TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3066 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Filippine) il 24/10/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Violato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi;
-ordinare al Comune di Arzignano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
di matrimonio;
- I figli minori , , Persona_1 Persona_2
e , vengono affidati ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori e vivranno nell'immobile di NO NT con collocamento prevalente
presso la madre.
-Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli un week end ogni 15 dal venerdì sera alla
domenica sera;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni
il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane
anche non consecutive durante le vacanze estive.
-Il signor si impegna a sostenere le spese del mutuo ipotecario che grava Pt_1
sull'immobile di NO NT.
- Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
dei figli la somma di € 1.000,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà
versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
2 tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2027 (prima rivalutazione).
-Le somme dovute dall a titolo di assegni familiari verranno godute integralmente CP_1
dalla signora , e pertanto la stessa è autorizzata a proporre la domanda per Pt_2
assegnazione integrale di detto contributo.
- le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%.
-il Sig. i impegna a trasferire con separato atto notarile alla moglie gli immobili Pt_1
che alla data odierna risultano allo stesso intestati, o in alternativa ad istituirli in un
Trust.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Bais City (Filippine) in data 07.07.2016,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arzignano al n. 143, parte
2, serie C, anno 2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
3 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimoni in Bais City (Filippine) in data 07.07.2016, Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arzignano al n. 143, parte
2, serie C, anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzignano
4 (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
5