CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1557/2024
vertente tra
Parte_1 (avv. NARDI CARLANTONIO e avv. D'AMORE ROBERTA)
Parte appellante contro
Controparte_1 (avv. SMARGIASSI GIOVANNI)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11153/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto la soc. è stata condannata a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, mentre è stata respinta tanto la Parte_1 domanda di riconoscimento delle mansioni superiori quanto quella di pagamento del lavoro straordinario. Avverso detta pronuncia propone appello la nelle parti di soccombenza,. Pt_1 La società si costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° In ordine all'inquadramento superiore il Tribunale ha ritenuto difettare l'allegazione del raffronto tra i compiti espletati e le declaratorie contrattuali di riferimento, essendosi la ricorrente, impiegata di livello B, limitata a descrivere i compiti svolti (accettazione, accoglienza e assistenza dei pazienti… a partire dai colloqui preliminari coi familiari;
reclutamento e coordinamento del personale O.S.S., ausiliario e infermieristico;
pianificazione relativa agli interventi socio – sanitari
- assistenziali, in collaborazione con l'équipe medica;
gestione delle visite dei parenti e della loro accoglienza;
ispezioni notturne;
coordinamento dei turni dei colleghi e del personale infermieristico;
gestione del magazzino, monitoraggio delle scorte;
piccola contabilità; compiti di segreteria) affermandone la sussumibilità nell'ambito dell'attività spettante a un dipendente di livello D fino al 30.6.17 e di livello E successivamente (senza peraltro precisare le ragioni di tale mutamento, dal momento che non è stato dedotto un cambiamento di mansioni nel corso del rapporto), ed “omettendo completamente di confrontare il livello di inquadramento assegnato con quelli richiesti, di analizzare i tratti distintivi di ciascuno e di descrivere le ragioni per le quali l' attività espletata rientri nei secondi e non nel primo, specificando il livello di autonomia e responsabilità attribuitole nel corso degli anni”. Non veniva precisato il grado di autonomia decisionale nelle ispezioni ( ad esempio nella gestione delle emergenze o nella segnalazione di eventuali problemi), il tipo di competenze, l'ambito di responsabilità nella pianificazione relativa agli interventi socio-sanitari-assistenziali, né se si occupasse in prima persona della pianificazione e delle eventuali modifiche dei turni dei colleghi (es. gestione delle assenze ed eventuali sostituzioni) e quale fosse il suo l'ambito di responsabilità nella gestione del magazzino (definizione dei livelli di stoccaggio, gestione degli ordini o delle scorte scadute) e della piccola contabilità. Neppure è stato precisato a chi la ricorrente dovesse fare riferimento nello svolgimento dei suoi compiti, in tal modo precludendo al Giudicante idoneo giudizio di comparazione.
La prima censura di parte appellante muove dal rilievo che tale attività di sussunzione spetta al giudice e non alla parte, la quale aveva, in adempimento del suo onere allegatorio, compiutamente definito le superiori mansioni svolte quali “fatti” che il lavoratore deve allegare ex art. 414 c.p.c., nonché indicato gli “elementi di diritto” a sostegno della domanda, ossia l'allegazione dell'inquadramento riconosciuto e quello (superiore) rivendicato, con i testi normativi che ne legittimano la pretesa (nella specie, gli artt. 36 e 37 Cost., gli artt. 2070, 2099, 2113, 2120 e 2943 c.c., art. 429 c.p.c. , la disciplina contrattuale – collettiva, riportando per esteso le declaratorie dei profili coinvolti).
La censura è infondata.
Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato che la ricorrente non aveva operato un concreto confronto con le declaratorie delle mansioni rivendicate.
La necessaria operazione di raffronto deve essere, è vero, effettuata dal giudice, ma sulla base della specifica prospettazione della parte che rivendica il superiore livello professionale, non potendosi il giudice limitare alla verifica della astratta riconducibilità delle mansioni dedotte a quelle proprie del livello superiore. Sotto lo stesso profilo, la individuazione del proprium che differenzia un livello rispetto ad un altro è operazione logica che prescinde dalla verifica in concreto (nella specie attraverso la richiesta istruttoria) della sussistenza dei relativi tratti distintivi, valutazione che attiene, piuttosto, al diverso profilo della coerenza delle mansioni con quell'elemento distintivo, previamente individuato come proprio del livello posseduto e di quello rivendicato. In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Del resto, condizione essenziale per il riconoscimento del superiore trattamento economico è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass. Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).
Nel ricorso di primo grado, invece, ci si è limitati a indicare dapprima (lett. F) le attività di cui la ricorrente si era concretamente occupata (v. sopra), e poi (lett. N) i livelli e i profili professionali cui, nell'ambito della contrattazione collettiva, tali attività dovevano essere ricondotte (- dall'inizio del rapporto e sino al 30/6/17, il livello D del C.C.N.L. “per il personale dipendente dalle strutture sanitarie associate all' all' e alla , la cui CP_2 CP_3 Controparte_4 declaratoria faceva riferimento alle attività del “Collaboratore tecnico – professionale” o del Collaboratore amministrativo” (descrivendosene il contenuto); - dall'1/7/17 al 29/2/2020 il livello E del C.C.N.L. “per il personale dipendente delle R.S.A. e delle altre strutture residenziali e socio – assistenziali associate , con riferimento alla declaratoria del “capo ufficio (coordinatore CP_2 amministrativo)” e del “coordinatore di unità operativa” (anche qui descrivendosi il contenuto della declaratoria), omettendo però di esaminare i tratti distintivi degli inquadramenti posseduti e rivendicati, di individuare lo specifico grado di autonomia e responsabilità attribuito negli anni alla ricorrente, evidenziare le ragioni per cui i compiti effettivamente svolti non erano coerenti con l'inquadramento di attribuzione.
Né può trovare accoglimento il profilo del gravame connesso alla mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice ex art. 421 c.p.c.: come ribadito da consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio presuppone “l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa” (Cass. sent. n. 5878/2011), prevedendo appunto una integrazione istruttoria e certamente non allegatoria.
Correttamente, in tale contesto, il giudice ha escluso ogni rilevanza alla prova testimoniale richiesta dal ricorrente.
La seconda censura riguarda la erronea valutazione del materiale istruttorio in ordine al lavoro straordinario.
Il Tribunale, sentiti i testi, ha richiamato il costante l'orientamento giurisprudenziale circa la necessità di una puntuale e rigorosa prova sul punto, che non era emersa dalle prove testimoniali poichè la teste aveva confermato l'orario dedotto in ricorso (sei giorni a settimana dalle Tes_1 8:30 alle 20 con circa mezz'ora di pausa) ma la teste pur riferendo lo stesso orario, aveva Tes_2 dichiarato che la ricorrente lavorava “sette giorni su sette” ribadendo che “ non aveva un giorno di riposo a settimana”, riferendo, quindi, un orario addirittura superiore a quello dedotto dalla ricorrente e risultando quindi scarsamente attendibile. Tes_ I testi e avevano dal canto loro riferito un orario di sei giorni a settimana ma dalle 9 Tes_3 alle 15. In questo contesto, conclude il giudice, anche l'eventuale effettuazione di qualche ora di straordinario non poteva essere considerata pienamente provata, derivandone il rigetto della domanda.
Sostiene l'appellante che le risultanze testimoniali, lette nel loro complesso, evidenzierebbero la prova dell'orario di lavoro dedotto in ricorso (sei giorni a settimana, 8.30-20 con pausa pranzo di mezz'ora) in quanto la aveva confermato tale orario;
la aveva solo frainteso la Tes_1 Tes_2 domanda sull'orario riferendo che la ricorrente lavorava 7 giorni a settimana (da cui la valutazione di inattendibilità da parte del giudice), intendendo dire, in realtà, che la vedeva ogni volta che la stessa teste (in servizio 6 giorni a settimana) era al lavoro;
che erano invece inattendibili le Tes_ testimoni e , dalle cui deposizioni (orario della ricorrente, che era anche responsabile Tes_3 della struttura, fino alle 15) derivava una improbabile assenza di una figura di riferimento presso la casa di cura fino alle 9 del giorno successivo).
Anche tale censura è infondata.
La prova dello svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario esige un rigore che mal si concilia con le difformi dichiarazioni rese dai testi, il cui giudizio di inidoneità a costituire valido sostrato probatorio della domanda resiste alle censure dell'appellante.
Va infatti considerato che la non è equivocabile quando afferma che la ricorrente era Tes_2 presente 7 giorni su 7, e che (infatti) la stessa non osservava alcun giorno di riposo, così smentendo platealmente l'assunto di parte attrice, che limitava la sua presenza a 6 giorni settimanali, risultando perciò la teste non pienamente attendibile;
inoltre sia la che la sono Tes_2 Tes_1 state assunte nel 2014 e quindi non posso direttamente riferire per il periodo che va dall'assunzione della 2012) a quello del loro ingresso (2014). Pt_1 E' poi un fatto che i testi di parte resistente riportino un orario fino alle 15, restando sullo sfondo ogni diverso rilievo sulla ratio organizzativa della casa di cura asseritamente incompatibile con tali deposizioni (ossia che la struttura, se la avesse terminato il turno alle 15, sarebbe rimasta Pt_1 priva di responsabile fino al giorno successivo): da alcuna deposizione emerge invero l'effettivo contenuto di compiti di “responsabilità” svolti dalla (che la ricorrente non fosse una Pt_1
“responsabile” è dedotto dalla convenuta ed invero non contestato, v. verbale successivo al deposito della comparsa di primo grado, da cui risulta che l'unica circostanza specificamente contestata è relativa alla consegna della lettera di licenziamento), il cui ruolo ben si confaceva all'osservanza di un orario ordinario.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi (valore della causa euro 179.762,89).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 4.760,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste