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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 515 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in Parte_1 opposizione, dall'avv. Andrea D'Agosto, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via N.
Putignani n. 56, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità in Controparte_1
atti, assistita e difesa dall'avv. Fabrizio Panza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Bari alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, chiedevano, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 3479/2021, emessa e pubblicata il 5 ottobre 2021 dal
Tribunale di Bari ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea e deve essere integralmente annullata e riformata per le ragioni ampiamente indicate nel corpo del presente atto, stante che il dedotto contratto bancario era nullo e non poteva spiegare alcun effetto indicato, ovvero era un contratto di mutuo attingibile dalla sanzione della gratuità secondo il combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815 e 2033 cod. civ., così come richiesto dagli attori;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'usurarietà pattizia originaria del contratto di mutuo per le violazioni di legge indicate;
3) In via gradata accertare e dichiarare la mancanza di validità del tasso effettivamente applicato al rapporto di finanziamento in parola ovvero il TAEG/ISC con la conseguente declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
4) Per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB, applicare al rapporto gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, con le scadenze contrattualmente stabilite;
5) In via gradata in caso di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare l'invalidità del piano di ammortamento per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto ed in particolare per violazione sia dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000 che degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB e con conseguente applicazione al rapporto di finanziamento di alcuna capitalizzazione composta e gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
6) Agli effetti delle domande le convenute risponderanno per i relativi periodi di percezione dei pagamenti effettuati e con le conseguenti condanne;
7)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale o delle domande gradate disporsi la riforma della quantificazione delle spese processuali di soccombenza;
8). Con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio;
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , formulava le seguenti conclusioni : Controparte_1
“-1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
2. In via subordinata dichiarare inammissibile l'appello aisensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3. In punto di merito ed in accoglimento dei motivi di di1ritto formulati in narrativa, rigettare
l'appello proposto per assoluta infondatezza di ogni presupposto in fatto e diritto con ferma opposizione all'ammissione di qualsivoglia mezzo istruttorio avente carattere meramente esplorativo;
2
4. In via subordinata di merito e nella inasupicabile ipotesi di accoglimento delle difese, accogliere la domanda di conversione del mutuo;
5. Con conferma della decisione impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 13-18 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 13 dicembre 2025 le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14 marzo 2025.
All'udienza del 14 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza Parte_1
n. 3479/2021, emessa e pubblicata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Bari, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 14 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 515 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in Parte_1 opposizione, dall'avv. Andrea D'Agosto, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via N.
Putignani n. 56, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità in Controparte_1
atti, assistita e difesa dall'avv. Fabrizio Panza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Bari alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, chiedevano, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 3479/2021, emessa e pubblicata il 5 ottobre 2021 dal
Tribunale di Bari ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea e deve essere integralmente annullata e riformata per le ragioni ampiamente indicate nel corpo del presente atto, stante che il dedotto contratto bancario era nullo e non poteva spiegare alcun effetto indicato, ovvero era un contratto di mutuo attingibile dalla sanzione della gratuità secondo il combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815 e 2033 cod. civ., così come richiesto dagli attori;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'usurarietà pattizia originaria del contratto di mutuo per le violazioni di legge indicate;
3) In via gradata accertare e dichiarare la mancanza di validità del tasso effettivamente applicato al rapporto di finanziamento in parola ovvero il TAEG/ISC con la conseguente declaratoria di nullità del contratto per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
4) Per l'effetto ai sensi degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB, applicare al rapporto gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, con le scadenze contrattualmente stabilite;
5) In via gradata in caso di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare l'invalidità del piano di ammortamento per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto ed in particolare per violazione sia dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000 che degli artt. 1346 e 1284 cod. civ. e/o dell'art. 117 TUB e con conseguente applicazione al rapporto di finanziamento di alcuna capitalizzazione composta e gli interessi al tasso legale o al tasso nominale minimo dei BOT annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con le scadenze contrattualmente stabilite;
6) Agli effetti delle domande le convenute risponderanno per i relativi periodi di percezione dei pagamenti effettuati e con le conseguenti condanne;
7)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale o delle domande gradate disporsi la riforma della quantificazione delle spese processuali di soccombenza;
8). Con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio;
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , formulava le seguenti conclusioni : Controparte_1
“-1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
2. In via subordinata dichiarare inammissibile l'appello aisensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3. In punto di merito ed in accoglimento dei motivi di di1ritto formulati in narrativa, rigettare
l'appello proposto per assoluta infondatezza di ogni presupposto in fatto e diritto con ferma opposizione all'ammissione di qualsivoglia mezzo istruttorio avente carattere meramente esplorativo;
2
4. In via subordinata di merito e nella inasupicabile ipotesi di accoglimento delle difese, accogliere la domanda di conversione del mutuo;
5. Con conferma della decisione impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 13-18 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 13 dicembre 2025 le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14 marzo 2025.
All'udienza del 14 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza Parte_1
n. 3479/2021, emessa e pubblicata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Bari, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 14 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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