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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 6729/2022 al Ruolo Generale e vertente tra
avv. Emanuele Di Maso) Parte_1
-ATTRICE- e
(avv. Adriana Canzio) Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione preavviso fermo amministrativo CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
da citazione:
“In via principale:
- accertare la mancata notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07080202200001239000 per il primo motivo di cui in citazione poiché inesistente e non suscettibile di sanatoria ex art. 156 C.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202200001239000, la cui inesistenza/nullità andrà a colpire l'intera pretesa tributaria comprensiva di tutte le cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ivi riportati;
- accertare contestualmente la mancata notifica di tutti gli atti esattoriali elencati nella parte in fatto unitamente all'intervenuta prescrizione dei tributi contenuti negli stessi per lo spirare dei termini previsti ex lege per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07080202200001239000 impugnata e delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito in essa contenuti;
- accertare l!intervenuta decadenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito predetti e per
l!effetto, dichiarare l!inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall!erario nei confronti dell!odierna attrice;
In ogni caso
-accertare la nullità degli atti esattoriali in epigrafe per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente ai compensi di mora e nei di riscossione e, per l'effetto, dichiarare la non dovutezza delle somme dovute a tale titolo dal contribuente nei confronti dell'Ente impositore.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
da memoria 9 gennaio 2024:
“si aderisce all'eccezione rilevata d'ufficio riguardo al difetto di competenza basandosi sull'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4227 del 10 febbraio 2023, con la quale si afferma la competenza del Giudice Tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria;
con la precisasione che si aderisce a tale eccezione solo all'interno della presente memoria in quanto l'ordinanza summenzionata delle Sezioni Unite è stata emessa solo in data 10 febbraio 2023, dunque successivamente all'iscrizione a ruolo del presente procedimento, avvenuto in data 28/10/2022. La presente difesa, dunque, chiede all'Ill.mo Giudice la compensazione delle spese, di assegnare un termine entro il quale riassumere la causa innanzi all'Autorità competente e di concedere i termini ex art. 190 c.p.c.”
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare:
a) dichiarare il parziale difetto di giurisdizione dell'autorità adita, con riferimento ai ruoli di natura erariale, riservati alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
b) dichiarare il parziale difetto di competenza per materia, con riferimento ai ruoli formati a seguito di sanzioni amministrative da violazione al C.d.S., riservati alla cognizione del Giudice di
Pace competente per territorio;
CP_ c) con riferimento ai ruoli formati dall' per omissioni di natura contributiva, previa adozione del rito speciale del lavoro, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso ovvero rigettarlo per difetto di legitimatio ad causam dell'ente resistente;
CP_ d) in subordine, ordinare all'opponente la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed in via ancora più gradata autorizzare la resistente alla chiamata in causa dell'ente impositore;
2) nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e diritto;
3) con vittoria di spese.”
***************
ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.07080202200001239000 Parte_1
comunicatole dalla di Modena in relazione al mancato Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di €.38.585,03, riferito alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito elencati nell'atto, sostenendo:
a) l'intervenuta prescrizione di ogni credito portato negli atti esattoriali presupposti, mai validamente notificati;
b) la loro nullità “per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente ai compensi di mora e di riscossione”;
c) l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione, per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito nei termini previsti dall'art.1 co. 5 bis e ter del DL n°106 del 2005; d) l'inesistenza della notifica del preavviso, “poiché inviata da un indirizzo pec non riconducibile ad ” in quanto non risultante da pubblici registri od elenchi. Controparte_3
si è costituita, opponendosi. Controparte_1
Delle ragioni delle parti si darà conto, ove occorra, nella parte motiva.
Rilevato preliminarmente dal giudice il possibile difetto di giurisdizione e competenza, quantomeno parziale, senza attività istruttoria la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 4 aprile 2024, scaduti i termini concessi ex art.190 cpc, ha trattenuto la causa in decisione in funzione di giudice unico.
OSSERVA
1) Per pacifica giurisprudenza, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di mezzo di coazione indiretta, ovvero di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento.
Di conseguenza, l'impugnativa del fermo amministrativo, e del relativo preavviso, appartiene al genus delle azioni cognitive, risolvendosi in una richiesta di accertamento negativo della pretesa creditoria che il fermo è volto a cautelare.
Va quindi proposta dinanzi al giudice cui, in base alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, è attribuita la cognizione della controversia sul diritto alla cui cautela il fermo è indirizzato (vedi Cass. SU n°15354 del 2015).
2) Nella specie, i crediti che s'intendono indirettamente tutelare attraverso l'apposizione del fermo, di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito elencati in citazione, hanno varia natura, e sono raggruppabili in tre categorie.
Invero:
a) hanno natura tributaria i crediti per tasse o tributi di cui alle cartelle n° 07020180005884682501;
n°07020180025279836501;
n°07020190013796945000;
n°07020190015705061000;
n°07020190014015592501;
n°07020190015965865501; n°07020200002561821000;
n°07020200004994373000;
n. 07020200006615409000;
b) hanno natura di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada i crediti di cui alle cartelle n° 07020190035204737000;
n° 07020200045541885000;
c) hanno natura di crediti contributivi quelli oggetto degli avvisi di addebito n°37020150000742539000;
n°37020190001457250000;
n° 37020210000483342000.
3) In relazione ai crediti sub a), viene in rilievo l'art.2 co.1° del Decreto legislativo 31/12/1992 n.
546, secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto
i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nella materia de qua, pertanto, il discrimine è posto fra:
-giudizio di cognizione, cui appartengono tutte le contestazioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo costituito dalla cartella, compresa la sua notifica;
che vanno obbligatoriamente proposte dinanzi al giudice tributario (“fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario” e “l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso il ruolo e la cartella di pagamento”: Corte Cost. n°114 del 2018);
-fase successiva;
cui appartengono tutte le opposizioni fondate su “altre evenienze che si collocano
a valle della notifica della cartella di pagamento”; su cui “la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (idem). Ne consegue che, nella specie, può essere affrontato nel merito soltanto il motivo sub d), che attiene alla validità della notifica del preavviso di fermo, che è evenienza successiva alla notifica delle cartelle.
In relazione a tutte le altre questioni poste dall'opponente, va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario -che si individua nella
Commissione Tributaria di Modena;
dando atto alla parte che gli è consentita la riassunzione della controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
4) In relazione alle sanzioni sub b), v'è la giurisdizione del giudice ordinario.
Ma non la competenza del tribunale adito, in quanto tutte le contestazioni relative a cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazioni del codice della strada vanno obbligatoriamente proposte al Giudice di Pace territorialmente competente, per quanto previsto dagli artt. 6 o 7 del D. Lgs 150/11 in combinazione con gli artt.201 ss Codice della Strada (v., amplius, Cass. Sez. U n°22080 del 2017).
Anche in tal caso, l'unico tema estraneo al titolo è costituito dal motivo sub d).
Gli altri motivi di opposizione sono invece riservati al Giudice di Pace in base a competenza per materia;
il che -secondo la pacifica esegesi giurisprudenziale derivante dalla lettura congiunta degli artt.40 e 104 cpc- esclude la possibilità del simultaneus processus, anche in questa sede.
Per detti motivi va dunque in parte qua assegnato all'opponente termine per la riassunzione dinanzi al locale Giudice di Pace.
5) In relazione ai crediti sub c), di natura contributiva, occorre rifarsi a Cass. SU n°7514 del 2022 che, a soluzione di precedente contrasto, ha chiarito che, “alla luce della modifica operata dall'art.
4 co. 2/quater D. L. 209/2002 (conv. con L. 22 novembre 2002 n. 265) al testo dell'art. 24, co. 5,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha espunto l'obbligo di notifica del ricorso al cessionario contro l'iscrizione al ruolo, prevendendo che lo stesso debba notificarsi unicamente all'ente impositore)”:
a) “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali
e alle opposizioni ….concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24… e, pertanto…la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”;
b) “la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Ciò, in quanto, “la parte che introduce il giudizio … deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, e tale non è l'agente della riscossione, poiché costui “non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, co.1° cc”.
In parte qua, pertanto, l'opposizione va rigettata in relazione a tutti i motivi, tranne che in relazione al motivo sub d), che attiene a condotta formale dell'esattore, estranea e successiva alla controversia sul titolo.
6) Con il motivo sub d), che per quanto detto va deciso nel merito, è dedotta l'inesistenza della notifica del preavviso, “poiché inviata da un indirizzo pec non riconducibile ad Controparte_3
” in quanto non risultante dai pubblici registri od elenchi richiamati dall'art 16-ter del
[...]
DL179 del 2012.
In realtà, l'Agenzia convenuta ha puntualmente chiarito che nel contestato indirizzo di provenienza t”: Email_1
-“notifica. identifica la funzione di notifica della pec e l'ambito territorialmente Email_2
competente alla riscossione;
“@pec.agenziariscossione.gov.it” indica il dominio certificato cui è collegata la pec.
E' poi noto che .gov.it” è il dominio univoco dell'Agenzia delle Entrate, Controparte_4
risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6 ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
L'assunto è pertanto in primo luogo infondato in fatto.
6.1) Lo è, peraltro, anche in diritto.
In realtà, la principale disposizione invocata a sostegno dell'assunto, ovvero l'art.26 co.2° del DPR
n°602 del 1973 (“la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”), si preoccupa soltanto della corretta individuazione digitale del destinatario della notifica.
Ciò, in armonia con l'art. 60 ter. cit, co.1 lett.a), che richiama l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6 ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 soltanto ai fini della certa individuazione del luogo digitale di consegna degli atti destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi. Quanto al mittente, la previsione è nella prima parte dell'art.60 ter, co1°, cit., secondo cui “tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 6 anche in deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo”.
Il regolamento di cui al DPR n°68 del 2005 disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata, con modalità tali da permettere la certa identificazione del mittente informatico.
La consultazione dei documenti allegati, poi, avrebbe reso certo che il mittente informatico è
. Controparte_1
6.2) L'attore sostiene che l'incertezza sulla provenienza informatica, derivante dalla non inclusione nei pubblici elenchi dell'esatto indirizzo, l'abbia legittimato a non aprire gli allegati, siccome costituenti usuale veicolo di infiltrazione di virus a scopo truffaldino.
Senonchè, mutatis mutandis, va applicato anche al domicilio digitale del mittente la tradizionale distinzione fra le categorie di inesistenza e nullità della notifica, riassunta nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità” (ex multis, Cass. nn°17478/11, 6470/11, 9989/08, 17555/06, 7219/02, etc.).
Per aversi inesistenza, è dunque necessario che il luogo digitale di provenienza della notifica non sia in alcun modo correlabile all'effettivo mittente.
Nella specie, l'indirizzo di provenienza contiene, quale parte del tutto, il domicilio digitale del mittente, che lo identifica senza possibilità di errore.
E' evidente, pertanto, che l'assunto dell'attore può condurre, al massimo, al rilievo di una nullità della notifica.
Nullità che, naturalmente, risulta sanata dall'introduzione del presente giudizio, in cui l'opponente, con le sue difese, ha mostrato di aver aperto e consultato gli allegati, in tal modo raggiungendo certezza in ordine all'identificazione del soggetto agente.
6.3) In parte qua, la domanda va pertanto rigettata.
7) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, in ragione del complessivo credito esattoriale.
P.Q.M.
A) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria di Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da -salvo quanto Parte_1
successivamente disposto sub C), in quanto relativi ai crediti tributari di cui alle cartelle n° 07020180005884682501;
n°07020180025279836501;
n°07020190013796945000;
n°07020190015705061000;
n°07020190014015592501;
n°07020190015965865501;
n°07020200002561821000;
n°07020200004994373000;
n. 07020200006615409000.
DA' ATTO a parte attrice che gli è consentita la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
B) DICHIARA il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da quanto Parte_2
successivamente disposto sub C), in quanto relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada di cui alle cartelle n° 07020190035204737000 e n° 07020200045541885000.
ASSEGNA a parte attrice termine di mesi tre per la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice.
C) RIGETTA la domanda volta ad ottenere pronuncia di nullità/annullabilità/inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07080202200001239000 per inesistenza della relativa notifica. D) RIGETTA la domanda, in quanto relativa ai crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito n°37020150000742539000, n°37020190001457250000 e n° 37020210000483342000.
E) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da Parte_1 Controparte_5
per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
6.700 per compenso, oltre spese
[...]
generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-