CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 14870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14870 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 35994/2019 R.G. proposto da: SISGEN CONSORZIO MARE, p.i. 01984680130, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo ES e dall’avv. Adriano Barbato ricorrente contro ATZWANGER S.P.A., c.f. 02227070212, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gerhard ND e dall’avv. Leonardo Di Brina controricorrente avverso la sentenza n. 48/2019 della Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di NO, depositata il 20-4-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-5- 2025 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa MA Dell’Erba, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, OGGETTO: subappalto RG. 35994/2019 P.U. 23-5-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 14870 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 03/06/2025 2 uditi l’avv. Adriano Barbato per il ricorrente e l’avv. Leonardo Di Brina per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1.SG CO Mare ha convenuto avanti il Tribunale di NO AN s.p.a. al fine di ottenere il pagamento di Euro 1.554.438,93 a saldo del corrispettivo per le opere -realizzazione di collettori e opere sublacuali a servizio di depuratore- eseguite in forza del contratto di subappalto intercorso con AN s.p.a., la quale con contratto di appalto pubblico si era obbligata in qualità di capogruppo di un’associazione temporanea di imprese nei confronti dell’Ente Comunità Montana Lario Intelvese alla costruzione di impianto di depurazione intercomunale sito a Colonno sul lago di Como. Il Tribunale di NO con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. depositata il 9-8-2017 ha condannato AN s.p.a. al pagamento a favore di SG CO Mare di Euro 474.333,42 ed Euro 17.284,21 oltre accessori e spese di lite. Acquisita efficacia di sentenza, l’ordinanza è stata impugnata da AN s.p.a. con appello principale e da SG CO Mare con appello incidentale. Con sentenza n. 48/2019 pubblicata il 20-4-2019 la Corte d’appello di Trento sezione distaccata di NO ha parzialmente accolto l’appello principale e integralmente rigettato l’appello incidentale e per l’effetto ha condannato AN s.p.a. a pagare a favore di SG CO Mare Euro la minore somma di 401.049,33 con gli interessi e la metà delle spese di lite di entrambi i gradi, compensate per la restante quota. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, al punto 1 la sentenza ha dichiarato che non poteva essere condivisa l’affermazione di “responsabilità paritaria” tra subcommittente e subappaltatore affermata dal c.t.u. e recepita dal giudice di primo 3 grado per ripartire tra le parti molti degli oneri aggiuntivi generati dalla necessità di rimediare a vizi costruttivi dell’opera causati da carenze progettuali e da omesse indagini geologiche. Ha dichiarato che non era condivisibile l’affermazione secondo la quale la subcommittente era responsabile delle carenze riscontrate nella progettazione esecutiva dell’opera da essa stessa curata e per le omesse o tardive indagini geologiche e la subappaltatrice era responsabile della scorretta implementazione cantieristica della progettazione;
ciò perché la conclusione contraddiceva l’obbligo dell’appaltatore di realizzare l’opera in modo da essere tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, con il conseguente dovere dell’appaltatore di informare il committente di carenze progettuali rilevabili con la normale diligenza, secondo principio affermato anche per l’eventualità che il progetto fosse del committente. Ha rilevato che nella fattispecie il subappaltatore non aveva rilevato né che le carenze progettuali non fossero conoscibili con ordinaria diligenza, né che fossero state segnalate al subcommittente, il quale avesse preteso di dare comunque esecuzione al progetto. Sulla base di questo presupposto, la sentenza al punto 4 ha interamente accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che il primo giudice avesse ammesso in compensazione con il saldo spettante a SG solo il 50% delle spese sostenute da AN per il ripristino della condotta sublacuale affiorata in superficie in corso d’opera. Al punto 5 ha accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che le fosse stato addebitato il 50% del costo delle opere di rifacimento di ventuno allacci collassati e ha rigettato lo speculare motivo con il quale SG sosteneva che l’intero costo dovesse essere a carico di AN. Al punto 7 ha accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che fosse stato riconosciuto a SG al 50% la remunerazione delle opere 4 di rifacimento della parte di condotta affiorata e ha rigettato il motivo con il quale SG sosteneva di dovere essere esonerata da qualsiasi responsabilità a riguardo. La sentenza ai punti 6 e 6.1 ha rigettato il motivo di appello con il quale AN aveva sostenuto di non essere obbligata al pagamento del compenso per le attività relative alle c.d. “transizioni terra-lago”; ha ritenuto che le parti di transizioni di terra eseguite da SG non rientravano nelle previsioni contrattuali, in quanto in base al contratto di subappalto solo i lavori subacquei erano di competenza di SG e quindi era giustificato il pagamento in aggiunta. Al punto 6.2 ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG si lamentava che non le fosse stato riconosciuto corrispettivo supplementare per i lavori subacquei ulteriori resi necessari per realizzare a regola d’arte le transizioni terra-lago. La sentenza al punto 12 ha rigettato il quarto motivo di appello incidentale, con il quale il subappaltatore lamentava che non gli fosse stato riconosciuto il corrispettivo richiesto per i maggiori costi sostenuti per i lavori di variante resisi necessari per lo spostamento dell’approdo originario presso il fiume Telo ad AR, recependo sul punto le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio. Al punto 14 ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG aveva censurato il rigetto della sua domanda volta a ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri per l’aumento abnorme della durata dei lavori e per la conservazione delle opere fino al collaudo. 2.Avverso la sentenza SG CO Mare ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. AN s.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 27-2-2025, per la quale il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa 5 entrambe le parti;
rinviata d’ufficio la causa alla pubblica udienza del 23-5-2025, per questa udienza la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 1667 e ss. c.c. – art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.-art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.” ed è volto a censurare i punti 1, 4, 5 e 7 della sentenza impugnata, con riguardo all’affermata responsabilità esclusiva del subappaltatore per la mancata denuncia di carenze progettuali o informazioni geologiche mancanti o lacunose. Il ricorrente SG CO Mare evidenzia che l’opera consegnata alla committenza pubblica è stata del tutto esente da vizi e specificamente che, per quanto riguardava la condotta subacquea con i relativi allacciamenti, oggetto del subappalto, il collaudatore aveva rilevato la corrispondenza dell’opera al progetto;
