro 15.488,81, contestata
[...] CP_1 dallo stesso in quanto “palesemente abnorme”, e stornata poi dalla medesima società emittente per l'accertamento di ulteriori verifiche, all'esito delle quali si è emessa – sulla base della ripartizione lineare dei consumi dal 2004 al 2012 - nota di credito di euro 1.387,69 e riducendo la IÀ menzionata somma ad euro 14.101,12;
• Che successivamente nel corso dell'anno 2013, la società convenuta ha notificato tre fatture dal diverso importo e per un totale di euro 5.020,22 - mai pagate dall'attore tanto da causarne il preavvisato e poi effettuato distacco della fornitura avvenuto il 02/05/2013 - e allo stesso tempo ha comunicato - in ragione delle morosità preesistenti - sia la non attivazione di una nuova fornitura elettrica su altra utenza richiesta precedentemente dallo stesso Pt_3 CP_1 sia che le IÀ menzionate fatture sarebbero state addebitate sull'utenza ove lo stesso svolge la sua attività professionale di medico sita in Cosenza al Corso Mazzini n.92;
• che le fatture sopra citate sono poi state ridotte da parte della stessa società convenuta all'importo di euro 10.587,65, a parziale compensazione e mediante vari storni e conguagli, confermando tuttavia in toto la correttezza dell'addebito e preannunciando sia che il residuo sarebbe stato riversato sulla fattura dello studio medico, sia che vi sarebbe stato – ma mai effettivamente eseguito - un distacco di fornitura anche su questa utenza,
• che a seguito di ulteriori contestazioni mediante diffida riguardo all'illegittima fatturazione nonché omissione di ogni lettura e controllo sul contatore e sui relativi consumi, la
[...]
con fattura del 05/08/2014 ha addebitato un importo di euro 5.020,22 Parte_2 sempre sull'utenza dello studio medico;
• che per tali morosità, nel mese di novembre 2014, la ha sospeso Pt_2 Parte_2 la fornitura di cui è causa, cagionando allo stesso attore ingenti ed inevitabili danni a livello professionale, quantificato come richiesto nelle conclusioni, ad euro 10.000,00. ha resistito con comparsa di costituzione e risposta alla domanda attrice Parte_2 deducendo:
➢ Che il l'attore era intestatario di varie utenze di fornitura elettrica, in particolare sia quella di
NT UG (CS), sia di altre due utenze site in Cosenza al Corso Mazzini n. 92 int. 7 e
8. ➢ che la fornitura intestata ad sita in NT UG (CS) risulta cessata e che di essa CP_1
– insieme alla fornitura dello studio medico sita in Cosenza al Corso Mazzini n. 92 int. 8 – non era in possesso dei relativi contratti, in quanto mai restituiti dall'utente;
➢ che ha dichiarato – come da verbale – che in fase sostituzione del contatore CP_1 malfunzionante lo stesso avrebbe controllato l'esattezza delle letture effettuate;
➢ che, non avendo i contratti, la stessa società avrebbe ricevuto la segnalazione dei consumi dal
Distributore per la fornitura dell'abitazione fino al 25/10/2012, per un importo di euro
15.488,81, comunicando comunque la necessità di ulteriori verifiche poi concretizzatesi nelle varie fatture emesse successivamente;
➢ che per il debito residuo pari ad euro 10.587,65 è stato preavvisato ma mai effettuato il relativo distacco di fornitura in quanto concernente ad altra utenza intestata all' (quella di cui CP_1 all'interno n.7), pertanto, da dover considerare esterna ai fatti di causa ed opponendosi alla relativa domanda di ripristino (siccome mai cessata).
➢ Con la seconda memoria ez art. 183 VI comma c.p.a. ha dedotto per la prima volta il difetto di legitimatio ad causam con seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiamando la
, deducendo altresì l'insussistenza delle circostanze atte a far ritenere Parte_4 erronea la fatturazione contestata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché, circa la circostanziata pretesa risarcitoria, il rigetto di ogni avversa domanda, spiegando altresì riconvenzionale atta ad ottenere il pagamento della morosità maturata sull'utenza dello studio medico pari ad euro 331,01 ed a quella cessata dell'abitazione, pari ad euro 15.607,87, oltre accessori e spese di lite.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e con le prove orali richieste dalla convenuta è stata e decisa dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1595/2019, pubblicata il
16/07/2019, con la quale ha così statuito:
“- accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti, per
l'utenza di NT UG (CS), C.da Carigliato, oggetto di causa, tutti i corrispettivi fatturati da ad eccezione dell'importo residuo di euro 1.506,75 al cui pagamento, Parte_2 in parziale accoglimento della riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna
[...]
, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
Controparte_1
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore e la residua riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in euro 274,98 per esborsi documentati, euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA. Come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nada Spaccarotella, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.”
