Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39342
CASS
Sentenza 23 ottobre 2002

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Massime1

Non è configurabile, neanche "sub specie" di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte di appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nel procedimento di grazia all'autorità giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale.

Commentario1

  • 1Art. 681 - Provvedimenti relativi alla grazia
    https://www.filodiritto.com/

    1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39342
Data del deposito : 23 ottobre 2002

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