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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3681 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/08/2022 ed iscritto al n 3681 - 2022 RG , vertente tra
(CF. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pt Sig.ra con sede legale in Cosenza alla Via Monte San Parte_2
Michele n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1
Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_2 P.IVA_3
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._2 C.F._3
1 Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._5
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
- resistente -
- , (P.I. e C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in P.IVA_4
Roma alla Via G. Grezar n. 14;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente espone che in data 12.07.2022 Controparte_3
gli ha notificato l'intimazione di pagamento n. 0342022
[...]
9005253866000 cui è sotteso anche l'avviso di addebito n. 334 2017
0000122982 000 (per come è stato corretto e precisato all'esito del contraddittorio e sul quale l' ha svolto le sue difese) con riferimento al CP_1 quale espressamente è proposta e delimitata la domanda. Eccepisce la prescrizione dei carichi contributivi portati dall'avviso di addebito, che assume mai notificato, considerato il periodo temporale attinente il carico contributivo (anno 2014) e considerata la data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 12.07.2022. Il valore della causa è di € 15.889,16.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e , come in epigrafe indicato, che resistono al ricorso e ne CP_1 CP_2 chiedono il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce che il credito CP_1 CP_2 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Il ricorrente ne ha preso atto ed ha rinunciato alla domanda nei confronti della CP_2
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito.
§ 2.2. Quanto alla posizione di , indicata Controparte_3 in ricorso come convenuta, la difesa del ricorrente ha ritenuto di non notificare il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza all' atteso che la domanda giudiziale Controparte_3 riguarda esclusivamente l'accertamento della prescrizione dei contributi e non verte sulla richiesta di annullamento e/o irregolarità di atti esattoriali propri dell'Agente Riscossione, espressamente rinunciando alla CP_1 domanda nei confronti di . Controparte_3
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Risulta fondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto in quanto manca la sottoscrizione del consegnatario nell'avviso di ricevimento relativo all'avviso di addebito n. 33420170000122982000.
Il termine di prescrizione pertanto decorre dalla data di scadenza del pagamento dei contributi relativi ai periodi 2-3-4/2014 e risulta maturato anteriormente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342022 9005253866000, pur computando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21. In conclusione, i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato risultano tutti prescritti ed il ricorso deve essere accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m..
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420170000122982000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della , compensando CP_2 interamente le spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
- dichiara che non è stata convenuta in Controparte_3 giudizio:
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Taccone dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 11.4.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3681 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/08/2022 ed iscritto al n 3681 - 2022 RG , vertente tra
(CF. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pt Sig.ra con sede legale in Cosenza alla Via Monte San Parte_2
Michele n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1
Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_2 P.IVA_3
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._2 C.F._3
1 Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._5
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
- resistente -
- , (P.I. e C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in P.IVA_4
Roma alla Via G. Grezar n. 14;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente espone che in data 12.07.2022 Controparte_3
gli ha notificato l'intimazione di pagamento n. 0342022
[...]
9005253866000 cui è sotteso anche l'avviso di addebito n. 334 2017
0000122982 000 (per come è stato corretto e precisato all'esito del contraddittorio e sul quale l' ha svolto le sue difese) con riferimento al CP_1 quale espressamente è proposta e delimitata la domanda. Eccepisce la prescrizione dei carichi contributivi portati dall'avviso di addebito, che assume mai notificato, considerato il periodo temporale attinente il carico contributivo (anno 2014) e considerata la data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 12.07.2022. Il valore della causa è di € 15.889,16.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e , come in epigrafe indicato, che resistono al ricorso e ne CP_1 CP_2 chiedono il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce che il credito CP_1 CP_2 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Il ricorrente ne ha preso atto ed ha rinunciato alla domanda nei confronti della CP_2
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito.
§ 2.2. Quanto alla posizione di , indicata Controparte_3 in ricorso come convenuta, la difesa del ricorrente ha ritenuto di non notificare il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza all' atteso che la domanda giudiziale Controparte_3 riguarda esclusivamente l'accertamento della prescrizione dei contributi e non verte sulla richiesta di annullamento e/o irregolarità di atti esattoriali propri dell'Agente Riscossione, espressamente rinunciando alla CP_1 domanda nei confronti di . Controparte_3
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Risulta fondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto in quanto manca la sottoscrizione del consegnatario nell'avviso di ricevimento relativo all'avviso di addebito n. 33420170000122982000.
Il termine di prescrizione pertanto decorre dalla data di scadenza del pagamento dei contributi relativi ai periodi 2-3-4/2014 e risulta maturato anteriormente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342022 9005253866000, pur computando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21. In conclusione, i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato risultano tutti prescritti ed il ricorso deve essere accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m..
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420170000122982000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della , compensando CP_2 interamente le spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
- dichiara che non è stata convenuta in Controparte_3 giudizio:
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Taccone dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 11.4.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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