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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. ANTONUCCI BACCHELLI PATRIZIA ( ) VIA C.F._2
SOLFERINO, 15 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 15 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. BACCHELLI GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliato in C.SO ITALIA 244 CATANIA presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per come da foglio di p.c.) Parte_1
“- respinta ogni diversa istanza, e quindi respinta in particolare ogni istanza ed eccezione formulata dalla difesa della parte convenuta, premessa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi la PA
(rappresentante per la gestione dei sinistri Admiral Europe Controparte_1
Compania de Seguros s.a. in Italia) tenuta e quindi condannarla alla corresponsione a favore dell'attore delle somme tutte dovute a titolo di indennità in forza della polizza infortuni di cui Pt_1 è detto in atti (garanzia infortuni del conducente), stipulata dall'attore con tale compagnia e per effetto dell'infortunio avvenuto il giorno 20/7/2019. Liquidarsi la corrispondente somma in relazione alle risultanze istruttorie in base alle condizioni di polizza (indicativamente euro 25.220,00, tenuto conto sia della percentuale del 65% di danno permanente, sia del 3% della franchigia contrattuale); premettendo in ogni caso che il risarcimento ottenuto dall'attore effettuato dalla compagnia di euro 500.000, è stato Parte_1 CP_2 nettamente inferiore alla liquidazione di tutti i danni subiti dal medesimo, da effettuarsi in base ai criteri del codice civile.
pagina 1 di 5 Riconoscersi inoltre gli interessi legali dalla mora al saldo effettivo nonché il danno da svalutazione monetaria con la stessa decorrenza.
Con vittoria di spese giudiziali, oltre oneri di legge.”
Per (come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis all'Ill.mo Decidente, reiectis adversis,
Ritenere e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto, inammissibile la domanda giudiziale spiegata dall'attrice e per l'effetto rigettare la domanda giudiziale;
in ogni caso, contenere la condanna della comparente compagnia nei limiti fissati dalla polizza, ed al netto delle franchigie e degli scoperti, detratta la liquidazione ricevuta dall'assicuratore della
RCA, ove parziale.
rigettare la richiesta di interessi e rivalutazione, comunque tra di loro non cumulabili. Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l' Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare alla corresponsione delle somme dovute a titolo di Controparte_1 indennità, in forza della polizza infortuni stipulata dall'attore con tale compagnia e per effetto del sinistro verificatosi in data 20.07.2019. A sostegno della propria pretesa, l'attore ha dedotto che: i) il giorno 20/07/2019, ad ore 11,00 circa, si trovava alla guida del proprio motociclo SUZUKY
GSX – R600 tg.CY32685, e stava percorrendo la via San Donato a Granarolo dell'Emilia, quando, giunto all'altezza del civico 47, entrava in collisione con il veicolo Fiat Panda targato FX051MG, il cui conducente eseguiva una vietata manovra di inversione di marcia;
ii) a seguito dello scontro cadeva a terra, rimanendo incastrato sotto l'autovettura e venendo trascinato per qualche metro;
iii) nel descritto sinistro riportava gravi lesioni personali per le quali veniva immediatamente ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per poi essere dimesso il 29/08/2019 con diagnosi di “esiti politrauma della strada con trauma toracico e fratture costali bilaterali, contusione polmonare ed emopneumotorace destro drenato, complicato da polmonite da mssa e
LE CA, frattura della clavicola destra, trauma addominale con contusione epatica, renale, surrenale dx, frattura del processo trasverso di C7, batteriemia da CO IS (doc. 3 fascicolo attoreo); iv) veniva, quindi, sottoposto ad ulteriori esami e cure riabilitative nonché a percorso di psicoterapia;
v) all'epoca del sinistro, era titolare di polizza r.c.a. con la Controparte_3
rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia dalla società
[...] [...]
che prevedeva nella “parte speciale” anche la “garanzia Controparte_1 infortuni del conducente” (doc. 12 fascicolo attoreo); vi) pertanto, per il tramite dello inviava alla PA Controparte_4 assicurativa racc.- pec di richiesta di pagamento delle somme dovute dalla compagnia stessa, a titolo di indennizzo (doc. 13 fascicolo attoreo); vii) tuttavia, la respingeva la richiesta, costringendo Controparte_1 [...] ad instaurare l'odierno procedimento. Pt_2
Nel giudizio così instaurato si costituiva regolarmente la la quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziale per divieto di cumulo avendo l'attore già ottenuto pagina 2 di 5 dalla in qualità di compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, il risarcimento integrale CP_2 del danno mediante la corresponsione di una somma pari ad € 542.700,00 a saldo di ogni pretesa.
