Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 8 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 12/03/2021, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato e Maria Letizia Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
• del provvedimento -OMISSIS-, del Dirigente Scolastico -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale è stata disposta la rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria di -OMISSIS-, punteggio attribuito 7,85, punteggio convalidato 7,25; -OMISSIS-, punteggio attribuito 8,15, punteggio convalidato 7,25;
• del provvedimento -OMISSIS- (-OMISSIS-), comunicato a mezzo mail -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato;
• del decreto -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-), comunicato a mezzo-OMISSIS-, con il quale è stato disposto il depennamento dalle -OMISSIS- “per mancanza di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero ....”
• di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che - come evidenziato nel corso della discussione, cui ha partecipato la sola parte ricorrente - è necessario approfondire l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, pregiudiziale rispetto all’esame, anche ai soli fini cautelari, delle censure dedotte nel ricorso;
Considerato che a tal fine è stato proposto il rinvio della trattazione della causa alla sede del merito, indicando all’uopo l’udienza pubblica del 28 aprile 2021;
Considerato che parte ricorrente ha espressamente rinunciato ai termini a difesa così da consentire la sollecita definizione del gravame;
Considerato, altresì, che l’Avvocatura dello Stato, contattata telefonicamente, ha dichiarato di aderire alla suddetta rinuncia ai termini a difesa;
Ritenuto, per quanto sopra considerato, di rinviare la causa all’udienza pubblica del 28 aprile 2021, riservando alla definizione del giudizio la liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 aprile 2021.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso, in modalità videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.