Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Non è configurabile, neanche "sub specie" di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte di appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nel procedimento di grazia all'autorità giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale.
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Provvedimenti relativi alla graziahttps://www.filodiritto.com/
1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39342 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3172
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 20008/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma nel procedimento relativo alla domanda di grazia presentata da CI EN, nato il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., Dott. Antonio Frasso, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 16.5.2002, il Magistrato di Sorveglianza di Pisa, premesso che erano stati trasmessi al suo ufficio dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma gli atti relativi alla domanda di grazia presentata da CI EN, condannato in stato di detenzione domiciliare, rilevava conflitto negativo di competenza nei confronti di detto Procuratore Generale, sostenendo che, a norma dell'art. 681 c.p.p., era compito di quest'ultimo ufficio provvedere all'istruzione della pratica relativa alla grazia, dato che il condannato non era detenuto ne' internato.
Il conflitto deve dichiararsi inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Deve precisarsi, anzitutto, che il magistrato di sorveglianza ha sollevato il presente conflitto chiedendo a questa Corte di individuare l'ufficio giudiziario competente, a norma dell'art. 681, comma 2, c.p.p., ad "acquisire tutti gli elementi di giudizio utili",
prima che il procuratore generale esprima le proprie osservazioni e che la domanda di grazia sia trasmessa al Ministro della giustizia. Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 c.p.p. e 69, comma 9, ord. pen., ha chiarito che il procedimento di grazia non ha natura giurisdizionale e che, in particolare, al magistrato di sorveglianza non spetta alcun potere decisorio, dovendo compiere un'attività di acquisizione di elementi di giudizio strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale (Corte cost., ord. 10 ottobre 1991, n. 382). Deve trarsene la conseguenza che il contrasto insorto tra il Magistrato di sorveglianza di Pisa e il Procuratore Generale di Roma non è riconducibile nella categoria dei conflitti di competenza ex art. 28 c.p.p., neppure sotto il profilo dei conflitti atipici o impropri,
per la ragione che si verte in materia estranea all'ambito della giurisdizione.
Inoltre, mette conto osservare che nel caso di specie un ulteriore motivo di inammissibilità può essere tratto dall'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è configurabile, neanche come caso analogo, un conflitto di competenza tra p.m. e giudice (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2000, Carbonara). Alla luce delle precedenti considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del conflitto e deve disporsi la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pisa per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Pisa per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2002