quindi sostiene che l’affermazione della sentenza in ordine alla responsabilità di SG per non avere rilevato carenze progettuali o la mancanza di informazioni geologiche sia incongrua. Lamenta altresì che la sentenza non abbia considerato le sue deduzioni, in ordine al fatto che l’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva che era l’appaltatore ad assumere nei confronti dell’ente appaltante tutte le responsabilità in ordine al progetto e ad avere l’obbligo di eseguire tutte le indagini di carattere geologico e geognostico. Sostiene che la perizia geognostica eseguita solo tardivamente da AN dimostri che erano state le opere eseguite da AN ai fini della realizzazione della piazzola dalla quale edificare la stazione di pompaggio ad avere comportato la destabilizzazione della sponda sulla quale insistevano gli ancoraggi;
aggiunge che AN, per evitare l’aggravio economico derivante dall’esecuzione delle opere di consolidamento di tutta la zona dove avrebbe dovuto insistere la stazione di pompaggio, aveva chiesto di 6 eliminare tale stazione di pompaggio S5; valorizza che, in presenza di ancoraggi che hanno interessato sei chilometri di tubazione, l’unico franamento era avvenuto in quel tratto, con un affioramento della condotta per circa 300 metri;
quindi rileva che SG non poteva prevedere, al momento della posa, che in epoca successiva AN avrebbe chiesto, per ragioni di propria convenienza economica, la soppressione della stazione di pompaggio -con aumento di sollecitazione della condotta in quel punto-, né che avrebbe realizzato piazzola che comportava sovraccarico alla sponda. Ulteriormente evidenzia che SG aveva posato la condotta nel 2004 e nella prima metà del 2005, attenendosi al progetto originario che prevedeva la realizzazione della stazione S5 e condotta con minima spinta, dopo avere avvertito sin dalla propria offerta dell’esigenza di “non disturbare minimamente i delicati e precari equilibri delle sponde”; ancora aggiunge che SG non poteva prevedere, al momento della posa, che in epoca successiva AN avrebbe richiesto la soppressione della stazione S5, né che a terra, al di fuori del suo ambito di operatività, AN realizzasse piazzola alla quale lo stesso tecnico incaricato da AN aveva attribuito la responsabilità dell’evento. Il ricorrente dichiara che considerazione analoghe valgono per gli allacci di cui al capo 5 della sentenza, perché gli allacci -ovvero gli scarichi a lago- erano stati realizzati da SG in conformità del progetto e si erano rivelati inadatti a causa dell’insufficiente spessore dei tubi PN6 a terra scelti da GE e che SG non poteva contestare, in quanto idoneo per il progetto originario;
evidenzia che, dei 29 allacci, 21 avevano collassato a causa dell’insufficiente resistenza dei tubi ed era stato necessario sostituirli. Quindi rileva che anche questa opera era stata eseguita in conformità delle previsioni progettuali originarie, era esente da vizi e funzionante fino al momento del collasso per difetto delle opere di terra, imputabile a precisa scelta 7 di GE in ordine allo spessore dei tubi PN6; rileva che tale scelta era divenuta erronea in ragione delle errate lavorazioni a terra alle quali gli allacci si collegavano. In definitiva la ricorrente lamenta che la sentenza abbia interamente ascritto la responsabilità a SG e non ad AN, che aveva realizzato il 90% delle componenti dell’impianto complessivo, per il corrispettivo complessivo di Euro 13.500.000,00, a fronte di subappalto affidato a SG per il valore di Euro 1.455.300,00, di cui una parte rilevante era per i materiali forniti;
nonché a fronte del fatto che AN aveva predisposto il progetto e aveva scelto lo spessore dei tubi. 2.Con il secondo motivo, intitolato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla cronologia e alle cause dell’evento affioramento della condotta – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza per avere ascritto alla negligenza di SG il mancato riconoscimento delle caratteristiche geologiche del luogo senza esaminare una serie di fatti decisivi. Dichiara che già in fase di offerta SG aveva segnalato la sussistenza di “delicati e precari equilibri delle sponde”, che la piazzola a servizio della stazione S5 era collocata a terra e fuori dall’ambito di operatività di SG, che la piazzola non era prevista nel progetto ed era stata realizzata quando la posa delle tubazioni era già in corso, che lo studio commissionato da AN all’ing. Stropeni aveva confermato che il dissesto aveva interessato la zona in corrispondenza della quale la sponda era stata sovraccaricata dalla costruzione della piazzola. 3.Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti rispetto a tutte le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente, riferite alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di subappalto. 8 Al punto 1 della sentenza la Corte d’appello ha richiamato un principio in sé corretto, acquisito in materia di appalto (Cass. Sez. 2 2- 2-2016 n. 1981 Rv. 638792-01, Cass. Sez. 3 31-5-2006 n. 12995 Rv. 591369-01, per tutte), ma enunciato anche in materia di subappalto. Secondo tale principio, poiché l’obbligazione assunta dal subappaltatore ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell’incarico sulla base di un progetto altrui, la diligenza nell’adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell’art. 1176 co. 2 cod. civ.; ciò comporta che permane l’obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell’estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (Cass. Sez. 2 13-2-2009 n. 3659 Rv. 606654-01). Infatti è pacifico che al subappalto, quale contratto derivato, si applichi in genere la stessa disciplina del contratto base, e perciò dell’appalto, trovando tale regola fondamento proprio nel fatto che con il subappalto l’appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha assunto (Cass. Sez. 3 18-6-1975 n. 2429 Rv. 376310-01, Cass. Sez. 1 11-11-2009 n. 23903 Rv. 610041-01); è stato altresì precisato che il carattere derivato del subappalto non implica anche che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto (Cass. Sez. 1 24-7-2000 n. 9684 Rv. 538721-01). Ciò comporta anche che, nel valutare la diligenza e la perizia nell’adempimento del subappaltatore secondo il criterio della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co. 2 cod. civ., non si possa prescindere dal considerare che alla medesima diligenza qualificata è obbligato 9 l’appaltatore subcommittente nei confronti del suo committente;
quindi -in mancanza di una regolamentazione pattizia del rapporto di subappalto che stabilisca a carico del subappaltatore obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell’appaltatore- non può essere richiesta al subappaltatore una diligenza maggiore di quella esigibile dall’appaltatore. Infatti, ciò non solo sarebbe incongruente rispetto alla natura di contratto derivato del subappalto e perciò al fatto che l’opera oggetto del subappalto è, in tutto o in parte, l’opera oggetto dell’appalto; potrebbe anche condurre all’effetto -contrario a qualsiasi principio di correttezza contrattuale, se non abnorme- di mandare esente l’appaltatore dalle conseguenze delle carenze e degli errori del progetto da lui predisposto e delle indicazioni da lui fornite al subappaltatore, scaricando tali conseguenze sul subappaltatore. La sentenza non ha fatto applicazione dei principi esposti, in quanto ha ritenuto la responsabilità esclusiva del subappaltatore per non avere segnalato le carenze del progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore e per non avere eseguito ulteriori indagini geologiche, senza accertare, in primo luogo, quali fossero tali carenze progettuali che il subappaltatore avrebbe dovuto segnalare all’appaltatore che non le conosceva;