Inoltre, la compagnia assicurativa contestava anche il quantum preteso rilevando che, in caso di condanna, lo stesso dovesse essere contenuto entro i limiti fissati dalla polizza, tenuto conto delle franchigie e degli scoperti e detratta la liquidazione ricevuta dall'assicuratore della RCA.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 20 febbraio 2025 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
In materia assicurativa è pregnante e dirimente il principio indennitario finalizzato ad evitare che l'assicurato, o meglio, il danneggiato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento.
In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
L'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
In proposito, le. Sez. Unite della Corte di Cassazione, (ud. 13/02/2018) 22-05-2018, n. 12565, hanno chiarito che “Dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore. Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato. Tali diritti sono però concorrenti, giacché - come è stato rilevato in dottrina - ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell'eliminazione del danno causato nel patrimonio dell'assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito. Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore”.
Il medesimo principio, secondo cui l'indennizzo dovuto dall'assicuratore contro gli infortuni ed il risarcimento del danno alla persona non possono cumularsi, assolvendo un'identica funzione risarcitoria, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3429 del 2025.
Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha chiarito che, essendo il contratto di assicurazione un contratto aleatorio, “se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa
l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.)”; e che “né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt.
1904,1909,1910 c.c.)”. pagina 3 di 5 In definitiva, ove la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se, invece, l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Qualora il danno venga meno perché risarcito da terzi, viene meno ipso facto l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.
Dunque, conclude la Suprema Corte, “Se quindi il danno alla salute derivato dall'infortunio è stato risarcito da un terzo, viene meno il presupposto stesso dell'obbligazione indennitaria gravante sull'assicuratore. (…) Naturalmente - lo si rileva al fine di prevenire ulteriore contenzioso - la circostanza che il danno oggetto di copertura assicurativa sia già stato indennizzato o risarcito da altri
è fatto impeditivo della pretesa attorea, e come tale deve essere provato dall'assicuratore che ne invoca gli effetti.”
Nel caso di specie è provato che si è rivolto alla compagnia assicurativa per la Parte_1 CP_2 responsabilità civile del veicolo antagonista, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro e che tra le parti è stata raggiunta una transazione che ha portato alla corresponsione in favore del danneggiato, a saldo di ogni pretesa, della somma di €542.700,00 (di cui €42.700,00 per attività professionale di assistenza stragiudiziale) (v. Allegato A alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2),
c.p.c.).
E' altresì provato che la “garanzia infortuni del conducente” prevista dalla polizza r.c.a. sottoscritta da con la - rappresentata per la Parte_1 Controparte_3 gestione dei sinistri in Italia dalla società – offre copertura Controparte_1 assicurativa per il medesimo danno già risarcito dalla assicurazione r.c.a. del responsabile civile del sinistro: l'art. 43 della Sezione IV “Infortuni del conducente” delle condizioni di assicurazione, nel dare la definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione, chiarisce che “È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente”.
L'invalidità permanente conseguita a a causa del sinistro del 20.07.2019 ha proprio Parte_1 costituito oggetto del risarcimento corrisposto dalla compagnia a titolo di responsabilità civile. CP_2
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione si deve escludere pertanto la possibilità che possa cumulare l'indennizzo dall'assicuratore della polizza infortuni ed il risarcimento Parte_1 già corrisposto dall'assicuratore per la r.c.a., accettato in via transattiva da a saldo di Parte_1 ogni pretesa.
Inoltre, pur non essendo necessario, si osserva che, sulla scorta degli stessi conteggi effettuati da parte attrice, versati in atti, emerge chiaramente che il danno subito è stato integralmente ristorato.
Infatti, ipotizzando la correttezza della percentuale di invalidità permanente prospettata nella perizia di parte, pari al 65% (da ridurre al 62% considerata la franchigia contrattuale, come da polizza), il danno biologico permanente ammonterebbe ad euro 410.714,00, quello temporaneo ad euro 69.904,50 e le spese mediche ad euro 10.033,00, per un totale complessivo di euro 484.751,50, importo che risulta ampiamente ristorato dagli 500.000,00 corrisposti dalla CP_2
Le altre voci di danno (morale e personalizzazione) non possono assumere rilievo in base alla polizza invocata, che ristora solo l'invalidità permanente secondo i criteri di cui in polizza stessa.
La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore, come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice.
2) Condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente procedimento, liquidate in €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 30.05.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. ANTONUCCI BACCHELLI PATRIZIA ( ) VIA C.F._2
SOLFERINO, 15 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 15 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. BACCHELLI GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliato in C.SO ITALIA 244 CATANIA presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per come da foglio di p.c.) Parte_1
“- respinta ogni diversa istanza, e quindi respinta in particolare ogni istanza ed eccezione formulata dalla difesa della parte convenuta, premessa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi la PA
(rappresentante per la gestione dei sinistri Admiral Europe Controparte_1
Compania de Seguros s.a. in Italia) tenuta e quindi condannarla alla corresponsione a favore dell'attore delle somme tutte dovute a titolo di indennità in forza della polizza infortuni di cui Pt_1 è detto in atti (garanzia infortuni del conducente), stipulata dall'attore con tale compagnia e per effetto dell'infortunio avvenuto il giorno 20/7/2019. Liquidarsi la corrispondente somma in relazione alle risultanze istruttorie in base alle condizioni di polizza (indicativamente euro 25.220,00, tenuto conto sia della percentuale del 65% di danno permanente, sia del 3% della franchigia contrattuale); premettendo in ogni caso che il risarcimento ottenuto dall'attore effettuato dalla compagnia di euro 500.000, è stato Parte_1 CP_2 nettamente inferiore alla liquidazione di tutti i danni subiti dal medesimo, da effettuarsi in base ai criteri del codice civile.
pagina 1 di 5 Riconoscersi inoltre gli interessi legali dalla mora al saldo effettivo nonché il danno da svalutazione monetaria con la stessa decorrenza.
Con vittoria di spese giudiziali, oltre oneri di legge.”
Per (come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis all'Ill.mo Decidente, reiectis adversis,
Ritenere e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto, inammissibile la domanda giudiziale spiegata dall'attrice e per l'effetto rigettare la domanda giudiziale;
in ogni caso, contenere la condanna della comparente compagnia nei limiti fissati dalla polizza, ed al netto delle franchigie e degli scoperti, detratta la liquidazione ricevuta dall'assicuratore della
RCA, ove parziale.
rigettare la richiesta di interessi e rivalutazione, comunque tra di loro non cumulabili. Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l' Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare alla corresponsione delle somme dovute a titolo di Controparte_1 indennità, in forza della polizza infortuni stipulata dall'attore con tale compagnia e per effetto del sinistro verificatosi in data 20.07.2019. A sostegno della propria pretesa, l'attore ha dedotto che: i) il giorno 20/07/2019, ad ore 11,00 circa, si trovava alla guida del proprio motociclo SUZUKY
GSX – R600 tg.CY32685, e stava percorrendo la via San Donato a Granarolo dell'Emilia, quando, giunto all'altezza del civico 47, entrava in collisione con il veicolo Fiat Panda targato FX051MG, il cui conducente eseguiva una vietata manovra di inversione di marcia;
ii) a seguito dello scontro cadeva a terra, rimanendo incastrato sotto l'autovettura e venendo trascinato per qualche metro;
iii) nel descritto sinistro riportava gravi lesioni personali per le quali veniva immediatamente ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per poi essere dimesso il 29/08/2019 con diagnosi di “esiti politrauma della strada con trauma toracico e fratture costali bilaterali, contusione polmonare ed emopneumotorace destro drenato, complicato da polmonite da mssa e
LE CA, frattura della clavicola destra, trauma addominale con contusione epatica, renale, surrenale dx, frattura del processo trasverso di C7, batteriemia da CO IS (doc. 3 fascicolo attoreo); iv) veniva, quindi, sottoposto ad ulteriori esami e cure riabilitative nonché a percorso di psicoterapia;
v) all'epoca del sinistro, era titolare di polizza r.c.a. con la Controparte_3
rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia dalla società
[...] [...]
che prevedeva nella “parte speciale” anche la “garanzia Controparte_1 infortuni del conducente” (doc. 12 fascicolo attoreo); vi) pertanto, per il tramite dello inviava alla PA Controparte_4 assicurativa racc.- pec di richiesta di pagamento delle somme dovute dalla compagnia stessa, a titolo di indennizzo (doc. 13 fascicolo attoreo); vii) tuttavia, la respingeva la richiesta, costringendo Controparte_1 [...] ad instaurare l'odierno procedimento. Pt_2
Nel giudizio così instaurato si costituiva regolarmente la la quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziale per divieto di cumulo avendo l'attore già ottenuto pagina 2 di 5 dalla in qualità di compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, il risarcimento integrale CP_2 del danno mediante la corresponsione di una somma pari ad € 542.700,00 a saldo di ogni pretesa.
Inoltre, la compagnia assicurativa contestava anche il quantum preteso rilevando che, in caso di condanna, lo stesso dovesse essere contenuto entro i limiti fissati dalla polizza, tenuto conto delle franchigie e degli scoperti e detratta la liquidazione ricevuta dall'assicuratore della RCA.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 20 febbraio 2025 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
In materia assicurativa è pregnante e dirimente il principio indennitario finalizzato ad evitare che l'assicurato, o meglio, il danneggiato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento.
In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
L'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
In proposito, le. Sez. Unite della Corte di Cassazione, (ud. 13/02/2018) 22-05-2018, n. 12565, hanno chiarito che “Dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore. Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato. Tali diritti sono però concorrenti, giacché - come è stato rilevato in dottrina - ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell'eliminazione del danno causato nel patrimonio dell'assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito. Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore”.
Il medesimo principio, secondo cui l'indennizzo dovuto dall'assicuratore contro gli infortuni ed il risarcimento del danno alla persona non possono cumularsi, assolvendo un'identica funzione risarcitoria, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3429 del 2025.
Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha chiarito che, essendo il contratto di assicurazione un contratto aleatorio, “se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa
l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.)”; e che “né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt.
1904,1909,1910 c.c.)”. pagina 3 di 5 In definitiva, ove la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se, invece, l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Qualora il danno venga meno perché risarcito da terzi, viene meno ipso facto l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.
Dunque, conclude la Suprema Corte, “Se quindi il danno alla salute derivato dall'infortunio è stato risarcito da un terzo, viene meno il presupposto stesso dell'obbligazione indennitaria gravante sull'assicuratore. (…) Naturalmente - lo si rileva al fine di prevenire ulteriore contenzioso - la circostanza che il danno oggetto di copertura assicurativa sia già stato indennizzato o risarcito da altri
è fatto impeditivo della pretesa attorea, e come tale deve essere provato dall'assicuratore che ne invoca gli effetti.”
Nel caso di specie è provato che si è rivolto alla compagnia assicurativa per la Parte_1 CP_2 responsabilità civile del veicolo antagonista, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro e che tra le parti è stata raggiunta una transazione che ha portato alla corresponsione in favore del danneggiato, a saldo di ogni pretesa, della somma di €542.700,00 (di cui €42.700,00 per attività professionale di assistenza stragiudiziale) (v. Allegato A alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2),
c.p.c.).
E' altresì provato che la “garanzia infortuni del conducente” prevista dalla polizza r.c.a. sottoscritta da con la - rappresentata per la Parte_1 Controparte_3 gestione dei sinistri in Italia dalla società – offre copertura Controparte_1 assicurativa per il medesimo danno già risarcito dalla assicurazione r.c.a. del responsabile civile del sinistro: l'art. 43 della Sezione IV “Infortuni del conducente” delle condizioni di assicurazione, nel dare la definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione, chiarisce che “È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente”.
L'invalidità permanente conseguita a a causa del sinistro del 20.07.2019 ha proprio Parte_1 costituito oggetto del risarcimento corrisposto dalla compagnia a titolo di responsabilità civile. CP_2
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione si deve escludere pertanto la possibilità che possa cumulare l'indennizzo dall'assicuratore della polizza infortuni ed il risarcimento Parte_1 già corrisposto dall'assicuratore per la r.c.a., accettato in via transattiva da a saldo di Parte_1 ogni pretesa.
Inoltre, pur non essendo necessario, si osserva che, sulla scorta degli stessi conteggi effettuati da parte attrice, versati in atti, emerge chiaramente che il danno subito è stato integralmente ristorato.
Infatti, ipotizzando la correttezza della percentuale di invalidità permanente prospettata nella perizia di parte, pari al 65% (da ridurre al 62% considerata la franchigia contrattuale, come da polizza), il danno biologico permanente ammonterebbe ad euro 410.714,00, quello temporaneo ad euro 69.904,50 e le spese mediche ad euro 10.033,00, per un totale complessivo di euro 484.751,50, importo che risulta ampiamente ristorato dagli 500.000,00 corrisposti dalla CP_2
Le altre voci di danno (morale e personalizzazione) non possono assumere rilievo in base alla polizza invocata, che ristora solo l'invalidità permanente secondo i criteri di cui in polizza stessa.
La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore, come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice.
2) Condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente procedimento, liquidate in €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 30.05.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5