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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 996/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURADOR Parte_1 C.F._1
MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 7-11-2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del sig. per intervenuta usucapione ultraventennale del terreno agricolo Parte_1
catastalmente identificato al catasto terreni del Comune di Argenta al Foglio 87, Particelle 143 (area rurale di 325 mq, privo di rendita), 144 (seminativo, classe 05, superficie di 13.757 mq, reddito dominicale 56,84; reddito agrario 39,08) e 147 (seminativo classe 05 della superficie di mq 9.874, reddito dominicale 40,80, reddito agrario 28,05), il tutto per una superficie complessiva di mq.23.956, confinante su tre lati con ragioni e su un lato con la via Campello e, per l'effetto, Parte_1 ordinare all'Agenzia del Territorio di Ferrara l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di pagina 1 di 5 compensi e spese.”.
I convenuti sono rimasti contumaci.
L'attore, a fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue:
- coltivatore diretto, nell'autunno del 1992 (anno di nascita del suo Parte_1
primogenito) prese possesso di un terreno, allora incolto, di circa 2 ettari, sito in Argenta, loc.
Bando (FE) e identificato al catasto terreni di detto Comune al Foglio 87, Particelle 143, 144 e
147, formalmente intestato al sig. (doc.1-6); Persona_1
- l'attore iniziò a coltivare tale terreno indisturbato e da allora ancora coltiva (alternativamente, a grano, soia o, più recentemente, a zucche) continuativamente ed ininterrottamente, in modo pacifico e pubblico, esercitando su di esso un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. In particolare, l'odierno istante,
- sin dal 1992, ogni anno, nel rispetto delle buone pratiche agricole, prepara il terreno per la coltura arandolo, concimandolo e provvedendo alla semina, all'irrigazione e, con l'ausilio di contoterzisti, alla trebbiatura, ovvero alla raccolta dei frutti, che fa propri per venderli sul mercato (doc.6 e 19);
- la trebbiatura è stata da egli sempre affidata alla ditta Protti di Argenta e più recentemente anche alla ditta Andrea D'Ippoliti, sempre di Argenta. Per il trattamento del terreno e l'acquisto di CP_ concimi, sementi ed altri mezzi agricoli, il sig. si rivolge da sempre alla Parte_1
, il quale, prima di indicare il trattamento idoneo da somministrare, si reca in Controparte_4
loco per valutare il terreno o le piante ed è perciò al corrente dei fatti per cui è causa;
anche i contoterzisti addetti alla trebbiatura, prima di eseguirla, si recano in loco per esaminare lo stato di maturazione del raccolto;
Per_
- in data 27.3.2013 il sig. ha costituito, insieme al figlio appena divenuto Parte_1
maggiorenne, una società semplice, denominata (doc.7-8-9) nella quale ha Controparte_5
conferito in proprietà la propria azienda agricola e alla quale ha concesso in godimento sia i terreni di sua proprietà (doc.8 ult. pagina), sia il campo di 2 ettari circa, con essi confinante su tre lati (doc.4-6), che è oggetto della presente domanda;
- in detta azienda agricola, a carattere familiare, prestano la propria attività lavorativa di
Per_ coltivatori diretti il sig e i suoi 2 figli, e quest'ultimo Parte_1 Per_3 anch'egli divenuto socio una volta maggiorenne;
pagina 2 di 5 - - ha così continuato sino ad oggi a coltivare personalmente il terreno in questione Parte_1
e a farne propri i frutti tramite l' ; Controparte_5
- Il sig. è deceduto il 25 agosto 2021 (doc.10) lasciando due figli, e Persona_1 CP_6
(doc.11-12) e la moglie, sig.ra (doc.13), con la quale Controparte_1 Persona_4
aveva contratto matrimonio dopo essere rimasto vedovo della prima moglie, Persona_5
(doc.14);
- in data 28.03.2024 è stato promosso procedimento di mediazione che ha dato esito negativo per mancata adesione degli invitati e mentre la sig.ra ha CP_6 CP_1 Per_4 giustificato la propria assenza documentando di aver rinunciato all'eredità del sig. CP_1
(doc.15-16).
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto l'accertamento in suo favore dell'acquisto della proprietà per usucapione di un terreno di circa 2 ettari, confinante su tre lati con la sua proprietà, che egli possiede e coltiva continuativamente ed ininterrottamente fin dal 1992 facendone propri i frutti, così esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Il terreno oggetto di domanda, formalmente intestato al sig. è identificato dai mappali Persona_1
143,144 e 147 del Foglio 87 Catasto Terreni del Comune di Argenta (che derivano dagli originari mappali 10-28-29, acquistati dal nel 1980 con rogito notaio (doc.5), come indicato CP_1 Per_6
nella relazione di parte del Geom. (doc.3) ed è raffigurato graficamente nell'estratto di mappa di CP_7
cui al doc.4, nonché nelle foto di cui al doc.6.
Dalla documentazione in atti (doc.19) emergono le colture insediate dal ricorrente sul terreno in parola in vari periodi, mentre le foto di cui al doc.20 raffigurano l'abitazione del sig. disabitata Persona_1
da anni e in stato di abbandono.
I testimoni escussi hanno confermato il fatto che il sig. coltiva detto terreno (arandolo, Parte_1
concimandolo, seminandolo, irrigandolo) fin dal 1992, facendone propri i frutti per rivenderli sul mercato e che, nel 2013 il sig. ha affidato il terreno in questione alla società agricola Parte_1
Per_ dallo stesso appena costituita insieme al suo primogenito ( - doc.9), per il Controparte_5 tramite della quale ha continuato a coltivarlo (unitamente agli altri terreni di sua proprietà, anch'essi concessi in godimento alla società) facendone propri i frutti per rivenderli sul mercato.
In particolare la teste , contoterzista di cui si avvale da sempre il e Testimone_1 Controparte_8
cugina dello stesso, ha dichiarato di ricordare la circostanza perché ha iniziato la sua attività lavorativa pagina 3 di 5 per conto terzi proprio nel 1992, anno in cui era morto suo padre. CP_5
Pt_ Il teste ha dichiarato infatti quanto segue: “Sul cap. 1:”Sì, ricordo che, fin dal 1992, mio cugino ha iniziato a coltivare l'appezzamento di terreno che rinvengo sul doc. 6 che mi viene rammostrato e che è evidenziato in giallo. In specifico, ha iniziato a compiere tutte le lavorazioni del terreno per poterlo coltivare, quali aratura, concimazione, semina ecc. Ricordo bene la circostanza perché ho iniziato la mia attività lavorativa agricola per conto terzi proprio nel 1992 e perché è deceduto mio padre”; Sul Pt_ cap. 2:”Sì, confermo che dal 1992, su incarico e per conto di mio cugino e, dal 2013, anche per conto della , la ditta Protti in alternanza con la Ditta D'Ippoliti hanno provveduto Controparte_5
Pt_ alla trebbiatura del terreno in questione”; Sul cap. 3:”Sì, è vero, mio cugino dal 2013 ha affidato alla società Agricola Valtesta l'utilizzo dei terreni di sua proprietà ed anche del terreno evidenziato in giallo nel doc. 6 di parte ricorrente”; Sul cap. 4:” Sì, confermo che dal 2013, la ditta Agricola Per_ Valtesta, composta dai soci e dai suoi figli e coltiva i terreni Parte_1 Per_3 affidatile dal sig. ivi compreso il terreno di cui è causa”; Sul cap. 5:”Sì, è vero il Parte_1
Pt_ sig. dal 1992 e poi l'agricola dal 2013, hanno raccolto i frutti del terreno di cui al doc. 6 CP_5
e li hanno poi venduti sul mercato” (verbale del 16-9-2024).
Ha confermato le predette circostanze anche il teste escusso all'udienza del 16-9- Controparte_4
2024, tecnico di un'azienda che fornisce prodotti per l'agricoltura, il quale ha precisato: “Sul cap.
1:”Ricordo che, nel momento in cui al sig. è nato il primo figlio, egli lavorava già il Parte_1 terreno sito in Bando d'Argenta, Via Campello, corrispondente a quello indicato in giallo nel doc. 6, provvedendo all'aratura, concimazione semina e raccolta frutti per rivendita”; Sul cap. 2:” Confermo che sin dal 1992 il sig. e dal 2013 la ditta Agricola Valtesta, hanno incaricato la ditta Parte_1
Protti in alternanza con la ditta D'Ippoliti a provvedere alla trebbiatura del terrendo in questione”;
Sul cap. 3:”Confermo che dal 2013 il sig. ha affidato all' l'utilizzo dei Parte_1 Controparte_5 terreni di sua proprietà ed anche del terreno evidenziato in giallo di cui al doc. 6 di parte ricorrente”; Pt_ Sul cap. 4:”Sì, è vero, dal 2013 l' , di cui sono soci il sig. ed i figli Controparte_5 Parte_1
Per_ e coltiva i terreni affidatile dal sig. , compreso il terreno per cui è Per_3 Parte_1 causa, provvedendo alla sua aratura, concimazione, irrigazione, semina e raccolta frutti”; Sul cap.
5:”Sì, è vero, il sig. dal 1992 e la ditta Agricola Valtesta dal 2013 hanno raccolto i frutti Parte_1 del terreno raffigurato in giallo nel doc. 6 e li hanno poi venduti sul mercato”.
I convenuti, e (figli ed eredi del sig. – doc.11-12, deceduto il CP_1 CP_6 Persona_1
21.8.2021 – doc.10), pur regolarmente invitati, non si sono presentati a rendere l'interrogatorio senza giustificato motivo;
ne consegue che, sensi dell'art.232 cc, unitamente ai plurimi elementi di prova pagina 4 di 5 forniti, le circostanze capitolate devono ritenersi dimostrate.
Risulta quindi provato che ha posseduto uti dominus il terreno in parola per oltre 20 Parte_1 anni: dall'autunno 1992 direttamente e dal marzo 2013 indirettamente, attraverso l' , Controparte_5
alla quale ne ha concesso il godimento, e dunque la detenzione, insieme agli altri suoi terreni.
La circostanza del conferimento del terreno in godimento alla società è stata confermata dai testi e, in ogni caso, essendosi il ventennio compiuto nel 2012, l'usucapione si è perfezionata prima di tale avvenimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di proprietà pieno ed esclusivo in capo a per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale del terreno agricolo catastalmente identificato al catasto terreni del Comune di
Argenta al Foglio 87, Particelle 143 (area rurale di 325 mq, privo di rendita), 144 (seminativo, classe
05, superficie di 13.757 mq, reddito dominicale 56,84; reddito agrario 39,08) e 147 (seminativo classe
05 della superficie di mq 9.874, reddito dominicale 40,80, reddito agrario 28,05) e per l'effetto, ordina all'Agenzia del Territorio di Ferrara l'annotazione della presente sentenza;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 996/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURADOR Parte_1 C.F._1
MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 7-11-2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del sig. per intervenuta usucapione ultraventennale del terreno agricolo Parte_1
catastalmente identificato al catasto terreni del Comune di Argenta al Foglio 87, Particelle 143 (area rurale di 325 mq, privo di rendita), 144 (seminativo, classe 05, superficie di 13.757 mq, reddito dominicale 56,84; reddito agrario 39,08) e 147 (seminativo classe 05 della superficie di mq 9.874, reddito dominicale 40,80, reddito agrario 28,05), il tutto per una superficie complessiva di mq.23.956, confinante su tre lati con ragioni e su un lato con la via Campello e, per l'effetto, Parte_1 ordinare all'Agenzia del Territorio di Ferrara l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di pagina 1 di 5 compensi e spese.”.
I convenuti sono rimasti contumaci.
L'attore, a fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue:
- coltivatore diretto, nell'autunno del 1992 (anno di nascita del suo Parte_1
primogenito) prese possesso di un terreno, allora incolto, di circa 2 ettari, sito in Argenta, loc.
Bando (FE) e identificato al catasto terreni di detto Comune al Foglio 87, Particelle 143, 144 e
147, formalmente intestato al sig. (doc.1-6); Persona_1
- l'attore iniziò a coltivare tale terreno indisturbato e da allora ancora coltiva (alternativamente, a grano, soia o, più recentemente, a zucche) continuativamente ed ininterrottamente, in modo pacifico e pubblico, esercitando su di esso un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. In particolare, l'odierno istante,
- sin dal 1992, ogni anno, nel rispetto delle buone pratiche agricole, prepara il terreno per la coltura arandolo, concimandolo e provvedendo alla semina, all'irrigazione e, con l'ausilio di contoterzisti, alla trebbiatura, ovvero alla raccolta dei frutti, che fa propri per venderli sul mercato (doc.6 e 19);
- la trebbiatura è stata da egli sempre affidata alla ditta Protti di Argenta e più recentemente anche alla ditta Andrea D'Ippoliti, sempre di Argenta. Per il trattamento del terreno e l'acquisto di CP_ concimi, sementi ed altri mezzi agricoli, il sig. si rivolge da sempre alla Parte_1
, il quale, prima di indicare il trattamento idoneo da somministrare, si reca in Controparte_4
loco per valutare il terreno o le piante ed è perciò al corrente dei fatti per cui è causa;
anche i contoterzisti addetti alla trebbiatura, prima di eseguirla, si recano in loco per esaminare lo stato di maturazione del raccolto;
Per_
- in data 27.3.2013 il sig. ha costituito, insieme al figlio appena divenuto Parte_1
maggiorenne, una società semplice, denominata (doc.7-8-9) nella quale ha Controparte_5
conferito in proprietà la propria azienda agricola e alla quale ha concesso in godimento sia i terreni di sua proprietà (doc.8 ult. pagina), sia il campo di 2 ettari circa, con essi confinante su tre lati (doc.4-6), che è oggetto della presente domanda;
- in detta azienda agricola, a carattere familiare, prestano la propria attività lavorativa di
Per_ coltivatori diretti il sig e i suoi 2 figli, e quest'ultimo Parte_1 Per_3 anch'egli divenuto socio una volta maggiorenne;
pagina 2 di 5 - - ha così continuato sino ad oggi a coltivare personalmente il terreno in questione Parte_1
e a farne propri i frutti tramite l' ; Controparte_5
- Il sig. è deceduto il 25 agosto 2021 (doc.10) lasciando due figli, e Persona_1 CP_6
(doc.11-12) e la moglie, sig.ra (doc.13), con la quale Controparte_1 Persona_4
aveva contratto matrimonio dopo essere rimasto vedovo della prima moglie, Persona_5
(doc.14);
- in data 28.03.2024 è stato promosso procedimento di mediazione che ha dato esito negativo per mancata adesione degli invitati e mentre la sig.ra ha CP_6 CP_1 Per_4 giustificato la propria assenza documentando di aver rinunciato all'eredità del sig. CP_1
(doc.15-16).
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto l'accertamento in suo favore dell'acquisto della proprietà per usucapione di un terreno di circa 2 ettari, confinante su tre lati con la sua proprietà, che egli possiede e coltiva continuativamente ed ininterrottamente fin dal 1992 facendone propri i frutti, così esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Il terreno oggetto di domanda, formalmente intestato al sig. è identificato dai mappali Persona_1
143,144 e 147 del Foglio 87 Catasto Terreni del Comune di Argenta (che derivano dagli originari mappali 10-28-29, acquistati dal nel 1980 con rogito notaio (doc.5), come indicato CP_1 Per_6
nella relazione di parte del Geom. (doc.3) ed è raffigurato graficamente nell'estratto di mappa di CP_7
cui al doc.4, nonché nelle foto di cui al doc.6.
Dalla documentazione in atti (doc.19) emergono le colture insediate dal ricorrente sul terreno in parola in vari periodi, mentre le foto di cui al doc.20 raffigurano l'abitazione del sig. disabitata Persona_1
da anni e in stato di abbandono.
I testimoni escussi hanno confermato il fatto che il sig. coltiva detto terreno (arandolo, Parte_1
concimandolo, seminandolo, irrigandolo) fin dal 1992, facendone propri i frutti per rivenderli sul mercato e che, nel 2013 il sig. ha affidato il terreno in questione alla società agricola Parte_1
Per_ dallo stesso appena costituita insieme al suo primogenito ( - doc.9), per il Controparte_5 tramite della quale ha continuato a coltivarlo (unitamente agli altri terreni di sua proprietà, anch'essi concessi in godimento alla società) facendone propri i frutti per rivenderli sul mercato.
In particolare la teste , contoterzista di cui si avvale da sempre il e Testimone_1 Controparte_8
cugina dello stesso, ha dichiarato di ricordare la circostanza perché ha iniziato la sua attività lavorativa pagina 3 di 5 per conto terzi proprio nel 1992, anno in cui era morto suo padre. CP_5
Pt_ Il teste ha dichiarato infatti quanto segue: “Sul cap. 1:”Sì, ricordo che, fin dal 1992, mio cugino ha iniziato a coltivare l'appezzamento di terreno che rinvengo sul doc. 6 che mi viene rammostrato e che è evidenziato in giallo. In specifico, ha iniziato a compiere tutte le lavorazioni del terreno per poterlo coltivare, quali aratura, concimazione, semina ecc. Ricordo bene la circostanza perché ho iniziato la mia attività lavorativa agricola per conto terzi proprio nel 1992 e perché è deceduto mio padre”; Sul Pt_ cap. 2:”Sì, confermo che dal 1992, su incarico e per conto di mio cugino e, dal 2013, anche per conto della , la ditta Protti in alternanza con la Ditta D'Ippoliti hanno provveduto Controparte_5
Pt_ alla trebbiatura del terreno in questione”; Sul cap. 3:”Sì, è vero, mio cugino dal 2013 ha affidato alla società Agricola Valtesta l'utilizzo dei terreni di sua proprietà ed anche del terreno evidenziato in giallo nel doc. 6 di parte ricorrente”; Sul cap. 4:” Sì, confermo che dal 2013, la ditta Agricola Per_ Valtesta, composta dai soci e dai suoi figli e coltiva i terreni Parte_1 Per_3 affidatile dal sig. ivi compreso il terreno di cui è causa”; Sul cap. 5:”Sì, è vero il Parte_1
Pt_ sig. dal 1992 e poi l'agricola dal 2013, hanno raccolto i frutti del terreno di cui al doc. 6 CP_5
e li hanno poi venduti sul mercato” (verbale del 16-9-2024).
Ha confermato le predette circostanze anche il teste escusso all'udienza del 16-9- Controparte_4
2024, tecnico di un'azienda che fornisce prodotti per l'agricoltura, il quale ha precisato: “Sul cap.
1:”Ricordo che, nel momento in cui al sig. è nato il primo figlio, egli lavorava già il Parte_1 terreno sito in Bando d'Argenta, Via Campello, corrispondente a quello indicato in giallo nel doc. 6, provvedendo all'aratura, concimazione semina e raccolta frutti per rivendita”; Sul cap. 2:” Confermo che sin dal 1992 il sig. e dal 2013 la ditta Agricola Valtesta, hanno incaricato la ditta Parte_1
Protti in alternanza con la ditta D'Ippoliti a provvedere alla trebbiatura del terrendo in questione”;
Sul cap. 3:”Confermo che dal 2013 il sig. ha affidato all' l'utilizzo dei Parte_1 Controparte_5 terreni di sua proprietà ed anche del terreno evidenziato in giallo di cui al doc. 6 di parte ricorrente”; Pt_ Sul cap. 4:”Sì, è vero, dal 2013 l' , di cui sono soci il sig. ed i figli Controparte_5 Parte_1
Per_ e coltiva i terreni affidatile dal sig. , compreso il terreno per cui è Per_3 Parte_1 causa, provvedendo alla sua aratura, concimazione, irrigazione, semina e raccolta frutti”; Sul cap.
5:”Sì, è vero, il sig. dal 1992 e la ditta Agricola Valtesta dal 2013 hanno raccolto i frutti Parte_1 del terreno raffigurato in giallo nel doc. 6 e li hanno poi venduti sul mercato”.
I convenuti, e (figli ed eredi del sig. – doc.11-12, deceduto il CP_1 CP_6 Persona_1
21.8.2021 – doc.10), pur regolarmente invitati, non si sono presentati a rendere l'interrogatorio senza giustificato motivo;
ne consegue che, sensi dell'art.232 cc, unitamente ai plurimi elementi di prova pagina 4 di 5 forniti, le circostanze capitolate devono ritenersi dimostrate.
Risulta quindi provato che ha posseduto uti dominus il terreno in parola per oltre 20 Parte_1 anni: dall'autunno 1992 direttamente e dal marzo 2013 indirettamente, attraverso l' , Controparte_5
alla quale ne ha concesso il godimento, e dunque la detenzione, insieme agli altri suoi terreni.
La circostanza del conferimento del terreno in godimento alla società è stata confermata dai testi e, in ogni caso, essendosi il ventennio compiuto nel 2012, l'usucapione si è perfezionata prima di tale avvenimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di proprietà pieno ed esclusivo in capo a per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale del terreno agricolo catastalmente identificato al catasto terreni del Comune di
Argenta al Foglio 87, Particelle 143 (area rurale di 325 mq, privo di rendita), 144 (seminativo, classe
05, superficie di 13.757 mq, reddito dominicale 56,84; reddito agrario 39,08) e 147 (seminativo classe
05 della superficie di mq 9.874, reddito dominicale 40,80, reddito agrario 28,05) e per l'effetto, ordina all'Agenzia del Territorio di Ferrara l'annotazione della presente sentenza;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 5 di 5