inoltre, senza accertare se e per quali ragioni il subappaltatore fosse in condizione di individuare -e perciò di segnalare- carenze del progetto che l’appaltatore non era stato in condizione di percepire;
inoltre, senza accertare se il committente dell’opera pubblica avesse contestato alcunché all’appaltatore, né se il subappaltatore -in ragione dei lavori per i quali era stato incaricato- avesse l’obbligo di eseguire indagini geologiche ulteriori rispetto a quelle a corredo del progetto dell’appaltatore approvato dal committente dell’opera pubblica;
inoltre, senza accertare se e in quali termini le varianti in corso d’opera al progetto originario previste dall’appaltatore, quale quella relativa all’eliminazione della stazione di 10 pompaggio S5 e alla costruzione della piazzola, avessero inciso sulle opere del subappaltatore e senza accertare se e in quali termini avessero inciso sulle opere del subappaltatore le lavorazioni a terra alle quali si dovevano collegare gli allacci. In mancanza di tali indagini, l’affermazione sulla quale la sentenza ha fondato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori è rimasta a livello di mera petizione di principio, inidonea a fondare la riforma della pronuncia di primo grado, che aveva diversamente accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all’attività da ciascuno svolta. Specificamente, per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata laddove ha riconosciuto in compensazione al subcommittente AN l’intero importo delle spese per il ripristino della condotta sublacuale affiorata (punto 4), ha negato qualsiasi partecipazione del subcommittente al costo per il rifacimento di ventuno allacci (punto 5) e ha negato qualsiasi remunerazione a favore di SG per il rifacimento della condotta affiorata (punto 7). 4.Ne consegue che è fondato anche il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e ammissibile, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore ragione, in quanto sulla questione della responsabilità del subappaltatore la sentenza di appello ha riformato la pronuncia di primo grado. Infatti, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale SG avrebbe dovuto eseguire ogni verifica di fattibilità anche in ordine alla variazione del progetto apportata da AN, dimostra di avere omesso anche ogni esame in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori;
è evidente che il subappaltatore poteva eseguire verifiche di fattibilità ulteriori rispetto a quelle esigibili dall’appaltatore e segnalare all’appaltatore i relativi inconvenienti non solo sulla base dei criteri sopra esposti, ma anche se 11 e in quanto avesse eseguito i lavori successivamente all’esecuzione delle varianti. 5.Con il terzo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. -art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, pur riconoscendo -punti 6 e 6.1.-, a SG la spettanza del corrispettivo per l'esecuzione delle “transizioni terra-lago” degli allacci, ha negato al punto 6.2 la spettanza del corrispettivo relativo ai lavori subacquei. Sostiene che la decisione sia stata assunta in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto le opere erano state eseguite a seguito delle segnalazioni da AN a SG sullo stato carente delle opere eseguite a terra, a seguito della visita ispettiva della Direzione dei Lavori in data 24-4-2009 che aveva individuato le opere da eseguire in relazione ai singoli allacci;
lamenta altresì che la sentenza abbia ignorato le risultanze, non contestate dalla controparte, delle comunicazioni e delle fotografie della stessa SG, attestanti l’errata predisposizione a terra realizzata dalla ditta Biacchi. Sostiene che risulti palese il contrasto tra i capi 6 e 6.1 della sentenza, che riconoscono il mancato coordinamento delle opere di terra e di lago per la responsabilità di AN e il capo 6.2 oggetto di impugnazione, che ha negato a SG il corrispettivo per l’utilizzo, proprio ai fini del necessario coordinamento delle opere, di un nuovo spread di lago;
dichiara che la decisione è stata assunta anche in violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto spettava ad AN dimostrare non fosse necessario l’utilizzo dello spread di lago in occasione del rifacimento delle transizioni. Quindi sostiene che la pronuncia sia viziata anche ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto lo spread di lago remunerato con il forfait contrattuale era stato utilizzato per la posa della tubazione prima della segnalazione 12 dei problemi delle transizioni terra-lago ed era stato inevitabile un ulteriore utilizzo dello spread di lago in occasione dell’intervento successivo all’ottobre 2009. 5.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata e quindi non riesce a censurarla in modo pertinente. La sentenza impugnata -punto 6.2 da pag. 37 a pag. 40- ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG aveva censurato il mancato riconoscimento di corrispettivo supplementare per i lavori subacquei implementati per realizzare a regola d’arte le transazioni terra-lago perché non era stato dimostrato né il fondamento né l’entità della variazione per la quale era stato chiesto il supplemento (cfr. pag. 40). A questa conclusione la sentenza è pervenuta dopo avere considerato che il consulente tecnico d’ufficio aveva riconosciuto la debenza del corrispettivo per i lavori suppletivi eseguiti nelle zone di terra in quanto non compresi nel contratto di subappalto, ma non per i lavori subacquei “per i quali lo spread di lago era già compensato nell’importo forfettario del subappalto e quindi non può essere riconosciuto due volte”; inoltre, la sentenza ha dichiarato dirimente il giudizio del c.t.u., in ordine all’impossibilità di sviluppare logiche deduzioni tecniche a fronte dell’incomprensibile rappresentazione dei fatti e della variabilità delle richieste economiche di SG. A fronte di questo contenuto della pronuncia, in primo luogo non sussiste contraddizione tra le statuizioni di cui ai punti 6 e 6.1 e quelle di cui al punto 6.2, perché ai punti 6 e 6.1 sono stati riconosciuti i lavori suppletivi eseguiti a terra e non previsti nel contratto, mentre il punto 6.2 riguarda i lavori subacquei disciplinati contrattualmente. Inoltre, la ricorrente non poteva, come ha fatto, lamentare la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché era a suo carico l’onere di 13 dimostrare l’esistenza del suo diritto al pagamento dell’ulteriore corrispettivo richiesto;
non poteva neppure limitarsi a sostenere l’omessa disamina del fatto che lo “spread di lago” forfettariamente pattuito nel contratto era già stato utilizzato, perché la sentenza ha considerato il dato del rifacimento dei lavori che richiedevano opere subacquee. La sentenza, recependo le deduzioni del consulente d’ufficio, ha ritenuto che tale rifacimento non giustificasse un ulteriore corrispettivo, a fronte della previsione contrattuale che il relativo importo era stato concordato forfettariamente e per questo non potesse in nessun caso essere conteggiato due volte;
quindi la ricorrente avrebbe dovuto censurare, in termini ammissibili nel giudizio di legittimità, questa interpretazione delle previsioni contrattuali. Inoltre, la sentenza, quale ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del corrispettivo aggiuntivo, ha dichiarato che SG non aveva dimostrato l’entità della variazione per la quale era stato chiesto il supplemento;
questa statuizione, correttamente fondata sul presupposto che spetti al creditore provare non solo l’an ma anche il quantum della sua pretesa, non è stata oggetto di alcuna censura volta a farne emergere l’erroneità e ciò ulteriormente comporta l’inammissibilità del motivo. 6.Con il quarto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2745 c.c., art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la determinazione del saldo degli importi riconosciuti a SG. 6.1.Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso in quanto il giudice del rinvio, all’esito dell’ulteriore disamina imposta dall’accoglimento di quei motivi, dovrà procedere alla complessiva quantificazione degli importi spettanti alla subappaltatrice;
quindi il motivo perde valenza decisoria, involgendo questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio. 14 7.Con il quinto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che il corrispettivo spettante a SG per le opere di variante realizzate alla foce del fiume Telo sia stato ritenuto compreso negli importi di cui alle sue fatture n. 2 e 7 del 2009. Evidenzia che il c.t.u. ha riconosciuto la natura extracontrattuale di tali lavorazioni e la correttezza del corrispettivo per esse indicato da SG e che tale riconoscimento aveva eseguito anche la controparte;
rileva che aveva formulato motivo di appello incidentale unicamente per contestare la statuizione che per quelle lavorazioni non spettava ulteriore compenso in quanto già pagate con le fatture n. 2/2009 e n.7/2009, perché tali fatture si riferivano a lavorazioni del tutto distinte, riferite alla variante progettuale, relativa alla modifica del diametro da 400 a 630 di tratto di tubazione, per l’importo di Euro 90.380,00 e non per quello di Euro 82.576,00 richiesto. Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che non poteva ritenersi dimostrato che il saldo da parte di AN delle fatture emesse da SG fosse imputabile a un credito diverso da quello generato dalla variante relativo allo spostamento dell’approdo presso il fiume Telo;
sostiene che la statuizione violi gli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in quanto avrebbe dovuto AN dimostrare l’imputazione degli importi pagati per la variante in oggetto e giustificare le discrepanze con riguardo alla descrizione delle opere, alla loro collocazione, all’entità del corrispettivo e alla lunghezza del tratto di condotta interessato. 7.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata (punto 12) ha considerato che il giudice di primo grado e il consulente d’ufficio avevano ritenuto che i lavori di variante resi necessari per lo spostamento dell’approdo originario presso il fiume Telo erano già stati pagati con il saldo delle fatture n. 15 2/2009 e 7/2009 di SG;
ha considerato che SG sosteneva che tali fatture si riferissero ad altra variante progettuale, relativa alla modifica del diametro da 400 a 630 di un tratto di tubazione;
ha considerato quanto dedotto dal c.t.u. a fronte del medesimo argomento svolto dal consulente di parte SG, in relazione al fatto che quelle deduzioni non facevano riferimento ad alcun argomento tecnico diverso dalle fatture, le quali contenevano descrizione generica che poteva riferirsi a qualsiasi tratto della condotta sublacuale tra AR e il depuratore, nonché in relazione al dato che nel corso delle operazioni peritali il c.t.p. di SG ing. Caronti non aveva mai evidenziato che le fatture n. 2/2009 e n. 7/2009 si riferissero ad altri lavori a nord di AR, nonché al fatto che il c.t.p. ing. Caronti aveva descritto i lavori come riguardanti anche scivolo in calcestruzzo ad AR, che si trovava localizzato proprio a ridosso della confluenza nel lago del fiume Telo. Sulla base di questi dati e in difetto di affidabili documenti tecnici, la sentenza ha dichiarato che non poteva ritenersi che il saldo da parte di AN delle fatture si riferisse a un credito diverso da quello per la variante relativa allo spostamento dell’approdo presso il fiume Telo;
cioè, ha ritenuto che non vi fosse prova dell’esistenza di una pluralità di crediti esigibili da parte di SG nel momento in cui AN aveva saldato le fatture n. 2/2009 e n. 7/2009 e il pagamento fosse idoneo all’estinzione per intero dell’obbligazione fatta valere in relazione alla variante c.d. fiume Telo. Con questo contenuto la sentenza si sottrae a tutte le critiche del ricorrente, in primo luogo perché il ricorrente non individua alcun fatto decisivo del quale sia stato omesso l’esame dalla sentenza impugnata, ma con i suoi argomenti, in sostanza, esegue una complessiva critica alla valutazione delle risultanze istruttorie che, in quanto tale, è estranea al giudizio di legittimità. 16 Non è ravvisabile neppure la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. prospettata nel motivo perché la sentenza, sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie spettante al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità, è giunta alla conclusione che non vi fosse prova di una pluralità di crediti in capo a SG, così da poter ritenere che AN, pagando gli importi di cui alle fatture n. 2/2009 e 7/2009, avesse saldato un credito ulteriore e diverso rispetto a quello relativo alla variante sul fiume Telo. In questo modo la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore - che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito- provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. (Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 450 Rv, 656831-01, Cass. Sez. 2 27-7-2006 n. 17102 Rv. 592303-01). E’ evidente che l’onere della prova in capo al creditore ha a oggetto, in primo luogo, l’esistenza del diverso credito al quale pretende di imputare il pagamento ricevuto. 8.Con il sesto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e dell’art. 25 D.M. 19.4.2000 n. 45 – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avergli riconosciuto il risarcimento del danno causato dall’abnorme durata dei lavori e dai costi sostenuti per la prolungata conservazione delle opere. 8.1.La sentenza (punto 14) ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda in ragione della sua genericità e ha confermato la statuizione sulla base dell’assunto che le allegazioni a sostegno della domanda erano state sostanziate dal consulente d’ufficio e non dalla parte gravata dal relativo onere;
ha aggiunto che non era condivisibile il giudizio espresso dal c.t.u. sul fatto che 17 l’anomalo prolungamento dei lavori non fosse riconducibile all’operato di SG, perché a SG erano imputabili i ritardi dovuti alla necessità di rimediare ai vizi costruttivi cagionati dall’omissione della verifica della fattibilità a regola d’arte dell’opera e dalle caratteristiche geologiche dei luoghi;
ha aggiunto che i maggiori oneri generati dal difetto di collaborazione di AN nel coordinamento delle lavorazioni erano stati riconosciuti a SG, seppure in misura inferiore a quella richiesta. A fronte di questo contenuto della pronuncia, il motivo è assorbito in quanto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di appello travolge l’affermazione secondo la quale erano imputabili a SG i ritardi cagionati dalla necessità di rimediare a vizi costruttivi per l’omessa verifica della fattibilità dell’opera e delle caratteristiche geologiche dei terreni. Quindi il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova valutazione delle cause e delle responsabilità del ritardo e, nell’eseguire tale valutazione, dovrà considerare anche che le deduzioni di SG erano state ritenute sufficienti dal giudice di primo grado al fine di disporre la c.t.u. in ordine al ritardo dei lavori e alle relative conseguenze per il subappaltatore e perciò anche per accertare i relativi fatti;
tale dato esclude che il giudicante potesse sottrarsi dall’esaminare le risultanze degli accertamenti dei quali aveva incaricato il consulente soltanto sulla base dell’assunto della genericità della domanda, senza verificare se sussistessero o meno i presupposti per disporre consulenza tecnica d’ufficio percipiente. Infatti, è acquisito che, non essendo la consulenza d’ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, il giudice di merito può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) e in tale caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il 18 giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3 8-2-2019 n. 3717 Rv. 652736-01, Cass. Sez. 3 13-3-2009 n. 6155 Rv. 607649-01). 9.In conclusione, sono accolti il primo e il secondo motivo, sono rigettati il terzo e il quinto motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di NO in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e il quinto motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di NO in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
ciò perché la conclusione contraddiceva l’obbligo dell’appaltatore di realizzare l’opera in modo da essere tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, con il conseguente dovere dell’appaltatore di informare il committente di carenze progettuali rilevabili con la normale diligenza, secondo principio affermato anche per l’eventualità che il progetto fosse del committente. Ha rilevato che nella fattispecie il subappaltatore non aveva rilevato né che le carenze progettuali non fossero conoscibili con ordinaria diligenza, né che fossero state segnalate al subcommittente, il quale avesse preteso di dare comunque esecuzione al progetto. Sulla base di questo presupposto, la sentenza al punto 4 ha interamente accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che il primo giudice avesse ammesso in compensazione con il saldo spettante a SG solo il 50% delle spese sostenute da AN per il ripristino della condotta sublacuale affiorata in superficie in corso d’opera. Al punto 5 ha accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che le fosse stato addebitato il 50% del costo delle opere di rifacimento di ventuno allacci collassati e ha rigettato lo speculare motivo con il quale SG sosteneva che l’intero costo dovesse essere a carico di AN. Al punto 7 ha accolto il motivo di appello con il quale AN si lamentava che fosse stato riconosciuto a SG al 50% la remunerazione delle opere 4 di rifacimento della parte di condotta affiorata e ha rigettato il motivo con il quale SG sosteneva di dovere essere esonerata da qualsiasi responsabilità a riguardo. La sentenza ai punti 6 e 6.1 ha rigettato il motivo di appello con il quale AN aveva sostenuto di non essere obbligata al pagamento del compenso per le attività relative alle c.d. “transizioni terra-lago”; ha ritenuto che le parti di transizioni di terra eseguite da SG non rientravano nelle previsioni contrattuali, in quanto in base al contratto di subappalto solo i lavori subacquei erano di competenza di SG e quindi era giustificato il pagamento in aggiunta. Al punto 6.2 ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG si lamentava che non le fosse stato riconosciuto corrispettivo supplementare per i lavori subacquei ulteriori resi necessari per realizzare a regola d’arte le transizioni terra-lago. La sentenza al punto 12 ha rigettato il quarto motivo di appello incidentale, con il quale il subappaltatore lamentava che non gli fosse stato riconosciuto il corrispettivo richiesto per i maggiori costi sostenuti per i lavori di variante resisi necessari per lo spostamento dell’approdo originario presso il fiume Telo ad AR, recependo sul punto le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio. Al punto 14 ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG aveva censurato il rigetto della sua domanda volta a ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri per l’aumento abnorme della durata dei lavori e per la conservazione delle opere fino al collaudo. 2.Avverso la sentenza SG CO Mare ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. AN s.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 27-2-2025, per la quale il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa 5 entrambe le parti;
rinviata d’ufficio la causa alla pubblica udienza del 23-5-2025, per questa udienza la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 1667 e ss. c.c. – art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.-art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.” ed è volto a censurare i punti 1, 4, 5 e 7 della sentenza impugnata, con riguardo all’affermata responsabilità esclusiva del subappaltatore per la mancata denuncia di carenze progettuali o informazioni geologiche mancanti o lacunose. Il ricorrente SG CO Mare evidenzia che l’opera consegnata alla committenza pubblica è stata del tutto esente da vizi e specificamente che, per quanto riguardava la condotta subacquea con i relativi allacciamenti, oggetto del subappalto, il collaudatore aveva rilevato la corrispondenza dell’opera al progetto;
quindi sostiene che l’affermazione della sentenza in ordine alla responsabilità di SG per non avere rilevato carenze progettuali o la mancanza di informazioni geologiche sia incongrua. Lamenta altresì che la sentenza non abbia considerato le sue deduzioni, in ordine al fatto che l’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva che era l’appaltatore ad assumere nei confronti dell’ente appaltante tutte le responsabilità in ordine al progetto e ad avere l’obbligo di eseguire tutte le indagini di carattere geologico e geognostico. Sostiene che la perizia geognostica eseguita solo tardivamente da AN dimostri che erano state le opere eseguite da AN ai fini della realizzazione della piazzola dalla quale edificare la stazione di pompaggio ad avere comportato la destabilizzazione della sponda sulla quale insistevano gli ancoraggi;
aggiunge che AN, per evitare l’aggravio economico derivante dall’esecuzione delle opere di consolidamento di tutta la zona dove avrebbe dovuto insistere la stazione di pompaggio, aveva chiesto di 6 eliminare tale stazione di pompaggio S5; valorizza che, in presenza di ancoraggi che hanno interessato sei chilometri di tubazione, l’unico franamento era avvenuto in quel tratto, con un affioramento della condotta per circa 300 metri;
quindi rileva che SG non poteva prevedere, al momento della posa, che in epoca successiva AN avrebbe chiesto, per ragioni di propria convenienza economica, la soppressione della stazione di pompaggio -con aumento di sollecitazione della condotta in quel punto-, né che avrebbe realizzato piazzola che comportava sovraccarico alla sponda. Ulteriormente evidenzia che SG aveva posato la condotta nel 2004 e nella prima metà del 2005, attenendosi al progetto originario che prevedeva la realizzazione della stazione S5 e condotta con minima spinta, dopo avere avvertito sin dalla propria offerta dell’esigenza di “non disturbare minimamente i delicati e precari equilibri delle sponde”; ancora aggiunge che SG non poteva prevedere, al momento della posa, che in epoca successiva AN avrebbe richiesto la soppressione della stazione S5, né che a terra, al di fuori del suo ambito di operatività, AN realizzasse piazzola alla quale lo stesso tecnico incaricato da AN aveva attribuito la responsabilità dell’evento. Il ricorrente dichiara che considerazione analoghe valgono per gli allacci di cui al capo 5 della sentenza, perché gli allacci -ovvero gli scarichi a lago- erano stati realizzati da SG in conformità del progetto e si erano rivelati inadatti a causa dell’insufficiente spessore dei tubi PN6 a terra scelti da GE e che SG non poteva contestare, in quanto idoneo per il progetto originario;
evidenzia che, dei 29 allacci, 21 avevano collassato a causa dell’insufficiente resistenza dei tubi ed era stato necessario sostituirli. Quindi rileva che anche questa opera era stata eseguita in conformità delle previsioni progettuali originarie, era esente da vizi e funzionante fino al momento del collasso per difetto delle opere di terra, imputabile a precisa scelta 7 di GE in ordine allo spessore dei tubi PN6; rileva che tale scelta era divenuta erronea in ragione delle errate lavorazioni a terra alle quali gli allacci si collegavano. In definitiva la ricorrente lamenta che la sentenza abbia interamente ascritto la responsabilità a SG e non ad AN, che aveva realizzato il 90% delle componenti dell’impianto complessivo, per il corrispettivo complessivo di Euro 13.500.000,00, a fronte di subappalto affidato a SG per il valore di Euro 1.455.300,00, di cui una parte rilevante era per i materiali forniti;
nonché a fronte del fatto che AN aveva predisposto il progetto e aveva scelto lo spessore dei tubi. 2.Con il secondo motivo, intitolato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla cronologia e alle cause dell’evento affioramento della condotta – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza per avere ascritto alla negligenza di SG il mancato riconoscimento delle caratteristiche geologiche del luogo senza esaminare una serie di fatti decisivi. Dichiara che già in fase di offerta SG aveva segnalato la sussistenza di “delicati e precari equilibri delle sponde”, che la piazzola a servizio della stazione S5 era collocata a terra e fuori dall’ambito di operatività di SG, che la piazzola non era prevista nel progetto ed era stata realizzata quando la posa delle tubazioni era già in corso, che lo studio commissionato da AN all’ing. Stropeni aveva confermato che il dissesto aveva interessato la zona in corrispondenza della quale la sponda era stata sovraccaricata dalla costruzione della piazzola. 3.Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti rispetto a tutte le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente, riferite alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di subappalto. 8 Al punto 1 della sentenza la Corte d’appello ha richiamato un principio in sé corretto, acquisito in materia di appalto (Cass. Sez. 2 2- 2-2016 n. 1981 Rv. 638792-01, Cass. Sez. 3 31-5-2006 n. 12995 Rv. 591369-01, per tutte), ma enunciato anche in materia di subappalto. Secondo tale principio, poiché l’obbligazione assunta dal subappaltatore ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell’incarico sulla base di un progetto altrui, la diligenza nell’adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell’art. 1176 co. 2 cod. civ.; ciò comporta che permane l’obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell’estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (Cass. Sez. 2 13-2-2009 n. 3659 Rv. 606654-01). Infatti è pacifico che al subappalto, quale contratto derivato, si applichi in genere la stessa disciplina del contratto base, e perciò dell’appalto, trovando tale regola fondamento proprio nel fatto che con il subappalto l’appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha assunto (Cass. Sez. 3 18-6-1975 n. 2429 Rv. 376310-01, Cass. Sez. 1 11-11-2009 n. 23903 Rv. 610041-01); è stato altresì precisato che il carattere derivato del subappalto non implica anche che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto (Cass. Sez. 1 24-7-2000 n. 9684 Rv. 538721-01). Ciò comporta anche che, nel valutare la diligenza e la perizia nell’adempimento del subappaltatore secondo il criterio della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co. 2 cod. civ., non si possa prescindere dal considerare che alla medesima diligenza qualificata è obbligato 9 l’appaltatore subcommittente nei confronti del suo committente;
quindi -in mancanza di una regolamentazione pattizia del rapporto di subappalto che stabilisca a carico del subappaltatore obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell’appaltatore- non può essere richiesta al subappaltatore una diligenza maggiore di quella esigibile dall’appaltatore. Infatti, ciò non solo sarebbe incongruente rispetto alla natura di contratto derivato del subappalto e perciò al fatto che l’opera oggetto del subappalto è, in tutto o in parte, l’opera oggetto dell’appalto; potrebbe anche condurre all’effetto -contrario a qualsiasi principio di correttezza contrattuale, se non abnorme- di mandare esente l’appaltatore dalle conseguenze delle carenze e degli errori del progetto da lui predisposto e delle indicazioni da lui fornite al subappaltatore, scaricando tali conseguenze sul subappaltatore. La sentenza non ha fatto applicazione dei principi esposti, in quanto ha ritenuto la responsabilità esclusiva del subappaltatore per non avere segnalato le carenze del progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore e per non avere eseguito ulteriori indagini geologiche, senza accertare, in primo luogo, quali fossero tali carenze progettuali che il subappaltatore avrebbe dovuto segnalare all’appaltatore che non le conosceva;
inoltre, senza accertare se e per quali ragioni il subappaltatore fosse in condizione di individuare -e perciò di segnalare- carenze del progetto che l’appaltatore non era stato in condizione di percepire;
inoltre, senza accertare se il committente dell’opera pubblica avesse contestato alcunché all’appaltatore, né se il subappaltatore -in ragione dei lavori per i quali era stato incaricato- avesse l’obbligo di eseguire indagini geologiche ulteriori rispetto a quelle a corredo del progetto dell’appaltatore approvato dal committente dell’opera pubblica;
inoltre, senza accertare se e in quali termini le varianti in corso d’opera al progetto originario previste dall’appaltatore, quale quella relativa all’eliminazione della stazione di 10 pompaggio S5 e alla costruzione della piazzola, avessero inciso sulle opere del subappaltatore e senza accertare se e in quali termini avessero inciso sulle opere del subappaltatore le lavorazioni a terra alle quali si dovevano collegare gli allacci. In mancanza di tali indagini, l’affermazione sulla quale la sentenza ha fondato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori è rimasta a livello di mera petizione di principio, inidonea a fondare la riforma della pronuncia di primo grado, che aveva diversamente accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all’attività da ciascuno svolta. Specificamente, per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata laddove ha riconosciuto in compensazione al subcommittente AN l’intero importo delle spese per il ripristino della condotta sublacuale affiorata (punto 4), ha negato qualsiasi partecipazione del subcommittente al costo per il rifacimento di ventuno allacci (punto 5) e ha negato qualsiasi remunerazione a favore di SG per il rifacimento della condotta affiorata (punto 7). 4.Ne consegue che è fondato anche il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e ammissibile, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore ragione, in quanto sulla questione della responsabilità del subappaltatore la sentenza di appello ha riformato la pronuncia di primo grado. Infatti, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale SG avrebbe dovuto eseguire ogni verifica di fattibilità anche in ordine alla variazione del progetto apportata da AN, dimostra di avere omesso anche ogni esame in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori;
è evidente che il subappaltatore poteva eseguire verifiche di fattibilità ulteriori rispetto a quelle esigibili dall’appaltatore e segnalare all’appaltatore i relativi inconvenienti non solo sulla base dei criteri sopra esposti, ma anche se 11 e in quanto avesse eseguito i lavori successivamente all’esecuzione delle varianti. 5.Con il terzo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. -art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, pur riconoscendo -punti 6 e 6.1.-, a SG la spettanza del corrispettivo per l'esecuzione delle “transizioni terra-lago” degli allacci, ha negato al punto 6.2 la spettanza del corrispettivo relativo ai lavori subacquei. Sostiene che la decisione sia stata assunta in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto le opere erano state eseguite a seguito delle segnalazioni da AN a SG sullo stato carente delle opere eseguite a terra, a seguito della visita ispettiva della Direzione dei Lavori in data 24-4-2009 che aveva individuato le opere da eseguire in relazione ai singoli allacci;
lamenta altresì che la sentenza abbia ignorato le risultanze, non contestate dalla controparte, delle comunicazioni e delle fotografie della stessa SG, attestanti l’errata predisposizione a terra realizzata dalla ditta Biacchi. Sostiene che risulti palese il contrasto tra i capi 6 e 6.1 della sentenza, che riconoscono il mancato coordinamento delle opere di terra e di lago per la responsabilità di AN e il capo 6.2 oggetto di impugnazione, che ha negato a SG il corrispettivo per l’utilizzo, proprio ai fini del necessario coordinamento delle opere, di un nuovo spread di lago;
dichiara che la decisione è stata assunta anche in violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto spettava ad AN dimostrare non fosse necessario l’utilizzo dello spread di lago in occasione del rifacimento delle transizioni. Quindi sostiene che la pronuncia sia viziata anche ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto lo spread di lago remunerato con il forfait contrattuale era stato utilizzato per la posa della tubazione prima della segnalazione 12 dei problemi delle transizioni terra-lago ed era stato inevitabile un ulteriore utilizzo dello spread di lago in occasione dell’intervento successivo all’ottobre 2009. 5.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata e quindi non riesce a censurarla in modo pertinente. La sentenza impugnata -punto 6.2 da pag. 37 a pag. 40- ha rigettato il motivo di appello incidentale con il quale SG aveva censurato il mancato riconoscimento di corrispettivo supplementare per i lavori subacquei implementati per realizzare a regola d’arte le transazioni terra-lago perché non era stato dimostrato né il fondamento né l’entità della variazione per la quale era stato chiesto il supplemento (cfr. pag. 40). A questa conclusione la sentenza è pervenuta dopo avere considerato che il consulente tecnico d’ufficio aveva riconosciuto la debenza del corrispettivo per i lavori suppletivi eseguiti nelle zone di terra in quanto non compresi nel contratto di subappalto, ma non per i lavori subacquei “per i quali lo spread di lago era già compensato nell’importo forfettario del subappalto e quindi non può essere riconosciuto due volte”; inoltre, la sentenza ha dichiarato dirimente il giudizio del c.t.u., in ordine all’impossibilità di sviluppare logiche deduzioni tecniche a fronte dell’incomprensibile rappresentazione dei fatti e della variabilità delle richieste economiche di SG. A fronte di questo contenuto della pronuncia, in primo luogo non sussiste contraddizione tra le statuizioni di cui ai punti 6 e 6.1 e quelle di cui al punto 6.2, perché ai punti 6 e 6.1 sono stati riconosciuti i lavori suppletivi eseguiti a terra e non previsti nel contratto, mentre il punto 6.2 riguarda i lavori subacquei disciplinati contrattualmente. Inoltre, la ricorrente non poteva, come ha fatto, lamentare la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché era a suo carico l’onere di 13 dimostrare l’esistenza del suo diritto al pagamento dell’ulteriore corrispettivo richiesto;
non poteva neppure limitarsi a sostenere l’omessa disamina del fatto che lo “spread di lago” forfettariamente pattuito nel contratto era già stato utilizzato, perché la sentenza ha considerato il dato del rifacimento dei lavori che richiedevano opere subacquee. La sentenza, recependo le deduzioni del consulente d’ufficio, ha ritenuto che tale rifacimento non giustificasse un ulteriore corrispettivo, a fronte della previsione contrattuale che il relativo importo era stato concordato forfettariamente e per questo non potesse in nessun caso essere conteggiato due volte;
quindi la ricorrente avrebbe dovuto censurare, in termini ammissibili nel giudizio di legittimità, questa interpretazione delle previsioni contrattuali. Inoltre, la sentenza, quale ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del corrispettivo aggiuntivo, ha dichiarato che SG non aveva dimostrato l’entità della variazione per la quale era stato chiesto il supplemento;
questa statuizione, correttamente fondata sul presupposto che spetti al creditore provare non solo l’an ma anche il quantum della sua pretesa, non è stata oggetto di alcuna censura volta a farne emergere l’erroneità e ciò ulteriormente comporta l’inammissibilità del motivo. 6.Con il quarto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2745 c.c., art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la determinazione del saldo degli importi riconosciuti a SG. 6.1.Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso in quanto il giudice del rinvio, all’esito dell’ulteriore disamina imposta dall’accoglimento di quei motivi, dovrà procedere alla complessiva quantificazione degli importi spettanti alla subappaltatrice;
quindi il motivo perde valenza decisoria, involgendo questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio. 14 7.Con il quinto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che il corrispettivo spettante a SG per le opere di variante realizzate alla foce del fiume Telo sia stato ritenuto compreso negli importi di cui alle sue fatture n. 2 e 7 del 2009. Evidenzia che il c.t.u. ha riconosciuto la natura extracontrattuale di tali lavorazioni e la correttezza del corrispettivo per esse indicato da SG e che tale riconoscimento aveva eseguito anche la controparte;
rileva che aveva formulato motivo di appello incidentale unicamente per contestare la statuizione che per quelle lavorazioni non spettava ulteriore compenso in quanto già pagate con le fatture n. 2/2009 e n.7/2009, perché tali fatture si riferivano a lavorazioni del tutto distinte, riferite alla variante progettuale, relativa alla modifica del diametro da 400 a 630 di tratto di tubazione, per l’importo di Euro 90.380,00 e non per quello di Euro 82.576,00 richiesto. Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che non poteva ritenersi dimostrato che il saldo da parte di AN delle fatture emesse da SG fosse imputabile a un credito diverso da quello generato dalla variante relativo allo spostamento dell’approdo presso il fiume Telo;
sostiene che la statuizione violi gli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in quanto avrebbe dovuto AN dimostrare l’imputazione degli importi pagati per la variante in oggetto e giustificare le discrepanze con riguardo alla descrizione delle opere, alla loro collocazione, all’entità del corrispettivo e alla lunghezza del tratto di condotta interessato. 7.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata (punto 12) ha considerato che il giudice di primo grado e il consulente d’ufficio avevano ritenuto che i lavori di variante resi necessari per lo spostamento dell’approdo originario presso il fiume Telo erano già stati pagati con il saldo delle fatture n. 15 2/2009 e 7/2009 di SG;
ha considerato che SG sosteneva che tali fatture si riferissero ad altra variante progettuale, relativa alla modifica del diametro da 400 a 630 di un tratto di tubazione;
ha considerato quanto dedotto dal c.t.u. a fronte del medesimo argomento svolto dal consulente di parte SG, in relazione al fatto che quelle deduzioni non facevano riferimento ad alcun argomento tecnico diverso dalle fatture, le quali contenevano descrizione generica che poteva riferirsi a qualsiasi tratto della condotta sublacuale tra AR e il depuratore, nonché in relazione al dato che nel corso delle operazioni peritali il c.t.p. di SG ing. Caronti non aveva mai evidenziato che le fatture n. 2/2009 e n. 7/2009 si riferissero ad altri lavori a nord di AR, nonché al fatto che il c.t.p. ing. Caronti aveva descritto i lavori come riguardanti anche scivolo in calcestruzzo ad AR, che si trovava localizzato proprio a ridosso della confluenza nel lago del fiume Telo. Sulla base di questi dati e in difetto di affidabili documenti tecnici, la sentenza ha dichiarato che non poteva ritenersi che il saldo da parte di AN delle fatture si riferisse a un credito diverso da quello per la variante relativa allo spostamento dell’approdo presso il fiume Telo;
cioè, ha ritenuto che non vi fosse prova dell’esistenza di una pluralità di crediti esigibili da parte di SG nel momento in cui AN aveva saldato le fatture n. 2/2009 e n. 7/2009 e il pagamento fosse idoneo all’estinzione per intero dell’obbligazione fatta valere in relazione alla variante c.d. fiume Telo. Con questo contenuto la sentenza si sottrae a tutte le critiche del ricorrente, in primo luogo perché il ricorrente non individua alcun fatto decisivo del quale sia stato omesso l’esame dalla sentenza impugnata, ma con i suoi argomenti, in sostanza, esegue una complessiva critica alla valutazione delle risultanze istruttorie che, in quanto tale, è estranea al giudizio di legittimità. 16 Non è ravvisabile neppure la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. prospettata nel motivo perché la sentenza, sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie spettante al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità, è giunta alla conclusione che non vi fosse prova di una pluralità di crediti in capo a SG, così da poter ritenere che AN, pagando gli importi di cui alle fatture n. 2/2009 e 7/2009, avesse saldato un credito ulteriore e diverso rispetto a quello relativo alla variante sul fiume Telo. In questo modo la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore - che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito- provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. (Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 450 Rv, 656831-01, Cass. Sez. 2 27-7-2006 n. 17102 Rv. 592303-01). E’ evidente che l’onere della prova in capo al creditore ha a oggetto, in primo luogo, l’esistenza del diverso credito al quale pretende di imputare il pagamento ricevuto. 8.Con il sesto motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e dell’art. 25 D.M. 19.4.2000 n. 45 – art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avergli riconosciuto il risarcimento del danno causato dall’abnorme durata dei lavori e dai costi sostenuti per la prolungata conservazione delle opere. 8.1.La sentenza (punto 14) ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda in ragione della sua genericità e ha confermato la statuizione sulla base dell’assunto che le allegazioni a sostegno della domanda erano state sostanziate dal consulente d’ufficio e non dalla parte gravata dal relativo onere;
ha aggiunto che non era condivisibile il giudizio espresso dal c.t.u. sul fatto che 17 l’anomalo prolungamento dei lavori non fosse riconducibile all’operato di SG, perché a SG erano imputabili i ritardi dovuti alla necessità di rimediare ai vizi costruttivi cagionati dall’omissione della verifica della fattibilità a regola d’arte dell’opera e dalle caratteristiche geologiche dei luoghi;
ha aggiunto che i maggiori oneri generati dal difetto di collaborazione di AN nel coordinamento delle lavorazioni erano stati riconosciuti a SG, seppure in misura inferiore a quella richiesta. A fronte di questo contenuto della pronuncia, il motivo è assorbito in quanto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di appello travolge l’affermazione secondo la quale erano imputabili a SG i ritardi cagionati dalla necessità di rimediare a vizi costruttivi per l’omessa verifica della fattibilità dell’opera e delle caratteristiche geologiche dei terreni. Quindi il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova valutazione delle cause e delle responsabilità del ritardo e, nell’eseguire tale valutazione, dovrà considerare anche che le deduzioni di SG erano state ritenute sufficienti dal giudice di primo grado al fine di disporre la c.t.u. in ordine al ritardo dei lavori e alle relative conseguenze per il subappaltatore e perciò anche per accertare i relativi fatti;
tale dato esclude che il giudicante potesse sottrarsi dall’esaminare le risultanze degli accertamenti dei quali aveva incaricato il consulente soltanto sulla base dell’assunto della genericità della domanda, senza verificare se sussistessero o meno i presupposti per disporre consulenza tecnica d’ufficio percipiente. Infatti, è acquisito che, non essendo la consulenza d’ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, il giudice di merito può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) e in tale caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il 18 giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3 8-2-2019 n. 3717 Rv. 652736-01, Cass. Sez. 3 13-3-2009 n. 6155 Rv. 607649-01). 9.In conclusione, sono accolti il primo e il secondo motivo, sono rigettati il terzo e il quinto motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di NO in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e il quinto motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di NO in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione