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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7285 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Giulia Selano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, – all'esito della verifica preventiva Parte_1 del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato nella Persona_1 pregressa fase di A.T.P.O., lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario non avesse adeguatamente valutato il complessivo quadro clinico di esso istante, avuto riguardo alle mansioni di autista-soccorritore da egli espletate. Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinarne una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali come previsto dall'art. 1 della L.
222/1984, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero da una data successiva, che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
c) condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 9915/2023 del
Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del
10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane
2 conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Nella specie, la valutazione operata dal C.T.U. officiato nel presente giudizio – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria ritualmente acquisita ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (autista-soccorritore).
Conviene riportare sinteticamente gli esiti di tale valutazione.
Ed invero, il dott. dopo aver sottoposto a visita il periziando ed aver Persona_2 scrutinato la certificazione sanitaria in atti, ha riferito quanto segue: “Il ricorrente svolge le mansioni di Autista di ambulanze c/o associazioni di volontariato. Il processo artrosico- degenerativo che interessa il rachide lombare con associata scialtalgia cronica bilaterale comporta un dolore cronico al rachide in toto con rigidità alla flesso- estensione del tratto lombare che non gli consentono di affrontare l'intero turno lavorativo caratterizzato da prolungate stazioni sedute. La neuropatia post-traumatica del nervo mediano e ulnare destro comporta una limitazione funzionale della mano destra che rende difficoltoso il trasporto degli infermi. Inoltre, il ricorrente presenta un disturbo depressivo di grado grave con difficoltà di concentrazione, attacchi di panico, insonnia notturna, cefalea cronica, umore depresso e crisi d'ansia che determinano una ridotta tolleranza allo stress lavoro-correlato e costringono il ricorrente a fare ricorso alle indispensabili terapie farmacologiche prescritte dallo specialista psichiatra che, agendo sul suo stato di vigilanza, non gli permettono di applicarsi e di concentrarsi in maniera adeguata ed in sicurezza nelle varie attività lavorative, evitando potenziali infortuni sul lavoro. Le succitate patologie, considerate nel loro insieme, comportano una riduzione a meno di un terzo (tra il 66,7% ed il 99%) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti formulati si può affermare che per la sig.ra ricorrente, nato a [...]
Foggia (FG) il 09 maggio 1962: SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il riconoscimento dell'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ (di cui all'art. 1 della Legge n.
222/84) in quanto le infermità o difetto fisico/mentale da cui è affetto, comportano una riduzione a meno di un terzo (tra il 66,7% ed il 99%) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale stato invalidante era già presente all'epoca della domanda amministrativa finalizzata a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84
(20/04/2023) come si evince dalla Consulenza neurologica del 11/11/2019 rilasciata dal
Dottor :”….si certifica che il paziente è affetto da Depressione maggiore Persona_3
3 cronica con sintomi psicotici associati. Neuropatia post-traumatica del nervo mediano e ulnare destro. Spondiloartrosi lombare con sciatalgia bilaterale…” (cfr. pagg.
6-7 della relazione depositata in data 1.9.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assicurato ed immuni da vizi logici e di metodo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che il valore della causa, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto della durata triennale della prestazione e non avendo il ricorrente fornito prova di un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n. 4011 del 17.2.2025).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7285/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.4.2023);
4 CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7285 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Giulia Selano
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, – all'esito della verifica preventiva Parte_1 del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato nella Persona_1 pregressa fase di A.T.P.O., lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario non avesse adeguatamente valutato il complessivo quadro clinico di esso istante, avuto riguardo alle mansioni di autista-soccorritore da egli espletate. Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinarne una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali come previsto dall'art. 1 della L.
222/1984, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero da una data successiva, che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
c) condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 9915/2023 del
Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del
10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane
2 conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Nella specie, la valutazione operata dal C.T.U. officiato nel presente giudizio – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria ritualmente acquisita ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (autista-soccorritore).
Conviene riportare sinteticamente gli esiti di tale valutazione.
Ed invero, il dott. dopo aver sottoposto a visita il periziando ed aver Persona_2 scrutinato la certificazione sanitaria in atti, ha riferito quanto segue: “Il ricorrente svolge le mansioni di Autista di ambulanze c/o associazioni di volontariato. Il processo artrosico- degenerativo che interessa il rachide lombare con associata scialtalgia cronica bilaterale comporta un dolore cronico al rachide in toto con rigidità alla flesso- estensione del tratto lombare che non gli consentono di affrontare l'intero turno lavorativo caratterizzato da prolungate stazioni sedute. La neuropatia post-traumatica del nervo mediano e ulnare destro comporta una limitazione funzionale della mano destra che rende difficoltoso il trasporto degli infermi. Inoltre, il ricorrente presenta un disturbo depressivo di grado grave con difficoltà di concentrazione, attacchi di panico, insonnia notturna, cefalea cronica, umore depresso e crisi d'ansia che determinano una ridotta tolleranza allo stress lavoro-correlato e costringono il ricorrente a fare ricorso alle indispensabili terapie farmacologiche prescritte dallo specialista psichiatra che, agendo sul suo stato di vigilanza, non gli permettono di applicarsi e di concentrarsi in maniera adeguata ed in sicurezza nelle varie attività lavorative, evitando potenziali infortuni sul lavoro. Le succitate patologie, considerate nel loro insieme, comportano una riduzione a meno di un terzo (tra il 66,7% ed il 99%) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti formulati si può affermare che per la sig.ra ricorrente, nato a [...]
Foggia (FG) il 09 maggio 1962: SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il riconoscimento dell'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ (di cui all'art. 1 della Legge n.
222/84) in quanto le infermità o difetto fisico/mentale da cui è affetto, comportano una riduzione a meno di un terzo (tra il 66,7% ed il 99%) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale stato invalidante era già presente all'epoca della domanda amministrativa finalizzata a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84
(20/04/2023) come si evince dalla Consulenza neurologica del 11/11/2019 rilasciata dal
Dottor :”….si certifica che il paziente è affetto da Depressione maggiore Persona_3
3 cronica con sintomi psicotici associati. Neuropatia post-traumatica del nervo mediano e ulnare destro. Spondiloartrosi lombare con sciatalgia bilaterale…” (cfr. pagg.
6-7 della relazione depositata in data 1.9.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assicurato ed immuni da vizi logici e di metodo, possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che il valore della causa, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto della durata triennale della prestazione e non avendo il ricorrente fornito prova di un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n. 4011 del 17.2.2025).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7285/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.4.2023);
4 CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessia Giulia Selano;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
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