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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2024, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2253/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ALESSANDRO DI BLASI, con studio in Borgo
S. Giovanni n. 24, Chioggia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), AR P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario PAOLA GAZZI, con studio in VIA Orioli n. 1, TREVISO
(C.F. ), assistita e Parte_2 P.IVA_2 difesa dagli Avvocati domiciliatari MANUELA TRIVELLIN e VIRGINIA
GABELLI, con studio in via E. Degli Scrovegni, n. 14, Padova
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocato domiciliatario SANDRO CONTENTO, con studio in Via
Carducci n. 10, Trieste
PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 15 settembre 2022, n. 1600 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma della sentenza 1600/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.09.2022,
(limitatamente al capo 1 del dispositivo): in via principale: Ritenute applicabili le Tabelle Milanesi di liquidazione del danno biologico 2021 e considerata l'età del danneggiato alla data del primo intervento presso l'Ospedale di Portogruaro (55 anni), condannarsi CP_1
al pagamento a favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di € 151.554,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in via subordinata
Ancora ritenute applicabili le Tabelle milanesi di liquidazione del danno
2021, qualora venisse ritenuto che l'insorgenza del danno permanente nell'appellante decorra dalla data del terzo intervento (quindi considerata l'età pari ad anni 60), condannarsi CP_1 al pagamento a favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di € 147.183,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
In ulteriore subordine: Ritenute applicabili le Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Venezia aggiornate al 2020 e considerata l'età del danneggiato alla data del primo intervento presso l'Ospedale di Portogruaro (55 anni), condannarsi CP_1
al pagamento a favore del sig. al
[...] Parte_1 pagamento della somma di € 127.322,14 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
In ogni caso:- Dedotto quanto eventualmente pagato, nelle more della presente impugnazione, dalla debitrice CP_1
pag. 2/34 ORIENTALE in esecuzione della sentenza impugnata;
- Spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi;
In via istruttoria: Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui capitoli da 9) a 20) indicati nella memoria ex art. 183
n. 2 cpc di primo grado, che si riportano integralmente: 9) “Vero che attualmente l'attore lamenta lombalgia cronica per la quale deve assumere quotidianamente antidolorifici” 10) “Vero che durante i ricoveri spesso la sig.ra si faceva accompagnare in auto Controparte_3 da amici per recarsi in ospedale dal marito” 11) “Vero che durante i vari ricoveri la sig.ra si occupava quasi esclusivamente Controparte_3 dell'assistenza al marito, accompagnandolo alle varie visite e terapie”12) “Vero che il 4.9.2009 a causa di un crollo emotivo la sig.ra
è stata ricoverata presso l'ospedale di San Donà di Controparte_3
Piave fino al 23.9.2009” 13) “Vero che in detto periodo il sig. era Pt_1 assistito dai figli ed amici” 14) “Vero che prima del sinistro l'attore praticava l'hobbies della pesca assieme agli amici” 15) “Vero che prima del sinistro il sig. soleva fare lunghe passeggiate in montagna Pt_1 con gli amici e la famiglia” 16) “Vero che dopo il sinistro l'attore deve camminare con il sostegno di un bastone” 17) “Vero che dopo il sinistro l'attore cammina con zoppia sinistra” 18) “Vero che dopo il sinistro il sig. è impossibilitato a condurre l'autovettura” 19) “Vero che per Pt_1 tutti gli spostamenti deve farsi accompagnare in auto da amici e parenti” 20) “Vero che dopo il sinistro il sig. ha mutato il suo Pt_1 carattere diventando costantemente nervoso ed agitandosi e rinchiudendosi in casa” 21) “Vero che il mutamento di cui al cap. precedente è dovuto alla difficoltà per l'attore di deambulare e dei forti dolori” 22) “Vero che in particolare il sig. raffrontandosi con gli Pt_1 altri coetanei che avevano subito i medesimi interventi ed avendoli risolti provava forte rabbia” Si indicano a testi: su tutti i capitoli Sartorel
pag. 3/34 , , . Ancora in via istruttoria: In CP_4 Controparte_3 Tes_1 ordine alle istanze istruttorie di 4 si ribadiscono le contestazioni in CP_1 merito al documento 5) prodotto dalla controparte (dal quale si evince l'identificativo della protesi impiantata), che è privo di sottoscrizione e pertanto non sussiste certezza che la protesi indicata nel doc. 3) individuata negli archivi della sia la medesima impiantata al sig. CP_1
. La protesi inoltre è stata espiantata oltre dieci anni or sono e Pt_1 non vi è contezza delle modalità di conservazione del reperto nell'archivio ospedaliero, conseguentemente non è scontato che le condizioni del manufatto siano invariate o soggette a degrado. Si contesta quindi la validità ed efficacia della relazione di Ctu
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ORIENTALE: CP_1 CP_1
Nei confronti dell'appellante principale Parte_1
PRELIMINARMENTE - Dichiararsi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
l'intervenuta acquiescenza dell'appellante principale in Parte_1 ordine alle domande relative alla rifusione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e di CTP (capo 7 delle motivazioni dell'impugnata sentenza) e di rivalutazione monetaria. NEL MERITO In via principale:- rigettare, per le ragioni tutte in narrativa esposte, l'impugnazione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto o, in Parte_1 stretto subordine, ridursi la pretesa risarcitoria a quanto di diritto e di ragione. In via incidentale:- in principalità: in totale riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo all' Controparte_5 in relazione ai danni lamentati dal Signor e, per l'effetto, Parte_1 rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria da questo proposta;
- in via subordinata: - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere la convenuta pag. 4/34 comunque Controparte_6 corresponsabile dei danni patiti da e condannasse Parte_1 CP_7
4 al risarcimento dei danni in favore del Sig. , anche in
[...] Parte_1 solido con e/o con Controparte_8
accertarsi il grado di responsabilità imputabile Controparte_2 alla e il grado di responsabilità attribuibile ad CP_7 [...]
e/o a Controparte_9 Controparte_2 limitando la condanna di solo alla quota di responsabilità alla CP_10 stessa eventualmente attribuibile. In ogni caso, tenuto conto dell'ordinanza 12.4.2023, con la quale Codesta Spettabile Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, e del successivo pagamento da parte di
4 dell'importo di euro 90.320,00 in favore del signor CP_7 Pt_1
e di euro 19.134,20 in favore dell'Avv. Matteo Andriollo,
[...] difensore del signor nel procedimento di primo grado ed in favore Pt_1 del quale le spese di lite erano state liquidate quale procuratore antistatario, condannarsi il Signor e l'Avv. Andriollo, Parte_1 antistatario, a restituire ad in tutto o in AR1 parte, gli importi agli stessi da quest'ultima corrisposti in eccesso rispetto al grado di responsabilità eventualmente accertato in capo ad e/o comunque rispetto a quanto da quest'ultima effettivamente CP_7 dovuto, e/o condannarsi l' Controparte_8
in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro
[...] tempore, e/o in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere e/o restituire ad
[...] quanto da quest'ultima corrisposto al Signor AR1 Pt_1
e all'Avv. Andriollo, antistatario, in eccesso rispetto al grado di
[...] responsabilità alla stessa eventualmente attribuito e/o comunque rispetto a quanto da quest'ultima effettivamente dovuto. Il tutto con pag. 5/34 rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA: NEL MERITO
ED IN VIA PRINCIPALE: respingersi in toto le domande proposte sia dall'appellante i cui effetti si possano rivolgere all' Parte_2
nonché quelle proposte dalle convenute
[...] [...] in via di appello incidentale AR2 verso l' perché infondate in fatto ed in Parte_2 diritto e non provate, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla
[...]
di ritenere responsabile di danno AR
l' , si chiede di dichiarare e condannare la Parte_2
a tenere indenne l' AR3 Parte_2
in via diretta o di manleva, di qualsivoglia conseguenza
[...] pregiudizievole derivante dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nel caso di specie nei suoi confronti e comunque di quanto, nella non concessa ipotesi, fosse condannata dalla Corte a corrispondere per i fatti di cui è causa e per quanto di sua spettanza. IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte non ritenga di decidere la presente controversia sulla base delle risultanze della relazione peritale acquisita al procedimento di primo grado, si chiede – in via subordinata – che venga disposto l'integrale rinnovo della CTU, in quanto il quesito formulato sub a) non ha ricevuto alcun tipo di risposta, il riscontro formulato dai CCTTUU al quesito sub b) non è supportato dalle evidenze degli esami di laboratorio svolti nonché dalle conoscenze scientifiche riportate nel presente atto e il quesito sub c) patisce le conseguenze riflesse dei primi due. In via ulteriormente subordinata, si chiede al pag. 6/34 Collegio che voglia disporre almeno un'integrazione della consulenza quanto ai quesiti sub a) e sub c), nella parte in cui ha omesso di valutare – contrariamente a quanto richiesto – le condotte dei Sanitari dell'Ospedale di Portogruaro e la quota di responsabilità di competenza dell' . CP_10
CONCLUSIONI DI voglia l'Ecc.na Corte AR2
d'Appello di Venezia In via di appello incidentale 1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n.1600/2022, dichiarata l'insussistenza di responsabilità in capo a , come emerso CP_2 in sede di CTU svolta nella presente causa, e comunque in ragione del mancato raggiungimento di prova circa il difetto protesico ex adverso asserito, riformare la sentenza di 1° grado nel punto in cui impropriamente afferma il difetto predetto e respingere conseguentemente le domande tutte (diretto e indirette, di regresso e/o manleva e/o condanna) svolte contro perché CP_2 infondate in fatto e diritto, e per l'effetto condannare le
[...]
autrici delle chiamate in causa(1° grado) e delle domande CP_14 trasversali (appello e/o appello incidentale) nei confronti di
[...]
alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese e compensi CP_2 professionali per i due gradi di giudizio, ivi compresi gli oneri anticipati per CTU e CTP;
In via di merito sull'appello principale del 2) Pt_1 rigettare nei limiti e per le ragioni ed i profili di cui al presente atto,
l'appello svolto dal sig. 3) nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche in parte, dell'appello principale con pronunzia di effetti, diretti e/o indiretti, nei confronti di , accertare CP_2 che il quantum risarcitorio libellato dall'appellante è superiore a quanto dovuto e/o che sarà ritenuto di giustizia;
In via di merito sull'appello incidentale dell' 4) rigettare per le ragioni AR5
pag. 7/34 ed i profili di cui al presente atto, l'appello incidentale svolto dall' CP_15
perché infondato in fatto e diritto con il favore delle spese per il
[...] doppio grado di giudizio;
In ogni caso per le spese di CTU 5) porsi integralmente le spese di CTU (compensi professionali disposti provvisoriamente a carico delle parti) e le spese di laboratorio CP_16
(poste provvisoriamente a carico di con ord. CP_2
25/10/2023) in via definitiva a carico della/e parte/i soccombente/i; In via istruttoria Fermi gli oneri probatori incombenti sulle controparti in ordine all'asserito vizio della protesi-Lima e/o comunque della responsabilità in capo a quest'ultima, si rinnovano anche in questa sede tutte le istanze probatorie formulate in p1° grado, e perciò: A) di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze 1) “Vero che le protesi prodotte da sono contrassegnate e CP_12 contraddistinte da un'etichettatura che riporta tutte le informazioni necessarie (tra cui: codice riferimento prodotto, misure, lotto di produzione, lotto di sterilizzazione e scadenza) per individuare il prodotto e tracciarne con precisione la sequenza e la provenienza produttiva a partire dall'iniziale ordine di lavoro ?” 2) “Vero che l'etichetta dello stelo ref.3812.15.010 di cui al doc.23 (che si mostra al teste) consente, tramite i codici alfanumerici presenti, di risalire al ciclo produttivo dello stelo stesso?”3) “Vero che il suddetto ciclo produttivo è quello documentato nelle produzione 15 usque 19 che si mostrano al teste?” 4) “Vero che l'approvvigionamento da parte di del CP_12 titanio poi impiegato per la fabbricazione della protesi di cui ai capitoli precedenti è avvenuto presso il fornitore Titanium International Group
s.r.l, a sua approvvigionatosi presso l'americana ThyssenKrupp VDM
U.S.A. INC. come da docc. 10 e 10bis che si esibiscono al teste?5) “Vero che il titanio di cui al capitolo precedente arriva a munito di CP_2 certificazioni di qualità di certificazione sia del produttore ThyssenKrupp
pag. 8/34 che del soggetto terzo HPF s.r.l. come da docc. 11, 12, 15bis che si esibiscono?”6) “Vero che l'acquisto la fornitura / acquisto del titanio è avvenuta secondo norma ISO 5832-3 come da certificazione di cui sopra?” 7) “Vero che in data 24/11/2009 è iniziata la produzione della protesi di cui è causa(cfr. etichetta doc.23) con il ciclo di lavoro di cui all' ordine di lavoro WO090 018461 come da doc.15 che si esibisce al teste?” 8) “Vero che la tracciatura del pezzo è consentita dai numeri distintivi che compaiono nel predetto “ordine di lavoro”, e precisamente il n. d'ordine WO90 018461 e il n° Lotto Materiale cioè il n°200905040029 che è lo stesso riportato nella dichiarazione di conformità doc.12)?9) “Vero che il ciclo di cui all'ordine di lavoro WO90
018461, comprendente tutte le fasi in esso indicate, ognuna delle quali verificata a codificata dal rispettivo tecnico responsabile, si è concluso in data 17/03/2010 con il versamento del pezzo in magazzino?”10) “Vero che durante il suddetto ciclo di lavoro, e precisamente alla fase 100, sono stati individuati difetti afferenti 14 pezzi su 60 in lavorazione, e che per tali 14 pezzi è stata disposta una ripresa manuale come da doc.16 che si rammostra?”11) “Vero che i suddetti 14 pezzi, dopo esser stati emendati, sono rientrati nel ciclo di lavoro per essere completati e poi sono stati esclusi dalla commercializzazione ed assegnati ad uso interno di onde utilizzarli per prove?”12) “Vero che dei 46 pezzi CP_2 che hanno superato l'esame di qualità, 42 sono stati prelevati il giorno
22/03/2010 e fatti oggetto dell' “ORDINE DI LAVORO” n°WO10 006177, sempre con la tracciatura “Lotto identificativo” 1002555, trascritta manualmente anche in calce all'ordine di lavoro precedente, cui è collegato anche dal n. Lotto Materiale WO90 018461, come da doc.17 che si sottopone a teste?”13) “Vero che il ciclo di cui all' “ORDINE DI
LAVORO” n°WO10 006177, comprendente tutte le fasi di lavoro indicate e certificate nel doc.17, si è concluso il 31/03/2010 ed i pezzi pag. 9/34 nuovamente avviati a magazzino?”14) “Vero che in data 01/04/2010 è partito l'ordine di lavoro WO10 007189 del 01/04/2010 (ultimo del ciclo produttivo) riferito al precedente WO10 006177 e sempre attinente al medesimo “Lotto identificativo” 1002555, come da doc.18 che si esibisce al teste?” 15) “Vero che, con il ciclo di cui al capitolo sopra, i 42 pezzi prodotti sono stati nuovamente prelevati per essere lavati, confezionati (con l'inclusione delle Istruzioni Per l'Uso-IFU serie B00
0160 0001 00 doc.19), sterilizzati, ri-controllati e, per l'ultima volta, esaurite tutte le fasi di lavoro indicate e certificate nel doc.18, versati nuovamente in magazzino il 12/04/2010 finiti e pronti per la commercializzazione?” 16) “Vero che l'etichettatura della protesi de quo come da doc.23 (ref. 3812.15.010, revision Hip/Anca TI6A14V - Stelo non Cementato - Diametro 16 mm – Lunghezza 140mm –scadenza
(simbolo grafico clessidra) 2015 (anno) – 04 (mese) – lotto identificativo [LOT] 2010 02555 – sterilizzazione [STERILE] 1000074) pone in collegamento lo stelo predetto al ciclo produttivo di cui ai docc.15 usque 19, e prima ancora al titanio utilizzato (docc.10 usque12) tracciabile sin dalla colata iniziale?” 17) “Vero che tutti i prodotti-Lima, ivi compresa la protesi de quo, sono muniti di certificazione CE
(rilasciata dall'Organismo Certificatore TUV SUD) sia quanto a progettazione del prodotto (vedasi doc.20 certificato CE n.G7 10 02
19908 026), sia quanto a qualità (vedasi doc.21 certificato CE n.50 100
4265/A e doc.22 n.50 100 4265/B) del prodotto e del sistema produttivo?” 18) “Vero che le certificazioni CE versate in atti da CP_2 quali docc.20-21-22 che si esibiscono al teste sono pertinenti all'arco temporale di produzione dei dispositivi di cui alle etichette versate quale doc.23, come si evince dalle date sulle predette certificazioni?” Si indicano quali testi: -l'avv. , Regulatory Manager, resid. Testimone_2
Corsico (MI), in Via 4 Novembre 54; , n. a Udine il AR7
pag. 10/34 20/12/1971, resid. in Belgio;
resid. a Forgaria nel Friuli, Testimone_3
Via Sompcreta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 25.9.2022 n. 1600/2022 il Tribunale di Venezia ha a) condannato l' al risarcimento AR dei danni in favore del paziente , liquidati nella somma di Parte_1 euro 69.224,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (punto 1 del dispositivo); b) respinto la domanda del contro l' Pt_1 Parte_2
(punto 2 del dispositivo), c) respinto la domanda
[...] riconvenzionale trasversale dell' AR contro l' (punto 3 del dispositivo) e d) Parte_2 dichiarato “non luogo a provvedere” sulla domanda di CP_12
(punto 4 del dispositivo). Le spese legali attoree e le spese della
[...] consulenza preventiva sono state poste a carico dell' AR
(punti 5 e 6 del dispositivo) e tutte le restanti spese
[...] legali sono state compensate (punto 8 del dispositivo). Non è stata accolta la domanda attorea di rifusione delle spese per una perizia stragiudiziale e di assistenza stragiudiziale (punto 7 del dispositivo).
1.1 La causa di merito è stata preceduta da una consulenza preventiva affidata al medico legale dott. e all'ortopedico Persona_1 dott. . Persona_2
1.2 aveva dedotto di essere stato operato nel luglio Parte_1
2009 presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Portogruaro per coxoartrosi sinistra e nel febbraio 2011 per una revisione chirurgica presso l'ospedale S. Antonio di Padova. Nell'ottobre 2013 il paziente pag. 11/34 aveva subito un terzo intervento per la rottura della base del colletto d'innesto fra stelo e torretta, sempre a Padova, e nel luglio 2014 un quarto intervento per la rimozione dei cerchiaggi metallici.
1.3 Dalla consulenza preventiva emergeva la negligente esecuzione del primo intervento eseguito presso l'Ospedale di Portogruaro: l'
“impianto di stelo femorale retto, risultato lievemente sottodimensionato e poco affondato rispetto al canale femorale, seguito da mancata osteointegrazione con sintomatologia dolorosa ingravescente … la scelta delle dimensioni dello stelo dipendeva da decisione intraoperatoria che si era rivelata inadeguata e non in linea con le consuetudinarie leges artis … una spongiosa particolarmente densa aveva indotto l'operatore a ritenere sufficiente l'impianto di uno stelo di piccole dimensioni, ma questo si era rivelato insufficiente e tutto questo avrebbe dovuto essere a nostro parere meglio valutato ex ante anche in relazione al sovrappeso ed età ancora lavorativa del paziente”.
Di certo, inoltre, i due interventi effettuati nell'arco di soli tre anni avevano inciso su quello che avrebbe potuto essere l'esito atteso in caso di esecuzione corretta del primo impianto. A ogni intervento si associa una reazione cicatriziale periprotesica con indebolimento muscolare del medio gluteo, con rischi di rigidità articolare e limitazione funzionale, infezioni o lussazioni della protesi
1.4 La consulenza preventiva non aveva evidenziato alcuna responsabilità dei sanitari dell' Il secondo AR8 intervento di revisione protesica era stato necessariamente molto più invasivo del primo. Secondo i CTU, tuttavia, apparivano corrette sia la scelta dell'intervento che le modalità esecutive. La protesi selezionata era ex ante idonea rispetto alle conoscenze scientifiche dell'epoca. La
pag. 12/34 rottura dello stelo di revisione si era verificata all'improvviso “molto probabilmente in dipendenza di problemi morfologici del manufatto protesico”. I sanitari dell' avevano Parte_2
“inconsapevolmente … impiantato una protesi difettosa al paziente”. Per
i consulenti la metallosi repertata era indicativa di frizione e usura e induceva a pensare a un lavoro o movimento autonomo delle componenti, anche se il riesame delle immagini radiografiche non aveva evidenziato disassamenti o difetti dell'impianto.
1.5 La valutazione degli esiti invalidanti derivanti da tre interventi è stata valutata complessivamente. Confrontando quanto sarebbe stato lecito attendersi da un iter clinico-terapeutico a quello posto in essere ma senza complicanze e la situazione attuale, è individuabile un periodo di ulteriore malattia di dodici mesi (DTT un mese;
DTP 50% cinque mesi e DTP 40% sei mesi). Del danno biologico permanente complessivo del
30%, il pregiudizio risarcibile quale maggior danno è del 16%. La sofferenza è considerabile di grado medio elevato nel primo mese e di grado medio nel periodo successivo.
1.6 Applicate le Tabelle del Tribunale di Venezia 2020, tenuto conto dell'età del danneggiato (n. il 7.11.56) all'epoca dell'ultimo intervento risalente al luglio 2014, il danno biologico permanente è stato stimato in euro 35.524,00, il danno morale in euro 15.000,00 e il danno biologico temporaneo in euro 17.700,00. Le spese mediche documentate sono state calcolate in euro 1.000,00. Mancavano i presupposti, in assenza di prova sia pure presuntiva, per una personalizzazione. Non erano rimborsabili le spese di assistenza legale e medico legale per la fase stragiudiziale in difetto di prova del pagamento.
pag. 13/34 1.7 L'esclusione della responsabilità dell' Parte_2 comportava l'assorbimento della domanda di manleva da essa proposta
contro
Dovevano invece essere respinte sia la AR2 domanda di risarcimento attorea che la domanda traversale dell'
[...]
contro l' . AR Parte_2
1.8 L' è stata condannata al pagamento delle spese AR di CTU, di CTP e delle spese legali (della “fase sommaria”, della
“mediazione obbligatoria” e del “merito”). Le ulteriori spese sono state compensate.
2. La sentenza è stata appellata a) dal paziente , che Parte_1 richiede una maggiore liquidazione del danno;
b) dall' AR
, che chiede il rigetto delle domande nei propri
[...] confronti o, in subordine, di accertare le corresponsabilità dell' Pt_2
e di c) da Parte_2 AR2 CP_12 per la mancata rifusione delle spese di lite.
[...]
3. ha richiesto che, in riforma della sentenza, il Parte_1 danno sia rideterminato in euro 151.554,00 o, in subordine, in euro
147.183,00. Lamenta:
3.1 che il Tribunale è incorso in un errore nella liquidazione del danno biologico perché “viene liquidato il controvalore di 15 punti d'invalidità permanente anziché il danno differenziale a partire dal 16^ punto sino al 30^”. Avrebbe inoltre dovuto considerarsi l'età della persona all'epoca del primo intervento (55 anni) e non dal terzo intervento (60 anni), con aumento del valore del singolo punto d'invalidità. La sola pag. 14/34 invalidità permanente avrebbe dovuto essere liquidata in euro
67.220,10;
3.2 che il danno morale avrebbe dovuto essere liquidato secondo la scala di gravità indicata dal CTU (grado marcato: 40%) mentre il consulente fa riferimento a “indicazioni fornite da elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla versione dei parametri del 2020”, indicando una sofferenza soggettiva medio elevata e di grado medio;
3.3 che sulla scorta dell'intensità dei patimenti (considerati medio elevati per il primo mese e di grado medio nei successivi undici mesi), per l'invalidità temporanea avrebbe dovuto liquidarsi la somma di euro
130/giorno;
3.4 che la scelta delle Tabelle del Tribunale di Venezia è stata motivata affermando che le Tabelle del Tribunale di Milano non prevedono una liquidazione separata fra danno biologico e danno morale mentre la versione 2021 delle tabelle del Tribunale di Milano distingue fra danno dinamico – relazionale e sofferenza soggettiva interiore, sicché non si giustifica la scelta di non applicare le Tabelle più diffuse sul territorio nazionale;
3.5 che l'attore aveva “adeguatamente dedotto” in ordine alle ragioni che giustificavano la personalizzazione del danno facendo riferimento al
“peggioramento della qualità della vita e delle relazioni patite … a causa dell'esito sfavorevole degli interventi chirurgici” e formulato istanze istruttorie. Le allegazioni giustificano una personalizzazione del 30% del danno permanente.
pag. 15/34 4. L' ha chiesto che, in AR riforma della sentenza, sia esclusa la propria responsabilità o, in subordine, di accertare il grado di responsabilità attribuibile all'
[...]
e a condannando queste Parte_2 AR2 ultime a tenerla indenne dalle somme pagate al danneggiato. Lamenta:
4.1 l'erronea qualificazione della domanda di risarcimento perché
l'attore aveva sollevato “un addebito di responsabilità” anche nei riguardi dell' , riconnettendo all'intervento Parte_2 eseguito a Padova un danno biologico da inabilità temporanea e un danno morale per la scoperta della rottura della protesi;
4.2 che i CTU avevano escluso il rapporto causale tra il primo intervento eseguito presso l'ospedale di Portogruaro e la rottura della protesi, perché il cedimento meccanico non aveva trovato “cause favorenti” nell'intervento eseguito nell'ospedale di Portogruaro. Per i
CTU la rottura della protesi, dovuta a un difetto intrinseco del manufatto, costituisce una complicanza rilevante non solo sul piano medico-scientifico ma anche su quello tecnico-scientifico. La rottura della protesi non avrebbe dovuto essere considerata una complicanza solo rispetto al secondo intervento. Deve ravvisarsi un'interruzione del nesso di causa tra la condotta dei sanitari di Portogruaro e il danno, da ricondursi esclusivamente alla rottura della protesi. All'esito del periodo di riabilitazione successivo al secondo intervento, il paziente si trovava in “una situazione di ripristino della funzionalità degli arti e senza dolori”. Lo stato di piena guarigione si era protratto per 33 mesi e sarebbe proseguito per lunghissimo tempo se non si fosse verificato un evento non ricollegabile all'operato dei sanitari;
pag. 16/34 4.3 che apoditticamente l'intero danno è stato attribuito al primo intervento in violazione dell'art. 1225 c.c. perché la rottura della protesi non costituiva una conseguenza dannosa prevedibile nel momento in cui era sorta l'obbligazione dell' e in AR ogni caso la responsabilità per tale danno non avrebbe dovuto farsi ricadere solo sull' . Avrebbe dovuto approfondirsi, AR anche tramite l'esame della protesi, il grado d'incidenza sul danno del primo intervento e quello della rottura della protesi;
4.4 che il Tribunale non si era pronunciato, pur dando atto della domanda trasversale proposta dall' AR contro entrambe le altre convenute, sulla domanda trasversale di regresso proposta dall'
contro
I AR AR2
CTU avevano dedotto di non essere in grado di stabilire se la causa della rottura risiedesse in un difetto di costruzione o un difetto di montaggio. non avrebbe potuto eccepire la prescrizione AR2 prevista dal d.l.gs. n. 206 del 2005 perché la fornitura della protesi non rientra in un rapporto di consumo e in ogni caso l' AR può avvalersi dell'interruzione della prescrizione dell' ; Parte_2
4.5 che, nel ritenere sottodimensionata la protesi, i CTU non avevano considerato che in un numero limitato di casi protesi delle stesse dimensioni vanno incontro a mobilizzazione anche in pazienti normopeso o sottopeso e che la protesi impiantata era stata individuata per attagliarsi il più possibile alle condizioni morfologiche del paziente
(canale midollare ristretto a fronte di tessuto osseo corticale molto spesso). Rispetto alle osservazioni, i CTU avevano risposto che la mancata osteointegrazione dimostra ex post che la scelta non era corretta. La valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ex ante sulla pag. 17/34 base degli elementi a disposizione dei sanitari. L'affondamento ulteriore della protesi aveva determinato la frattura del femore per l'eccessiva pressione concentrata sulla corticale esterna. Non era stato nemmeno valutato se il ritardo nell'esecuzione della revisione della protesi fra l'aprile 2010 (momento indicato dai sanitari di Portogruaro) e febbraio
2011 avesse compromesso la situazione;
4.6 che avrebbero dovuto essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di
Milano per assicurare che il risarcimento fosse coerente con i parametri normalmente in uso sul territorio nazionale. È stato liquidato un danno difforme rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della tabella milanese;
4.7 che gli oneri della CTU avrebbero dovuto essere distribuiti in capo
“a tutte le parti convenute” perché la complicanza era dipesa da un difetto della protesi e il caso presentava un certo grado di complessità.
5. L' ha anche contestato i AR motivi dell'appello principale osservando che, stante il motivo di appello sulle tabelle del Tribunale di Milano, perdono di rilevanza gli altri motivi fondati sulle modalità di applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Venezia. È illogico quantificare nella misura del 15% un danno da malpractise laddove la rottura della protesi non è qualificabile come malpractise ma come complicanza. Non è corretto retrodatare la valutazione dell'età del danneggiato al primo intervento perché i CTU avevano considerato la situazione attuale. Quanto al danno morale, un grado di sofferenza marcato non è parificabile al valore medio di sofferenza indicato dai consulenti. Non erano state allegate circostanze peculiari per consentire una personalizzazione del danno temporaneo e pag. 18/34 del danno permanente. I capitoli di prova non riguardano circostanze specifiche ed eccezionali, che esulano dall'ordinaria compromissione delle attività quotidiane.
6. ha chiesto che, in riforma della AR2 sentenza, le “aziende sanitarie autrici della chiamata in causa” siano condannate a rifonderle le spese processuali. Ha lamentato:
6.1 di non essere stata posta nelle condizioni di esaminare la protesi espiantata e di aver inutilmente chiesto la sua esibizione. Le cause del cedimento della protesi non erano state chiarite dai consulenti. Da un lato, la metallosi lasciava ipotizzare uno sfregamento fra le componenti protesiche e, dall'altro, le radiografie non evidenziavano difetti d'impianto chirurgico. Cause alternative a un difetto di produzione possono essere il difetto di montaggio o assemblaggio in sala operatoria;
l'errata scelta di una protesi in relazione alla struttura fisica del paziente o un'attività fisica del paziente contraria alle istruzioni per l'uso del prodotto. L'obesità del paziente può aver sottoposto la protesi a carichi non accettabili e la non perfetta pulitura/asciugatura delle superfici può aver determinato un'impropria lubrificazione;
6.2 che solo l' avrebbe potuto invocare Parte_2 una responsabilità contrattuale e di aver eccepito la prescrizione perché era trascorso un anno dalla consegna. La responsabilità da prodotto difettoso non prescinde dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico tra difetto e danno.
7. L' ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_2 domande dell'appellante principale i cui effetti possono rivolgersi contro pag. 19/34 l'azienda e di tutte le domande proposte in via di appello incidentale sempre contro l'azienda. Nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello dell' , ha chiesto di AR condannare a tenerla indenne dalle somme AR2 pagate. Ha evidenziato:
7.1 che l'appello principale riguarda unicamente il quantum e non contiene domande contro l' . Correttamente il Parte_2 giudice aveva sottolineato che parte attrice non aveva indicato quali profili di responsabilità fossero individuabili in capo all' Parte_2
Nel giudizio di primo grado la domanda attorea era stata
[...] rivolta contro l' unicamente come “soggetto Parte_2 interposto” rispetto al fornitore della protesi;
7.2 che i CTU avevano ritenuto che la mobilizzazione della protesi, dopo un anno e mezzo dall'intervento, era una conseguenza della scelta errata della protesi da parte dei sanitari dell'ospedale di Portogruaro.
Senza l'errore commesso nel primo intervento, non vi sarebbero stati ulteriori interventi e questi ultimi sarebbero stati necessariamente via via più invasivi;
7.3 che il tempo trascorso dall'espianto inficerebbe “certamente” gli eventuali accertamenti sulla protesi espiantata;
7.4 di non aver richiamato la disciplina dei vizi ma fatto valere la responsabilità contrattuale per danni di “in ragione AR2 del problema morfologico del manufatto protesico fornito”. Una protesi affetta da problemi morfologici “non può certamente essere ritenuta in grado di assolvere alla propria funzione economico sociale …
pag. 20/34 Integrando, pertanto, la consegna di una protesi difettosa un vero e proprio inadempimento dell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, il regime applicabile torna a essere quello dell'art. 1218
c.c.”;
7.5 che dalla relazione 17 luglio 2015 del direttore UOC ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S. Antonio risulta che il fornitore avesse riferito di 13 rotture dello stelo in oltre 22.000 impianti protesici, condividendo l'opinione dell'esistenza di una rottura da problematiche strutturali, tenuto conto della correttezza dell'impianto effettuato dai sanitari e dell'assoluta regolarità emersa dai controlli radiografici.
8. Con ordinanza 12 aprile 2023, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, su istanza dell' è AR9 stata ordinata all' l'esibizione della protesi Parte_2 espiantata e degli eventuali frammenti. Con ordinanza 19 maggio 2023
è stata rinnovata la CTU in appello, nominando un collegio peritale con il medico legale dott. lo specialista in ortopedia Persona_3 dott. e l'ing. per le valutazioni sulla CP_20 Persona_4 protesi. L'incarico ha avuto a oggetto il seguente quesito: “… [i CTU] a) dicano se la protesi utilizzata dai medici dell'ospedale di Portogruaro possa ritenersi, secondo un giudizio ex ante, sottodimensionata e poco affondata rispetto al canale femorale o se invece fosse adeguata alle condizioni del paziente;
b) dicano se sia più probabile che la protesi di
dai sanitari dell'ospedale di Padova Parte_3 abbia ceduto per un difetto costruttivo intrinseco, un difetto di montaggio e/o impianto da parte dei medici o per l'eventuale sottovalutazione dell'obesità del paziente;
c) valutino l'apporto causale
pag. 21/34 al danno biologico complessivo del paziente attribuibile all'intervento dei medici dell'ospedale di Portogruaro del 2009, a un difetto di montaggio
e/o impianto della protesi da parte dei sanitari dell'ospedale di Padova del 2011 e a difetti intrinseci della protesi di . AR2
9. I CTU e sono giunti alle seguenti Per_3 CP_20 Per_4 conclusioni:
9.1 nell'intervento del 9 febbraio 2011 era stato utilizzato un modello protesico idoneo per il paziente (stelo Revision 16 per 140 mm, torretta femorale da 70 mm) e l'intervento appare condotto “in maniera tecnicamente ineccepibile” (v. relazione 3.7.24, p. 70), come risulta dal referto operatorio e dagli accertamenti radiologici. Dalle immagini lo stelo risulta correttamente posizionato e non affondato in modo insufficiente rispetto al canale femorale. Non può ritenersi nemmeno sottodimensionato;
9.2 gli accertamenti condotti sulla protesi inducono a ritenere che vi sia stata una “rottura per fatica” causata da incisioni superficiali conseguenti a manovre di assemblaggio o di impianto nel paziente oppure provocate da manipolazione della protesi in epoca precedente al suo impianto. Le incisioni sono state aggravate dalla loro collocazione all'altezza della sede filettata del “cono Morse” dello stelo. Non sono stati viceversa rilevati difetti costruttivi intrinseci capaci di provocare il cedimento. La rottura per fatica non è compatibile con fenomeni di sovraccarico associati all'obesità del paziente;
pag. 22/34 9.3 il danno biologico è interamente riconducibile a incisioni superficiali della protesi impiantata da parte dei medici dell'
[...]
. Parte_4
10. Le conclusioni della nuova CTU sono significativamente diverse rispetto alla consulenza preventiva dei medici legali dott.
e (il secondo è anche dirigente Persona_1 Persona_2 ospedaliero UO ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Treviso) secondo cui:
- nel primo intervento era stato utilizzato uno stelo “lievemente sottodimensionato” e “poco affondato rispetto al canale femorale”, a cui aveva fatto seguito una mancata osteointegrazione e una concomitante sintomatologia dolorosa;
- nel secondo intervento non erano ravvisabili censure e la rottura dello stello si era verificata probabilmente in presenza di problemi morfologici del manufatto protesico.
Mentre la consulenza preventiva aveva ipotizzato uno scarso affondamento dello stelo da parte dei sanitari che avevano eseguito il primo intervento presso l'ospedale di Portogruaro nonché l'esistenza di difetti nella protesi sostituita presso l'ospedale S. Antonio, la nuova CTU ha escluso errori degli operatori dell'ospedale di Portogruaro e spiegato che la rottura dello stelo è stata causata da una non idonea manipolazione in sede d'impianto.
10.1 L'accertamento dei nuovi CTU è rispettoso dei limiti dell'incarico e del principio della domanda. I limiti dell'attività dei CTU vanno esaminati tenendo conto di un noto precedente giurisprudenziale (Cass.,
s.u. sent. n. 3086 del 2022). La giurisprudenza ha anche evidenziato che la deduzione di fatti d'inadempimento emersi all'esito della c.t.u.
pag. 23/34 non integra un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del
2024). Il punto b) del quesito (“dicano se sia più probabile che la protesi di impiantata dai sanitari dell'ospedale di AR2
Padova abbia ceduto per … un difetto di montaggio e/o impianto da parte dei medici”) consentiva ai consulenti di prendere in considerazione incisioni verificatesi nella fase d'impianto della protesi e il loro ruolo causale nella successiva rottura del dispositivo. Nel difetto di montaggio
è compreso anche una non corretta manipolazione nella fase d'impianto del dispositivo.
10.2 Evidenziato il contrasto fra le due consulenze, il Collegio ritiene che debbano essere preferite le conclusioni degli ausiliari Per_3
e perché a) solo il secondo collegio peritale disponeva di CP_20 Per_4 tutte le competenze pluri-specialistiche necessarie per affrontare il caso;
b) ai nuovi consulenti era stato chiesto di focalizzare l'attenzione nel parere sulla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Portogruaro ponendosi in una prospettiva ex ante; c) i nuovi consulenti, a differenza dei primi, hanno potuto prendere in esame la protesi e svolgere delle considerazioni conoscendo l'esito delle analisi eseguite sul dispositivo medico. Le valutazioni sulle responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di
Portogruaro devono considerarsi superate dal secondo più approfondito elaborato peritale. I primi consulenti erano giunti a delle conclusioni necessariamente incomplete, non avendo eseguito accertamenti sulla protesi.
10.3 La condotta processuale dell' Pt_2 Parte_2 pregiudica fortemente la credibilità delle sue difese. Assume particolare significato a livello presuntivo che in un processo in cui era stato pag. 24/34 ipotizzato un difetto intrinseco di una protesi sia stato necessario un ordine di esibizione del giudice di secondo grado (v. ordinanza 12 aprile
2024) perché la struttura ospedaliera esibisse la protesi espiantata e che l'esame diretto della protesi abbia fatto emergere profili di criticità proprio nella condotta del personale della struttura che aveva la disponibilità della protesi.
10.4 I nuovi consulenti hanno chiarito che, qualora si facesse discendere il sottodimensionamento della protesi dalla mobilizzazione asettica dovrebbe giungersi alla (non ragionevole) conclusione che tutte le mobilizzazioni asettiche derivino da un sottodimensionamento.
Tenendo conto degli elementi a disposizione dei sanitari che eseguirono l'intervento nell'ospedale di Portogruaro, la protesi era adeguata alle caratteristiche del paziente. L'immagine radiologica intraoperatoria consente di considerarla corretta per dimensioni e affondamento (v. relazione 3.7.24, p. 89). Sullo specifico punto, il Collegio giudicante non ha motivo per dubitare del perentorio giudizio espresso dai propri ausiliari.
10.5 Deve dunque escludersi che sulla base del nuovo accertamento tecnico – a differenza di quanto ha sostenuto la difesa del (v. Pt_1 comparsa conclusionale, pag. 5) - possa ancora individuarsi una responsabilità contrattuale dell' . I AR dolori che il paziente aveva continuato a lamentare rimangono compatibili con la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
10.6 I consulenti hanno precisato che il fronte di rottura della protesi e la localizzazione del suo inizio (cricca) consentono di ritenere, con elevata probabilità, che la rottura sia collegata alla fase d'impianto del pag. 25/34 dispositivo – e non di espianto - perché diversamente la rottura non si sarebbe verificata con le caratteristiche e le tempistiche registrate. Non si comprende come la difesa dell' tragga delle Parte_2 conclusioni opposte dalle immagini fotografiche allegate alla comparsa conclusionale e possa definire apodittiche le conclusioni degli ausiliari. I fenomeni di ossidazione sono conseguenti al lunghissimo periodo di permanenza di componenti biologiche sulla protesi espiantata circa dieci prima dell'analisi di laboratorio (v. relazione 3.7.24, p. 104). Il ritardo con cui gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti sono imputabili alla parte che aveva in custodia la protesi e cioè proprio all' Parte_2 che contesta i risultati dell'elaborato peritale
[...]
11. L'esito della nuova attività istruttoria comporta delle importanti conseguenze processuali. Rispetto ai motivi dell'appello principale di limitati al quantum debeatur, appare preliminare l'esame Parte_1 dei motivi di appello incidentali attinenti all'individuazione della struttura medica che deve rispondere del danno. Deve essere esclusa la responsabilità dell' e, nello AR stesso tempo, non può nuovamente valutarsi la responsabilità dell . Parte_2
11.1 L'assenza di responsabilità è stata fatta valere dall'appellante
con il quinto motivo di AR appello incidentale. Non potendo muoversi alcun rimprovero ai sanitari che eseguirono il primo impianto sia per la scelta dell'intervento, sia per la tipologia di protesi impiantata sia per l'esecuzione dell'atto operatorio, la struttura ospedaliera ha dimostrato ex art. 1218 c.c. che l'inadempimento – mancata risoluzione del quadro doloroso con necessità di procedere a un intervento chirurgico di pag. 26/34 revisione - è dipeso da causa non imputabile ai sanitari dell'Ospedale di
Portogruaro o altra causa imputabile all' , con AR esclusione di ogni responsabilità della struttura. La responsabilità della struttura verso il paziente è di natura contrattuale e non oggettiva. La prova liberatoria è emersa dalle risultanze del secondo accertamento tecnico. Con l'accoglimento del quinto motivo, la domanda di risarcimento di risarcimento contro la struttura deve essere rigettata.
Ne consegue l'assorbimento dei restanti motivi di appello incidentale dell' relativi alla questione della AR responsabilità e alla quantificazione del danno: i primi tre sulla co- responsabilità della seconda struttura che ha preso in cura il paziente;
il quarto sulla domanda traversale nei confronti del produttore della protesi e il sesto sul quantum. L'ultimo motivo dell'appello incidentale sulle spese di CTU deve essere accolto perché i costi degli accertamenti tecnici non possono gravare su una struttura che non deve rispondere del danno.
11.2 Nel giudizio di primo grado aveva agito contro Parte_1 entrambe le (v. conclusioni memoria ex art. 183, comma Parte_2
6, n. 1 c.p.c., p. 10 e 11). Dopo che la domanda attorea è stata rigettata nei confronti dell' i cinque motivi di Parte_2 appello incidentale del hanno riguardato unicamente la Pt_1 quantificazione del danno. Anche dopo l'appello incidentale dell'
[...]
, la difesa di non ha CP_1 AR Parte_1 proposto un appello incidentale condizionato nei confronti dell nei modi e nei termini dell'art. 343 Parte_2
c.p.c. (v. l'atto di appello principale e il verbale dell'udienza del 12 aprile
2023) sicché il paziente non può avvalersi dell'esito della nuova consulenza nei confronti dell' . Da un lato, la Parte_2
pag. 27/34 preclusione processuale derivante dal giudicato interno impedisce di valutare nuovamente la responsabilità contrattuale dell' Parte_2
nei confronti del paziente e, dall'altro, la nuova CTU porta a
[...] escludere che del danno possa rispondere l' AR
.
[...]
11.3 La difesa del sostiene, che qualora per l'effetto della Pt_1 nuova CTU, la responsabilità sia accertata nei confronti di un altro soggetto convenuto o chiamato in causa, la domanda risarcitoria deve intendersi automaticamente estesa nei suoi confronti. A sostegno di tale argomentazione richiama Cass., sez. 3, ord. n. 16919 del 2019. Il precedente non è pertinente perché riguarda la chiamata in causa da parte del convenuto del c.d. del terzo responsabile ed afferma “[s]e la chiamata in causa del terzo è fatta dal chiamante per escludere la propria ed affermare in via alternativa quella del chiamato, non è fondata su un rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello fatto valere dall'attore, ma è fondata sul medesimo rapporto fatto valere dall'attore (sulla coesistenza, in termini di subordinazione o anche di cumulo delle due domande v. Cass. 5444/2006; Cass. 27856/2008).
Come ripetutamente affermato da questa Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità
e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio”. Nel caso in esame l'attore pag. 28/34 aveva agito contro due aziende sanitarie (si tralascia la posizione della terza chiamata perché la nuova CTU non ha evidenziato responsabilità a suo carico). Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della prima azienda ed aveva espressamente escluso la responsabilità della seconda azienda. Affinché nel giudizio d'impugnazione possa accertarsi la responsabilità nei confronti della seconda azienda sarebbe stato indispensabile proporre quantomeno un appello incidentale condizionato ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.:
“se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”. A seguito dell'impugnazione incidentale dell' , non poteva più AR Parte_1 confidare che il gravame avrebbe riguardato unicamente il quantum debeatur.
11.4 La difesa del afferma ancora che la riproposizione dalla Pt_1 parte vittoriosa di domanda non esaminata in primo grado, perché ritenuta assorbita, può operarsi durante tutto il corso del giudizio di appello. L'argomento è privo di pregio. Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass., s.u., sent. n.
7940 del 2019). La regola posta dall'art. 346 c.p.c., inoltre, non è sicuramente applicabile al caso in esame. La domanda di risarcimento proposta dal contro l' non poteva Pt_1 Parte_2 ritenersi assorbita, essendo stata esplicitamente rigettata. Non trova pag. 29/34 alcuna giustificazione l'ulteriore richiamo operato dal difensore all'art. 345 c.p.c., che pone la regola del divieto di domande nuove in appello.
Le domande eccezionalmente ammesse sono quelle espressamente indicate dall'art. 345 c.p.c. e sicuramente la norma non può servire per proporre un'impugnazione al di fuori dei limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo. L'esito dell'attività istruttoria non costituisce un “fatto sopravvenuto” che consente a una parte la proposizione di domande non tempestivamente formulate.
12. Tutti i motivi dell'appello principale del rimangono Pt_1 assorbiti per effetto della mancata conferma della responsabilità dell' e per la mancata impugnazione AR della sentenza da parte del nei confronti dell' Pt_1 Parte_2
[...]
13. La riforma della sentenza concerne le statuizioni di cui ai punti
1), 3) e 4) del dispositivo. La domanda di contro Parte_1
l' non è accoglibile (punto 1 del AR dispositivo). La riforma non può riguardare, perché non sottoposti a gravame, il punto del dispositivo relativo al rigetto della domanda di risarcimento nei confronti dell' (punto 2 del Parte_2 dispositivo) e quello relativo ai costi della perizia stragiudiziale e delle spese di assistenza stragiudiziale (punto 7 del dispositivo). La domanda trasversale dell' verso l' AR Parte_2
e le domande delle due contro Parte_2 AR2 rimangono assorbite (punti 3 e 4 del dispositivo). A seguito della parziale riforma della sentenza devono essere nuovamente prese in considerazione le spese processuali e degli accertamenti tecnici, che il pag. 30/34 giudice di primo grado aveva disciplinato nei punti 5, 6 e 8 del dispositivo.
14. Il contrasto tra le due consulenze tecniche costituisce grave ed eccezionale motivo che consente ex art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, di compensare le spese processuali fra , da un lato, e l Parte_1 [...]
e l , dall'altro, per AR Parte_2 entrambi i gradi di giudizio. Dopo due accertamenti tecnici l'esistenza di un danno iatrogeno rimane confermato. La consulenza preventiva aveva individuato profili di responsabilità di una delle strutture mentre la nuova CTU è giunta a opposte conclusioni. L'esito complessivo della lite per il danneggiato era poco prevedibile.
15. I due motivi di appello incidentale di AR2 finalizzati a una diversa regolamentazione delle spese processuali, non possono essere accolti.
15.1 A seguito della consulenza preventiva sembrava emergere che la protesi fosse difettosa e pertanto non idonea a svolgere la sua funzione.
La prescrizione non avrebbe potuto iniziare a decorrere contro il produttore del dispositivo medico sino alla manifestazione del danno. La nuova consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello ha invece escluso, come sempre sostenuto da che la AR2 protesi presentasse difetti strutturali. Deve pertanto concludersi che non
è ravvisabile alcuna responsabilità del produttore. Non ne consegue, tuttavia, la condanna delle due , che hanno esteso il Parte_2 contraddittorio nei confronti del produttore, al pagamento delle spese processuali in suo favore.
pag. 31/34 15.2 La domanda formulata con chiamata in causa dell' Parte_2
contro il produttore e la domanda trasversale dell'
[...] [...]
sempre contro il produttore devono ritenersi CP_1 AR entrambe assorbite, posto che nessuna delle due è stata Parte_2 condannata al risarcimento del danno in favore del paziente.
L'estensione del contraddittorio nei confronti del produttore non si presentava manifestamente infondata o palesemente arbitraria nel momento processuale in cui è avvenuta, tenuto conto delle considerazioni espresse nella consulenza preventiva su un presunto difetto della protesi. Secondo la giurisprudenza, in forza del “principio della causazione”, le spese della terza chiamata AR2 dovrebbero allora ricadere sull'attore, che agendo in giudizio aveva dato causa alle chiamate, e non sulle convenute (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
31889 del 2019, Cass., sez. 2, ord. n. 23123 del 2019 e Cass., sez. 2, sent. n. 23552 del 2011).
15.3 Sennonché, le stesse ragioni che giustificano la compensazione delle spese fra e le due , giustificano la Parte_1 Parte_2 compensazione delle spese anche fra il , rimasto soccombente Pt_1 rispetto alle due convenute , e la terza chiamata Parte_2
Non si può prescindere da come si presentasse la AR2 lite sino alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
16. Le spese degli accertamenti tecnici (consulenza preventiva e consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di appello, comprese le autorizzate spese di laboratorio) devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore – appellante principale . I compensi Parte_1 degli ausiliari nominati dalla Corte d'appello sono stati liquidati con pag. 32/34 decreto 9.7.2024. Le spese di laboratorio erano state poste a carico in via provvisoria di con ordinanza 25.10.2023. AR2
L'esito complessivo del processo esclude che i costi di tutti gli accertamenti tecnici possano essere accollati alle altre tre parti del giudizio, non essendo stata accertata la loro responsabilità.
17. L'Azienda ha documentato di aver AR provveduto ai pagamenti delle somme previste dalla sentenza di primo grado in favore dell'attore e del difensore distrattario Parte_1 avvocato Matteo Andriollo (v. mandati di pagamento depositati in data
16 luglio 2024 in favore di e dell'avvocato Andriollo). Parte_1
Essendo stata riformata la sentenza, tutte le somme ricevute devono essere restituite. In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass., sez. 3, sent. n. 8215 del 2013). Le spese corrisposte al difensore distrattario dovranno pertanto essere restituite dallo stesso legale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 AR
dell' e
[...] Parte_2 CP_12
e degli appelli incidentali dell'
[...] AR
pag. 33/34 e avverso la sentenza del Tribunale CP_1 AR2 di Venezia 15.9.22 n. 1600/2022, così provvede:
1. in riforma parziale della sentenza, che per il resto conferma:
1.1 rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da contro l' ; Parte_1 AR
1.2 dichiara assorbite la domanda traversale proposta dall'
[...]
contro l' e AR Parte_2 le domande proposte dall' e AR dall' contro Parte_2 AR2
1.3 compensa le spese processuali del giudizio di primo grado fra tutte le parti;
1.4 pone in via definitiva le spese della consulenza preventiva a carico di;
Parte_1
2. condanna e il difensore antistatario avvocato Parte_1
MATTEO ANDRIOLLO a restituire all' AR le somme rispettivamente ricevute in forza della provvisoria
[...] esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3. pone in via definitiva le spese della CTU del giudizio di appello a carico di;
Parte_1
4. compensa le spese processuali del giudizio di appello fra tutte le parti.
Venezia, 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2253/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ALESSANDRO DI BLASI, con studio in Borgo
S. Giovanni n. 24, Chioggia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), AR P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario PAOLA GAZZI, con studio in VIA Orioli n. 1, TREVISO
(C.F. ), assistita e Parte_2 P.IVA_2 difesa dagli Avvocati domiciliatari MANUELA TRIVELLIN e VIRGINIA
GABELLI, con studio in via E. Degli Scrovegni, n. 14, Padova
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocato domiciliatario SANDRO CONTENTO, con studio in Via
Carducci n. 10, Trieste
PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 15 settembre 2022, n. 1600 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma della sentenza 1600/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.09.2022,
(limitatamente al capo 1 del dispositivo): in via principale: Ritenute applicabili le Tabelle Milanesi di liquidazione del danno biologico 2021 e considerata l'età del danneggiato alla data del primo intervento presso l'Ospedale di Portogruaro (55 anni), condannarsi CP_1
al pagamento a favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di € 151.554,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in via subordinata
Ancora ritenute applicabili le Tabelle milanesi di liquidazione del danno
2021, qualora venisse ritenuto che l'insorgenza del danno permanente nell'appellante decorra dalla data del terzo intervento (quindi considerata l'età pari ad anni 60), condannarsi CP_1 al pagamento a favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di € 147.183,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
In ulteriore subordine: Ritenute applicabili le Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Venezia aggiornate al 2020 e considerata l'età del danneggiato alla data del primo intervento presso l'Ospedale di Portogruaro (55 anni), condannarsi CP_1
al pagamento a favore del sig. al
[...] Parte_1 pagamento della somma di € 127.322,14 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, ovvero la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
In ogni caso:- Dedotto quanto eventualmente pagato, nelle more della presente impugnazione, dalla debitrice CP_1
pag. 2/34 ORIENTALE in esecuzione della sentenza impugnata;
- Spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi;
In via istruttoria: Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui capitoli da 9) a 20) indicati nella memoria ex art. 183
n. 2 cpc di primo grado, che si riportano integralmente: 9) “Vero che attualmente l'attore lamenta lombalgia cronica per la quale deve assumere quotidianamente antidolorifici” 10) “Vero che durante i ricoveri spesso la sig.ra si faceva accompagnare in auto Controparte_3 da amici per recarsi in ospedale dal marito” 11) “Vero che durante i vari ricoveri la sig.ra si occupava quasi esclusivamente Controparte_3 dell'assistenza al marito, accompagnandolo alle varie visite e terapie”12) “Vero che il 4.9.2009 a causa di un crollo emotivo la sig.ra
è stata ricoverata presso l'ospedale di San Donà di Controparte_3
Piave fino al 23.9.2009” 13) “Vero che in detto periodo il sig. era Pt_1 assistito dai figli ed amici” 14) “Vero che prima del sinistro l'attore praticava l'hobbies della pesca assieme agli amici” 15) “Vero che prima del sinistro il sig. soleva fare lunghe passeggiate in montagna Pt_1 con gli amici e la famiglia” 16) “Vero che dopo il sinistro l'attore deve camminare con il sostegno di un bastone” 17) “Vero che dopo il sinistro l'attore cammina con zoppia sinistra” 18) “Vero che dopo il sinistro il sig. è impossibilitato a condurre l'autovettura” 19) “Vero che per Pt_1 tutti gli spostamenti deve farsi accompagnare in auto da amici e parenti” 20) “Vero che dopo il sinistro il sig. ha mutato il suo Pt_1 carattere diventando costantemente nervoso ed agitandosi e rinchiudendosi in casa” 21) “Vero che il mutamento di cui al cap. precedente è dovuto alla difficoltà per l'attore di deambulare e dei forti dolori” 22) “Vero che in particolare il sig. raffrontandosi con gli Pt_1 altri coetanei che avevano subito i medesimi interventi ed avendoli risolti provava forte rabbia” Si indicano a testi: su tutti i capitoli Sartorel
pag. 3/34 , , . Ancora in via istruttoria: In CP_4 Controparte_3 Tes_1 ordine alle istanze istruttorie di 4 si ribadiscono le contestazioni in CP_1 merito al documento 5) prodotto dalla controparte (dal quale si evince l'identificativo della protesi impiantata), che è privo di sottoscrizione e pertanto non sussiste certezza che la protesi indicata nel doc. 3) individuata negli archivi della sia la medesima impiantata al sig. CP_1
. La protesi inoltre è stata espiantata oltre dieci anni or sono e Pt_1 non vi è contezza delle modalità di conservazione del reperto nell'archivio ospedaliero, conseguentemente non è scontato che le condizioni del manufatto siano invariate o soggette a degrado. Si contesta quindi la validità ed efficacia della relazione di Ctu
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ORIENTALE: CP_1 CP_1
Nei confronti dell'appellante principale Parte_1
PRELIMINARMENTE - Dichiararsi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
l'intervenuta acquiescenza dell'appellante principale in Parte_1 ordine alle domande relative alla rifusione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e di CTP (capo 7 delle motivazioni dell'impugnata sentenza) e di rivalutazione monetaria. NEL MERITO In via principale:- rigettare, per le ragioni tutte in narrativa esposte, l'impugnazione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto o, in Parte_1 stretto subordine, ridursi la pretesa risarcitoria a quanto di diritto e di ragione. In via incidentale:- in principalità: in totale riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo all' Controparte_5 in relazione ai danni lamentati dal Signor e, per l'effetto, Parte_1 rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria da questo proposta;
- in via subordinata: - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere la convenuta pag. 4/34 comunque Controparte_6 corresponsabile dei danni patiti da e condannasse Parte_1 CP_7
4 al risarcimento dei danni in favore del Sig. , anche in
[...] Parte_1 solido con e/o con Controparte_8
accertarsi il grado di responsabilità imputabile Controparte_2 alla e il grado di responsabilità attribuibile ad CP_7 [...]
e/o a Controparte_9 Controparte_2 limitando la condanna di solo alla quota di responsabilità alla CP_10 stessa eventualmente attribuibile. In ogni caso, tenuto conto dell'ordinanza 12.4.2023, con la quale Codesta Spettabile Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, e del successivo pagamento da parte di
4 dell'importo di euro 90.320,00 in favore del signor CP_7 Pt_1
e di euro 19.134,20 in favore dell'Avv. Matteo Andriollo,
[...] difensore del signor nel procedimento di primo grado ed in favore Pt_1 del quale le spese di lite erano state liquidate quale procuratore antistatario, condannarsi il Signor e l'Avv. Andriollo, Parte_1 antistatario, a restituire ad in tutto o in AR1 parte, gli importi agli stessi da quest'ultima corrisposti in eccesso rispetto al grado di responsabilità eventualmente accertato in capo ad e/o comunque rispetto a quanto da quest'ultima effettivamente CP_7 dovuto, e/o condannarsi l' Controparte_8
in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro
[...] tempore, e/o in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere e/o restituire ad
[...] quanto da quest'ultima corrisposto al Signor AR1 Pt_1
e all'Avv. Andriollo, antistatario, in eccesso rispetto al grado di
[...] responsabilità alla stessa eventualmente attribuito e/o comunque rispetto a quanto da quest'ultima effettivamente dovuto. Il tutto con pag. 5/34 rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA: NEL MERITO
ED IN VIA PRINCIPALE: respingersi in toto le domande proposte sia dall'appellante i cui effetti si possano rivolgere all' Parte_2
nonché quelle proposte dalle convenute
[...] [...] in via di appello incidentale AR2 verso l' perché infondate in fatto ed in Parte_2 diritto e non provate, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla
[...]
di ritenere responsabile di danno AR
l' , si chiede di dichiarare e condannare la Parte_2
a tenere indenne l' AR3 Parte_2
in via diretta o di manleva, di qualsivoglia conseguenza
[...] pregiudizievole derivante dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nel caso di specie nei suoi confronti e comunque di quanto, nella non concessa ipotesi, fosse condannata dalla Corte a corrispondere per i fatti di cui è causa e per quanto di sua spettanza. IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte non ritenga di decidere la presente controversia sulla base delle risultanze della relazione peritale acquisita al procedimento di primo grado, si chiede – in via subordinata – che venga disposto l'integrale rinnovo della CTU, in quanto il quesito formulato sub a) non ha ricevuto alcun tipo di risposta, il riscontro formulato dai CCTTUU al quesito sub b) non è supportato dalle evidenze degli esami di laboratorio svolti nonché dalle conoscenze scientifiche riportate nel presente atto e il quesito sub c) patisce le conseguenze riflesse dei primi due. In via ulteriormente subordinata, si chiede al pag. 6/34 Collegio che voglia disporre almeno un'integrazione della consulenza quanto ai quesiti sub a) e sub c), nella parte in cui ha omesso di valutare – contrariamente a quanto richiesto – le condotte dei Sanitari dell'Ospedale di Portogruaro e la quota di responsabilità di competenza dell' . CP_10
CONCLUSIONI DI voglia l'Ecc.na Corte AR2
d'Appello di Venezia In via di appello incidentale 1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n.1600/2022, dichiarata l'insussistenza di responsabilità in capo a , come emerso CP_2 in sede di CTU svolta nella presente causa, e comunque in ragione del mancato raggiungimento di prova circa il difetto protesico ex adverso asserito, riformare la sentenza di 1° grado nel punto in cui impropriamente afferma il difetto predetto e respingere conseguentemente le domande tutte (diretto e indirette, di regresso e/o manleva e/o condanna) svolte contro perché CP_2 infondate in fatto e diritto, e per l'effetto condannare le
[...]
autrici delle chiamate in causa(1° grado) e delle domande CP_14 trasversali (appello e/o appello incidentale) nei confronti di
[...]
alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese e compensi CP_2 professionali per i due gradi di giudizio, ivi compresi gli oneri anticipati per CTU e CTP;
In via di merito sull'appello principale del 2) Pt_1 rigettare nei limiti e per le ragioni ed i profili di cui al presente atto,
l'appello svolto dal sig. 3) nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche in parte, dell'appello principale con pronunzia di effetti, diretti e/o indiretti, nei confronti di , accertare CP_2 che il quantum risarcitorio libellato dall'appellante è superiore a quanto dovuto e/o che sarà ritenuto di giustizia;
In via di merito sull'appello incidentale dell' 4) rigettare per le ragioni AR5
pag. 7/34 ed i profili di cui al presente atto, l'appello incidentale svolto dall' CP_15
perché infondato in fatto e diritto con il favore delle spese per il
[...] doppio grado di giudizio;
In ogni caso per le spese di CTU 5) porsi integralmente le spese di CTU (compensi professionali disposti provvisoriamente a carico delle parti) e le spese di laboratorio CP_16
(poste provvisoriamente a carico di con ord. CP_2
25/10/2023) in via definitiva a carico della/e parte/i soccombente/i; In via istruttoria Fermi gli oneri probatori incombenti sulle controparti in ordine all'asserito vizio della protesi-Lima e/o comunque della responsabilità in capo a quest'ultima, si rinnovano anche in questa sede tutte le istanze probatorie formulate in p1° grado, e perciò: A) di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze 1) “Vero che le protesi prodotte da sono contrassegnate e CP_12 contraddistinte da un'etichettatura che riporta tutte le informazioni necessarie (tra cui: codice riferimento prodotto, misure, lotto di produzione, lotto di sterilizzazione e scadenza) per individuare il prodotto e tracciarne con precisione la sequenza e la provenienza produttiva a partire dall'iniziale ordine di lavoro ?” 2) “Vero che l'etichetta dello stelo ref.3812.15.010 di cui al doc.23 (che si mostra al teste) consente, tramite i codici alfanumerici presenti, di risalire al ciclo produttivo dello stelo stesso?”3) “Vero che il suddetto ciclo produttivo è quello documentato nelle produzione 15 usque 19 che si mostrano al teste?” 4) “Vero che l'approvvigionamento da parte di del CP_12 titanio poi impiegato per la fabbricazione della protesi di cui ai capitoli precedenti è avvenuto presso il fornitore Titanium International Group
s.r.l, a sua approvvigionatosi presso l'americana ThyssenKrupp VDM
U.S.A. INC. come da docc. 10 e 10bis che si esibiscono al teste?5) “Vero che il titanio di cui al capitolo precedente arriva a munito di CP_2 certificazioni di qualità di certificazione sia del produttore ThyssenKrupp
pag. 8/34 che del soggetto terzo HPF s.r.l. come da docc. 11, 12, 15bis che si esibiscono?”6) “Vero che l'acquisto la fornitura / acquisto del titanio è avvenuta secondo norma ISO 5832-3 come da certificazione di cui sopra?” 7) “Vero che in data 24/11/2009 è iniziata la produzione della protesi di cui è causa(cfr. etichetta doc.23) con il ciclo di lavoro di cui all' ordine di lavoro WO090 018461 come da doc.15 che si esibisce al teste?” 8) “Vero che la tracciatura del pezzo è consentita dai numeri distintivi che compaiono nel predetto “ordine di lavoro”, e precisamente il n. d'ordine WO90 018461 e il n° Lotto Materiale cioè il n°200905040029 che è lo stesso riportato nella dichiarazione di conformità doc.12)?9) “Vero che il ciclo di cui all'ordine di lavoro WO90
018461, comprendente tutte le fasi in esso indicate, ognuna delle quali verificata a codificata dal rispettivo tecnico responsabile, si è concluso in data 17/03/2010 con il versamento del pezzo in magazzino?”10) “Vero che durante il suddetto ciclo di lavoro, e precisamente alla fase 100, sono stati individuati difetti afferenti 14 pezzi su 60 in lavorazione, e che per tali 14 pezzi è stata disposta una ripresa manuale come da doc.16 che si rammostra?”11) “Vero che i suddetti 14 pezzi, dopo esser stati emendati, sono rientrati nel ciclo di lavoro per essere completati e poi sono stati esclusi dalla commercializzazione ed assegnati ad uso interno di onde utilizzarli per prove?”12) “Vero che dei 46 pezzi CP_2 che hanno superato l'esame di qualità, 42 sono stati prelevati il giorno
22/03/2010 e fatti oggetto dell' “ORDINE DI LAVORO” n°WO10 006177, sempre con la tracciatura “Lotto identificativo” 1002555, trascritta manualmente anche in calce all'ordine di lavoro precedente, cui è collegato anche dal n. Lotto Materiale WO90 018461, come da doc.17 che si sottopone a teste?”13) “Vero che il ciclo di cui all' “ORDINE DI
LAVORO” n°WO10 006177, comprendente tutte le fasi di lavoro indicate e certificate nel doc.17, si è concluso il 31/03/2010 ed i pezzi pag. 9/34 nuovamente avviati a magazzino?”14) “Vero che in data 01/04/2010 è partito l'ordine di lavoro WO10 007189 del 01/04/2010 (ultimo del ciclo produttivo) riferito al precedente WO10 006177 e sempre attinente al medesimo “Lotto identificativo” 1002555, come da doc.18 che si esibisce al teste?” 15) “Vero che, con il ciclo di cui al capitolo sopra, i 42 pezzi prodotti sono stati nuovamente prelevati per essere lavati, confezionati (con l'inclusione delle Istruzioni Per l'Uso-IFU serie B00
0160 0001 00 doc.19), sterilizzati, ri-controllati e, per l'ultima volta, esaurite tutte le fasi di lavoro indicate e certificate nel doc.18, versati nuovamente in magazzino il 12/04/2010 finiti e pronti per la commercializzazione?” 16) “Vero che l'etichettatura della protesi de quo come da doc.23 (ref. 3812.15.010, revision Hip/Anca TI6A14V - Stelo non Cementato - Diametro 16 mm – Lunghezza 140mm –scadenza
(simbolo grafico clessidra) 2015 (anno) – 04 (mese) – lotto identificativo [LOT] 2010 02555 – sterilizzazione [STERILE] 1000074) pone in collegamento lo stelo predetto al ciclo produttivo di cui ai docc.15 usque 19, e prima ancora al titanio utilizzato (docc.10 usque12) tracciabile sin dalla colata iniziale?” 17) “Vero che tutti i prodotti-Lima, ivi compresa la protesi de quo, sono muniti di certificazione CE
(rilasciata dall'Organismo Certificatore TUV SUD) sia quanto a progettazione del prodotto (vedasi doc.20 certificato CE n.G7 10 02
19908 026), sia quanto a qualità (vedasi doc.21 certificato CE n.50 100
4265/A e doc.22 n.50 100 4265/B) del prodotto e del sistema produttivo?” 18) “Vero che le certificazioni CE versate in atti da CP_2 quali docc.20-21-22 che si esibiscono al teste sono pertinenti all'arco temporale di produzione dei dispositivi di cui alle etichette versate quale doc.23, come si evince dalle date sulle predette certificazioni?” Si indicano quali testi: -l'avv. , Regulatory Manager, resid. Testimone_2
Corsico (MI), in Via 4 Novembre 54; , n. a Udine il AR7
pag. 10/34 20/12/1971, resid. in Belgio;
resid. a Forgaria nel Friuli, Testimone_3
Via Sompcreta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 25.9.2022 n. 1600/2022 il Tribunale di Venezia ha a) condannato l' al risarcimento AR dei danni in favore del paziente , liquidati nella somma di Parte_1 euro 69.224,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (punto 1 del dispositivo); b) respinto la domanda del contro l' Pt_1 Parte_2
(punto 2 del dispositivo), c) respinto la domanda
[...] riconvenzionale trasversale dell' AR contro l' (punto 3 del dispositivo) e d) Parte_2 dichiarato “non luogo a provvedere” sulla domanda di CP_12
(punto 4 del dispositivo). Le spese legali attoree e le spese della
[...] consulenza preventiva sono state poste a carico dell' AR
(punti 5 e 6 del dispositivo) e tutte le restanti spese
[...] legali sono state compensate (punto 8 del dispositivo). Non è stata accolta la domanda attorea di rifusione delle spese per una perizia stragiudiziale e di assistenza stragiudiziale (punto 7 del dispositivo).
1.1 La causa di merito è stata preceduta da una consulenza preventiva affidata al medico legale dott. e all'ortopedico Persona_1 dott. . Persona_2
1.2 aveva dedotto di essere stato operato nel luglio Parte_1
2009 presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Portogruaro per coxoartrosi sinistra e nel febbraio 2011 per una revisione chirurgica presso l'ospedale S. Antonio di Padova. Nell'ottobre 2013 il paziente pag. 11/34 aveva subito un terzo intervento per la rottura della base del colletto d'innesto fra stelo e torretta, sempre a Padova, e nel luglio 2014 un quarto intervento per la rimozione dei cerchiaggi metallici.
1.3 Dalla consulenza preventiva emergeva la negligente esecuzione del primo intervento eseguito presso l'Ospedale di Portogruaro: l'
“impianto di stelo femorale retto, risultato lievemente sottodimensionato e poco affondato rispetto al canale femorale, seguito da mancata osteointegrazione con sintomatologia dolorosa ingravescente … la scelta delle dimensioni dello stelo dipendeva da decisione intraoperatoria che si era rivelata inadeguata e non in linea con le consuetudinarie leges artis … una spongiosa particolarmente densa aveva indotto l'operatore a ritenere sufficiente l'impianto di uno stelo di piccole dimensioni, ma questo si era rivelato insufficiente e tutto questo avrebbe dovuto essere a nostro parere meglio valutato ex ante anche in relazione al sovrappeso ed età ancora lavorativa del paziente”.
Di certo, inoltre, i due interventi effettuati nell'arco di soli tre anni avevano inciso su quello che avrebbe potuto essere l'esito atteso in caso di esecuzione corretta del primo impianto. A ogni intervento si associa una reazione cicatriziale periprotesica con indebolimento muscolare del medio gluteo, con rischi di rigidità articolare e limitazione funzionale, infezioni o lussazioni della protesi
1.4 La consulenza preventiva non aveva evidenziato alcuna responsabilità dei sanitari dell' Il secondo AR8 intervento di revisione protesica era stato necessariamente molto più invasivo del primo. Secondo i CTU, tuttavia, apparivano corrette sia la scelta dell'intervento che le modalità esecutive. La protesi selezionata era ex ante idonea rispetto alle conoscenze scientifiche dell'epoca. La
pag. 12/34 rottura dello stelo di revisione si era verificata all'improvviso “molto probabilmente in dipendenza di problemi morfologici del manufatto protesico”. I sanitari dell' avevano Parte_2
“inconsapevolmente … impiantato una protesi difettosa al paziente”. Per
i consulenti la metallosi repertata era indicativa di frizione e usura e induceva a pensare a un lavoro o movimento autonomo delle componenti, anche se il riesame delle immagini radiografiche non aveva evidenziato disassamenti o difetti dell'impianto.
1.5 La valutazione degli esiti invalidanti derivanti da tre interventi è stata valutata complessivamente. Confrontando quanto sarebbe stato lecito attendersi da un iter clinico-terapeutico a quello posto in essere ma senza complicanze e la situazione attuale, è individuabile un periodo di ulteriore malattia di dodici mesi (DTT un mese;
DTP 50% cinque mesi e DTP 40% sei mesi). Del danno biologico permanente complessivo del
30%, il pregiudizio risarcibile quale maggior danno è del 16%. La sofferenza è considerabile di grado medio elevato nel primo mese e di grado medio nel periodo successivo.
1.6 Applicate le Tabelle del Tribunale di Venezia 2020, tenuto conto dell'età del danneggiato (n. il 7.11.56) all'epoca dell'ultimo intervento risalente al luglio 2014, il danno biologico permanente è stato stimato in euro 35.524,00, il danno morale in euro 15.000,00 e il danno biologico temporaneo in euro 17.700,00. Le spese mediche documentate sono state calcolate in euro 1.000,00. Mancavano i presupposti, in assenza di prova sia pure presuntiva, per una personalizzazione. Non erano rimborsabili le spese di assistenza legale e medico legale per la fase stragiudiziale in difetto di prova del pagamento.
pag. 13/34 1.7 L'esclusione della responsabilità dell' Parte_2 comportava l'assorbimento della domanda di manleva da essa proposta
contro
Dovevano invece essere respinte sia la AR2 domanda di risarcimento attorea che la domanda traversale dell'
[...]
contro l' . AR Parte_2
1.8 L' è stata condannata al pagamento delle spese AR di CTU, di CTP e delle spese legali (della “fase sommaria”, della
“mediazione obbligatoria” e del “merito”). Le ulteriori spese sono state compensate.
2. La sentenza è stata appellata a) dal paziente , che Parte_1 richiede una maggiore liquidazione del danno;
b) dall' AR
, che chiede il rigetto delle domande nei propri
[...] confronti o, in subordine, di accertare le corresponsabilità dell' Pt_2
e di c) da Parte_2 AR2 CP_12 per la mancata rifusione delle spese di lite.
[...]
3. ha richiesto che, in riforma della sentenza, il Parte_1 danno sia rideterminato in euro 151.554,00 o, in subordine, in euro
147.183,00. Lamenta:
3.1 che il Tribunale è incorso in un errore nella liquidazione del danno biologico perché “viene liquidato il controvalore di 15 punti d'invalidità permanente anziché il danno differenziale a partire dal 16^ punto sino al 30^”. Avrebbe inoltre dovuto considerarsi l'età della persona all'epoca del primo intervento (55 anni) e non dal terzo intervento (60 anni), con aumento del valore del singolo punto d'invalidità. La sola pag. 14/34 invalidità permanente avrebbe dovuto essere liquidata in euro
67.220,10;
3.2 che il danno morale avrebbe dovuto essere liquidato secondo la scala di gravità indicata dal CTU (grado marcato: 40%) mentre il consulente fa riferimento a “indicazioni fornite da elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla versione dei parametri del 2020”, indicando una sofferenza soggettiva medio elevata e di grado medio;
3.3 che sulla scorta dell'intensità dei patimenti (considerati medio elevati per il primo mese e di grado medio nei successivi undici mesi), per l'invalidità temporanea avrebbe dovuto liquidarsi la somma di euro
130/giorno;
3.4 che la scelta delle Tabelle del Tribunale di Venezia è stata motivata affermando che le Tabelle del Tribunale di Milano non prevedono una liquidazione separata fra danno biologico e danno morale mentre la versione 2021 delle tabelle del Tribunale di Milano distingue fra danno dinamico – relazionale e sofferenza soggettiva interiore, sicché non si giustifica la scelta di non applicare le Tabelle più diffuse sul territorio nazionale;
3.5 che l'attore aveva “adeguatamente dedotto” in ordine alle ragioni che giustificavano la personalizzazione del danno facendo riferimento al
“peggioramento della qualità della vita e delle relazioni patite … a causa dell'esito sfavorevole degli interventi chirurgici” e formulato istanze istruttorie. Le allegazioni giustificano una personalizzazione del 30% del danno permanente.
pag. 15/34 4. L' ha chiesto che, in AR riforma della sentenza, sia esclusa la propria responsabilità o, in subordine, di accertare il grado di responsabilità attribuibile all'
[...]
e a condannando queste Parte_2 AR2 ultime a tenerla indenne dalle somme pagate al danneggiato. Lamenta:
4.1 l'erronea qualificazione della domanda di risarcimento perché
l'attore aveva sollevato “un addebito di responsabilità” anche nei riguardi dell' , riconnettendo all'intervento Parte_2 eseguito a Padova un danno biologico da inabilità temporanea e un danno morale per la scoperta della rottura della protesi;
4.2 che i CTU avevano escluso il rapporto causale tra il primo intervento eseguito presso l'ospedale di Portogruaro e la rottura della protesi, perché il cedimento meccanico non aveva trovato “cause favorenti” nell'intervento eseguito nell'ospedale di Portogruaro. Per i
CTU la rottura della protesi, dovuta a un difetto intrinseco del manufatto, costituisce una complicanza rilevante non solo sul piano medico-scientifico ma anche su quello tecnico-scientifico. La rottura della protesi non avrebbe dovuto essere considerata una complicanza solo rispetto al secondo intervento. Deve ravvisarsi un'interruzione del nesso di causa tra la condotta dei sanitari di Portogruaro e il danno, da ricondursi esclusivamente alla rottura della protesi. All'esito del periodo di riabilitazione successivo al secondo intervento, il paziente si trovava in “una situazione di ripristino della funzionalità degli arti e senza dolori”. Lo stato di piena guarigione si era protratto per 33 mesi e sarebbe proseguito per lunghissimo tempo se non si fosse verificato un evento non ricollegabile all'operato dei sanitari;
pag. 16/34 4.3 che apoditticamente l'intero danno è stato attribuito al primo intervento in violazione dell'art. 1225 c.c. perché la rottura della protesi non costituiva una conseguenza dannosa prevedibile nel momento in cui era sorta l'obbligazione dell' e in AR ogni caso la responsabilità per tale danno non avrebbe dovuto farsi ricadere solo sull' . Avrebbe dovuto approfondirsi, AR anche tramite l'esame della protesi, il grado d'incidenza sul danno del primo intervento e quello della rottura della protesi;
4.4 che il Tribunale non si era pronunciato, pur dando atto della domanda trasversale proposta dall' AR contro entrambe le altre convenute, sulla domanda trasversale di regresso proposta dall'
contro
I AR AR2
CTU avevano dedotto di non essere in grado di stabilire se la causa della rottura risiedesse in un difetto di costruzione o un difetto di montaggio. non avrebbe potuto eccepire la prescrizione AR2 prevista dal d.l.gs. n. 206 del 2005 perché la fornitura della protesi non rientra in un rapporto di consumo e in ogni caso l' AR può avvalersi dell'interruzione della prescrizione dell' ; Parte_2
4.5 che, nel ritenere sottodimensionata la protesi, i CTU non avevano considerato che in un numero limitato di casi protesi delle stesse dimensioni vanno incontro a mobilizzazione anche in pazienti normopeso o sottopeso e che la protesi impiantata era stata individuata per attagliarsi il più possibile alle condizioni morfologiche del paziente
(canale midollare ristretto a fronte di tessuto osseo corticale molto spesso). Rispetto alle osservazioni, i CTU avevano risposto che la mancata osteointegrazione dimostra ex post che la scelta non era corretta. La valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ex ante sulla pag. 17/34 base degli elementi a disposizione dei sanitari. L'affondamento ulteriore della protesi aveva determinato la frattura del femore per l'eccessiva pressione concentrata sulla corticale esterna. Non era stato nemmeno valutato se il ritardo nell'esecuzione della revisione della protesi fra l'aprile 2010 (momento indicato dai sanitari di Portogruaro) e febbraio
2011 avesse compromesso la situazione;
4.6 che avrebbero dovuto essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di
Milano per assicurare che il risarcimento fosse coerente con i parametri normalmente in uso sul territorio nazionale. È stato liquidato un danno difforme rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della tabella milanese;
4.7 che gli oneri della CTU avrebbero dovuto essere distribuiti in capo
“a tutte le parti convenute” perché la complicanza era dipesa da un difetto della protesi e il caso presentava un certo grado di complessità.
5. L' ha anche contestato i AR motivi dell'appello principale osservando che, stante il motivo di appello sulle tabelle del Tribunale di Milano, perdono di rilevanza gli altri motivi fondati sulle modalità di applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Venezia. È illogico quantificare nella misura del 15% un danno da malpractise laddove la rottura della protesi non è qualificabile come malpractise ma come complicanza. Non è corretto retrodatare la valutazione dell'età del danneggiato al primo intervento perché i CTU avevano considerato la situazione attuale. Quanto al danno morale, un grado di sofferenza marcato non è parificabile al valore medio di sofferenza indicato dai consulenti. Non erano state allegate circostanze peculiari per consentire una personalizzazione del danno temporaneo e pag. 18/34 del danno permanente. I capitoli di prova non riguardano circostanze specifiche ed eccezionali, che esulano dall'ordinaria compromissione delle attività quotidiane.
6. ha chiesto che, in riforma della AR2 sentenza, le “aziende sanitarie autrici della chiamata in causa” siano condannate a rifonderle le spese processuali. Ha lamentato:
6.1 di non essere stata posta nelle condizioni di esaminare la protesi espiantata e di aver inutilmente chiesto la sua esibizione. Le cause del cedimento della protesi non erano state chiarite dai consulenti. Da un lato, la metallosi lasciava ipotizzare uno sfregamento fra le componenti protesiche e, dall'altro, le radiografie non evidenziavano difetti d'impianto chirurgico. Cause alternative a un difetto di produzione possono essere il difetto di montaggio o assemblaggio in sala operatoria;
l'errata scelta di una protesi in relazione alla struttura fisica del paziente o un'attività fisica del paziente contraria alle istruzioni per l'uso del prodotto. L'obesità del paziente può aver sottoposto la protesi a carichi non accettabili e la non perfetta pulitura/asciugatura delle superfici può aver determinato un'impropria lubrificazione;
6.2 che solo l' avrebbe potuto invocare Parte_2 una responsabilità contrattuale e di aver eccepito la prescrizione perché era trascorso un anno dalla consegna. La responsabilità da prodotto difettoso non prescinde dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico tra difetto e danno.
7. L' ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_2 domande dell'appellante principale i cui effetti possono rivolgersi contro pag. 19/34 l'azienda e di tutte le domande proposte in via di appello incidentale sempre contro l'azienda. Nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello dell' , ha chiesto di AR condannare a tenerla indenne dalle somme AR2 pagate. Ha evidenziato:
7.1 che l'appello principale riguarda unicamente il quantum e non contiene domande contro l' . Correttamente il Parte_2 giudice aveva sottolineato che parte attrice non aveva indicato quali profili di responsabilità fossero individuabili in capo all' Parte_2
Nel giudizio di primo grado la domanda attorea era stata
[...] rivolta contro l' unicamente come “soggetto Parte_2 interposto” rispetto al fornitore della protesi;
7.2 che i CTU avevano ritenuto che la mobilizzazione della protesi, dopo un anno e mezzo dall'intervento, era una conseguenza della scelta errata della protesi da parte dei sanitari dell'ospedale di Portogruaro.
Senza l'errore commesso nel primo intervento, non vi sarebbero stati ulteriori interventi e questi ultimi sarebbero stati necessariamente via via più invasivi;
7.3 che il tempo trascorso dall'espianto inficerebbe “certamente” gli eventuali accertamenti sulla protesi espiantata;
7.4 di non aver richiamato la disciplina dei vizi ma fatto valere la responsabilità contrattuale per danni di “in ragione AR2 del problema morfologico del manufatto protesico fornito”. Una protesi affetta da problemi morfologici “non può certamente essere ritenuta in grado di assolvere alla propria funzione economico sociale …
pag. 20/34 Integrando, pertanto, la consegna di una protesi difettosa un vero e proprio inadempimento dell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, il regime applicabile torna a essere quello dell'art. 1218
c.c.”;
7.5 che dalla relazione 17 luglio 2015 del direttore UOC ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S. Antonio risulta che il fornitore avesse riferito di 13 rotture dello stelo in oltre 22.000 impianti protesici, condividendo l'opinione dell'esistenza di una rottura da problematiche strutturali, tenuto conto della correttezza dell'impianto effettuato dai sanitari e dell'assoluta regolarità emersa dai controlli radiografici.
8. Con ordinanza 12 aprile 2023, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, su istanza dell' è AR9 stata ordinata all' l'esibizione della protesi Parte_2 espiantata e degli eventuali frammenti. Con ordinanza 19 maggio 2023
è stata rinnovata la CTU in appello, nominando un collegio peritale con il medico legale dott. lo specialista in ortopedia Persona_3 dott. e l'ing. per le valutazioni sulla CP_20 Persona_4 protesi. L'incarico ha avuto a oggetto il seguente quesito: “… [i CTU] a) dicano se la protesi utilizzata dai medici dell'ospedale di Portogruaro possa ritenersi, secondo un giudizio ex ante, sottodimensionata e poco affondata rispetto al canale femorale o se invece fosse adeguata alle condizioni del paziente;
b) dicano se sia più probabile che la protesi di
dai sanitari dell'ospedale di Padova Parte_3 abbia ceduto per un difetto costruttivo intrinseco, un difetto di montaggio e/o impianto da parte dei medici o per l'eventuale sottovalutazione dell'obesità del paziente;
c) valutino l'apporto causale
pag. 21/34 al danno biologico complessivo del paziente attribuibile all'intervento dei medici dell'ospedale di Portogruaro del 2009, a un difetto di montaggio
e/o impianto della protesi da parte dei sanitari dell'ospedale di Padova del 2011 e a difetti intrinseci della protesi di . AR2
9. I CTU e sono giunti alle seguenti Per_3 CP_20 Per_4 conclusioni:
9.1 nell'intervento del 9 febbraio 2011 era stato utilizzato un modello protesico idoneo per il paziente (stelo Revision 16 per 140 mm, torretta femorale da 70 mm) e l'intervento appare condotto “in maniera tecnicamente ineccepibile” (v. relazione 3.7.24, p. 70), come risulta dal referto operatorio e dagli accertamenti radiologici. Dalle immagini lo stelo risulta correttamente posizionato e non affondato in modo insufficiente rispetto al canale femorale. Non può ritenersi nemmeno sottodimensionato;
9.2 gli accertamenti condotti sulla protesi inducono a ritenere che vi sia stata una “rottura per fatica” causata da incisioni superficiali conseguenti a manovre di assemblaggio o di impianto nel paziente oppure provocate da manipolazione della protesi in epoca precedente al suo impianto. Le incisioni sono state aggravate dalla loro collocazione all'altezza della sede filettata del “cono Morse” dello stelo. Non sono stati viceversa rilevati difetti costruttivi intrinseci capaci di provocare il cedimento. La rottura per fatica non è compatibile con fenomeni di sovraccarico associati all'obesità del paziente;
pag. 22/34 9.3 il danno biologico è interamente riconducibile a incisioni superficiali della protesi impiantata da parte dei medici dell'
[...]
. Parte_4
10. Le conclusioni della nuova CTU sono significativamente diverse rispetto alla consulenza preventiva dei medici legali dott.
e (il secondo è anche dirigente Persona_1 Persona_2 ospedaliero UO ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Treviso) secondo cui:
- nel primo intervento era stato utilizzato uno stelo “lievemente sottodimensionato” e “poco affondato rispetto al canale femorale”, a cui aveva fatto seguito una mancata osteointegrazione e una concomitante sintomatologia dolorosa;
- nel secondo intervento non erano ravvisabili censure e la rottura dello stello si era verificata probabilmente in presenza di problemi morfologici del manufatto protesico.
Mentre la consulenza preventiva aveva ipotizzato uno scarso affondamento dello stelo da parte dei sanitari che avevano eseguito il primo intervento presso l'ospedale di Portogruaro nonché l'esistenza di difetti nella protesi sostituita presso l'ospedale S. Antonio, la nuova CTU ha escluso errori degli operatori dell'ospedale di Portogruaro e spiegato che la rottura dello stelo è stata causata da una non idonea manipolazione in sede d'impianto.
10.1 L'accertamento dei nuovi CTU è rispettoso dei limiti dell'incarico e del principio della domanda. I limiti dell'attività dei CTU vanno esaminati tenendo conto di un noto precedente giurisprudenziale (Cass.,
s.u. sent. n. 3086 del 2022). La giurisprudenza ha anche evidenziato che la deduzione di fatti d'inadempimento emersi all'esito della c.t.u.
pag. 23/34 non integra un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari (Cass., sez. 3, ord. n. 7074 del
2024). Il punto b) del quesito (“dicano se sia più probabile che la protesi di impiantata dai sanitari dell'ospedale di AR2
Padova abbia ceduto per … un difetto di montaggio e/o impianto da parte dei medici”) consentiva ai consulenti di prendere in considerazione incisioni verificatesi nella fase d'impianto della protesi e il loro ruolo causale nella successiva rottura del dispositivo. Nel difetto di montaggio
è compreso anche una non corretta manipolazione nella fase d'impianto del dispositivo.
10.2 Evidenziato il contrasto fra le due consulenze, il Collegio ritiene che debbano essere preferite le conclusioni degli ausiliari Per_3
e perché a) solo il secondo collegio peritale disponeva di CP_20 Per_4 tutte le competenze pluri-specialistiche necessarie per affrontare il caso;
b) ai nuovi consulenti era stato chiesto di focalizzare l'attenzione nel parere sulla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Portogruaro ponendosi in una prospettiva ex ante; c) i nuovi consulenti, a differenza dei primi, hanno potuto prendere in esame la protesi e svolgere delle considerazioni conoscendo l'esito delle analisi eseguite sul dispositivo medico. Le valutazioni sulle responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di
Portogruaro devono considerarsi superate dal secondo più approfondito elaborato peritale. I primi consulenti erano giunti a delle conclusioni necessariamente incomplete, non avendo eseguito accertamenti sulla protesi.
10.3 La condotta processuale dell' Pt_2 Parte_2 pregiudica fortemente la credibilità delle sue difese. Assume particolare significato a livello presuntivo che in un processo in cui era stato pag. 24/34 ipotizzato un difetto intrinseco di una protesi sia stato necessario un ordine di esibizione del giudice di secondo grado (v. ordinanza 12 aprile
2024) perché la struttura ospedaliera esibisse la protesi espiantata e che l'esame diretto della protesi abbia fatto emergere profili di criticità proprio nella condotta del personale della struttura che aveva la disponibilità della protesi.
10.4 I nuovi consulenti hanno chiarito che, qualora si facesse discendere il sottodimensionamento della protesi dalla mobilizzazione asettica dovrebbe giungersi alla (non ragionevole) conclusione che tutte le mobilizzazioni asettiche derivino da un sottodimensionamento.
Tenendo conto degli elementi a disposizione dei sanitari che eseguirono l'intervento nell'ospedale di Portogruaro, la protesi era adeguata alle caratteristiche del paziente. L'immagine radiologica intraoperatoria consente di considerarla corretta per dimensioni e affondamento (v. relazione 3.7.24, p. 89). Sullo specifico punto, il Collegio giudicante non ha motivo per dubitare del perentorio giudizio espresso dai propri ausiliari.
10.5 Deve dunque escludersi che sulla base del nuovo accertamento tecnico – a differenza di quanto ha sostenuto la difesa del (v. Pt_1 comparsa conclusionale, pag. 5) - possa ancora individuarsi una responsabilità contrattuale dell' . I AR dolori che il paziente aveva continuato a lamentare rimangono compatibili con la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
10.6 I consulenti hanno precisato che il fronte di rottura della protesi e la localizzazione del suo inizio (cricca) consentono di ritenere, con elevata probabilità, che la rottura sia collegata alla fase d'impianto del pag. 25/34 dispositivo – e non di espianto - perché diversamente la rottura non si sarebbe verificata con le caratteristiche e le tempistiche registrate. Non si comprende come la difesa dell' tragga delle Parte_2 conclusioni opposte dalle immagini fotografiche allegate alla comparsa conclusionale e possa definire apodittiche le conclusioni degli ausiliari. I fenomeni di ossidazione sono conseguenti al lunghissimo periodo di permanenza di componenti biologiche sulla protesi espiantata circa dieci prima dell'analisi di laboratorio (v. relazione 3.7.24, p. 104). Il ritardo con cui gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti sono imputabili alla parte che aveva in custodia la protesi e cioè proprio all' Parte_2 che contesta i risultati dell'elaborato peritale
[...]
11. L'esito della nuova attività istruttoria comporta delle importanti conseguenze processuali. Rispetto ai motivi dell'appello principale di limitati al quantum debeatur, appare preliminare l'esame Parte_1 dei motivi di appello incidentali attinenti all'individuazione della struttura medica che deve rispondere del danno. Deve essere esclusa la responsabilità dell' e, nello AR stesso tempo, non può nuovamente valutarsi la responsabilità dell . Parte_2
11.1 L'assenza di responsabilità è stata fatta valere dall'appellante
con il quinto motivo di AR appello incidentale. Non potendo muoversi alcun rimprovero ai sanitari che eseguirono il primo impianto sia per la scelta dell'intervento, sia per la tipologia di protesi impiantata sia per l'esecuzione dell'atto operatorio, la struttura ospedaliera ha dimostrato ex art. 1218 c.c. che l'inadempimento – mancata risoluzione del quadro doloroso con necessità di procedere a un intervento chirurgico di pag. 26/34 revisione - è dipeso da causa non imputabile ai sanitari dell'Ospedale di
Portogruaro o altra causa imputabile all' , con AR esclusione di ogni responsabilità della struttura. La responsabilità della struttura verso il paziente è di natura contrattuale e non oggettiva. La prova liberatoria è emersa dalle risultanze del secondo accertamento tecnico. Con l'accoglimento del quinto motivo, la domanda di risarcimento di risarcimento contro la struttura deve essere rigettata.
Ne consegue l'assorbimento dei restanti motivi di appello incidentale dell' relativi alla questione della AR responsabilità e alla quantificazione del danno: i primi tre sulla co- responsabilità della seconda struttura che ha preso in cura il paziente;
il quarto sulla domanda traversale nei confronti del produttore della protesi e il sesto sul quantum. L'ultimo motivo dell'appello incidentale sulle spese di CTU deve essere accolto perché i costi degli accertamenti tecnici non possono gravare su una struttura che non deve rispondere del danno.
11.2 Nel giudizio di primo grado aveva agito contro Parte_1 entrambe le (v. conclusioni memoria ex art. 183, comma Parte_2
6, n. 1 c.p.c., p. 10 e 11). Dopo che la domanda attorea è stata rigettata nei confronti dell' i cinque motivi di Parte_2 appello incidentale del hanno riguardato unicamente la Pt_1 quantificazione del danno. Anche dopo l'appello incidentale dell'
[...]
, la difesa di non ha CP_1 AR Parte_1 proposto un appello incidentale condizionato nei confronti dell nei modi e nei termini dell'art. 343 Parte_2
c.p.c. (v. l'atto di appello principale e il verbale dell'udienza del 12 aprile
2023) sicché il paziente non può avvalersi dell'esito della nuova consulenza nei confronti dell' . Da un lato, la Parte_2
pag. 27/34 preclusione processuale derivante dal giudicato interno impedisce di valutare nuovamente la responsabilità contrattuale dell' Parte_2
nei confronti del paziente e, dall'altro, la nuova CTU porta a
[...] escludere che del danno possa rispondere l' AR
.
[...]
11.3 La difesa del sostiene, che qualora per l'effetto della Pt_1 nuova CTU, la responsabilità sia accertata nei confronti di un altro soggetto convenuto o chiamato in causa, la domanda risarcitoria deve intendersi automaticamente estesa nei suoi confronti. A sostegno di tale argomentazione richiama Cass., sez. 3, ord. n. 16919 del 2019. Il precedente non è pertinente perché riguarda la chiamata in causa da parte del convenuto del c.d. del terzo responsabile ed afferma “[s]e la chiamata in causa del terzo è fatta dal chiamante per escludere la propria ed affermare in via alternativa quella del chiamato, non è fondata su un rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello fatto valere dall'attore, ma è fondata sul medesimo rapporto fatto valere dall'attore (sulla coesistenza, in termini di subordinazione o anche di cumulo delle due domande v. Cass. 5444/2006; Cass. 27856/2008).
Come ripetutamente affermato da questa Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità
e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio”. Nel caso in esame l'attore pag. 28/34 aveva agito contro due aziende sanitarie (si tralascia la posizione della terza chiamata perché la nuova CTU non ha evidenziato responsabilità a suo carico). Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della prima azienda ed aveva espressamente escluso la responsabilità della seconda azienda. Affinché nel giudizio d'impugnazione possa accertarsi la responsabilità nei confronti della seconda azienda sarebbe stato indispensabile proporre quantomeno un appello incidentale condizionato ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.:
“se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”. A seguito dell'impugnazione incidentale dell' , non poteva più AR Parte_1 confidare che il gravame avrebbe riguardato unicamente il quantum debeatur.
11.4 La difesa del afferma ancora che la riproposizione dalla Pt_1 parte vittoriosa di domanda non esaminata in primo grado, perché ritenuta assorbita, può operarsi durante tutto il corso del giudizio di appello. L'argomento è privo di pregio. Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass., s.u., sent. n.
7940 del 2019). La regola posta dall'art. 346 c.p.c., inoltre, non è sicuramente applicabile al caso in esame. La domanda di risarcimento proposta dal contro l' non poteva Pt_1 Parte_2 ritenersi assorbita, essendo stata esplicitamente rigettata. Non trova pag. 29/34 alcuna giustificazione l'ulteriore richiamo operato dal difensore all'art. 345 c.p.c., che pone la regola del divieto di domande nuove in appello.
Le domande eccezionalmente ammesse sono quelle espressamente indicate dall'art. 345 c.p.c. e sicuramente la norma non può servire per proporre un'impugnazione al di fuori dei limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo. L'esito dell'attività istruttoria non costituisce un “fatto sopravvenuto” che consente a una parte la proposizione di domande non tempestivamente formulate.
12. Tutti i motivi dell'appello principale del rimangono Pt_1 assorbiti per effetto della mancata conferma della responsabilità dell' e per la mancata impugnazione AR della sentenza da parte del nei confronti dell' Pt_1 Parte_2
[...]
13. La riforma della sentenza concerne le statuizioni di cui ai punti
1), 3) e 4) del dispositivo. La domanda di contro Parte_1
l' non è accoglibile (punto 1 del AR dispositivo). La riforma non può riguardare, perché non sottoposti a gravame, il punto del dispositivo relativo al rigetto della domanda di risarcimento nei confronti dell' (punto 2 del Parte_2 dispositivo) e quello relativo ai costi della perizia stragiudiziale e delle spese di assistenza stragiudiziale (punto 7 del dispositivo). La domanda trasversale dell' verso l' AR Parte_2
e le domande delle due contro Parte_2 AR2 rimangono assorbite (punti 3 e 4 del dispositivo). A seguito della parziale riforma della sentenza devono essere nuovamente prese in considerazione le spese processuali e degli accertamenti tecnici, che il pag. 30/34 giudice di primo grado aveva disciplinato nei punti 5, 6 e 8 del dispositivo.
14. Il contrasto tra le due consulenze tecniche costituisce grave ed eccezionale motivo che consente ex art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, di compensare le spese processuali fra , da un lato, e l Parte_1 [...]
e l , dall'altro, per AR Parte_2 entrambi i gradi di giudizio. Dopo due accertamenti tecnici l'esistenza di un danno iatrogeno rimane confermato. La consulenza preventiva aveva individuato profili di responsabilità di una delle strutture mentre la nuova CTU è giunta a opposte conclusioni. L'esito complessivo della lite per il danneggiato era poco prevedibile.
15. I due motivi di appello incidentale di AR2 finalizzati a una diversa regolamentazione delle spese processuali, non possono essere accolti.
15.1 A seguito della consulenza preventiva sembrava emergere che la protesi fosse difettosa e pertanto non idonea a svolgere la sua funzione.
La prescrizione non avrebbe potuto iniziare a decorrere contro il produttore del dispositivo medico sino alla manifestazione del danno. La nuova consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello ha invece escluso, come sempre sostenuto da che la AR2 protesi presentasse difetti strutturali. Deve pertanto concludersi che non
è ravvisabile alcuna responsabilità del produttore. Non ne consegue, tuttavia, la condanna delle due , che hanno esteso il Parte_2 contraddittorio nei confronti del produttore, al pagamento delle spese processuali in suo favore.
pag. 31/34 15.2 La domanda formulata con chiamata in causa dell' Parte_2
contro il produttore e la domanda trasversale dell'
[...] [...]
sempre contro il produttore devono ritenersi CP_1 AR entrambe assorbite, posto che nessuna delle due è stata Parte_2 condannata al risarcimento del danno in favore del paziente.
L'estensione del contraddittorio nei confronti del produttore non si presentava manifestamente infondata o palesemente arbitraria nel momento processuale in cui è avvenuta, tenuto conto delle considerazioni espresse nella consulenza preventiva su un presunto difetto della protesi. Secondo la giurisprudenza, in forza del “principio della causazione”, le spese della terza chiamata AR2 dovrebbero allora ricadere sull'attore, che agendo in giudizio aveva dato causa alle chiamate, e non sulle convenute (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
31889 del 2019, Cass., sez. 2, ord. n. 23123 del 2019 e Cass., sez. 2, sent. n. 23552 del 2011).
15.3 Sennonché, le stesse ragioni che giustificano la compensazione delle spese fra e le due , giustificano la Parte_1 Parte_2 compensazione delle spese anche fra il , rimasto soccombente Pt_1 rispetto alle due convenute , e la terza chiamata Parte_2
Non si può prescindere da come si presentasse la AR2 lite sino alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
16. Le spese degli accertamenti tecnici (consulenza preventiva e consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di appello, comprese le autorizzate spese di laboratorio) devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore – appellante principale . I compensi Parte_1 degli ausiliari nominati dalla Corte d'appello sono stati liquidati con pag. 32/34 decreto 9.7.2024. Le spese di laboratorio erano state poste a carico in via provvisoria di con ordinanza 25.10.2023. AR2
L'esito complessivo del processo esclude che i costi di tutti gli accertamenti tecnici possano essere accollati alle altre tre parti del giudizio, non essendo stata accertata la loro responsabilità.
17. L'Azienda ha documentato di aver AR provveduto ai pagamenti delle somme previste dalla sentenza di primo grado in favore dell'attore e del difensore distrattario Parte_1 avvocato Matteo Andriollo (v. mandati di pagamento depositati in data
16 luglio 2024 in favore di e dell'avvocato Andriollo). Parte_1
Essendo stata riformata la sentenza, tutte le somme ricevute devono essere restituite. In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass., sez. 3, sent. n. 8215 del 2013). Le spese corrisposte al difensore distrattario dovranno pertanto essere restituite dallo stesso legale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 AR
dell' e
[...] Parte_2 CP_12
e degli appelli incidentali dell'
[...] AR
pag. 33/34 e avverso la sentenza del Tribunale CP_1 AR2 di Venezia 15.9.22 n. 1600/2022, così provvede:
1. in riforma parziale della sentenza, che per il resto conferma:
1.1 rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da contro l' ; Parte_1 AR
1.2 dichiara assorbite la domanda traversale proposta dall'
[...]
contro l' e AR Parte_2 le domande proposte dall' e AR dall' contro Parte_2 AR2
1.3 compensa le spese processuali del giudizio di primo grado fra tutte le parti;
1.4 pone in via definitiva le spese della consulenza preventiva a carico di;
Parte_1
2. condanna e il difensore antistatario avvocato Parte_1
MATTEO ANDRIOLLO a restituire all' AR le somme rispettivamente ricevute in forza della provvisoria
[...] esecutorietà della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3. pone in via definitiva le spese della CTU del giudizio di appello a carico di;
Parte_1
4. compensa le spese processuali del giudizio di appello fra tutte le parti.
Venezia, 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 34/34