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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Massari Presidente relatore dott.ssa Carmela Gallina Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24706/2023 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STARVAGGI PAOLO e P.IVA_2 CP_1
( ) VIALE DEI PARIOLI, 63 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 MICHELE AMARI N. 3/E 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso il difensore avv. STARVAGGI PAOLO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI DOMENICO e Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99, 12 65123 PESCARA presso il difensore avv. MASSIGNANI DOMENICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO e CP_3 P.IVA_4 dell'avv. VALENTINI ELISABETTA ( ) LARGO AUGUSTO 7 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 MILANO presso il difensore avv. ORSENIGO
ALESSANDRO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 4.2.2025:
e (come da atto di Parte_1 Parte_2 citazione)
1)In via preliminare, qualora avanzata da parte opposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8956/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data pagina 1 di 9 15.05.2023, stante la totale carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto nei confronti degli attori e la non dovutezza delle somme portate dagli estratti conto dei rapporti oggetto di causa, denegando la concessione della provvisoria esecuzione, per quanto esposto in parte motiva, anche per difetto di prova;
2)Ancora, in via preliminare, rimettere le parti in sede di mediazione ex art. 5 co. 2 D.Lgs
28/2010, come osservato in parte motiva;
3)in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opposta come dedotta in narrativa per difetto di prova in ordine alla titolarità per il conferimento del mandato ad litem;
4)ancora, in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società per difetto di prova in ordine alla titolarità del rapporto Controparte_2
controverso, di cui al d.i. opposto;
5) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque, l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno della correntista, nonché ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza o comunque ancorato a parametri incerti ed indeterminati ovvero un tasso debitore comunque illegittimo anche perché non corrispondente con quello pubblicizzato.
6)inoltre, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la tutte le altre Pt_3
spese e commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c.
7) Ancora, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, valute e commissioni (in particolare ha di fatto applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale Pt_3 che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 successivamente alla sua entrata in vigore;
8)Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la correntista ha il diritto di vedersi rideterminate e/o restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese, valute e commissioni
(in particolare C.M.S.) sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando la banca convenuta al relativo pagina 2 di 9 pagamento in favore della società attrice ovvero portando in compensazione tali voci con l'eventuale residuo credito della banca convenuta, nonché ritenere e dichiarare che tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia ex legge
108/96, non sono dovuti e vanno restituiti alla correntista con interessi dalle singole scadenze al soddisfo ovvero portati in compensazione con l'eventuale residuo credito della banca convenuta.
9)In ogni caso, ritenere e dichiarare che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi, i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza condannare la stessa, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale anche per illegittima segnalazione presso la C.R. al risarcimento dei danni nei confronti della correntista e dei garanti, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito, o data dalla differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato;
10) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni per le ragioni sopra evidenziate o, in subordine, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 c.c., previa la dichiarazione di inefficacia delle clausole di deroga imposte al fideiussore nonché la nullità per violazione delle regole sulla concorrenza;
11) relativamente alle fideiussioni prestate accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2–6-
8 contenute nei predetti contratti di garanzia per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005;
12) Per l'effetto di cui al punto n. 11, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 comma 3 c.c.;
13) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché dei contratti di affidamento e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
14) respingere integralmente la domanda della banca dato atto della contestazione integrale del credito e dei saldi del conto corrente e del contratto di affidamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere pagina 3 di 9 della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare l'ammontare del debito affermato;
15)Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
16)Con vittoria di spese e compensi dì causa come da comparsa di costituzione) Controparte_2 affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
8956/2023 reso in data 15.05.2023 dal Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Salerno, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14948/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, soprattutto, alla luce della documentazione prodotta comprovante il diritto fatto valere e contenente espresso riconoscimento del debito da parte degli opponenti;
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere in relazione alle fideiussioni rilasciate per essere competente il Tribunale di
Milano nella sezione specializzata per le imprese;
- in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto:
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni avverse, procedere alla compensazione tra le rispettive ragioni debitorie e creditorie tra le parti, condannando le controparti al pagamento di quanto risulterà dovuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.
(come da comparsa di costituzione) CP_3
Tanto premesso e confermato il , ut supra rappresentato e difeso, confida CP_3 nell'accoglimento delle conclusioni così come precisate dalla convenuta principale CP_2 che fa integralmente proprie
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso nell'interesse di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Controparte_2
(debitrice principale) e garante) Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 172.507,37 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo risultante da contratto di conto corrente n. 60242 e successiva apertura di credito.
Hanno tempestivamente proposto opposizione le società ingiunte che hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e contestato la pretesa svolgendo plurimi motivi:
-improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
pagina 4 di 9 -carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opposta per difetto di prova in ordine alla titolarità per il conferimento del mandato ad litem nonchè carenza di legittimazione attiva della società
[...]
per difetto di prova in ordine alla titolarità del rapporto controverso;
CP_2
-nel merito, infondatezza di ogni pretesa creditoria di controparte per illegittima applicazione di interessi ultralegali e usurari, spese e commissioni non pattuite, illegittima capitalizzazione di interessi e altro;
-nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale e sanzionato dalla Banca di Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Si è costituita con la mandataria che ha chiesto il Controparte_2 Controparte_4
rigetto della opposizione, ha prodotto ulteriori documenti a sostegno della propria pretesa e in via preliminare ha eccepito la incompetenza di questo Tribunale in relazione alle fideiussioni per essere competente il Tribunale di Milano - sezione specializzata per le imprese. Ha inoltre avanzato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, alla quale si sono opposte le società opponenti.
E' intervenuta ad adiuvandum cedente del credito in favore di Controparte_3 Controparte_2
per contestare tutte le singole le deduzioni, domande e conclusioni delle parti opponenti in quanto del tutto infondate in fatto e diritto.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., questa giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ha preso atto che nelle more della prima udienza parte opposta ha introdotto il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo
(verbale depositato il 14.12.2023); ha respinto le istanze istruttorie delle attrici e ha rinviato la causa all'udienza del 4 febbraio 2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.189 c.p.c..
All'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile del 12.2.2025
***
•Preliminarmente occorre rilevare che, per effetto della contestazione formulata dalle opponenti relativa alla pretesa nullità della fideiussione azionata dalla banca - siccome espressione di intesa dominante ai sensi dell'art 2 della l. 287/1990 – e la specifica domanda di accertare la nullità totale o parziale della fideiussione, la presente causa viene decisa in composizione collegiale.
L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché
pagina 5 di 9 i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”.
Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 (formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale. Ciò tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate, alla sezione specializzata imprese.
•La Cassazione ha avuto modo di precisare, tuttavia, come all'interno del circondario nel quale è istituita la sezione specializzata in materia impresa, la questione inerente all'assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza (cfr. ordinanza Cass.
31134/2018) sicchè non è nemmeno astrattamente configurabile una separazione, in corso di causa, dell'eccezione o della domanda relativa alla dichiarazione di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale per la sua definizione da parte della sezione tabellarmente specializzata, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, a norma dell'art. 50 quater c.p.c. e
161, primo comma, c.p.c.
•L'opposizione non è fondata sotto alcuno dei profili denunciati.
Come già rilevato nell'ordinanza ex art.648 c.p.c., la titolarità del credito in capo a è Controparte_2
adeguatamente dimostrata dal contratto di cessione, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco delle posizioni cedute, dalla dichiarazione della cedente (rispettivamente docc. 10, 3a, 3b, 7
e 8 opposta).
