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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. GU ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1246 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 (cui sono state riunite le cause R.G. n. 2678/2023 e R.G. n. 2688/2023) vertente
TRA
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
AR DO e GU EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, Via Gaetano Filangieri 4, giusta procura in atti
Appellante - appellato
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 42, giusta procura in atti
Appellato -appellante
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_2
LA ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale CP_ Distrettuale della Sede Provinciale di Roma
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 277/2021 del Tribunale di Viterbo – sez. lavoro, pubblicata il 17/11/2021 e avverso la sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Viterbo – sez. lavoro, pubblicata il 27.04.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato per Parte_1
l'Amministrazione convenuta senza soluzione di continuità a far data dal 18/10/1999, per effetto del conferimento di successivi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti a progetto e infine di contratti a tempo determinato, più volte oggetto di proroga, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale in funzione di Controparte_1
Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, accertato lo svolgimento continuo ed ininterrotto di prestazioni d'opera rese dal ricorrente a beneficio e per i fini istituzionali del a far data Controparte_1 dal 18/10/1999 o con altra decorrenza di legge e, comunque, riconducibili alla declaratoria di cui alla categoria D3 del CCNL 31/03/1999 per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, attualmente recepito dal CCNL 21/05/2018 e/o precedenti CCNL, dichiarare il diritto del concludente di accedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con la decorrenza di legge e, comunque, a far data dal 24/02/2014 od altra successiva, con ogni conseguenziale regolarizzazione contributiva dipendente dal rapporto di cui verrà accertata e dichiarata
l'esistenza ex artt. 2115-2116 c.c.; piaccia, altresì, al Giudice adito dichiarare la civile responsabilità del per l'invalido e/o illegittimo utilizzo di Controparte_1 contratti a termine, condannandolo al risarcimento dei danni prodottisi e/o producendi previsti dagli artt. 2126 c.c. e 36 co. V° D.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, alla corresponsione di un'indennità in misura non inferiore a quella attualmente prevista dall'art. 28 co. II°
D.lgs. 81/2015 (sostitutivo dell'art. 32 co. V° della L. 183/2010 medio tempore vigente) da liquidare in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 o, comunque, alle differenze retributive al 31/12/2020 pari ad
Euro 69.786,59 spettanti sulle somme già percepite a tale titolo, con rivalutazione mone- taria ed interessi come per legge. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili, condanna al rimborso delle spese forfettarie generali ed alle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”
Esponeva, in sintesi, che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto per tutto l'arco temporale ultraventennale, sempre con le medesime modalità, e che non vi sarebbe stata alcuna
2 interruzione dello stesso, neanche nel periodo 30.06.2011/2.10.2011, nel quale avrebbe continuato a prestare la propria attività lavorativa.
Deduceva, inoltre, che anche gli incarichi conferiti a partire dal 3.10.2011 ai sensi dell'art. 110 del TU, con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento nella categoria
D, in realtà fossero privi delle caratteristiche essenziali di tale tipologia di incarico, non essendoci mai stata alcuna collaborazione diretta con gli organi politici e/o di indirizzo dell'Ente, né alcun vincolo fiduciario con questi ultimi e che pertanto anche l'attività svolta nel periodo in questione, dovesse essere computata ai fini della stabilizzazione ex art. 20 co.
1 D.lgs. 75/2017.
Deduceva, infine, che il proprio diritto alla stabilizzazione trovasse titolo anche nel verbale di conciliazione con il quale il Comune di , in ossequio alla delibera della Controparte_1
Giunta Comunale n. 185/2014 si era impegnato a stabilizzare il rapporto di lavoro del ricorrente entro le annualità 2015-2016, impegno che era rimasto inadempiuto.
Sul presupposto dello svolgimento di un rapporto lavorativo unico ed ininterrotto a far data dal 18/10/1999, il ricorrente rivendicava pertanto il diritto alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 25/05/2017 n. 75; il diritto al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine ex art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, nonché le differenze retributive spettanti in forza dell'invocato inquadramento nella posizione economica D3.
Si costituiva in giudizio la la quale eccependo preliminarmente la Parte_2 decadenza dell'azione volta all'accertamento della legittimità dell'uso dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010 (ora trasfuso nell'art. 28 d.lgs. 81/2015), la prescrizione quinquennale di qualsiasi credito retributivo e la prescrizione decennale delle domande risarcitorie, chiedeva il rigetto della domanda. CP_ Si costituiva altresì l' aderendo al ricorso introduttivo.
All'esito della trattazione della causa, istruita con prove documentali, il primo giudice respingeva integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 6.156,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa e CP_ compensava le spese nei confronti dell'
Il Giudice di prime cure, in sintesi, con la gravata sentenza: i) ha ritenuto infondata la pretesa di stabilizzazione fondata dal ricorrente sul verbale di conciliazione sottoscritto dall'Amministrazione comunale in data 28.07.2014, osservando che il rappresentante del con il medesimo atto, si era semplicemente limitato a confermare “la volontà di CP_1 procedere con le stabilizzazioni secondo le modalità indicate nelle delibere n. 121 e 185 del
2014" e che “le assunzioni sarebbero state effettuate nel rispetto della spesa disponibile e
3 che il piano triennale … salva la possibilità di modifica”. Ha così dichiarato che “con la suddetta delibera, l'amministrazione non si fosse impegnata ad alcuna stabilizzazione nei confronti del ricorrente, ma solo ad attivare le procedure selettive previste dalla normativa vigente” escludendo conseguentemente che “la mancata attuazione di un simile impegno possa fondare l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione, la quale avrebbe comunque previsto lo svolgimento di una procedura selettiva, ancore riservata, ma pur sempre di esito incerto”; ii) ha disatteso, altresì, l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione in forza del d.lgs. 75/2017, rilevando il carattere facoltativo dello strumento offerto dalla normativa ed osservando che l'art. 20 del citato decreto esclude espressamente “il servizio prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" tra i requisiti che possono dar luogo all'accesso alle procedure di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato; iii) ha rigettato l'ulteriore richiesta risarcitoria ex art. 36 d.lgs. 165/2001 connessa al denunciato ricorso abusivo dei contratti a termine, per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, rilevando ancora che anche dalla tutela risarcitoria ex art. 36 d.lgs. 165/2001 sono comunque sottratti i contratti di diritto pubblico stipulati ai sensi dell'art. 90 e 1110 TU, da ritenersi pertanto estranei alla tutela approntata dall'ordinamento per la nullità del termine contrattuale o per il reiterato ed illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato;
iv) ha ritenuto infondata la domanda di differenze retributive formulata dal ricorrente sul presupposto della riconducibilità delle mansioni svolte al livello D3 del CCNL per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, per carenza dei requisiti previsti dai CCNL del 31.03.1999 e del 21.05.2018, rilevando in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti fino alla data del 21.1.2016; v) ha respinto la richiesta risarcitoria relativa al presunto danno contributivo, in conseguenza del rigetto delle precedenti domande.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza per non aver ritenuto la sussistenza di un unico rapporto di lavoro sin dal 18/19/1999; 2) erroneità della sentenza per non aver riconosciuto il diritto alla stabilizzazione;
3) erroneità della statuizione sul mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danni per abusivo ricorso da parte del Comune dei contratti di lavoro flessibile e a termine;
4) erronea statuizione sul mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive.
4 Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza gravata. CP_ Si è costituto l' associandosi alla richiesta di condanna del datore di lavoro alla contribuzione dovuta.
A tale procedimento sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva gli appelli iscritti al R.G. n. 2668/2023 e 2677/2023, entrambi proposti rispettivamente da
[...]
e dal avverso la sentenza n. 205/2023 con la quale il Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal - volto a far Pt_1 dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato da parte del e ad ottenere la condanna CP_1 della resistente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno comunitario per il periodo successivo al 31/12/2020 - aveva così statuito: “accerta e
[. dichiara l'illegittimità del recesso anticipato dall'incarico di Responsabile dell'Area VIII
– conferito con decreto sindacale n. 44 dell'01/10/2021 fino al Parte_3
31/12/2021, operato dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale n. 49 del
30/11/2021; - Per l'effetto condanna l'Ente convenuto al risarcimento del danno parametrato agli emolumenti spettanti fino alla cessazione dell'incarico e quantificati nella misura di € 4.119,66, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e alla regolarizzazione contributiva in favore dell' - Respinge ogni altra CP_2 domanda;
- Compensa le spese;
- Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore dell liquidandole in complessivi € 1350,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'Amministrazione resistente, per asserita identità di petitum rispetto al giudizio conclusosi con sentenza n. 277/2023 emessa del medesimo
Tribunale (ed oggi impugnata nel procedimento r.g.n. 1246/2022): i) ha ritenuto ingiustificato il recesso anticipato dell'Amministrazione, dichiarando che “la presunta illegittimità dell'incarico dirigenziale, una volta conferito, mai avrebbe consentito all'Amministrazione comunale di disporne liberamente la revoca anticipata, al difuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva”, ipotesi non sussistenti nel recesso attuato dal Ha rilevato, infatti, che il disconoscimento del diritto alla stabilizzazione del CP_1 lavoratore da parte della sentenza n. 277/2023, non fosse in alcun modo idoneo a giustificare la revoca dell'incarico, condannando conseguentemente la resistente al risarcimento del danno parametrato al compenso contrattuale che il ricorrente avrebbe percepito sino alla
5 scadenza dell'incarico a tempo determinato (31.12.2021); ii) ha rigettato la richiesta di differenze retributive derivante dalla pretesa di inquadramento del ricorrente nella posizione economica D3, rilevando che, sulla scorta del CCNL applicabile “ appare incontestabile che che a decorrere dalla entrata in vigore di tale contratto, l'assunzione dall'esterno implica
l'accesso nella posizione economica iniziale di ciascuna categoria. Le uniche eccezioni sono previste per il personale che, alla data di entrata in vigore del CCNL, era già inquadrato nella posizione economica D3 (per i quali è fatta salva la suddetta posizione) e per i partecipanti a procedure concorsuali che, sulla scorta della disciplina previgente, prevedessero l'accesso nella posizione D3. Quest'ultima deroga risulta estesa anche alle assunzioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Sembra evidente l'insussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per un inquadramento nella posizione economica rivendicata, non risultando egli già inquadrato nella suddetta posizione e non risultando avviate alla data di entrata in vigore del CCNL procedure concorsuali finalizzate alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione.”; iii) ha rigettato la reiterata richiesta risarcitoria per illegittimo ricorso al contratto a termine, richiamando le medesime motivazioni di cui alla sentenza n.
277/2021.
Con il procedimento R.G n. 2688/2023, il ha interposto appello Controparte_1 avverso la decisione chiedendo la riforma nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità del recesso anticipato operato dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale n. 49 del
30/11/2021, dall'incarico di Responsabile dell'Area VIII - – conferito al Parte_3 con decreto sindacale n. 44 dell'01/10/2021 fino al 31/12/2021. Pt_1
Avverso la medesima decisione, ha interposto altresì appello con Parte_1 procedimento rubricato al n.r.g. 2678/2023, chiedendola riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno comunitario in riferimento al periodo successivo al 31/12/2020.
In entrambi i procedimenti si sono costituite le parti appellate.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. le cause sono state discusse e decise come da separato dispositivo.
Tutti e tre gli appelli devono essere respinti per le motivazioni di seguito esposte.
Appello R.G.N. 1246/2022
In via preliminare, si rigetta la richiesta di inammissibilità dell'appello formulata dal
. Controparte_1
L'appello, infatti, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che
6 si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, risulta pienamente rispettosa del precetto di cui all'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018 n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non merita accoglimento.
Passando al merito del ricorso in appello, con i primi tre motivi di gravame, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente, si duole dell'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso ed il , fosse proseguito senza soluzione Controparte_1 di continuità a far data dal 18/09/1999 ed avesse avuto ad oggetto sempre lo svolgimento delle medesime attività di natura esclusivamente tecnica.
Lamenta in particolare l'appellante, che il Tribunale, omettendo di effettuare il dovuto approfondimento istruttorio sia sul tipo di attività effettivamente svolta in costanza degli incarichi ex art. 110 TU (a far data dal 3/10/2011), che sul periodo di formale interruzione del rapporto lavorativo (intervenuto dal 30/06/2011 al 2/10/2011 durante il quale deduce di aver continuato a prestare regolarmente attività lavorativa) è giunto all'erronea conclusione di rigetto sia della domanda di stabilizzazione che della richiesta risarcitoria da illegittima reiterazione dei contratti.
Deduce, inoltre, che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la sua richiesta di stabilizzazione sulla scorta del verbale di conciliazione sottoscritto in data 28/07/2014, erroneamente ritenendo che il con quell'atto, non avesse assunto alcun obbligo nei CP_1 confronti del lavoratore, se non quello di impegnarsi ad attivare le procedure concorsuali.
Avrebbe errato, ancora, ad escludere il suo diritto a beneficiare della stabilizzazione diretta di cui all'art. 20 comma 1 della L. 75/2017, per carenza del requisito richiesto dalla lett. c) della medesma disposizione, ritenedendo che non potessero esser computati nel periodo a tal fine rilevante gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e TU. Rappresenta, infatti, che al di là dello strumento formalmente utilizzato dall'Amministrazione convenuta, con il conferimento degli incarichi di cui ai citati artt. 90 e 110 TU, gli impegni lavorativi dallo stesso assunti non hanno mai comportato alcun rapporto di natura “privilegiata” e fiduciaria con gli organi politici dell'Ente, così come richiesto dalla specificità di tali ruoli.
Il primo Giudice si sarebbe pertanto fermato al mero dato formale degli strumenti contrattuali utilizzati, giungendo così all'erronea conclusione che i periodi prestati in forza
7 di tali incarichi non fossero computabili ai fini dell'applicazione della stabilizzazione diretta ex art. 20 co. 1 d.lgs. 75/2017.
Allo stesso modo, deduce che, in forza dell'unicità del rapporto di lavoro, mai di fatto interrottosi, non sarebbe maturata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di prime cure, alcuna decadenza ex art. 32 co. 5 l. 183/2010 per l'impugnazione dei contratti a termine.
Lamenta, infatti, l'appellante, che l'errore valutativo commesso dal giudice in merito alla non unicità di tutto il rapporto lavorativo, lo avrebbe condotto a rigettare la domanda risarcitoria da “danno comunitario”, prevista nel pubblico impiego privatizzato nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, ai sensi dell'art. 36, co. 5 d.lgs. 165/2001.
I motivi non risultano meritevoli di accoglimento.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice di primo grado, mediante un percorso argomentativo lineare e giuridicamente corretto, ha non solo interpretato in modo puntuale il verbale di conciliazione sul quale il fonda la pretesa alla stabilizzazione Pt_1
- escludendone la portata di vero e proprio diritto soggettivo - ma ha anche ricostruito con precisione la normativa applicabile al caso di specie, fornendone un'applicazione pienamente conforme al dettato legislativo.
Partendo dall'azionata rivendicazione dell'appellante del suo diritto ad essere stabilizzato sulla base dell'impegno che il avrebbe assunto con il verbale di conciliazione del CP_1
28.07.2014, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal primo
Giudice laddove ha escluso la configurabilità in capo al ricorrente di un diritto soggettivo, sia all'attivazione della procedura sia, e a maggior ragione, all'assunzione a tempo indeterminato.
Dallo stesso tenore letterale di tale accordo, emerge infatti con estrema chiarezza, come, il
, si fosse semplicemente limitato a confermare “la volontà di Controparte_1 procedere con le stabilizzazioni secondo le modalità indicate nelle delibere n. 121 e 185 del
2014” precisando che “nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, il sig. rimane in forze in regime di proroga dell'attuale rapporto di lavoro”, e che la Pt_4 procedura concorsuale sarebbe avvenuta “nel rispetto della spesa disponibile” e “del programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016”.
Corretta appare pertanto la statuizione del giudice di prime cure sul punto laddove ha osservato che “con la suddetta delibera, l'amministrazione non si fosse impegnata ad alcuna stabilizzazione nei confronti del ricorrente, ma solo ad attivare le procedure selettive previste dalla normativa vigente. E' conseguentemente da escludere che sulla mancata attuazione di
8 un simile impegno, il ricorrente possa fondare l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione, la quale avrebbe comunque previsto lo svolgimento di una procedura selettiva…riservata, ma pur sempre di esito incerto.”
Parimenti priva di pregio risulta l'impugnazione del capo della sentenza che ha escluso il diritto alla stabilizzazione dell'appellante sulla scorta dell'invocata applicazione dell'art. 20 del dl.gs 75/2017.
Il primo Giudice, infatti, non ha fatto altro che applicare la norma in questione rilevando, in primo luogo, il carattere indiscutibilmente facoltativo dello strumento offerto dalla disciplina in oggetto, ed in secondo luogo, la circostanza che il settimo comma della medesima disposizione espressamente esclude dal campo di applicazione di detta disciplina il servizio prestato negli Uffici in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000.
Osserva la Corte, infatti, che la disciplina richiamata non attribuisce ai lavoratori precari alcun diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma riconosce soltanto in capo alle amministrazioni pubbliche una mera facoltà, esercitabile nei limiti delle proprie esigenze organizzative e delle compatibilità finanziarie. È infatti stata più volte chiarita ha natura programmatica e non precettiva del citato art. 20, che non determina in capo al lavoratore alcuna posizione giuridica soggettiva all'assunzione.
Nel caso in esame, peraltro, deve comunque rilevarsi, come correttamente accertato nella gravata sentenza, che una parte rilevante dell'attività prestata dall'appellante risulta essere svolta nell'ambito di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TU.
Sul punto il legislatore è inequivoco: il comma 7 dell'art. 20 stabilisce espressamente che gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non possono essere considerati ai fini del presente articolo.
Non può dunque che conseguire, che i periodi di lavoro riconducibili a tali incarichi - caratterizzati da natura fiduciaria, temporanea e legata ad esigenze di alta specializzazione- non sono idonei a generare né un'aspettativa giuridicamente tutelata, né tantomeno un diritto alla stabilizzazione.
A nulla può rilevare, a tal proposito, la doglianza dell'appellante con la quale sostiene che, qualora il primo Giudice avesse approfondito con ulteriore istruttoria la vera natura di tali incarichi, avrebbe potuto constatare la natura dissimulata degli stessi, giungendo così a differente conclusione.
La mancata ammissione dei mezzi istruttori risulta, infatti, pienamente giustificata dalla carenza di allegazioni specifiche da parte del ricorrente nel giudizio di primo grado.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare in modo del tutto generico una presunta
9 difformità tra le mansioni effettivamente svolte e quelle proprie degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TU, senza individuare puntualmente i fatti storici rilevanti né descrivere in maniera circostanziata le attività asseritamente estranee al contenuto dell'incarico.
In tale contesto, il diniego di ammissione della prova testimoniale da parte del primo Giudice si colloca pienamente nell'alveo dei suoi poteri istruttori e rientra in una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di appello quando, come nel caso di specie, i capitoli articolati risultino generici, esplorativi o privi di concreta attinenza ai fatti costitutivi della domanda e, in ultima analisi, inidonei già ex ante a suffragare gli assunti.
La mera indicazione di un ampio novero di capitoli e di testimoni, se non correlata a specifiche allegazioni di fatto, non è idonea a colmare il difetto di specificità, né impone al giudice l'ammissione della prova: l'inammissibilità della prova testimoniale discende, infatti, proprio dall'inadeguatezza del presupposto fattuale cui essa dovrebbe riferirsi.
Va altresì ribadito che il potere-dovere del giudice del lavoro di disporre l'istruzione probatoria anche d'ufficio non esonera affatto le parti dall'onere di allegare i fatti costitutivi dei diritti azionati, come imposto dall'art. 2697 c.c., né comporta un obbligo per il giudice di supplire alle lacune assertive o alle carenze probatorie delle parti. L'attivazione dei poteri officiosi presuppone comunque la presenza di un quadro di allegaziome minimo, coerente e non meramente ipotetico;
quando tale base manca, come nella fattispecie, la scelta di non procedere all'assunzione della prova orale risulta del tutto conforme ai principi del rito del lavoro e non può essere validamente censurata in sede di gravame.
Stessa considerazione vale in ordine alla doglianza sollevata dall'appellante circa il mancato approfondimento istruttorio sull'effettiva interruzione del rapporto.
Sul punto, si osserva peraltro che il primo Giudice, nell'escludere la tutela risarcitoria richiesta ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 per intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010, ha valutato anche espressamente l'ipotesi di mancata interruzione del rapporto, correttamente affermando che: “ Anche a voler ritenere l'esistenza di un unico rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze dell'amministrazione comunale, la maturazione del termine decadenziale dovrebbe comunque ritenersi realizzata, riguardo a tutti i contratti a termine conclusi entro la data del 30.6.2011”.
A tal proposito, rileva la Corte che anche l'impugnativa relativa al capo della sentenza con cui il primo giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere la tutela risarcitoria da danno comunitario, articolata nel terzo motivo di gravame, è da respingere.
10 Il Tribunale di Viterbo infatti, ha correttamente escluso il diritto al risarcimento del danno da reiterati ricorso abusivo ai contratti flessibili, sulla scorta di due considerazioni pienamente condivisibili: l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 32 l.
183/2010 e l'esclusione dalla tutela risarcitoria dei contratti di diritto pubblico stipulati ai sensi degli artt. 90 e 100 TU .
Quanto all'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art 32 citato, si osserva infatti, come lo stesso abbia esteso l'onere di impugnazione di cui alla l. n. 604/1966 anche alla
“nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del d,lgs 6 settembre 2001 n. 368.” e che tale termine decorre dalla cessazione del rapporto per ogni singolo contratto.
Con riferimento all'ipotesi di abuso nella reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi, la Corte ha infatti precisato che il termine di decadenza ex art. 32 decorre dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti. (ex multis Cass. 16 febbraio 2023, n. 4960). Ne consegue che, qualora la parte alleghi la nullità derivante dalla reiterazione abusiva di una pluralità di contratti a tempo determinato, la decorrenza deve essere individuata nella scadenza dell'ultimo contratto della sequenza, contratto che nel caso di specie deve essere individuato in quello terminato in data 30.06.2011.
Appare corretto il ragionamento logico-giuridico con il quale il primo giudice ha affermato:
“Anche a voler ritenere l'esistenza di un unico rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze dell'amministrazione comunale, la maturazione del termine decadenziale dovrebbe comunque ritenersi realizzata, riguardo a tutti i contratti a termine conclusi entro la data del 30.6.2011. Che da tale data sia infatti intercorso un periodo di interruzione del rapporto appare documentalmente provato alla luce delle delibere allegate agli atti, dalle quali emerge che con il decreto sindacale n. 88 del 23/12/2009 e successivo contrato di lavoro, al ricorrente era stato conferito l'incarico ex art. 90 TU con decorrenza dal
1/01/2010 fino al 30/06/2011; che alla scadenza del relativo contratto il rapporto era stato interrotto fino al 02/10/2011 allorché al era stato conferito un nuovo incarico ex Pt_1 art. 110, co. 2, del TU. Nel suddetto periodo il ricorrente non aveva provveduto ad impugnare il termine dei contratti, né aveva lamentato il reiterato ricorso abusivo allo strumento contrattuale. Ne consegue che per i contratti maturati fino a quella data deve ritenersi ampiamente maturato il termine di decadenza ex art. 32 L. 183/2010. I successivi rapporti erano stati tutti costituiti in attuazione degli artt. 90 e 110 TU, da ritenersi estranei alla tutela approntata dall'ordinamento per la nullità del termine contrattuale o per il reiterato ed illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato.”
11 Anche la decisione fondata sull'esclusione degli incarichi conferiti all'appellante ai sensi dell'art. 110 TU, è corretta e condivisibile, posta la mancata dimostrazione della natura dissimulata degli stessi.
Ciò posto, quanto all'esclusione degli incarichi di diritto pubblico dalla tutela risarcitoria ex Co art. 36 d.lgs 165/2001, deve ribadirsi quanto affermato a tale proposito dalla con la sentenza n. 17010/2017 alla cui stregua “L'impronta marcatamente fiduciaria che caratterizza il rapporto di lavoro del dirigente, la sovraordinata collocazione di questi nella struttura aziendale ed il complessivo trattamento di cui gode, quali tratti peculiari già enucleati dal giudice delle leggi per giustificare una differenza di trattamento rispetto alle altre categoria di dipendenti in punto di risoluzione del rapporto di lavoro, consentono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ventilata da parte ricorrente in relazione all'art. 3 Cost..”
La stessa Corte di Giustizia (sent. 13 marzo 2014, C-190/13, punto 57) ha Per_1 ritenuto l'esistenza di una ragione obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, qualora la natura dell'attività espletata e le caratteristiche ad essa inerenti possano giustificare l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, senza alcun limite della durata massima e del numero dei rinnovi di tali contratti.
In definitiva può ritenersi che le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro del dirigente, che si connota per la natura eminentemente fiduciaria dei compiti da questi svolti, per il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell'organizzazione aziendale, per la speciale disciplina legale e contrattuale cui è sottoposto, consentano l'interpretazione dell'art. 10, co.
