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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 7.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13085 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Maria Falco e Michele Falco;
Ricorrente
E
- in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento dopo omologa.
*******
Con ricorso depositato il 25.10.2024 premetteva che, con decreto Parte_1
di omologa del Tribunale di Bari, emesso in data 4.5.2024 aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione della pensione di cecità assoluta e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.
Esponeva che, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla richiesta di liquidazione della prestazione, l' convenuto non vi aveva ancora provveduto. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rimarcando di aver liquidato CP_1
la prestazione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l' ha provveduto a liquidare le CP_1
spettanze oggetto di domanda giudiziale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell secondo il criterio della soccombenza CP_1
virtuale.
Ai fini della determinazione del valore della causa si tiene conto della prestazione effettivamente liquidata, al netto delle trattenute operate dall , in applicazione del CP_1
criterio del "disputatum" (in base al quale il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta: cfr. tra tante Cass. n.
35195/2022).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 7.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco