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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - CF Ente
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000833915000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.5.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 13320259000833915000, notificata da ADER il 1.4.2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 13320230007402785000 en. 13320230007402886000 aventi ad oggetto spese processuali e CUT, chiedendone l'annullamento e, in subordine, instando per la non applicazione/riduzione delle sanzioni.
Dopo aver premesso che l'intimazione opposta costituiva il primo atto con il quale era stata resa nota la pretesa creditoria, ne lamentava la illegittimità deducendo di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto essendo esonerato in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata nel giudizio iscritto al n. R.G. n. 806/2016 del Tribunale di OT e per come attestato dalle sentenze n. 513/2016 di detto Tribunale e n. 25/2019 della Corte di Appello di Catanzaro.
Con memoria depositata il 14.5.2025 si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.1.2026 concludendo per il rigetto del ricorso
Con memorie illustrative depositate il 7.2.2026 parte ricorrente chiedeva la concessione del termine per l'integrazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che non occorre integrare il contraddittorio con il Ministero della Giustizia atteso che gli atti presupposti a quello impugnato non promanano da tale soggetto, trattandosi, infatti, di cartelle di pagamento che, come innanzi si dirà, risultano correttamente notificate al ricorrente.
Tanto precisato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle spese processuali (in particolare limitatamente alla parte relative alle spese processuali contenuta nella cartella di pagamento n. 13320230007402785000) atteso che il relativo credito non ha natura tributaria ed è attratto alla giurisdizione del G.O. (cfr. Cass. n. 11480/2022).
Ciò detto, per la rimanente parte, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato che le cartelle di pagamento sottese sono state notificate al ricorrente (per compiuta giacenza all'esito dell'iter ex art. 140 c.p.c.) il 29.8.2024, occorre ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non
è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento [..]” (cfr., tra le altre, Cass. 40233/2021).
Tanto precisato, la doglianza sul diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione degli inviti al pagamento che sono stati notificati a mezzo PEC il 18.1.2022 ed il 21.4.2022 (cfr.ricevute in fasc. Equitalia Servizi s.p.a.)
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle spese processuali;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - CF Ente
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000833915000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.5.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 13320259000833915000, notificata da ADER il 1.4.2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 13320230007402785000 en. 13320230007402886000 aventi ad oggetto spese processuali e CUT, chiedendone l'annullamento e, in subordine, instando per la non applicazione/riduzione delle sanzioni.
Dopo aver premesso che l'intimazione opposta costituiva il primo atto con il quale era stata resa nota la pretesa creditoria, ne lamentava la illegittimità deducendo di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto essendo esonerato in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata nel giudizio iscritto al n. R.G. n. 806/2016 del Tribunale di OT e per come attestato dalle sentenze n. 513/2016 di detto Tribunale e n. 25/2019 della Corte di Appello di Catanzaro.
Con memoria depositata il 14.5.2025 si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.1.2026 concludendo per il rigetto del ricorso
Con memorie illustrative depositate il 7.2.2026 parte ricorrente chiedeva la concessione del termine per l'integrazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che non occorre integrare il contraddittorio con il Ministero della Giustizia atteso che gli atti presupposti a quello impugnato non promanano da tale soggetto, trattandosi, infatti, di cartelle di pagamento che, come innanzi si dirà, risultano correttamente notificate al ricorrente.
Tanto precisato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle spese processuali (in particolare limitatamente alla parte relative alle spese processuali contenuta nella cartella di pagamento n. 13320230007402785000) atteso che il relativo credito non ha natura tributaria ed è attratto alla giurisdizione del G.O. (cfr. Cass. n. 11480/2022).
Ciò detto, per la rimanente parte, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato che le cartelle di pagamento sottese sono state notificate al ricorrente (per compiuta giacenza all'esito dell'iter ex art. 140 c.p.c.) il 29.8.2024, occorre ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non
è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento [..]” (cfr., tra le altre, Cass. 40233/2021).
Tanto precisato, la doglianza sul diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione degli inviti al pagamento che sono stati notificati a mezzo PEC il 18.1.2022 ed il 21.4.2022 (cfr.ricevute in fasc. Equitalia Servizi s.p.a.)
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle spese processuali;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.