4, della I. n. 368 del 2001 qui condivisa, senza porsi in contrasto con la normativa richiamata dell'Unione europea, trattandosi di funzioni di particolare natura per l'espletamento delle quali il contratto in questione è concluso e considerate le caratteristiche ad esso inerenti.
Con il quarto motivo di appello, il sig. impugna la statuizione con cui il primo Pt_1
Giudice ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione delle mansioni svolte – che l'appellante ritiene riconducibili alla posizione economica D3 anziché alla D1 del CCNL Comparto Regioni ed
Autonomie Locali – chiedendone la corresponsione quanto meno a decorrere dal 29.12.2017, tenuto conto della prescrizione per il periodo precedente.
12 Tuttavia, l'appellante si limita a riproporre le medesime argomentazioni già formulate in primo grado, senza indicare alcun errore logico-giuridico che sarebbe stato commesso dal
Tribunale, né offrire elementi nuovi idonei a infirmarne la decisione. L'unica variazione rispetto alla domanda originaria consiste nella riduzione temporale della pretesa economica al periodo successivo al 2018.
Il motivo, al di là della generica formulazione, è comunque infondato, ritenendo la Corte di dover condividere le argomentazioni del diniego addotte dal primo giudice.
Dallo scrutinio dei CCNL di riferimento (ed in particolare quello del 31.03.99 e del
21.05.2018), si evince, infatti, come gli stessi prevedano una classificazione per categorie e la corrispondenza di queste a profili professionali unici per l'intera categoria, ciò comportando che il riconoscimento della singola posizione retributiva non attiene allo svolgimento di mansioni diverse o all'attribuzione di un profilo professionale, ma alla sussistenza di determinati requisiti. Nello specifico, il CCNL (v. art. 12 n. 7) prevede che l'assunzione dall'esterno implica l'accesso nella posizione economica inziale di ciascuna categoria, prevedendo l'ingresso nella posizione economica D3 a coloro che provenivano dall'originaria 7^ qualifica professionale (qualifica mai posseduta dal ricorrente).
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, poiché le uniche eccezioni sono previste per il personale che, alla data di entrata in vigore del CCNL, era già inquadrato nella posizione economica D3 (per i quali è fatta salva la suddetta posizione) e per i partecipanti a procedure concorsuali che, sulla scorta della disciplina previgente, prevedessero l'accesso nella posizione D3, “sembra evidente l'insussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per un inquadramento nella posizione economica rivendicata, non risultando egli già inquadrato nella suddetta posizione e non risultando avviate alla data di entrata in vigore del CCNL procedure concorsuali finalizzate alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione. alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione.”. Così come parimenti “Del tutto carenti di allegazioni paiono altresì le pretese fondate sul mero richiamo alle successive disposizioni del contratto collettivo inerenti l'attribuzione delle posizioni organizzative e la composizione del relativo trattamento: appare infatti del tutto irrilevante che tali posizioni possano essere conferite solo a personale della categoria D e che nel compenso debbano essere computate la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nulla avendo a che fare tali previsioni con l'inquadramento rivendicato;
come pure irrilevante appare la previsione collettiva riguardante la progressione economica all'interno di ciascuna categoria essendo essa prevista, incontestabilmente, "in modo selettivo" per "una quota limitata di dipendenti"
e in ragione delle "risultanze della valutazione della performance individuale del triennio
13 che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto". Presupposti anch'essi mancanti nel caso di specie.”
L'appello r.g.n. 1246/2022 va pertanto rigettato e confermata integralmente la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 277/2021.
Appello R.G.N. 2678/2022
Con atto di appello, impugna la sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Parte_1
Viterbo, affidando il proprio gravame a due motivi: 1) erroneità della sentenza per aver rigettato il diritto - per il periodo successivo al 31.12.2020 - ad essere inquadrato nella posizione economica D3 del CCNL per il Comparto Regioni e Autonomie Locali e alle connesse differenze retributive;
2) erroneità della decisione per non aver il primo giudice riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per abusivo ricorso da parte del
[...]
dei contratti di lavoro flessibile, sempre in riferimento al periodo Controparte_1 successivo al 31/12/2020.
Osserva la Corte che le censure formulate nel secondo atto di appello riproducono integralmente le medesime argomentazioni già dedotte nel primo gravame — puntualmente esaminate e disattese da questo Collegio — differenziandosi unicamente per il diverso periodo temporale cui si riferisce la pretesa, successivo alla proposizione del primo ricorso da parte del Pt_4
Poiché la struttura delle censure, la loro ratio e i presupposti normativi invocati sono identici a quelli già esaminati e disattesi dalla Corte, possono essere integralmente richiamate le motivazioni poste a fondamento della precedente decisione.
Ne consegue che anche l'odierno appello, privo di elementi autonomamente rilevanti e fondato su censure meramente reiterative, deve essere respinto per le medesime ragioni.
Appello R.G.N. 2688/2022
Con autonomo atto di gravame ha proposto appello avverso la medesima sentenza n.
205/2023 anche il , limitando l'impugnazione al capo con cui il Controparte_1
Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della revoca dell'incarico conferito al con Pt_1 decreto sindacale n. 44 del 1° ottobre 2021, revoca che aveva anticipato la cessazione dell'incarico al 30 novembre 2021 anziché al 31 dicembre 2021.
L'Amministrazione censura, altresì, le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.119,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell' . CP_2
L'appellante sostiene che, a seguito della sentenza n. 277/2021 – che aveva rigettato la domanda di stabilizzazione del lavoratore – l'incarico sarebbe stato conferito in assenza di
14 un valido rapporto di lavoro, risultando quindi illegittimo sin dall'origine e liberamente revocabile, senza l'osservanza dei presupposti di cui all'art. 14 del CCNL 21.5.2018.
L'assunto non può essere condiviso.
Il Tribunale ha infatti accertato che il rapporto del con il pur privo dei Pt_1 CP_1 requisiti per la stabilizzazione, si è sempre fondato su contratti a termine e su successivi incarichi conferiti ai sensi del TU, da ultimo con decreto sindacale n. 44/2021, che gli attribuiva la responsabilità dell'Area VIII e la funzione di responsabile della transizione digitale sino al 31.12.2021.
Alla luce dell'art. 110 TU e del contenuto degli atti, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che tale incarico non richiedesse un previo rapporto “stabilizzato”, ma lo costituisse per tutta la sua durata;
di conseguenza, una volta conferito, l'Ente avrebbe potuto revocarlo solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
L'argomento centrale dell'appello – secondo cui la mancanza di un rapporto stabile renderebbe l'incarico illegittimo e liberamente revocabile – contrasta con la logica stessa dell'art. 110 TU, che consente il conferimento di incarichi a contratto anche a soggetti esterni, generando ex lege un rapporto a tempo determinato.
Il Tribunale ha poi richiamato l'art. 14 del CCNL Funzioni Locali, il quale consente la revoca anticipata solo in presenza di mutamenti organizzativi o di una valutazione negativa della performance. Tale disciplina trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che riconosce la natura temporanea delle posizioni organizzative e ammette la loro revoca anticipata solo in presenza dei presupposti tipizzati (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2018, n.
20617). È stato altresì precisato che la revoca «incontra i limiti legislativamente e pattiziamente stabiliti» e non può essere disposta senza un effettivo collegamento con le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav., ord. 22 luglio 2022,
n. 22926).
Nel caso di specie il non ha allegato né provato alcun mutamento dell'assetto CP_1 organizzativo né ha formulato valutazioni negative sulla performance;
ha invece motivato la revoca unicamente con riferimento alla sentenza n. 277/2021, relativa a un diverso oggetto processuale. Come correttamente osservato dal Tribunale, una cosa è negare la possibilità di stabilizzazione, altra è ritenere per ciò solo illegittimo un incarico già conferito e farne discendere una revoca anticipata svincolata dai presupposti contrattuali.
Accertata l'illegittimità della revoca, il primo Giudice ha quindi correttamente liquidato il danno parametrandolo alle retribuzioni che il avrebbe percepito sino alla scadenza Pt_1
15 naturale dell'incarico, pari a € 4.119,66 oltre accessori, importo non contestato nel quantum dall'Ente.
Tutto ciò premesso, i 3 ricorsi in appello sono respinti con conseguente conferma delle sentenze n. 277/2021 e 205/2023 emesse dal Tribunale di Viterbo.
