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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1015 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , minorenne rappresentato Parte_1 C.F._1 dal genitore parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci e
I.N.P.S., CF/p.iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.Antonino Rizzo.
OGGETTO: Indennità di accompagnamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell'INPS ad erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ al Parte_1 momento della presentazione della domanda in via amministrativa nonché all'epoca 1 della visita ad opera della Commissione Medica INPS era affetto da patologie tali da poterlo riconoscere NO NV con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) -indennità di accompagnamento.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell'INPS.
PQM
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Trapani, 12.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , minorenne rappresentato Parte_1 C.F._1 dal genitore parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci e
I.N.P.S., CF/p.iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.Antonino Rizzo.
OGGETTO: Indennità di accompagnamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell'INPS ad erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ al Parte_1 momento della presentazione della domanda in via amministrativa nonché all'epoca 1 della visita ad opera della Commissione Medica INPS era affetto da patologie tali da poterlo riconoscere NO NV con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) -indennità di accompagnamento.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell'INPS.
PQM
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con distrazione;
- Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Trapani, 12.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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