Il Tribunale, in estrema sintesi ha ritenuto rinunciata la domanda volta al ripristino della fornitura e non provata quella di risarcimento del danno. Ha quindi evidenziato la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, ritenendola comunque infondata posto che il rapporto contrattuale ha riguardato solo le parti in causa. Ha infine accolto l'eccezione di prescrizione evidenziando che la maggior parte dei consumi di cui alla fattura di conguaglio dovessero riferire ad un periodo antecedente il quinquennio che ha preceduto la prima richiesta e che, comunque, fosse del tutto impossibile determinare l'entità dei consumi non prescritti. Ha quindi ritenuto fondato il credito dell' solo pe l'importo di € 1506,75 e per tale importo ha accolto la domanda riconvenzionale. Pt_2
§ 2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la suddetta sentenza la con atto di citazione notificato in Parte_2 data 02/09/2019, ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/12/2019, Controparte_1 si è costituito in giudizio resistendo al gravame proposto e chiedendo il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
La Corte, dapprima all'udienza dell'8/11/2022 e successivamente al 26/11/2024 per esigenze d'ufficio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza
Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 23/04/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e, successivamente e termini assegnati, le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
2.2. L'atto di appello si fonda su due motivi:
a) con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza appellata in quanto emessa in violazione del contraddittorio ed errata applicazione dell'art. 101 c.p.c. Sul punto si rileva che il giudice di prime cure non avrebbe interpretato ed applicato correttamente la norma speciale in materia di liberalizzazione di mercato dell'energia riguardo, in particolare, le differenti attività e diversi oggetti sociali di Servizio Elettrico Nazione S.p.A. ed Parte_4
a seguito ed in forza di atto di scissione parziale, avvenuto nel 2008 mediante cui sono
[...] stati conferiti da tutti i beni ed i rapporti giuridici inerenti alla Parte_4 vendita dell'energia elettrica. In particolare, si evidenzia che il Giudice di primo grado ha erroneamente attribuito l'attività di lettura del consumo elettrico alla società convenuta – oggi appellante – facendo discendere da tale circostanza, la conseguenza sintetizzata nel dispositivo della sentenza oggi impugnata.
Il motivo per come formulato è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.: il Tribunale sul punto ha motivato sotto un duplice profilo,( 1) la tardività dell'eccezione, (2)la sua infondatezza nel merito in ragione della natura contrattuale della rapporto dedotto in giudizio con conseguente irrilevanza dei fatti riferibili a soggetti estranei al contratto. Nessuno di tali profili viene attinto dalla impugnazione, posto che l'appellante si limita a riportare le difese IÀ svolte in primo grado in relazione alla distinzione di compiti e competenze esistente tra il ed Controparte_2 [...]
. Parte_4
b) con il secondo motivo, deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2935 e 2948
c.c. in tema di prescrizione breve. Il Giudice di primo grado ha verificato e accolto l'eccepita prescrizione da parte dell'odierno appellato circa la pretesa relativa al conguaglio del periodo dal 2004 al 2012 e rigettando, quindi, la domanda riconvenzionale per il quinquennio precedente alla data della lettura. Deduce l'appellante che la notifica della citazione è avvenuta nel quinquennio dalla sostituzione del contatore nel 2012 e che quest'ultima a sua volta era stata effettuata nel quinquennio dall'ultima lettura effettiva. Deduce ancora l'appellante che anche a volere ritenere che la prescrizione riguardi il quinquennio precedente la sostituzione del contatore, il Tribunale avrebbe dovuto comunque riconoscere il credito per il periodo non coperto dalla prescrizione.
Anche questo motivo si presenta in buona misura inammissibile. La valutazione della prescrizione, infatti, è stata compiuta dal Tribunale in relazione alla data della pretesa avanzata con la fattura contestata dall'attore ovvero il 25 ottobre 2012, non avendo in alcun modo il
Tribunale esaminato il diverso profilo dell'esistenza della prescrizione in relazione al lasso di tempo intercorso tra quella fattura e l'azione giudiziale. Quanto alla possibilità di accertare in concreto la quota di debito non prescritto, il Tribunale ha escluso la possibilità di un tale calcolo per difetto delle relative misurazioni. Detta affermazione resiste alla critica dell'appellante, tanto più se si considera da un lato l'assoluta confusionarietà nell'autodeterminazione del credito da parte di che in un primo Parte_2 momento con la fattura del 9 novembre 2012 ha richiesto il pagamento di € 15488,81 riferendo l'importo al periodo 30 novembre 2010 /25 ottobre 2012 e poi ha unilateralmente provveduto, per come espressamente riconosciuto nella missiva n. protocollo 2168776 inoltrata all'avv. Rotella, di avere provveduto, non si capisce secondo quali crtieri, ad un ricalcolo dei consumi nel periodo compreso tra il 25 maggio 2004 e il 25 ottobre 2012 e tanto nonostante il dato certo di una lettura effettiva effettuata il 30 novembre 2010. Deve quindi qui ribadirsi l'assoluta impossibilità di determinazione del quantum del credito eventualmente non coperto da prescrizione.
L'appello è pertanto rigettato
L'esito finale del giudizio e le spese di lite
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022 (scaglione da €
5.201 a € 26.000).
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1595/2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, pubblica in data 16/07/2019, notificata il 29/07/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 5.809,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero