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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Consigliere,
Vista la richiesta di proroga del trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 dlgs 142/2015 dal Questore della Provincia di Siracusa, convalidato da questa Corte d'appello con provvedimento del 21/2/2025 nei confronti di nato in [...] il [...]; Controparte_1
osservato che detta istanza di proroga è pervenuta a questa Corte in data 16/4/2025 alle ore 13,28 ed
è tempestiva essendo stata formulata prima della scadenza dei 60 giorni afferenti al trattenimento già convalidato;
sciogliendo la riserva odierna all'esito dell'audizione del richiedente protezione internazionale e considerate le ragioni esposte dal di lui difensore Avv.to Argento Francesca Maria;
OSSERVA
Il signor è stato trattenuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 142/2015, in CP_1
esecuzione del decreto di trattenimento emesso dal Questore di Siracusa convalidato da questa Corte in data 21/02/2025.
Va precisato che il predetto è stato trattenuto in quanto ha presentato un'istanza reiterata di protezione internazionale e sono stati ritenuti sussistenti i presupposti del trattenimento di cui all'art. 6 comma
2 lett. b), c) e d).
Va osservato che la sua prima istanza di protezione internazionale era stata rigettata dalla
Commissione Territoriale di Roma con decisione del 5.07.202016, divenuta definitiva il 6.07.2018,
a seguito del mancato accoglimento del ricorso proposto avanti al Tribunale di Bologna.
Sebbene, poi, sia stato recluso in carcere dal 18.07.2019 al 28.02.2025 il signor – CP_1
come detto – ha reiterato l' istanza di protezione internazionale la quale è stata dichiarata inammissibile in data 19/02/2025 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma.
Avverso detta declaratoria di inammissibilità il sig. ha proposto impugnazione avanti CP_1
al Tribunale di Potenza il quale, con decreto reso il 06/03/2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione di inammissibilità e ha disposto che la Questura provveda al rilascio di un permesso di soggiorno per formulare la richiesta d'asilo.
La difesa del sig. rifacendosi a detto provvedimento di sospensiva, nonché alla CP_1
disposizione relativa al rilascio del permesso di soggiorno utile alla formulazione della richiesta di asilo, ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di proroga formulata dalla Questura di Caltanissetta che ritiene persistenti i presupposti legittimanti il trattenimento e fondati sulle seguenti norme:
art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. c), in quanto rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del D.Lgs.
159/2011;
art. 6 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato in data 29/03/2023, con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Bologna, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, alla pena di anni
7 e mesi 2 di reclusione con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano
(all. 6); la pericolosità sociale del predetto è stata confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza con provvedimento 3.04.2025 (All. 7).
art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 142/2015, poiché lo straniero è privo di passaporto.
Così brevemente riassunti i fatti oggetto di causa, ritiene questo Ufficio che i presupposti per la richiesta di proroga siano sussistenti.
E, invero, il comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015 statuisce che “il richiedente che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”.
La norma è evidentemente volta ad assicurare sia il diritto del richiedente di aspettare la eventuale emissione del provvedimento di protezione internazionale richiesto, sia allo Stato di procedere ad espulsione qualora detta richiesta abbia esito negativo, e tende quindi a contemperare i suesposti interessi.
Ne deriva che l'emissione del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della
Commissione Territoriale non interferisce in alcun modo con le valutazioni, operate in sede amministrativa e vagliate in sede giudiziaria, che hanno giustificato il trattenimento, ma preclude semplicemente che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio. Neanche l'emissione di un permesso di soggiorno volto a formulare la richiesta d'asilo preclude il trattenimento e la sua proroga, poiché non è un provvedimento di riconoscimento dei presupposti fondanti la protezione internazionale, essendo finalizzato solamente a richiedere la stessa (il cui esito
è attualmente incerto).
Anzi, proprio perché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale è stata accolta, il trattenimento, alle condizioni di legge, può proseguire perché lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale (per come peraltro ammesso dal citato comma 7, nella parte in cui dispone che il trattenimento potrà protrarsi «per tutto il tempo in cui il trattenuto- richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto).
Né vi è motivo ultroneo per ritenere che i presupposti che hanno legittimato la convalida del trattenimento (afferenti alla pericolosità sociale e al pericolo di fuga) siano stati superati.
E nemmeno vi è spazio per la concessione di una misura alternativa al trattenimento posto che l' è sprovvisto di passaporto (né il permesso concesso per formulare l'istanza di CP_1
protezione è un equipollente dello stesso).
Si deve quindi concludere per l'accoglimento dell'istanza di proroga per ulteriori 60 giorni non risultando superate le esigenze sopra esposte e non potendosi ritenere che la sospensiva di cui sopra e il permesso concesso per formulare l'istanza di protezione ostino a ciò.
PQM
visto l'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 142/2015, proroga il trattenimento di
[...]
per ulteriori 60 giorni. Controparte_1
Catania, 17/4/2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa Simona Lo Iacono