Considerata la complessità delle questioni trattate, la particolare articolazione della vicenda e la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sugli appelli riuniti, li rigetta. Compensa integralmente le spese del grado fra tutte le parti. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo agli appellanti richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. GU Rosa
16
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. GU ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1246 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 (cui sono state riunite le cause R.G. n. 2678/2023 e R.G. n. 2688/2023) vertente
TRA
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
AR DO e GU EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, Via Gaetano Filangieri 4, giusta procura in atti
Appellante - appellato
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 42, giusta procura in atti
Appellato -appellante
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_2
LA ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale CP_ Distrettuale della Sede Provinciale di Roma
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 277/2021 del Tribunale di Viterbo – sez. lavoro, pubblicata il 17/11/2021 e avverso la sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Viterbo – sez. lavoro, pubblicata il 27.04.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato per Parte_1
l'Amministrazione convenuta senza soluzione di continuità a far data dal 18/10/1999, per effetto del conferimento di successivi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti a progetto e infine di contratti a tempo determinato, più volte oggetto di proroga, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale in funzione di Controparte_1
Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, accertato lo svolgimento continuo ed ininterrotto di prestazioni d'opera rese dal ricorrente a beneficio e per i fini istituzionali del a far data Controparte_1 dal 18/10/1999 o con altra decorrenza di legge e, comunque, riconducibili alla declaratoria di cui alla categoria D3 del CCNL 31/03/1999 per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, attualmente recepito dal CCNL 21/05/2018 e/o precedenti CCNL, dichiarare il diritto del concludente di accedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con la decorrenza di legge e, comunque, a far data dal 24/02/2014 od altra successiva, con ogni conseguenziale regolarizzazione contributiva dipendente dal rapporto di cui verrà accertata e dichiarata
l'esistenza ex artt. 2115-2116 c.c.; piaccia, altresì, al Giudice adito dichiarare la civile responsabilità del per l'invalido e/o illegittimo utilizzo di Controparte_1 contratti a termine, condannandolo al risarcimento dei danni prodottisi e/o producendi previsti dagli artt. 2126 c.c. e 36 co. V° D.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, alla corresponsione di un'indennità in misura non inferiore a quella attualmente prevista dall'art. 28 co. II°
D.lgs. 81/2015 (sostitutivo dell'art. 32 co. V° della L. 183/2010 medio tempore vigente) da liquidare in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 o, comunque, alle differenze retributive al 31/12/2020 pari ad
Euro 69.786,59 spettanti sulle somme già percepite a tale titolo, con rivalutazione mone- taria ed interessi come per legge. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili, condanna al rimborso delle spese forfettarie generali ed alle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”
Esponeva, in sintesi, che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto per tutto l'arco temporale ultraventennale, sempre con le medesime modalità, e che non vi sarebbe stata alcuna
2 interruzione dello stesso, neanche nel periodo 30.06.2011/2.10.2011, nel quale avrebbe continuato a prestare la propria attività lavorativa.
Deduceva, inoltre, che anche gli incarichi conferiti a partire dal 3.10.2011 ai sensi dell'art. 110 del TU, con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento nella categoria
D, in realtà fossero privi delle caratteristiche essenziali di tale tipologia di incarico, non essendoci mai stata alcuna collaborazione diretta con gli organi politici e/o di indirizzo dell'Ente, né alcun vincolo fiduciario con questi ultimi e che pertanto anche l'attività svolta nel periodo in questione, dovesse essere computata ai fini della stabilizzazione ex art. 20 co.
1 D.lgs. 75/2017.
Deduceva, infine, che il proprio diritto alla stabilizzazione trovasse titolo anche nel verbale di conciliazione con il quale il Comune di , in ossequio alla delibera della Controparte_1
Giunta Comunale n. 185/2014 si era impegnato a stabilizzare il rapporto di lavoro del ricorrente entro le annualità 2015-2016, impegno che era rimasto inadempiuto.
Sul presupposto dello svolgimento di un rapporto lavorativo unico ed ininterrotto a far data dal 18/10/1999, il ricorrente rivendicava pertanto il diritto alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 25/05/2017 n. 75; il diritto al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine ex art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, nonché le differenze retributive spettanti in forza dell'invocato inquadramento nella posizione economica D3.
Si costituiva in giudizio la la quale eccependo preliminarmente la Parte_2 decadenza dell'azione volta all'accertamento della legittimità dell'uso dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010 (ora trasfuso nell'art. 28 d.lgs. 81/2015), la prescrizione quinquennale di qualsiasi credito retributivo e la prescrizione decennale delle domande risarcitorie, chiedeva il rigetto della domanda. CP_ Si costituiva altresì l' aderendo al ricorso introduttivo.
All'esito della trattazione della causa, istruita con prove documentali, il primo giudice respingeva integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 6.156,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa e CP_ compensava le spese nei confronti dell'
Il Giudice di prime cure, in sintesi, con la gravata sentenza: i) ha ritenuto infondata la pretesa di stabilizzazione fondata dal ricorrente sul verbale di conciliazione sottoscritto dall'Amministrazione comunale in data 28.07.2014, osservando che il rappresentante del con il medesimo atto, si era semplicemente limitato a confermare “la volontà di CP_1 procedere con le stabilizzazioni secondo le modalità indicate nelle delibere n. 121 e 185 del
2014" e che “le assunzioni sarebbero state effettuate nel rispetto della spesa disponibile e
3 che il piano triennale … salva la possibilità di modifica”. Ha così dichiarato che “con la suddetta delibera, l'amministrazione non si fosse impegnata ad alcuna stabilizzazione nei confronti del ricorrente, ma solo ad attivare le procedure selettive previste dalla normativa vigente” escludendo conseguentemente che “la mancata attuazione di un simile impegno possa fondare l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione, la quale avrebbe comunque previsto lo svolgimento di una procedura selettiva, ancore riservata, ma pur sempre di esito incerto”; ii) ha disatteso, altresì, l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione in forza del d.lgs. 75/2017, rilevando il carattere facoltativo dello strumento offerto dalla normativa ed osservando che l'art. 20 del citato decreto esclude espressamente “il servizio prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" tra i requisiti che possono dar luogo all'accesso alle procedure di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato; iii) ha rigettato l'ulteriore richiesta risarcitoria ex art. 36 d.lgs. 165/2001 connessa al denunciato ricorso abusivo dei contratti a termine, per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, rilevando ancora che anche dalla tutela risarcitoria ex art. 36 d.lgs. 165/2001 sono comunque sottratti i contratti di diritto pubblico stipulati ai sensi dell'art. 90 e 1110 TU, da ritenersi pertanto estranei alla tutela approntata dall'ordinamento per la nullità del termine contrattuale o per il reiterato ed illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato;
iv) ha ritenuto infondata la domanda di differenze retributive formulata dal ricorrente sul presupposto della riconducibilità delle mansioni svolte al livello D3 del CCNL per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, per carenza dei requisiti previsti dai CCNL del 31.03.1999 e del 21.05.2018, rilevando in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti fino alla data del 21.1.2016; v) ha respinto la richiesta risarcitoria relativa al presunto danno contributivo, in conseguenza del rigetto delle precedenti domande.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza per non aver ritenuto la sussistenza di un unico rapporto di lavoro sin dal 18/19/1999; 2) erroneità della sentenza per non aver riconosciuto il diritto alla stabilizzazione;
3) erroneità della statuizione sul mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danni per abusivo ricorso da parte del Comune dei contratti di lavoro flessibile e a termine;
4) erronea statuizione sul mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive.
4 Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza gravata. CP_ Si è costituto l' associandosi alla richiesta di condanna del datore di lavoro alla contribuzione dovuta.
A tale procedimento sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva gli appelli iscritti al R.G. n. 2668/2023 e 2677/2023, entrambi proposti rispettivamente da
[...]
e dal avverso la sentenza n. 205/2023 con la quale il Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal - volto a far Pt_1 dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato da parte del e ad ottenere la condanna CP_1 della resistente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno comunitario per il periodo successivo al 31/12/2020 - aveva così statuito: “accerta e
[. dichiara l'illegittimità del recesso anticipato dall'incarico di Responsabile dell'Area VIII
– conferito con decreto sindacale n. 44 dell'01/10/2021 fino al Parte_3
31/12/2021, operato dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale n. 49 del
30/11/2021; - Per l'effetto condanna l'Ente convenuto al risarcimento del danno parametrato agli emolumenti spettanti fino alla cessazione dell'incarico e quantificati nella misura di € 4.119,66, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e alla regolarizzazione contributiva in favore dell' - Respinge ogni altra CP_2 domanda;
- Compensa le spese;
- Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore dell liquidandole in complessivi € 1350,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'Amministrazione resistente, per asserita identità di petitum rispetto al giudizio conclusosi con sentenza n. 277/2023 emessa del medesimo
Tribunale (ed oggi impugnata nel procedimento r.g.n. 1246/2022): i) ha ritenuto ingiustificato il recesso anticipato dell'Amministrazione, dichiarando che “la presunta illegittimità dell'incarico dirigenziale, una volta conferito, mai avrebbe consentito all'Amministrazione comunale di disporne liberamente la revoca anticipata, al difuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva”, ipotesi non sussistenti nel recesso attuato dal Ha rilevato, infatti, che il disconoscimento del diritto alla stabilizzazione del CP_1 lavoratore da parte della sentenza n. 277/2023, non fosse in alcun modo idoneo a giustificare la revoca dell'incarico, condannando conseguentemente la resistente al risarcimento del danno parametrato al compenso contrattuale che il ricorrente avrebbe percepito sino alla
5 scadenza dell'incarico a tempo determinato (31.12.2021); ii) ha rigettato la richiesta di differenze retributive derivante dalla pretesa di inquadramento del ricorrente nella posizione economica D3, rilevando che, sulla scorta del CCNL applicabile “ appare incontestabile che che a decorrere dalla entrata in vigore di tale contratto, l'assunzione dall'esterno implica
l'accesso nella posizione economica iniziale di ciascuna categoria. Le uniche eccezioni sono previste per il personale che, alla data di entrata in vigore del CCNL, era già inquadrato nella posizione economica D3 (per i quali è fatta salva la suddetta posizione) e per i partecipanti a procedure concorsuali che, sulla scorta della disciplina previgente, prevedessero l'accesso nella posizione D3. Quest'ultima deroga risulta estesa anche alle assunzioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017. Sembra evidente l'insussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per un inquadramento nella posizione economica rivendicata, non risultando egli già inquadrato nella suddetta posizione e non risultando avviate alla data di entrata in vigore del CCNL procedure concorsuali finalizzate alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione.”; iii) ha rigettato la reiterata richiesta risarcitoria per illegittimo ricorso al contratto a termine, richiamando le medesime motivazioni di cui alla sentenza n.
277/2021.
Con il procedimento R.G n. 2688/2023, il ha interposto appello Controparte_1 avverso la decisione chiedendo la riforma nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità del recesso anticipato operato dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale n. 49 del
30/11/2021, dall'incarico di Responsabile dell'Area VIII - – conferito al Parte_3 con decreto sindacale n. 44 dell'01/10/2021 fino al 31/12/2021. Pt_1
Avverso la medesima decisione, ha interposto altresì appello con Parte_1 procedimento rubricato al n.r.g. 2678/2023, chiedendola riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno comunitario in riferimento al periodo successivo al 31/12/2020.
In entrambi i procedimenti si sono costituite le parti appellate.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. le cause sono state discusse e decise come da separato dispositivo.
Tutti e tre gli appelli devono essere respinti per le motivazioni di seguito esposte.
Appello R.G.N. 1246/2022
In via preliminare, si rigetta la richiesta di inammissibilità dell'appello formulata dal
. Controparte_1
L'appello, infatti, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che
6 si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, risulta pienamente rispettosa del precetto di cui all'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018 n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non merita accoglimento.
Passando al merito del ricorso in appello, con i primi tre motivi di gravame, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente, si duole dell'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso ed il , fosse proseguito senza soluzione Controparte_1 di continuità a far data dal 18/09/1999 ed avesse avuto ad oggetto sempre lo svolgimento delle medesime attività di natura esclusivamente tecnica.
Lamenta in particolare l'appellante, che il Tribunale, omettendo di effettuare il dovuto approfondimento istruttorio sia sul tipo di attività effettivamente svolta in costanza degli incarichi ex art. 110 TU (a far data dal 3/10/2011), che sul periodo di formale interruzione del rapporto lavorativo (intervenuto dal 30/06/2011 al 2/10/2011 durante il quale deduce di aver continuato a prestare regolarmente attività lavorativa) è giunto all'erronea conclusione di rigetto sia della domanda di stabilizzazione che della richiesta risarcitoria da illegittima reiterazione dei contratti.
Deduce, inoltre, che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la sua richiesta di stabilizzazione sulla scorta del verbale di conciliazione sottoscritto in data 28/07/2014, erroneamente ritenendo che il con quell'atto, non avesse assunto alcun obbligo nei CP_1 confronti del lavoratore, se non quello di impegnarsi ad attivare le procedure concorsuali.
Avrebbe errato, ancora, ad escludere il suo diritto a beneficiare della stabilizzazione diretta di cui all'art. 20 comma 1 della L. 75/2017, per carenza del requisito richiesto dalla lett. c) della medesma disposizione, ritenedendo che non potessero esser computati nel periodo a tal fine rilevante gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e TU. Rappresenta, infatti, che al di là dello strumento formalmente utilizzato dall'Amministrazione convenuta, con il conferimento degli incarichi di cui ai citati artt. 90 e 110 TU, gli impegni lavorativi dallo stesso assunti non hanno mai comportato alcun rapporto di natura “privilegiata” e fiduciaria con gli organi politici dell'Ente, così come richiesto dalla specificità di tali ruoli.
Il primo Giudice si sarebbe pertanto fermato al mero dato formale degli strumenti contrattuali utilizzati, giungendo così all'erronea conclusione che i periodi prestati in forza
7 di tali incarichi non fossero computabili ai fini dell'applicazione della stabilizzazione diretta ex art. 20 co. 1 d.lgs. 75/2017.
Allo stesso modo, deduce che, in forza dell'unicità del rapporto di lavoro, mai di fatto interrottosi, non sarebbe maturata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di prime cure, alcuna decadenza ex art. 32 co. 5 l. 183/2010 per l'impugnazione dei contratti a termine.
Lamenta, infatti, l'appellante, che l'errore valutativo commesso dal giudice in merito alla non unicità di tutto il rapporto lavorativo, lo avrebbe condotto a rigettare la domanda risarcitoria da “danno comunitario”, prevista nel pubblico impiego privatizzato nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, ai sensi dell'art. 36, co. 5 d.lgs. 165/2001.
I motivi non risultano meritevoli di accoglimento.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice di primo grado, mediante un percorso argomentativo lineare e giuridicamente corretto, ha non solo interpretato in modo puntuale il verbale di conciliazione sul quale il fonda la pretesa alla stabilizzazione Pt_1
- escludendone la portata di vero e proprio diritto soggettivo - ma ha anche ricostruito con precisione la normativa applicabile al caso di specie, fornendone un'applicazione pienamente conforme al dettato legislativo.
Partendo dall'azionata rivendicazione dell'appellante del suo diritto ad essere stabilizzato sulla base dell'impegno che il avrebbe assunto con il verbale di conciliazione del CP_1
28.07.2014, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal primo
Giudice laddove ha escluso la configurabilità in capo al ricorrente di un diritto soggettivo, sia all'attivazione della procedura sia, e a maggior ragione, all'assunzione a tempo indeterminato.
Dallo stesso tenore letterale di tale accordo, emerge infatti con estrema chiarezza, come, il
, si fosse semplicemente limitato a confermare “la volontà di Controparte_1 procedere con le stabilizzazioni secondo le modalità indicate nelle delibere n. 121 e 185 del
2014” precisando che “nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, il sig. rimane in forze in regime di proroga dell'attuale rapporto di lavoro”, e che la Pt_4 procedura concorsuale sarebbe avvenuta “nel rispetto della spesa disponibile” e “del programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016”.
Corretta appare pertanto la statuizione del giudice di prime cure sul punto laddove ha osservato che “con la suddetta delibera, l'amministrazione non si fosse impegnata ad alcuna stabilizzazione nei confronti del ricorrente, ma solo ad attivare le procedure selettive previste dalla normativa vigente. E' conseguentemente da escludere che sulla mancata attuazione di
8 un simile impegno, il ricorrente possa fondare l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione, la quale avrebbe comunque previsto lo svolgimento di una procedura selettiva…riservata, ma pur sempre di esito incerto.”
Parimenti priva di pregio risulta l'impugnazione del capo della sentenza che ha escluso il diritto alla stabilizzazione dell'appellante sulla scorta dell'invocata applicazione dell'art. 20 del dl.gs 75/2017.
Il primo Giudice, infatti, non ha fatto altro che applicare la norma in questione rilevando, in primo luogo, il carattere indiscutibilmente facoltativo dello strumento offerto dalla disciplina in oggetto, ed in secondo luogo, la circostanza che il settimo comma della medesima disposizione espressamente esclude dal campo di applicazione di detta disciplina il servizio prestato negli Uffici in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000.