In particolare, con il documento da ultimo richiamato, ha specificatamente dichiarato che CP_3
nel contratto di cessione stipulato con è compresa anche la linea di credito relativa al CP_2
conto corrente indicato con il numero e riconducibile senza equivoci a . Parte_1
Va inoltre considerato in fatto che non sarebbe altrimenti spiegabile il possesso da parte di CP_2
dei documenti attestanti il credito: contratti, estratti conto, comunicazione di recesso,
[...]
certificazione ex art.50 TUB, fideiussione.
pagina 6 di 9 •Quanto alla legittimazione attiva e processuale di essa emerge dalla Controparte_5 procura di a e da quest'ultima a e a CP_2 Controparte_4 Controparte_5
colui che ha firmato la procura alle liti già allegata al ricorso monitorio (rispettivamente docc.4,5 e 6).
•La pretesa fatta valere dall'opposta è riscontrata, oltre che dalla certificazione ex art.50 TUB, dal contratto di conto corrente e di apertura di credito (docc.1, 2 e 3 fascicolo monitorio), dagli estratti conto per l'intero periodo (docc.11, 12 e 13 allegati alla comparsa) e dall'accordo del 16.6.2016 concluso dinanzi all'Organismo di Conciliazione Bancaria di Roma tra e la Banca Parte_1
presente anche (doc.2 allegato alla comparsa). Controparte_6 Parte_2
In particolare, nell'accordo la società , dopo aver rinunciato alle contestazioni già mosse, si Parte_1
è riconosciuta debitrice della somma di € 171.220,21 quale saldo al gennaio 2016 del c/c n. 60242 (già
n. 242) e ha proposto di saldare il debito secondo un piano di rientro con versamenti mensili.
Nell'accordo, la società (e altra società estranea al presente giudizio) ha prestato in favore Parte_2
della garanzia fideiussoria a prima richiesta fino alla concorrenza della Controparte_7 somma di € 205.500,00 delle obbligazioni assunte da poi ribadita il 5.8.2016 (doc.4 Parte_1
fascicolo monitorio).
•Le attrici hanno inoltre contestato la nullità dell'interesse ultralegale applicato dalla banca,
l'illegittima applicazione di anatocismo trimestrale, la usurarietà del tasso moratorio contrattualmente convenuto, la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e altre spese nonchè dei giorni di valuta, e hanno chiesto disporsi consulenza tecnica.
La istanza è stata respinta per la sua evidente connotazione esplorativa.
Va ribadito che tutte le doglianze sono state accompagnate da generali argomentazioni difensive, in parte anche condivisibili, ma tuttavia prive di un puntuale riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio.
A fronte di una tale generica allegazione, lo svolgimento di una consulenza tecnica si sarebbe risolto nel sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte e svolgere, in sua sostituzione, una indagine sulla effettiva sussistenza di circostanze estintive o impeditive della pretesa.
•Le domande attoree sono prive di fondamento anche quanto alla nullità/inefficacia della fideiussione prestata da per la presenza delle clausole 2, 6 e 8 dello schema negoziale predisposto Parte_2 dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
Ha quindi eccepito la garante la nullità della clausola di deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c.
(art.6) e la decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto da detta norma.
pagina 7 di 9 Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenga le clausole il cui contenuto sostanziale riproduce quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia rilasciata in data 5.8.2016.
La garanzia è stata prestata sino alla concorrenza dell'importo di € 205.500,00 ed è relativa al solo adempimento delle obbligazioni dipendenti dal “credito temporaneo in conto corrente con piano di rientro di € 171.220,00” di cui all'accordo del 16.6.2016.
Si tratta, pertanto, di una fideiussione specifica rispetto alla quale sono estranee le allegate questioni di nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale relative alle sole fideiussioni omnibus.
Osserva infatti il Collegio che il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato era espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza, accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori emessi, deve necessariamente essere circoscritta a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale pagina 8 di 9 perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 6
(specificamente approvato) ove è previsto che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
•Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e della intervenuta (cfr Cass. n. 11679/2018) secondo il valore della controversia nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.8956/2023 del 15.5.2023 – n.14948/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
CP_2
-condanna le opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta e della intervenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Milano, 18 febbraio 2025
La Presidente rel.
Laura Massari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Massari Presidente relatore dott.ssa Carmela Gallina Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24706/2023 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STARVAGGI PAOLO e P.IVA_2 CP_1
( ) VIALE DEI PARIOLI, 63 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 MICHELE AMARI N. 3/E 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso il difensore avv. STARVAGGI PAOLO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI DOMENICO e Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99, 12 65123 PESCARA presso il difensore avv. MASSIGNANI DOMENICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO ALESSANDRO e CP_3 P.IVA_4 dell'avv. VALENTINI ELISABETTA ( ) LARGO AUGUSTO 7 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 MILANO presso il difensore avv. ORSENIGO
ALESSANDRO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 4.2.2025:
e (come da atto di Parte_1 Parte_2 citazione)
1)In via preliminare, qualora avanzata da parte opposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8956/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data pagina 1 di 9 15.05.2023, stante la totale carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto nei confronti degli attori e la non dovutezza delle somme portate dagli estratti conto dei rapporti oggetto di causa, denegando la concessione della provvisoria esecuzione, per quanto esposto in parte motiva, anche per difetto di prova;
2)Ancora, in via preliminare, rimettere le parti in sede di mediazione ex art. 5 co. 2 D.Lgs
28/2010, come osservato in parte motiva;
3)in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opposta come dedotta in narrativa per difetto di prova in ordine alla titolarità per il conferimento del mandato ad litem;
4)ancora, in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società per difetto di prova in ordine alla titolarità del rapporto Controparte_2
controverso, di cui al d.i. opposto;
5) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque, l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno della correntista, nonché ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza o comunque ancorato a parametri incerti ed indeterminati ovvero un tasso debitore comunque illegittimo anche perché non corrispondente con quello pubblicizzato.
6)inoltre, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la tutte le altre Pt_3
spese e commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c.
7) Ancora, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, valute e commissioni (in particolare ha di fatto applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale Pt_3 che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 successivamente alla sua entrata in vigore;
8)Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la correntista ha il diritto di vedersi rideterminate e/o restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese, valute e commissioni
(in particolare C.M.S.) sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando la banca convenuta al relativo pagina 2 di 9 pagamento in favore della società attrice ovvero portando in compensazione tali voci con l'eventuale residuo credito della banca convenuta, nonché ritenere e dichiarare che tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia ex legge
108/96, non sono dovuti e vanno restituiti alla correntista con interessi dalle singole scadenze al soddisfo ovvero portati in compensazione con l'eventuale residuo credito della banca convenuta.
9)In ogni caso, ritenere e dichiarare che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi, i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza condannare la stessa, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale anche per illegittima segnalazione presso la C.R. al risarcimento dei danni nei confronti della correntista e dei garanti, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito, o data dalla differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato;
10) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni per le ragioni sopra evidenziate o, in subordine, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 c.c., previa la dichiarazione di inefficacia delle clausole di deroga imposte al fideiussore nonché la nullità per violazione delle regole sulla concorrenza;
11) relativamente alle fideiussioni prestate accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2–6-
8 contenute nei predetti contratti di garanzia per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005;
12) Per l'effetto di cui al punto n. 11, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 comma 3 c.c.;
13) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché dei contratti di affidamento e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
14) respingere integralmente la domanda della banca dato atto della contestazione integrale del credito e dei saldi del conto corrente e del contratto di affidamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere pagina 3 di 9 della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare l'ammontare del debito affermato;
15)Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
16)Con vittoria di spese e compensi dì causa come da comparsa di costituzione) Controparte_2 affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
8956/2023 reso in data 15.05.2023 dal Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Salerno, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14948/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, soprattutto, alla luce della documentazione prodotta comprovante il diritto fatto valere e contenente espresso riconoscimento del debito da parte degli opponenti;
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere in relazione alle fideiussioni rilasciate per essere competente il Tribunale di
Milano nella sezione specializzata per le imprese;
- in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto:
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni avverse, procedere alla compensazione tra le rispettive ragioni debitorie e creditorie tra le parti, condannando le controparti al pagamento di quanto risulterà dovuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.
(come da comparsa di costituzione) CP_3
Tanto premesso e confermato il , ut supra rappresentato e difeso, confida CP_3 nell'accoglimento delle conclusioni così come precisate dalla convenuta principale CP_2 che fa integralmente proprie
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso nell'interesse di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Controparte_2
(debitrice principale) e garante) Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 172.507,37 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo risultante da contratto di conto corrente n. 60242 e successiva apertura di credito.
Hanno tempestivamente proposto opposizione le società ingiunte che hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e contestato la pretesa svolgendo plurimi motivi:
-improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione;
pagina 4 di 9 -carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opposta per difetto di prova in ordine alla titolarità per il conferimento del mandato ad litem nonchè carenza di legittimazione attiva della società
[...]
per difetto di prova in ordine alla titolarità del rapporto controverso;
CP_2
-nel merito, infondatezza di ogni pretesa creditoria di controparte per illegittima applicazione di interessi ultralegali e usurari, spese e commissioni non pattuite, illegittima capitalizzazione di interessi e altro;
-nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale e sanzionato dalla Banca di Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Si è costituita con la mandataria che ha chiesto il Controparte_2 Controparte_4
rigetto della opposizione, ha prodotto ulteriori documenti a sostegno della propria pretesa e in via preliminare ha eccepito la incompetenza di questo Tribunale in relazione alle fideiussioni per essere competente il Tribunale di Milano - sezione specializzata per le imprese. Ha inoltre avanzato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, alla quale si sono opposte le società opponenti.
E' intervenuta ad adiuvandum cedente del credito in favore di Controparte_3 Controparte_2
per contestare tutte le singole le deduzioni, domande e conclusioni delle parti opponenti in quanto del tutto infondate in fatto e diritto.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., questa giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ha preso atto che nelle more della prima udienza parte opposta ha introdotto il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo
(verbale depositato il 14.12.2023); ha respinto le istanze istruttorie delle attrici e ha rinviato la causa all'udienza del 4 febbraio 2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.189 c.p.c..
All'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile del 12.2.2025
***
•Preliminarmente occorre rilevare che, per effetto della contestazione formulata dalle opponenti relativa alla pretesa nullità della fideiussione azionata dalla banca - siccome espressione di intesa dominante ai sensi dell'art 2 della l. 287/1990 – e la specifica domanda di accertare la nullità totale o parziale della fideiussione, la presente causa viene decisa in composizione collegiale.
L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché
pagina 5 di 9 i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”.
Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 (formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale. Ciò tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate, alla sezione specializzata imprese.
•La Cassazione ha avuto modo di precisare, tuttavia, come all'interno del circondario nel quale è istituita la sezione specializzata in materia impresa, la questione inerente all'assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza (cfr. ordinanza Cass.
31134/2018) sicchè non è nemmeno astrattamente configurabile una separazione, in corso di causa, dell'eccezione o della domanda relativa alla dichiarazione di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale per la sua definizione da parte della sezione tabellarmente specializzata, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, a norma dell'art. 50 quater c.p.c. e
161, primo comma, c.p.c.
•L'opposizione non è fondata sotto alcuno dei profili denunciati.
Come già rilevato nell'ordinanza ex art.648 c.p.c., la titolarità del credito in capo a è Controparte_2
adeguatamente dimostrata dal contratto di cessione, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco delle posizioni cedute, dalla dichiarazione della cedente (rispettivamente docc. 10, 3a, 3b, 7
e 8 opposta).
In particolare, con il documento da ultimo richiamato, ha specificatamente dichiarato che CP_3
nel contratto di cessione stipulato con è compresa anche la linea di credito relativa al CP_2
conto corrente indicato con il numero e riconducibile senza equivoci a . Parte_1
Va inoltre considerato in fatto che non sarebbe altrimenti spiegabile il possesso da parte di CP_2
dei documenti attestanti il credito: contratti, estratti conto, comunicazione di recesso,
[...]
certificazione ex art.50 TUB, fideiussione.
pagina 6 di 9 •Quanto alla legittimazione attiva e processuale di essa emerge dalla Controparte_5 procura di a e da quest'ultima a e a CP_2 Controparte_4 Controparte_5
colui che ha firmato la procura alle liti già allegata al ricorso monitorio (rispettivamente docc.4,5 e 6).
•La pretesa fatta valere dall'opposta è riscontrata, oltre che dalla certificazione ex art.50 TUB, dal contratto di conto corrente e di apertura di credito (docc.1, 2 e 3 fascicolo monitorio), dagli estratti conto per l'intero periodo (docc.11, 12 e 13 allegati alla comparsa) e dall'accordo del 16.6.2016 concluso dinanzi all'Organismo di Conciliazione Bancaria di Roma tra e la Banca Parte_1
presente anche (doc.2 allegato alla comparsa). Controparte_6 Parte_2
In particolare, nell'accordo la società , dopo aver rinunciato alle contestazioni già mosse, si Parte_1
è riconosciuta debitrice della somma di € 171.220,21 quale saldo al gennaio 2016 del c/c n. 60242 (già
n. 242) e ha proposto di saldare il debito secondo un piano di rientro con versamenti mensili.
Nell'accordo, la società (e altra società estranea al presente giudizio) ha prestato in favore Parte_2
della garanzia fideiussoria a prima richiesta fino alla concorrenza della Controparte_7 somma di € 205.500,00 delle obbligazioni assunte da poi ribadita il 5.8.2016 (doc.4 Parte_1
fascicolo monitorio).
•Le attrici hanno inoltre contestato la nullità dell'interesse ultralegale applicato dalla banca,
l'illegittima applicazione di anatocismo trimestrale, la usurarietà del tasso moratorio contrattualmente convenuto, la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e altre spese nonchè dei giorni di valuta, e hanno chiesto disporsi consulenza tecnica.
La istanza è stata respinta per la sua evidente connotazione esplorativa.
Va ribadito che tutte le doglianze sono state accompagnate da generali argomentazioni difensive, in parte anche condivisibili, ma tuttavia prive di un puntuale riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio.
A fronte di una tale generica allegazione, lo svolgimento di una consulenza tecnica si sarebbe risolto nel sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte e svolgere, in sua sostituzione, una indagine sulla effettiva sussistenza di circostanze estintive o impeditive della pretesa.
•Le domande attoree sono prive di fondamento anche quanto alla nullità/inefficacia della fideiussione prestata da per la presenza delle clausole 2, 6 e 8 dello schema negoziale predisposto Parte_2 dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
Ha quindi eccepito la garante la nullità della clausola di deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c.
(art.6) e la decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto da detta norma.
pagina 7 di 9 Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenga le clausole il cui contenuto sostanziale riproduce quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia rilasciata in data 5.8.2016.
La garanzia è stata prestata sino alla concorrenza dell'importo di € 205.500,00 ed è relativa al solo adempimento delle obbligazioni dipendenti dal “credito temporaneo in conto corrente con piano di rientro di € 171.220,00” di cui all'accordo del 16.6.2016.
Si tratta, pertanto, di una fideiussione specifica rispetto alla quale sono estranee le allegate questioni di nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale relative alle sole fideiussioni omnibus.
Osserva infatti il Collegio che il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato era espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza, accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori emessi, deve necessariamente essere circoscritta a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale pagina 8 di 9 perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 6
(specificamente approvato) ove è previsto che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
•Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e della intervenuta (cfr Cass. n. 11679/2018) secondo il valore della controversia nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.8956/2023 del 15.5.2023 – n.14948/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
CP_2
-condanna le opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta e della intervenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Milano, 18 febbraio 2025
La Presidente rel.
Laura Massari
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