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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 385/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
PO e dall'avv. Felice Velleca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Pomigliano d'Arco, via Principe di Piemonte n. 287;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Funari ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, il diritto dell'istante al riconoscimento della invalidità superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno di invalidità ex art. 1 L.
222/84 con la medesima decorrenza;
3) Condannare l' al pagamento in favore dell'istante CP_1 delle relative provvidenze economiche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai procuratori firmatari della presente…
PER L' : 1) in via preliminare, dichiararsi inammissibile, per le ragioni illustrate nella CP_1 narrativa del presente atto, la domanda di condanna al pagamento della prestazione per cui è causa;
2) nel merito, rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.01.2024, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità obbiettivate – specie quelle a carico degli apparati neurologico e osteoarticolare – sulle specifiche mansioni svolte in qualità di operaio metalmeccanico. L'istante, altresì, lamenta che il consulente avrebbe omesso di esaminare parte della documentazione sanitaria prodotta.
2.1. Alla luce di tali rilievi e della documentazione medica versata in atti, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.
, all'esito delle quali ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per la Persona_1 concessione all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa (30.09.2021).
3. Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “sindrome delle apnee notturne del sonno (OSAS) di grado severo in terapia con CPAP (Continuous Positive Airway
Pressur); asma bronchiale e rinocongiuntivite allergica in trattamento con cortisonici e broncodilatatori per via inalatoria;
spondiloartrosi con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali, spalla dolorosa cronica bilaterale, esiti di frattura epifisi distale di radio bilaterale;
disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment) amnesico a singolo dominio;
malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE); ipertensione arteriosa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La sindrome delle apnee notturne del sonno (OSAS) è un disturbo caratterizzato da interruzioni ripetute del respiro durante il sonno.
Può manifestarsi con eccessiva sonnolenza diurna, deficit di concentrazione, memoria e vigilanza, il che può essere causa di un aumento del rischio di incidenti sul lavoro.
Dunque, la sindrome a seconda della gravità può impattare direttamente sulla sicurezza e sull'efficienza lavorativa, in particolare in mansioni che richiedono attenzione continua, prontezza di riflessi, guida di autoveicoli, uso di macchinari pericolosi.
Nel caso in esame, ricordiamo che l'esaminando svolge il lavoro (sulla catena di montaggio) di operaio metalmeccanico addetto all'assemblaggio di componenti in lamiera delle auto.
È questo un lavoro che può diventare pericoloso nel caso in cui il lavoratore presenta eccessiva sonnolenza diurna, deficit di attenzione e di concentrazione.
In altri termini, la sindrome se è grave o severa e causa sonnolenza marcata, deficit cognitivi e rischio elevato di incidenti, può configurare una riduzione importante della capacità lavorativa.
L'asma bronchiale allergico è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, con iperattività bronchiale e sintomi quali, dispnea, tosse, sibili, costrizione toracica.
Si caratterizza per l'andamento variabile, con fasi di remissione e riacutizzazione spesso correlate all'esposizione ad allergeni.
L'impatto dell'asma sulla capacità lavorativa dipende dalla gravità clinica (lieve, moderata, grave), dal controllo terapeutico (corticosteroidi, broncodilatatori, farmaci biologici), dal tipo di lavoro svolto (mansioni fisicamente impegnative determinano una peggiore tolleranza allo sforzo), dalla frequenza delle riacutizzazioni. Per un operaio metalmeccanico di catena di montaggio, l'asma bronchiale allergico può avere un impatto rilevante sulla capacità lavorativa specifica, soprattutto se la malattia non è ben controllata o se l'ambiente espone a sostanze irritanti.
Il processo artrosico di cui è affetto l'esaminando interessa in particolare la colonna vertebrale, le spalle e i polsi con un impegno funzionale significativo. Da RM del rachide lombosacrale in data
20.04.2021, si riporta: “…L4/L5 con iniziale bulding e lieve focale protrusione postero mediana con fissurazione marginale…L5/S1 con netta riduzione di spessore discale, protrusione discoartrosica ad ampio raggio con accentuata salienza mediana-paramediana sn tangente alla rispettiva tasca radicolare, diffuso ispessimento artrosico margino somatico ai versanti laterali tangente al decorso radicolare paraforaminale;
fenomeni sostitutivo adiposi della spongiosa sub condrale alle limitanti adiacenti da osteocondrosi cronica…”.
Da esame elettroneuromiografico in data 11.05.2021, si riporta: “…I reperti depongono per una sofferenza neurogena periferica, di tipo cronico, pregangliare, di origine radicolare L4/L5 dx e sx…”.
Dalla RM spalla destra e sinistra in data 19.05.2023, si riporta: “…Minima reazione capsulo sinoviale acromio-claveare con segni di sofferenza osteocondrale. Minima reazione sinoviale scapolo-omerale. Tendinosi del sovra spinoso a sede inserzionale distale. Disomogeneo a sede inserzionale distale il tendine del sottoscapolare…”.
Ancora, l'esaminando in data 16.04.2020, per frattura di Colles bilaterale (frattura dell'estremità distale del radio), veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi a sinistra con tre fili K e di riduzione ed immobilizzazione a destra.
All'esame clinico-funzionale attuale dell'apparato osteoarticolare si è riscontrato: “ dolore alla d.p. sulle spinose del rachide cervicale e lombosacrale. Articolarità del rachide cervicale riferita dolorosa e limitata ai gradi estremi, la flessione del busto si arresta a circa 20 cm dal suolo.
Manovra di Lasègue positiva a 60° a sinistra con evocazione di dolore radicolare in territorio sciatico. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari. I movimenti di flessione, estensione, ab/adduzione della spalla destra limitati ai gradi medi. Alterazione del normale profilo anatomico del polso sinistro che appare aumentato di volume. Movimenti globalmente ridotti di due terzi. Ridotta la funzione prensile della mano sinistra per sofferenza del nervo mediano…”.
In altri termini, l'esaminando è affetto da un quadro morboso che interessa l'apparato osteoarticolare (spondiloartrosi con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali, spalla dolorosa cronica bilaterale, esiti di frattura epifisi distale di radio bilaterale), con dolore cronico, rigidità e limitazione funzionale della colonna lombosacrale, limitazione dei movimenti di abduzione, elevazione e rotazione specie della spalla destra, riduzione della forza di prensione della mano sinistra.
Il disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment) (Cfr. Certificato medico U.O.C.
Neurologia ospedale di Nola in data 28.04.2023 e 20.05.2023 e certificato medico Istituto
Neurologico Mediterraneo Neuromed in data 8.10.2024) nel sottotipo amanesico a singolo dominio riguarda soprattutto la memoria episodica recente. Di norma non compromette in maniera significativa l'autonomia nelle attività quotidiane, ma può incidere sull'attività lavorativa che richiede attenzione prolungata, memoria di lavoro, gestione di procedure complesse.
In altri termini, il MCI non determina da solo un'inabilità lavorativa assoluta. Tuttavia, in associazione alle patologie ortopediche-degenerative di cui è affetto l'esaminando, può rendere più difficile sia il lavoro manuale che quello intellettuale complesso.
Orbene, le indagini peritali, come facilmente desumibile, ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva del signor significativamente Parte_1 compromessa.
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminando.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, allo stato attuale è significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente ed è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte non sono compatibili con le condizioni psico-fisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico rilevato non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto, con media scolarità e con qualifica operaio metalmeccanico addetto al montaggio di componenti in lamiera di auto.
Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando (operaio metalmeccanico), riteniamo che il complesso patologico riscontrato integri i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità
(art. 1, comma 1), determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Tenuto conto della storia clinica dell'esaminando, nonché dei dati clinici e strumentali evinti dall'attento studio della documentazione sanitaria versata in atti, si ritiene che le condizioni per ottenere l'assegno ordinario di invalidità erano presenti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (30.09.2021)”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 con decorrenza dal 30.09.2021. 4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 con decorrenza dal 30.09.2021;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
6.166,00 (€ 1.528,00 per atp e € 4.638,00 per opposizione), oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 385/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
PO e dall'avv. Felice Velleca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Pomigliano d'Arco, via Principe di Piemonte n. 287;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Funari ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, il diritto dell'istante al riconoscimento della invalidità superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno di invalidità ex art. 1 L.
222/84 con la medesima decorrenza;
3) Condannare l' al pagamento in favore dell'istante CP_1 delle relative provvidenze economiche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai procuratori firmatari della presente…
PER L' : 1) in via preliminare, dichiararsi inammissibile, per le ragioni illustrate nella CP_1 narrativa del presente atto, la domanda di condanna al pagamento della prestazione per cui è causa;
2) nel merito, rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.01.2024, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità obbiettivate – specie quelle a carico degli apparati neurologico e osteoarticolare – sulle specifiche mansioni svolte in qualità di operaio metalmeccanico. L'istante, altresì, lamenta che il consulente avrebbe omesso di esaminare parte della documentazione sanitaria prodotta.
2.1. Alla luce di tali rilievi e della documentazione medica versata in atti, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.
, all'esito delle quali ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per la Persona_1 concessione all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa (30.09.2021).
3. Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “sindrome delle apnee notturne del sonno (OSAS) di grado severo in terapia con CPAP (Continuous Positive Airway
Pressur); asma bronchiale e rinocongiuntivite allergica in trattamento con cortisonici e broncodilatatori per via inalatoria;
spondiloartrosi con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali, spalla dolorosa cronica bilaterale, esiti di frattura epifisi distale di radio bilaterale;
disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment) amnesico a singolo dominio;
malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE); ipertensione arteriosa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La sindrome delle apnee notturne del sonno (OSAS) è un disturbo caratterizzato da interruzioni ripetute del respiro durante il sonno.
Può manifestarsi con eccessiva sonnolenza diurna, deficit di concentrazione, memoria e vigilanza, il che può essere causa di un aumento del rischio di incidenti sul lavoro.
Dunque, la sindrome a seconda della gravità può impattare direttamente sulla sicurezza e sull'efficienza lavorativa, in particolare in mansioni che richiedono attenzione continua, prontezza di riflessi, guida di autoveicoli, uso di macchinari pericolosi.
Nel caso in esame, ricordiamo che l'esaminando svolge il lavoro (sulla catena di montaggio) di operaio metalmeccanico addetto all'assemblaggio di componenti in lamiera delle auto.
È questo un lavoro che può diventare pericoloso nel caso in cui il lavoratore presenta eccessiva sonnolenza diurna, deficit di attenzione e di concentrazione.
In altri termini, la sindrome se è grave o severa e causa sonnolenza marcata, deficit cognitivi e rischio elevato di incidenti, può configurare una riduzione importante della capacità lavorativa.
L'asma bronchiale allergico è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, con iperattività bronchiale e sintomi quali, dispnea, tosse, sibili, costrizione toracica.
Si caratterizza per l'andamento variabile, con fasi di remissione e riacutizzazione spesso correlate all'esposizione ad allergeni.
L'impatto dell'asma sulla capacità lavorativa dipende dalla gravità clinica (lieve, moderata, grave), dal controllo terapeutico (corticosteroidi, broncodilatatori, farmaci biologici), dal tipo di lavoro svolto (mansioni fisicamente impegnative determinano una peggiore tolleranza allo sforzo), dalla frequenza delle riacutizzazioni. Per un operaio metalmeccanico di catena di montaggio, l'asma bronchiale allergico può avere un impatto rilevante sulla capacità lavorativa specifica, soprattutto se la malattia non è ben controllata o se l'ambiente espone a sostanze irritanti.
Il processo artrosico di cui è affetto l'esaminando interessa in particolare la colonna vertebrale, le spalle e i polsi con un impegno funzionale significativo. Da RM del rachide lombosacrale in data
20.04.2021, si riporta: “…L4/L5 con iniziale bulding e lieve focale protrusione postero mediana con fissurazione marginale…L5/S1 con netta riduzione di spessore discale, protrusione discoartrosica ad ampio raggio con accentuata salienza mediana-paramediana sn tangente alla rispettiva tasca radicolare, diffuso ispessimento artrosico margino somatico ai versanti laterali tangente al decorso radicolare paraforaminale;
fenomeni sostitutivo adiposi della spongiosa sub condrale alle limitanti adiacenti da osteocondrosi cronica…”.
Da esame elettroneuromiografico in data 11.05.2021, si riporta: “…I reperti depongono per una sofferenza neurogena periferica, di tipo cronico, pregangliare, di origine radicolare L4/L5 dx e sx…”.
Dalla RM spalla destra e sinistra in data 19.05.2023, si riporta: “…Minima reazione capsulo sinoviale acromio-claveare con segni di sofferenza osteocondrale. Minima reazione sinoviale scapolo-omerale. Tendinosi del sovra spinoso a sede inserzionale distale. Disomogeneo a sede inserzionale distale il tendine del sottoscapolare…”.
Ancora, l'esaminando in data 16.04.2020, per frattura di Colles bilaterale (frattura dell'estremità distale del radio), veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi a sinistra con tre fili K e di riduzione ed immobilizzazione a destra.
All'esame clinico-funzionale attuale dell'apparato osteoarticolare si è riscontrato: “ dolore alla d.p. sulle spinose del rachide cervicale e lombosacrale. Articolarità del rachide cervicale riferita dolorosa e limitata ai gradi estremi, la flessione del busto si arresta a circa 20 cm dal suolo.
Manovra di Lasègue positiva a 60° a sinistra con evocazione di dolore radicolare in territorio sciatico. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari. I movimenti di flessione, estensione, ab/adduzione della spalla destra limitati ai gradi medi. Alterazione del normale profilo anatomico del polso sinistro che appare aumentato di volume. Movimenti globalmente ridotti di due terzi. Ridotta la funzione prensile della mano sinistra per sofferenza del nervo mediano…”.
In altri termini, l'esaminando è affetto da un quadro morboso che interessa l'apparato osteoarticolare (spondiloartrosi con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali, spalla dolorosa cronica bilaterale, esiti di frattura epifisi distale di radio bilaterale), con dolore cronico, rigidità e limitazione funzionale della colonna lombosacrale, limitazione dei movimenti di abduzione, elevazione e rotazione specie della spalla destra, riduzione della forza di prensione della mano sinistra.
Il disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment) (Cfr. Certificato medico U.O.C.
Neurologia ospedale di Nola in data 28.04.2023 e 20.05.2023 e certificato medico Istituto
Neurologico Mediterraneo Neuromed in data 8.10.2024) nel sottotipo amanesico a singolo dominio riguarda soprattutto la memoria episodica recente. Di norma non compromette in maniera significativa l'autonomia nelle attività quotidiane, ma può incidere sull'attività lavorativa che richiede attenzione prolungata, memoria di lavoro, gestione di procedure complesse.
In altri termini, il MCI non determina da solo un'inabilità lavorativa assoluta. Tuttavia, in associazione alle patologie ortopediche-degenerative di cui è affetto l'esaminando, può rendere più difficile sia il lavoro manuale che quello intellettuale complesso.
Orbene, le indagini peritali, come facilmente desumibile, ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva del signor significativamente Parte_1 compromessa.
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminando.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, allo stato attuale è significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente ed è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte non sono compatibili con le condizioni psico-fisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico rilevato non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto, con media scolarità e con qualifica operaio metalmeccanico addetto al montaggio di componenti in lamiera di auto.
Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando (operaio metalmeccanico), riteniamo che il complesso patologico riscontrato integri i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità
(art. 1, comma 1), determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Tenuto conto della storia clinica dell'esaminando, nonché dei dati clinici e strumentali evinti dall'attento studio della documentazione sanitaria versata in atti, si ritiene che le condizioni per ottenere l'assegno ordinario di invalidità erano presenti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (30.09.2021)”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 con decorrenza dal 30.09.2021. 4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 con decorrenza dal 30.09.2021;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
6.166,00 (€ 1.528,00 per atp e € 4.638,00 per opposizione), oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno