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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5814/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/06/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MOSCHIN PAOLA;
E
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 24/08/1976), con il patrocinio CP_1 dell'avv. MOSCHIN PAOLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in data 29/08/2009 in Sutri (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sutri, anno 2019, Atto n. 40 P. II S. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, sin d'ora prestando consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) La casa in Via Romolo Balzani 59 rimane assegnata al sig. ; la sig.ra CP_1 ha già provveduto ad allontanarsi asportando i suoi beni personali per trasferirsi, Pt_1 insieme ai figli, presso l'immobile in comproprietà dei coniugi sito in NI (TR) frazione Borgaria Centro 50.
3) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, che hanno l'obbligo di consultarsi per le decisioni inerenti la ordinaria e straordinaria amministrazione della loro educazione, istruzione e quant'altro. Gli stessi dimoreranno nella casa di NI (TR) insieme alla mamma e frequenteranno le scuole nei pressi del comune di NI (TR).
Il sig. avrà diritto di avere con sé i figli i week end alternati. Le festività CP_1 natalizie saranno trascorse dal 23 al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alternati;
nelle festività pasquali i figli saranno alternativamente tre giorni con un genitore e quattro giorni con l'altro. Le vacanze estive, ricadenti nei mesi di luglio e di agosto, saranno dai figli trascorse almeno per quindici giorni consecutivi con il padre, ciò considerando anche le volontà dei ragazzi, ormai adolescenti e quindi in grado di poter scegliere. Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso al rispetto assoluto degli impegni scolastici dei figli. 4) Il sig. corrisponderà, entro il giorno 10 del mese, € 200,00 mensili, per ogni CP_1 figlio, alla sig.ra per complessivi € 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Pt_1
Istat, per il mantenimento dei minori;
le spese straordinarie, previamente concordate
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico del sig. fino a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa, CP_1 Pt_1 successivamente saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. 5) Il sig. provvederà al pagamento della rata di mutuo di € 650,00 mensile, fino CP_1
a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa e fino ad un anno Pt_1 dall'udienza presidenziale, successivamente la rata sarà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
6) Le spese (manutenzione, rifornimento, assicurazione e bollo) inerenti la macchina KIA
RIO con targa ER531BB intestata al sig. ma in uso alla sig.ra saranno CP_1 Pt_1 interamente a carico di quest'ultima. 7) Il sig. consegnerà alla sig.ra i buoni pasto per la spesa per un importo CP_1 Pt_1 di circa 140,00 mensili, fino a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione Pt_1 lavorativa e fino ad un anno dall'udienza presidenziale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
10/06/1979) e (REGGIO DI CALABRIA (RC), 24/08/1976), che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 29/08/2009 in Sutri (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sutri, anno 2019, Atto n. 40 P. II S. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5814/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/06/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MOSCHIN PAOLA;
E
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 24/08/1976), con il patrocinio CP_1 dell'avv. MOSCHIN PAOLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in data 29/08/2009 in Sutri (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sutri, anno 2019, Atto n. 40 P. II S. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, sin d'ora prestando consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) La casa in Via Romolo Balzani 59 rimane assegnata al sig. ; la sig.ra CP_1 ha già provveduto ad allontanarsi asportando i suoi beni personali per trasferirsi, Pt_1 insieme ai figli, presso l'immobile in comproprietà dei coniugi sito in NI (TR) frazione Borgaria Centro 50.
3) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, che hanno l'obbligo di consultarsi per le decisioni inerenti la ordinaria e straordinaria amministrazione della loro educazione, istruzione e quant'altro. Gli stessi dimoreranno nella casa di NI (TR) insieme alla mamma e frequenteranno le scuole nei pressi del comune di NI (TR).
Il sig. avrà diritto di avere con sé i figli i week end alternati. Le festività CP_1 natalizie saranno trascorse dal 23 al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alternati;
nelle festività pasquali i figli saranno alternativamente tre giorni con un genitore e quattro giorni con l'altro. Le vacanze estive, ricadenti nei mesi di luglio e di agosto, saranno dai figli trascorse almeno per quindici giorni consecutivi con il padre, ciò considerando anche le volontà dei ragazzi, ormai adolescenti e quindi in grado di poter scegliere. Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso al rispetto assoluto degli impegni scolastici dei figli. 4) Il sig. corrisponderà, entro il giorno 10 del mese, € 200,00 mensili, per ogni CP_1 figlio, alla sig.ra per complessivi € 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Pt_1
Istat, per il mantenimento dei minori;
le spese straordinarie, previamente concordate
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico del sig. fino a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa, CP_1 Pt_1 successivamente saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. 5) Il sig. provvederà al pagamento della rata di mutuo di € 650,00 mensile, fino CP_1
a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione lavorativa e fino ad un anno Pt_1 dall'udienza presidenziale, successivamente la rata sarà pagata da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
6) Le spese (manutenzione, rifornimento, assicurazione e bollo) inerenti la macchina KIA
RIO con targa ER531BB intestata al sig. ma in uso alla sig.ra saranno CP_1 Pt_1 interamente a carico di quest'ultima. 7) Il sig. consegnerà alla sig.ra i buoni pasto per la spesa per un importo CP_1 Pt_1 di circa 140,00 mensili, fino a quando la sig.ra non avrà trovato una occupazione Pt_1 lavorativa e fino ad un anno dall'udienza presidenziale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
10/06/1979) e (REGGIO DI CALABRIA (RC), 24/08/1976), che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 29/08/2009 in Sutri (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sutri, anno 2019, Atto n. 40 P. II S. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi