Articolo 40 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 39Articolo 41
Versione
23 maggio 1999
Art. 40. (Sicurezza idraulica dei territori
del Bacino del Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, e' autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999