Osserva la Corte, infatti, che la disciplina richiamata non attribuisce ai lavoratori precari alcun diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma riconosce soltanto in capo alle amministrazioni pubbliche una mera facoltà, esercitabile nei limiti delle proprie esigenze organizzative e delle compatibilità finanziarie. È infatti stata più volte chiarita ha natura programmatica e non precettiva del citato art. 20, che non determina in capo al lavoratore alcuna posizione giuridica soggettiva all'assunzione.
Nel caso in esame, peraltro, deve comunque rilevarsi, come correttamente accertato nella gravata sentenza, che una parte rilevante dell'attività prestata dall'appellante risulta essere svolta nell'ambito di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TU.
Sul punto il legislatore è inequivoco: il comma 7 dell'art. 20 stabilisce espressamente che gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non possono essere considerati ai fini del presente articolo.
Non può dunque che conseguire, che i periodi di lavoro riconducibili a tali incarichi - caratterizzati da natura fiduciaria, temporanea e legata ad esigenze di alta specializzazione- non sono idonei a generare né un'aspettativa giuridicamente tutelata, né tantomeno un diritto alla stabilizzazione.
A nulla può rilevare, a tal proposito, la doglianza dell'appellante con la quale sostiene che, qualora il primo Giudice avesse approfondito con ulteriore istruttoria la vera natura di tali incarichi, avrebbe potuto constatare la natura dissimulata degli stessi, giungendo così a differente conclusione.
La mancata ammissione dei mezzi istruttori risulta, infatti, pienamente giustificata dalla carenza di allegazioni specifiche da parte del ricorrente nel giudizio di primo grado.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare in modo del tutto generico una presunta
9 difformità tra le mansioni effettivamente svolte e quelle proprie degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TU, senza individuare puntualmente i fatti storici rilevanti né descrivere in maniera circostanziata le attività asseritamente estranee al contenuto dell'incarico.
In tale contesto, il diniego di ammissione della prova testimoniale da parte del primo Giudice si colloca pienamente nell'alveo dei suoi poteri istruttori e rientra in una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di appello quando, come nel caso di specie, i capitoli articolati risultino generici, esplorativi o privi di concreta attinenza ai fatti costitutivi della domanda e, in ultima analisi, inidonei già ex ante a suffragare gli assunti.
La mera indicazione di un ampio novero di capitoli e di testimoni, se non correlata a specifiche allegazioni di fatto, non è idonea a colmare il difetto di specificità, né impone al giudice l'ammissione della prova: l'inammissibilità della prova testimoniale discende, infatti, proprio dall'inadeguatezza del presupposto fattuale cui essa dovrebbe riferirsi.
Va altresì ribadito che il potere-dovere del giudice del lavoro di disporre l'istruzione probatoria anche d'ufficio non esonera affatto le parti dall'onere di allegare i fatti costitutivi dei diritti azionati, come imposto dall'art. 2697 c.c., né comporta un obbligo per il giudice di supplire alle lacune assertive o alle carenze probatorie delle parti. L'attivazione dei poteri officiosi presuppone comunque la presenza di un quadro di allegaziome minimo, coerente e non meramente ipotetico;
quando tale base manca, come nella fattispecie, la scelta di non procedere all'assunzione della prova orale risulta del tutto conforme ai principi del rito del lavoro e non può essere validamente censurata in sede di gravame.
Stessa considerazione vale in ordine alla doglianza sollevata dall'appellante circa il mancato approfondimento istruttorio sull'effettiva interruzione del rapporto.
Sul punto, si osserva peraltro che il primo Giudice, nell'escludere la tutela risarcitoria richiesta ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 per intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010, ha valutato anche espressamente l'ipotesi di mancata interruzione del rapporto, correttamente affermando che: “ Anche a voler ritenere l'esistenza di un unico rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze dell'amministrazione comunale, la maturazione del termine decadenziale dovrebbe comunque ritenersi realizzata, riguardo a tutti i contratti a termine conclusi entro la data del 30.6.2011”.
A tal proposito, rileva la Corte che anche l'impugnativa relativa al capo della sentenza con cui il primo giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere la tutela risarcitoria da danno comunitario, articolata nel terzo motivo di gravame, è da respingere.
10 Il Tribunale di Viterbo infatti, ha correttamente escluso il diritto al risarcimento del danno da reiterati ricorso abusivo ai contratti flessibili, sulla scorta di due considerazioni pienamente condivisibili: l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 32 l.
183/2010 e l'esclusione dalla tutela risarcitoria dei contratti di diritto pubblico stipulati ai sensi degli artt. 90 e 100 TU .
Quanto all'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art 32 citato, si osserva infatti, come lo stesso abbia esteso l'onere di impugnazione di cui alla l. n. 604/1966 anche alla
“nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del d,lgs 6 settembre 2001 n. 368.” e che tale termine decorre dalla cessazione del rapporto per ogni singolo contratto.
Con riferimento all'ipotesi di abuso nella reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi, la Corte ha infatti precisato che il termine di decadenza ex art. 32 decorre dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti. (ex multis Cass. 16 febbraio 2023, n. 4960). Ne consegue che, qualora la parte alleghi la nullità derivante dalla reiterazione abusiva di una pluralità di contratti a tempo determinato, la decorrenza deve essere individuata nella scadenza dell'ultimo contratto della sequenza, contratto che nel caso di specie deve essere individuato in quello terminato in data 30.06.2011.
Appare corretto il ragionamento logico-giuridico con il quale il primo giudice ha affermato:
“Anche a voler ritenere l'esistenza di un unico rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze dell'amministrazione comunale, la maturazione del termine decadenziale dovrebbe comunque ritenersi realizzata, riguardo a tutti i contratti a termine conclusi entro la data del 30.6.2011. Che da tale data sia infatti intercorso un periodo di interruzione del rapporto appare documentalmente provato alla luce delle delibere allegate agli atti, dalle quali emerge che con il decreto sindacale n. 88 del 23/12/2009 e successivo contrato di lavoro, al ricorrente era stato conferito l'incarico ex art. 90 TU con decorrenza dal
1/01/2010 fino al 30/06/2011; che alla scadenza del relativo contratto il rapporto era stato interrotto fino al 02/10/2011 allorché al era stato conferito un nuovo incarico ex Pt_1 art. 110, co. 2, del TU. Nel suddetto periodo il ricorrente non aveva provveduto ad impugnare il termine dei contratti, né aveva lamentato il reiterato ricorso abusivo allo strumento contrattuale. Ne consegue che per i contratti maturati fino a quella data deve ritenersi ampiamente maturato il termine di decadenza ex art. 32 L. 183/2010. I successivi rapporti erano stati tutti costituiti in attuazione degli artt. 90 e 110 TU, da ritenersi estranei alla tutela approntata dall'ordinamento per la nullità del termine contrattuale o per il reiterato ed illegittimo ricorso ai contratti a tempo determinato.”
11 Anche la decisione fondata sull'esclusione degli incarichi conferiti all'appellante ai sensi dell'art. 110 TU, è corretta e condivisibile, posta la mancata dimostrazione della natura dissimulata degli stessi.
Ciò posto, quanto all'esclusione degli incarichi di diritto pubblico dalla tutela risarcitoria ex Co art. 36 d.lgs 165/2001, deve ribadirsi quanto affermato a tale proposito dalla con la sentenza n. 17010/2017 alla cui stregua “L'impronta marcatamente fiduciaria che caratterizza il rapporto di lavoro del dirigente, la sovraordinata collocazione di questi nella struttura aziendale ed il complessivo trattamento di cui gode, quali tratti peculiari già enucleati dal giudice delle leggi per giustificare una differenza di trattamento rispetto alle altre categoria di dipendenti in punto di risoluzione del rapporto di lavoro, consentono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ventilata da parte ricorrente in relazione all'art. 3 Cost..”
La stessa Corte di Giustizia (sent. 13 marzo 2014, C-190/13, punto 57) ha Per_1 ritenuto l'esistenza di una ragione obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, qualora la natura dell'attività espletata e le caratteristiche ad essa inerenti possano giustificare l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, senza alcun limite della durata massima e del numero dei rinnovi di tali contratti.
In definitiva può ritenersi che le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro del dirigente, che si connota per la natura eminentemente fiduciaria dei compiti da questi svolti, per il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell'organizzazione aziendale, per la speciale disciplina legale e contrattuale cui è sottoposto, consentano l'interpretazione dell'art. 10, co.
4, della I. n. 368 del 2001 qui condivisa, senza porsi in contrasto con la normativa richiamata dell'Unione europea, trattandosi di funzioni di particolare natura per l'espletamento delle quali il contratto in questione è concluso e considerate le caratteristiche ad esso inerenti.
Con il quarto motivo di appello, il sig. impugna la statuizione con cui il primo Pt_1
Giudice ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione delle mansioni svolte – che l'appellante ritiene riconducibili alla posizione economica D3 anziché alla D1 del CCNL Comparto Regioni ed
Autonomie Locali – chiedendone la corresponsione quanto meno a decorrere dal 29.12.2017, tenuto conto della prescrizione per il periodo precedente.
12 Tuttavia, l'appellante si limita a riproporre le medesime argomentazioni già formulate in primo grado, senza indicare alcun errore logico-giuridico che sarebbe stato commesso dal
Tribunale, né offrire elementi nuovi idonei a infirmarne la decisione. L'unica variazione rispetto alla domanda originaria consiste nella riduzione temporale della pretesa economica al periodo successivo al 2018.
Il motivo, al di là della generica formulazione, è comunque infondato, ritenendo la Corte di dover condividere le argomentazioni del diniego addotte dal primo giudice.
Dallo scrutinio dei CCNL di riferimento (ed in particolare quello del 31.03.99 e del
21.05.2018), si evince, infatti, come gli stessi prevedano una classificazione per categorie e la corrispondenza di queste a profili professionali unici per l'intera categoria, ciò comportando che il riconoscimento della singola posizione retributiva non attiene allo svolgimento di mansioni diverse o all'attribuzione di un profilo professionale, ma alla sussistenza di determinati requisiti. Nello specifico, il CCNL (v. art. 12 n. 7) prevede che l'assunzione dall'esterno implica l'accesso nella posizione economica inziale di ciascuna categoria, prevedendo l'ingresso nella posizione economica D3 a coloro che provenivano dall'originaria 7^ qualifica professionale (qualifica mai posseduta dal ricorrente).
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, poiché le uniche eccezioni sono previste per il personale che, alla data di entrata in vigore del CCNL, era già inquadrato nella posizione economica D3 (per i quali è fatta salva la suddetta posizione) e per i partecipanti a procedure concorsuali che, sulla scorta della disciplina previgente, prevedessero l'accesso nella posizione D3, “sembra evidente l'insussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per un inquadramento nella posizione economica rivendicata, non risultando egli già inquadrato nella suddetta posizione e non risultando avviate alla data di entrata in vigore del CCNL procedure concorsuali finalizzate alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione. alla sua assunzione o alla sua stabilizzazione.”. Così come parimenti “Del tutto carenti di allegazioni paiono altresì le pretese fondate sul mero richiamo alle successive disposizioni del contratto collettivo inerenti l'attribuzione delle posizioni organizzative e la composizione del relativo trattamento: appare infatti del tutto irrilevante che tali posizioni possano essere conferite solo a personale della categoria D e che nel compenso debbano essere computate la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nulla avendo a che fare tali previsioni con l'inquadramento rivendicato;
come pure irrilevante appare la previsione collettiva riguardante la progressione economica all'interno di ciascuna categoria essendo essa prevista, incontestabilmente, "in modo selettivo" per "una quota limitata di dipendenti"
e in ragione delle "risultanze della valutazione della performance individuale del triennio
13 che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto". Presupposti anch'essi mancanti nel caso di specie.”
L'appello r.g.n. 1246/2022 va pertanto rigettato e confermata integralmente la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 277/2021.
Appello R.G.N. 2678/2022
Con atto di appello, impugna la sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Parte_1
Viterbo, affidando il proprio gravame a due motivi: 1) erroneità della sentenza per aver rigettato il diritto - per il periodo successivo al 31.12.2020 - ad essere inquadrato nella posizione economica D3 del CCNL per il Comparto Regioni e Autonomie Locali e alle connesse differenze retributive;
2) erroneità della decisione per non aver il primo giudice riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per abusivo ricorso da parte del
[...]
dei contratti di lavoro flessibile, sempre in riferimento al periodo Controparte_1 successivo al 31/12/2020.
Osserva la Corte che le censure formulate nel secondo atto di appello riproducono integralmente le medesime argomentazioni già dedotte nel primo gravame — puntualmente esaminate e disattese da questo Collegio — differenziandosi unicamente per il diverso periodo temporale cui si riferisce la pretesa, successivo alla proposizione del primo ricorso da parte del Pt_4
Poiché la struttura delle censure, la loro ratio e i presupposti normativi invocati sono identici a quelli già esaminati e disattesi dalla Corte, possono essere integralmente richiamate le motivazioni poste a fondamento della precedente decisione.
Ne consegue che anche l'odierno appello, privo di elementi autonomamente rilevanti e fondato su censure meramente reiterative, deve essere respinto per le medesime ragioni.
Appello R.G.N. 2688/2022
Con autonomo atto di gravame ha proposto appello avverso la medesima sentenza n.
205/2023 anche il , limitando l'impugnazione al capo con cui il Controparte_1
Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della revoca dell'incarico conferito al con Pt_1 decreto sindacale n. 44 del 1° ottobre 2021, revoca che aveva anticipato la cessazione dell'incarico al 30 novembre 2021 anziché al 31 dicembre 2021.
L'Amministrazione censura, altresì, le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.119,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell' . CP_2
L'appellante sostiene che, a seguito della sentenza n. 277/2021 – che aveva rigettato la domanda di stabilizzazione del lavoratore – l'incarico sarebbe stato conferito in assenza di
14 un valido rapporto di lavoro, risultando quindi illegittimo sin dall'origine e liberamente revocabile, senza l'osservanza dei presupposti di cui all'art. 14 del CCNL 21.5.2018.
L'assunto non può essere condiviso.
Il Tribunale ha infatti accertato che il rapporto del con il pur privo dei Pt_1 CP_1 requisiti per la stabilizzazione, si è sempre fondato su contratti a termine e su successivi incarichi conferiti ai sensi del TU, da ultimo con decreto sindacale n. 44/2021, che gli attribuiva la responsabilità dell'Area VIII e la funzione di responsabile della transizione digitale sino al 31.12.2021.
Alla luce dell'art. 110 TU e del contenuto degli atti, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che tale incarico non richiedesse un previo rapporto “stabilizzato”, ma lo costituisse per tutta la sua durata;
di conseguenza, una volta conferito, l'Ente avrebbe potuto revocarlo solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
L'argomento centrale dell'appello – secondo cui la mancanza di un rapporto stabile renderebbe l'incarico illegittimo e liberamente revocabile – contrasta con la logica stessa dell'art. 110 TU, che consente il conferimento di incarichi a contratto anche a soggetti esterni, generando ex lege un rapporto a tempo determinato.
Il Tribunale ha poi richiamato l'art. 14 del CCNL Funzioni Locali, il quale consente la revoca anticipata solo in presenza di mutamenti organizzativi o di una valutazione negativa della performance. Tale disciplina trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che riconosce la natura temporanea delle posizioni organizzative e ammette la loro revoca anticipata solo in presenza dei presupposti tipizzati (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2018, n.
20617). È stato altresì precisato che la revoca «incontra i limiti legislativamente e pattiziamente stabiliti» e non può essere disposta senza un effettivo collegamento con le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav., ord. 22 luglio 2022,
n. 22926).
Nel caso di specie il non ha allegato né provato alcun mutamento dell'assetto CP_1 organizzativo né ha formulato valutazioni negative sulla performance;
ha invece motivato la revoca unicamente con riferimento alla sentenza n. 277/2021, relativa a un diverso oggetto processuale. Come correttamente osservato dal Tribunale, una cosa è negare la possibilità di stabilizzazione, altra è ritenere per ciò solo illegittimo un incarico già conferito e farne discendere una revoca anticipata svincolata dai presupposti contrattuali.
Accertata l'illegittimità della revoca, il primo Giudice ha quindi correttamente liquidato il danno parametrandolo alle retribuzioni che il avrebbe percepito sino alla scadenza Pt_1
15 naturale dell'incarico, pari a € 4.119,66 oltre accessori, importo non contestato nel quantum dall'Ente.
Tutto ciò premesso, i 3 ricorsi in appello sono respinti con conseguente conferma delle sentenze n. 277/2021 e 205/2023 emesse dal Tribunale di Viterbo.
Considerata la complessità delle questioni trattate, la particolare articolazione della vicenda e la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sugli appelli riuniti, li rigetta. Compensa integralmente le spese del grado fra tutte le parti. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo agli appellanti richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. GU Rosa
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