Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 02/04/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
In composizione monocratica in persona del Cons. dr. NO GRASSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21679 del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 23 luglio 2025, da (Omissis), nato a (Omissis) il
(Omissis) (c.f.: (Omissis)) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Sandra Biglioli (c.f.: [...]), con lei elettivamente domiciliata all’ indirizzo di posta elettronica sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it, Contro
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale- di La Spezia, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
LI ON (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f.
[...]) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha adito questa Sezione per l’accertamento del proprio diritto all’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, SENT. n. 26/2026 della legge n.232/2016 (legge finanziaria per il 2017) in quanto titolare di trattamento di pensione diretta e riconosciuto “equiparato a vittima del dovere”.
A tal fine ha esposto che:
- militare in congedo della Marina Militare (M.M.), con decreto ministeriale n.73 del 2025 è stato riconosciuto “equiparato a vittima del dovere” per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione;
- con pec del giugno 2024 ha chiesto all’INPS di La Spezia l’esenzione dall’IRPEF applicata alla pensione diretta in godimento, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, istanza riscontrata negativamente dall’Istituto previdenziale.
Con memoria depositata il 17.2.2026 si è costituito l’INPS che: in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito – la carenza di legittimazione passiva, atteso che la controversia non avrebbe natura pensionistica ma tributaria, in quanto non si controverte sul diritto ad una prestazione pensionistica ma sugli effetti fiscali di tali emolumenti, con conseguente giurisdizione del giudice tributario e legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria; in subordine, chiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, poiché dall’accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze che coinvolgerebbero anche quest’ultima; nel merito, deduce la non riconducibilità della pensione in godimento del ricorrente alla fattispecie normativa suddetta; in ulteriore subordine, eccepisce l’intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso delle somme versate a titolo di imposta RP sulla pensione diretta di cui è titolare, giusta art. art.38 del DPR n.602/1973; in estremo subordine, deduce che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa prima del riconoscimento del beneficio di legge.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 l’avv. Alessandro Muci, delegato, per il ricorrente, insiste come in atti. Il resistente, in persona dell’avv. LI ON, sviluppa l’eccezione di inammissibilità in considerazione della priorità della domanda amministrativa rispetto al riconoscimento del beneficio. In replica, l’avv. Alessandro Muci rileva che l’interesse sussisterebbe all’attualità. Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Il ricorrente ha adito questa Sezione per l’accertamento del proprio diritto all’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, in quanto titolare di trattamento di pensione diretta e riconosciuto “equiparato a vittima del dovere”.
Costituendosi, l’amministrazione resistente ha, tra l’altro, dedotto che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa prima del riconoscimento del beneficio di legge. In udienza ha quindi formulato esplicitamente eccezione di inammissibilità del mezzo, alla quale ha replicato il ricorrente osservando che l’interesse al ricorso sussisterebbe all’attualità.
Risulta dal ricorso che il ricorrente, militare in congedo della M.M., è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con D.M. n. 73 del 2025. Sempre secondo quanto risulta dal ricorso, lo stesso ha formulato, con raccomandata pec presentata all’INPS di La Spezia a giugno del 2024, domanda di esenzione dall’imposta RP, riscontrata negativamente dall’istituto previdenziale. Secondo la prospettazione attorea, dunque, la domanda amministrativa è precedente il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, avvenuto con D.M. 73 del 2025. All’eccezione di inammissibilità formulata in udienza dal resistente, il patrono del ricorrente ha replicato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa, il procedimento per il riconoscimento del beneficio ex art. 1, c. 211, legge n.232/2016 era in itinere e che, stante l’intervenuta conclusione positiva dello stesso procedimento, sussisterebbe allo stato l’interesse al ricorso. Quindi, anche secondo parte ricorrente alla presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio fiscale non sussisteva la condizione legale legittimante la domanda.
Osserva il giudicante che nella materia delle pensioni pubbliche, per esplicita previsione normativa, riceve tutela giurisdizionale solo l’interesse pensionistico concreto e attuale (ex aliis, Sez. Sicilia, n. 439/2020; Sez. Liguria, n.
110/2022). Nel caso di specie difetta tale interesse, avendo il ricorrente interposto ricorso giurisdizionale avverso una decisione amministrativa compulsata prima del conseguimento del beneficio previdenziale presupposto. Il ricorso si appalesa pertanto come inammissibile. Le spese del giudizio possono essere compensate stante la natura processuale della decisione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL GIUDICE
NO AS
Depositato in Segreteria il 2 aprile 2026 (f.to digitalmente)