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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2580/2024, promossa da:
(C.F: ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti EUGENIA CERRUTI e MARCELLO VERNIZZI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO RAMPULLA del Foro di Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito cosi provvedere: Nel merito: In via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione delle problematiche evidenziate in seno all'espletata CTU e
[...] per l'effetto condannare l' al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti patiti dal , pari a complessivi € 45.887,23, o alla maggiore e/o Parte_1 minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre ristoro connesso all'ammaloramento/deterioramento dei beni mobili allocati nei box/cantine allagati da determinarsi in via equitativa e oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigettare tutte le domande di parte resistente, sia in via preliminare che in principalità, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - Con vittoria di spese e
pagina 1 di 16 compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata anticipazione. In via istruttoria: (…).”;
- parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via preliminare: per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso dal in Parte_1 persona del suo amministratore pro tempore in carica, e delle domande nello stesso avanzate, per carenza di legittimazione attiva dell'attore; In principalità: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate, nei confronti dell' Controparte_1
, dal in persona del suo amministratore pro tempore in
[...] Parte_1 carica, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: Con vittoria di spese
e competenze professionali e rimborso di tutti i costi e spese legali sostenute nella fase dell'ATP. In via istruttoria: (…).”
Fatto e dello svolgimento del processo
Il , sito nel Comune di Cura Carpignano (PV), nel corso dei mesi di luglio e Parte_1 agosto 2019, veniva interessato da “importanti fenomeni di allagamento in corrispondenza dei box e delle cantine di pertinenza”, con connesso “deterioramento dei locali medesimi nonché dei beni personali quivi allocati dai condomini”. Il suddetto allagamento, “da aggiungersi alla costante umidità di risalita visibile ictu oculi lungo le pareti dei suddetti locali, con connessa formazione di muffa e condensa” - stando al parere del tecnico geologo interpellato - era da ricondurre a “fattori temporanei indotti”, quali “le fasi di colmo dei cicli irrigui delle campagne”, verosimilmente comportanti “un aumento della quantità di acqua nel sottosuolo”; al contempo, il perito escludeva la “fonte meteorica” quale causa del fenomeno.
Nelle immediate vicinanze del Condominio risultavano ubicati vasti appezzamenti agricoli, tra cui quelli condotti in affitto dall' . Controparte_1
Poiché gli allagamenti interessanti i locali interrati del fabbricato condominiale iniziavano a manifestarsi, per la prima volta, da quando l'azienda agricola destinò i limitrofi appezzamenti alla coltivazione del riso “in asciutta”, non essendosi mai riscontrati prima di allora, quando cioè i terreni erano coltivati a mais, soia o lasciati a riposo, le problematiche incorse dovevano ritenersi verosimilmente causate dalla recente attività di coltivazione a risaia attuata dall'azienda . CP_1
Le segnalazioni rivolte alle autorità competenti e alla stessa azienda non avevano sortito effetto alcuno.
Nel luglio 2021, dopo un ulteriore allagamento “in concomitanza con l'irrigazione delle contigue risaie”, il Condominio ricorreva al Tribunale di Pavia ai sensi degli artt. 696 e/o 696 bis c.p.c., nei Cont confronti dell e del , affinché, previa Parte_2 Controparte_3
pagina 2 di 16 ispezione dei locali interessati dal fenomeno, venisse accertata da un CTU la causa delle infiltrazioni e degli allagamenti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché l'osservanza tanto da parte del quanto dall'azienda agricola convenuta, delle prescrizioni di cui al Regolamento Speciale per CP_3 la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia, approvato dal Consiglio Provinciale nel 1999 e del
T.U. delle Leggi in materia sanitaria (in specie con riferimento all'osservanza delle prescrizioni sulle distanze dagli aggregati abitativi, della zona di rispetto e delle pratiche agricole per l'attivazione di nuove risaie), con determinazione e quantificazione dei danni patiti dal per il lavori di Parte_1 ripristino preventivati (“scrostamento intonaco”, “rifacimento intonaco”, “rasatura delle superfici”,
“pulizia”, ecc.), “in uno alla quantificazione dei danni subiti dai singoli condomini per il deterioramento dei beni di esclusiva proprietà allocati nei box e nei garage in oggetto, da stimarsi anche in via equitativa”.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 3975/2021) si costituivano sia il che l' , entrambi eccependo Controparte_3 Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva del in persona dell'amministratore p.t. con riferimento Parte_1 alle domande relative ai pretesi danni ai beni (mobili e immobili) di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, l'inammissibilità del ricorso in quanto meramente esplorativo e, nel merito, l'assenza di qualsiasi responsabilità, attiva od omissiva, dei soggetti evocati, tanto rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento provinciale, quanto al nesso causale e alla colpa degli asseriti allagamenti e percolazioni d'acqua lamentate dal Parte_1
Il Tribunale, dando corso al procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative, nominava CTU il dott. geol. il quale, non raggiungendosi un accordo tra le parti, Persona_1 rendeva la relazione conclusiva in data 13.03.2023.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.06.2024, il adiva quindi Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione delle problematiche evidenziate in seno all'espletata ATP e, per l'effetto,
[...] condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati dal CTU in € 25.793,92, oltre al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute, così per complessivi € 45.887,23, o alla maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre ristoro connesso all'ammaloramento/deterioramento dei beni mobili allocati nei box e cantine allagati, da determinarsi in via equitativa. Cont L si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa del Parte_2
18.10.2024, eccependo la nullità del ricorso semplificato per omessa esposizione degli elementi di diritto della invocata responsabilità, l'inammissibilità delle pretese risarcitorie ai box e cantine di pagina 3 di 16 proprietà dei singoli condòmini per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore e, nel merito, insisteva per il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi riguardi, in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo dimostrato (né la CTU era in grado di assolvere a tale onere probatorio) alcun nesso causale tra la pratica agricola e i presunti allagamenti denunciati, né gli altri elementi costitutivi della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. Inoltre, a fronte delle gravi carenze della consulenza tecnica preventiva e della manifesta erroneità delle conclusioni rese dal CTU, la convenuta chiedeva disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e, qualora necessario, la conversione del procedimento in rito ordinario.
Alla prima udienza del 30.10.2024, tentata previamente e senza esito la conciliazione tra le parti, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di chiarimenti sulla relazione di consulenza preventiva da parte del CTU dott. (ud. 06.03.2025). Persona_1
La causa veniva, infine, rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 08.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito di tale udienza, veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va premesso che, così come risulta dal ricorso introduttivo, il richiamando Parte_1 ampiamente e condividendo le risultanze dell'ATP, ha convenuto nel presente giudizio di merito la sola
(ritenendo evidentemente estraneo alle problematiche Controparte_1 lamentate il ), esponendo - in sintesi - le seguenti circostanze e deduzioni: Controparte_3
a) che a partire dall'estate del 2019 si verificarono gravi fenomeni di allagamento ed umidità di risalita nel piano interrato del fabbricato , destinato ad autorimesse e cantine, che avevano CP_4 provocato il deterioramento dei locali nonché dei beni personali ivi allocati dai condòmini; b) che nelle immediate vicinanze del Condominio risultavano e risultano tutt'oggi ubicati vasti appezzamenti agricoli condotti in affitto dalla convenuta;
c) che le problematiche denunciate dai condòmini iniziarono a manifestarsi dopo che l'azienda modificò la coltivazione a risaia dei terreni CP_1 limitrofi, dapprima invece coltivati a mais o soia o lasciati a riposo;
d) che anche nei mesi estivi del
2020 e del 2021 si ripresentarono i medesimi fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e cantine dell'edificio condominiale, sempre in concomitanza con l'irrigazione delle contigue risaie “in asciutta” da parte dell' (irrigazione periodica per CP_1
pagina 4 di 16 scorrimento/infiltrazione); e) che la nuova coltivazione praticata sui terreni antistanti il fabbricato da parte della convenuta, in asserita violazione delle distanze e prescrizioni CP_4 regolamentari da osservarsi nell'ambito territoriale di riferimento, doveva ritenersi la causa dei danni da allagamento e dei disagi lamentati dal , i quali meritavano perciò giusto risarcimento. Parte_1
1.1 La premessa torna utile nella misura in cui consente, innanzitutto, l'esatta qualificazione giuridica della domanda e l'inquadramento del fatto nell'ambito dell'illecito aquiliano, secondo la generale azione risarcitoria prevista dall'art. 2043 c.c.: siffatta qualificazione della domanda - operata a chiare lettere anche dalla parte ricorrente, dopo la conversione del rito, con la memoria ex art. 171-ter, n. 1)
c.p.c. onde avversare l'eccepita nullità processuale per asserita carenza dei requisiti della “editio actionis” dell'atto introduttivo - va indubbiamente condivisa in iure, in quanto i fatti allegati fin dal ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. e le deduzioni poste a fondamento delle pretese risarcitorie nei confronti dell'azienda agricola convenuta rientrano nell'egida dell'art. 2043 c.c., secondo cui
“qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
1.2 Com'è noto, gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale.
Sul piano della distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia:
- il fatto illecito, costituito da una condotta antigiuridica, commissiva od omissiva, del danneggiante;
- l'evento dannoso, vale a dire il danno “ingiusto” rappresentato dalla lesione del diritto di cui il soggetto danneggiato è titolare;
- il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità “immediata e diretta” e della
“evitabilità con l'ordinaria diligenza” del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.;
- l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività deve essere imputabile al danneggiante a titolo di dolo o colpa.
§2. Tanto premesso, il presente giudizio di merito è stato, come accennato, preceduto da un accertamento tecnico preventivo tra le parti in causa, la cui relazione è stata ritualmente acquisita agli atti ed è, perciò, autonomamente apprezzabile dal giudice del merito ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
5658/2010).
2.1 Il contenuto dell'elaborato peritale può essere riassunto come segue. pagina 5 di 16 Il è un edificio a pianta rettangolare di tre piani fuori terra più mansarda e un Parte_1 locale interrato ad uso autorimesse e cantine pertinenziali, la cui costruzione è iniziata nel settembre
2002 e terminata nel marzo 2004. Trattavasi di un nuovo insediamento edilizio, autorizzato dal
Comune di nell'ambito del Piano di Recupero Urbanistico denominato “La Vigna”, Controparte_3 adottato dal C.C. con delibera del 2001.
Alla data del sopralluogo, il fabbricato non presentava dissesti strutturali dovuti a cedimenti dei terreni di fondazione o ad altri problemi, salvo doversi accertare quelli denunciati nel ricorso e alle autorità dal e alcuni condòmini. Parte_1
A nord del fabbricato è presente l'area agricola di proprietà di terzi, condotti in affitto dall'
[...]
dal 2018. Controparte_1
Rispetto alla zona di indagine, delimitata ai terreni antistanti di cui ai mappali 1013, 1014 (parziale)
1015, 1016, 1004, 1005, 1006, si interpone la strada comunale di Via Dosso fino al confine con il
Parte_1
Le verifiche sulle mappe catastali d'impianto e l'ispezione dei luoghi hanno inoltre permesso di accertare l'esistenza, in passato, di un canale irriguo posto in fregio alla Via Dosso (ex SP 72), attualmente non più presente.
All'epoca della costruzione del ed anche prima, i suddetti terreni agricoli non erano Parte_1 coltivati a risaia, come riscontrano anche le visure storiche trasmesse dalla Dir. Gen. Agricoltura della
Regione Lombardia interpellata;
stando a quanto affermato dal Condominio ricorrente, dall'anno di costruzione (2002-2004) e fino al 2018 non si sono mai manifestati analoghi fenomeni di infiltrazioni, allagamenti ed esalazioni nel piano interrato dell'edificio condominiale.
Nel 2019 viene però modificata la tipologia di coltivazione dei terreni limitrofi al : sui Parte_1
Cont predetti mappali dal 2019 al 2022 la coltura dichiarata dall' è “risone tondo medio Parte_2 lungo per la produzione di seme ZA AT L.”. Tale coltivazione risicola è stata eseguita a partire dal 2019 (dal 2018 solo sul mappale 1014) con tecnica “in asciutta”, intendendosi per tale quella
“esercitata con irrigazione per scorrimento/infiltrazione senza sommersione del terreno con un periodo di irrigazione limitato al solo periodo estivo da giugno ad agosto”.
Contestualmente, nei mesi di luglio e agosto 2019, per poi ripetersi sempre nei mesi estivi anche nel
2020 e nel 2021, si sarebbero manifestati i riferiti fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e delle cantine.
Nell'estate 2022, invece, le problematiche lamentate dal non si sono ripetute;
infatti, Parte_1 durante tutto il corso delle operazioni peritali, nessun episodio analogo è stato riscontrato dal CTU né segnalato dall'amministratore o dai singoli condòmini. pagina 6 di 16 Per verificare l'esistenza di una possibile interferenza della falda acquifera con i locali siti al piano interrato si è quindi proceduto mediante la piezometria della falda “sito specifica”, utilizzando quattro punti di misura “opportunamente posizionati nonché quotati con un rilievo topografico”.
Sulla base del monitoraggio piezometrico della falda acquifera superficiale di tipo freatico svolto da marzo 2022 ad ottobre 2022, la quota piezometrica minima e massima in corrispondenza del sono state, rispettivamente, a marzo compresa tra 74.50 e 74.40 m s.l.m. (con un valore Parte_1 medio di 74.45 m s.l.m.) e ad agosto compresa tra 75.35 e 75,25 m s.l.m. (con un valore medio di 75.30
m s.l.m).
La direzione di flusso prevalente della falda è risultata orientata a N-E (marzo) e NN-E (agosto) in direzione del Fiume “Olona”.
Essendo la quota del pavimento della autorimessa pari a 76,175 m s.l.m. il livello della falda acquifera, considerando i valori piezometrici medi minimo e massimo sopra indicati, il massimo livello piezometrico misurato in corrispondenza del risulta posto a 1,72 m e a 0,875 m Parte_1 al di sotto della quota del pavimento del piano interrato.
Il monitoraggio eseguito nel corso delle operazioni peritali, “con adacquamento della risaia inferiore a quello del 2019-2021”, ha riscontrato la non interferenza con i piani interrati. Nello studio geologico allegato al “PRG 1999” del Comune di , in particolare nella “Carta Idrogeologica e CP_3 CP_3 della Vulnerabilita”, la quota piezometrica è pressoché analoga al valore medio di 75.30 m s.l.m. riscontrato dal monitoraggio di agosto 2022.
È stato dunque escluso dal CTU che le oscillazioni stagionali della falda acquifera possano essere all'origine delle problematiche lamentate.
Dai carotaggi eseguiti nel corsello delle autorimesse al primo piano interrato è pure emerso che la pavimentazione è costituita da uno strato di calcestruzzo con spessore 20 cm senza impermeabilizzazione, mentre la muratura perimetrale nel punto carotato ha uno spessore di 25 cm con guaina di impermeabilizzazione.
Tuttavia, considerato che il “così come è stato autorizzato e costruito” non ha mai avuto Parte_1 problemi di allagamento dei piani interrati per oltre sedici anni e fino al 2018, le caratteristiche costruttive dell'edificio devono ritenersi “adeguate e sufficienti” per il contesto idrogeologico.
La causa degli allagamenti non può, pertanto, neppure essere imputata a “carenze costruttive” dell'edificio condominiale, come invero eccepito dai CT delle parti convenute, in quanto fino al 2019 non erano necessarie “particolari impermeabilizzazioni”.
In base alle considerazioni che precedono, il CTU è giunto alla conclusione per cui la causa dei problemi lamentati dal sia verosimilmente da imputare alla nuova coltivazione a riso dei Parte_1
pagina 7 di 16 Cont terreni antistanti, condotti dall' , nelle condizioni di “normale Parte_2 irrigazione”, quali quelle avutesi nel periodo estivo del triennio 2019, 2020 e 2021, attraverso l'innesco di un moto di filtrazione superficiale locale verso il stesso. Parte_1
Il fenomeno non si è verificato nel corso dell'ATP, probabilmente - scrive il CTU - a causa della
“scarsa disponibilità di risorse idriche impiegabili nella coltivazione della risaia”, conseguente alla
“forte siccità che ha caratterizzato l'anno in questione”.
Quanto alle soluzioni ipotizzate per ovviare alle problematiche infiltrative, posto che l'azienda agricola ha comunque rispettato quanto prescritto dall'art. 5 del “Regolamento speciale per la CP_1 coltivazione del riso nella Provincia di Pavia”, approvato dal Consiglio Provinciale nel 1999, non essendo la coltivazione “in asciutta” soggetta né al rispetto delle distanze minime dagli aggregati di abitazione ovvero alle distanze specifiche definite dal Comune (le quali riguardano solo i terreni con riso coltivato nel modo tradizionale “per sommersione”), né all'iter autorizzativo prescritto dall'art. 6 relativo alla “Domanda per la coltivazione di nuove risaie”, il CTU ha prospettato le seguenti alternative: “agire sulla causa” o “intervenire sugli effetti”.
Nel primo caso, le opzioni sono due: a) destinare la coltivazione dei terreni agricoli antistanti il non più a risaia, come accadeva prima del 2019; oppure b), volendo mantenere Parte_1 la risaia, si dovrebbe intervenire a livello regolamentare, modificando le norme in modo da assoggettare anche le coltivazioni del riso “in asciutta” all'azzonamento previsto per le coltivazioni “ad immersione” (“…apportando le conseguenti modifiche al perimetro della zona di rispetto”, dunque
“considerare una zona di rispetto inferiore a quella indicata dalla linea rossa…”).
Nel secondo caso, “essendo improponibili interventi di impermeabilizzazione per l'elevato impegno tecnico ed economico delle stesse”, per il CTU sarebbero sufficienti “opere puntuali all'interno dei locali interrati, finalizzate all'aggottamento delle acque di infiltrazioni” (i.e. “3 pozzetti al di sotto della pavimentazione dei locali interrati attrezzati con elettropompe sommerse”), dal costo stimato in €
5.000,00 oltre IVA.
Ad essi si aggiungono i lavori di ripristino nei locali interrati, come descritti nel preventivo di spesa datato 09.07.2020, prodotto in atti dal (erroneamente indicato negli atti come “preventivo Parte_1 rifacimento fognatura”), di importo pari a € 16.142,56 oltre IVA.
2.2 Occorre a questo punto valutare se, attraverso il richiamo agli elementi della consulenza tecnica preventiva e all'ulteriore documentazione offerta a supporto (tra cui le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, preventivi, fatture, ecc.), parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla pretesa risarcitoria.
pagina 8 di 16 2.3 Ritiene il Tribunale che, nella specie, il suddetto onere probatorio gravante sul danneggiato non possa considerarsi raggiunto. Pur riconoscendo la completezza delle indagini e dei documenti prodotti ed esaminati in sede di ATP, questo giudice ritiene di non poter condividere le conclusioni raggiunte dal CTU, né tantomeno le stesse possono porsi alla base di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierna convenuta.
2.4 Converrà premettere che l'insufficienza tecnica del giudice, che il consulente può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la ricostruzione del contenuto e della portata di una norma o di un negozio, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti, la valutazione dei quali compete soltanto al giudice, che non è, perciò, vincolato a recepire le risultanze della disposta CTU ove le considerazioni di carattere giuridico non vi trovino adeguata rappresentazione (cfr. Cass. n. 31273/2022).
Nel caso in esame, risulta evidente come il percorso argomentativo che sorregge l'ATP (e che ricalca, sostanzialmente, la versione dei fatti fin dall'inizio fornita dal si fonda su un Parte_1 ragionamento a carattere presuntivo degli elementi raccolti e di quelli a disposizione del consulente.
Spetta tuttavia al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del processo logico: il relativo apprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) implica un giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, che è compito rimesso al giudice e che non va svolto atomisticamente, considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (cfr. tra le tante, Cass. n. 9054/2022;
Cass. n. 9108/2012; Cass. n. 19894/2005).
2.5 Ciò posto, l'apprezzamento condotto alla luce delle risultanze acquisite, compreso l'esito della consulenza tecnica diffusamente richiamata dal a sostegno delle pretese azionate in causa, Parte_1 non consente di ritenere raggiunta la prova logica del factum probandum.
Ed infatti, prendendo le mosse da un fatto incerto (quantomeno) sotto il profilo del quando, non avendo il CTU riscontrato oggettivamente i fenomeni di allagamento, infiltrazioni ed eventuali esalazioni lamentate nel ricorso, se non collegandoli ai “segni esteriori” presenti sulle murature che si dà per scontato essere testimonianza degli allagamenti del piano interrato occorsi nei mesi estivi degli anni
2019, 2020 e 2021, il percorso induttivo si dipana nei seguenti passaggi presuntivi: 1) che gli allagamenti si siano manifestati “in concomitanza” con l'irrigazione dei terreni antistanti da parte dell' ; 2) che la frequenza e la quantità d'acqua utilizzata dalla convenuta per CP_1
pagina 9 di 16 l'irrigazione delle risaie in questione siano state in concreto “superiori” negli anni 2019, 2020 e 2021 rispetto alla quantità d'acqua utilizzata nel 2022; 3) che proprio l'irrigazione dei terreni condotti Cont dall' in ciascun anno (2019, 2020 e 2021) abbia ripetutamente innescato un moto di Parte_2 filtrazione nel sottosuolo a carattere locale o molto locale, non associato alla falda acquifera vera e propria e alla sua direzione di flusso.
Trattasi di elementi presuntivi altrettanto incerti, né appartenenti al “notorio” (art. 115, co. 2 c.p.c.) posto che il CTU non conosceva né la quantità d'acqua effettivamente utilizzata ovvero quella presente nella risaia durante le coltivazioni negli anni precedenti alle operazioni peritali, né ha avuto a disposizione “dati oggettivi” (come afferma a pag. 28 della relazione) per spiegare e descrivere il
“modo” con cui il processo di filtrazione delle acque di irrigazione, impattando con le caratteristiche del terreno e del sottosuolo (senza dimenticare la presenza della pubblica Via Dosso a separare i fondi), abbia effettivamente raggiunto, in quantità consistenti, le fondamenta del per provocare Parte_1
l'evento dedotto (allagamento del piano interrato con acqua risalente dal sottosuolo per c.a. 10 cm).
Quanto sopra descritto in ordine alla “causa” delle problematiche lamentate dal Parte_1 più che una conclusione tecnicamente accertata, rimane una ipotesi - in chiave retrospettiva - di
“compatibilità” tra i danni lamentati e l'attività agricola praticata dalla convenuta, sostanzialmente basata sulla vicinanza dei fondi e sulle affermazioni dell'amministratore dell'attuale compagine condominiale quanto alla prossimità temporale tra condotta ed evento.
2.6 L'illogicità del ragionamento è poi manifesta quando il CTU, da un lato esclude che l'assenza di impermeabilizzazione (accertata) della pavimentazione del piano sotterraneo possa essere una “carenza costruttiva” capace di incidere eziologicamente sulle problematiche lamentate dal ma Parte_1 dall'altro mostra di ritenere proprio l'impermeabilizzazione un'opera risolutiva delle stesse problematiche, salvo poi scartarla perché eccessivamente onerosa.
La prima deduzione è, peraltro, contraddittoria ed incongruente con le premesse, atteso che, come segnalato dai CT di parte convenuta (v. pag. 222-227 rel. ATP) e confermato dallo stesso CTU nel corso delle operazioni peritali (pag. 33 e 39 cit.), per l'intervento edilizio relativo all'edificio in questione “non è stato predisposto lo studio geologico e geotecnico prescritto sia dalla pianificazione edilizia comunale (studio geologico del PRG 1999) che dal D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (oggi sostituito dalle NTC)”.
Epperò, proprio lo studio geologico-idrogeologico-geotecnico obbligatorio in base alla normativa ratione temporis applicabile, avrebbe dovuto consentire di verificare ex ante la compatibilità e pagina 10 di 16 fattibilità dell'intervento edilizio con il contesto naturale ospitante (a vocazione agricola), a prescindere dalla destinazione “in concreto” dei fondi limitrofi ovvero del tipo di coltura di volta in volta praticata, essendo, per l'appunto, il progetto di fattibilità geologica dell'opera deputato a definire tutti gli elementi di pericolosità, naturali o indotte, presenti nell'area e a segnalare gli elementi di criticità connesse (litologiche, idrogeologiche, ambientali), onde individuare le opere o tecniche di mitigazione a carattere cautelativo e a protezione delle strutture.
2.7 Anche a seguito della convocazione a chiarimenti del CTU (v. ud. 06.03.2025), in ragione delle osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte resistente, le criticità evidenziate in ordine alla ricostruzione inferenziale del nesso causale rimangono sostanzialmente immutate, attesa oltretutto la fallacia del criterio “post hoc propter hoc”, considerato che - come insegna la giurisprudenza di legittimità – “correlazione non significa causazione” (cfr. Cass. n. 3285/2022, che richiama conf. Cass.
n. 25936/2019, non massimata;
nello stesso senso anche Cass. n. 5760/1999).
2.8 In ogni caso, anche a voler mantenere ferme le risultanze della CTU sul piano causale, le conclusioni raggiunte e gli altri elementi probatori offerti in causa non sono comunque sufficienti per fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierna convenuta.
Parte ricorrente, richiamando le considerazioni espresse dal consulente in sede di ATP, pare ritenere che la coltivazione del riso con semina “in asciutta” sui terreni limitrofi sia attività non solo - semplicemente - non praticata negli anni precedenti al 2019, ma non consentita all'affittuario dell'area, solo perché, una volta intrapresa la “nuova” coltivazione, si sono manifestati i fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e delle cantine del piano interrato del fabbricato.
Negli atti difensivi, però, nonostante le difese puntualmente rivolte anche sotto tale profilo dalla difesa di controparte, non risulta spiegato chiaramente per quale motivo debba considerarsi “ingiusto” il danno arrecato dal fatto (coltivazione a risaia dei terreni condotti in affitto) posto in essere dalla convenuta.
Si è anzi avuto modo di accertare che la coltivazione del riso “in asciutta”, nell'ambito territoriale di riferimento del Comune di Carpignano (PV), è attività consentita dal “Regolamento speciale per CP_3 la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia” del 22 gennaio 1999, anche in deroga alle disposizioni previste per la diversa tecnica di coltivazione del riso “ad immersione”; in particolare, come si legge all'art. 5 del Regolamento invocato da entrambe le parti e prodotto agli atti del giudizio (cfr. doc. 1E fasc. ric.; id. doc. 6 fasc. res.), la coltivazione “in asciutta” non soggiace al rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 2, bastando una dichiarazione scritta al Sindaco e alla ASL per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi entro il 15 marzo di ogni anno, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nelle fasce di rispetto dell'abitato di cui all'art.
3. Oltretutto, le “nuove pagina 11 di 16 risaie” coltivate “in asciutta” non sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento, che disciplina il procedimento per “l'attivazione di nuove risaie” di cui all'art. 206 del Regio Decreto n.
1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
Ora, che l' convenuta abbia regolarmente provveduto alle necessarie comunicazioni Controparte_1 con riferimento ai terreni sopra identificati, condotti in affitto agrario dal 26.04.2018 (v. doc. 4a e 4b fasc. res.), potendo dunque svolgere, in quanto autorizzata, la suddetta attività di coltivazione sui fondi antistanti il Condominio, costituisce circostanza - documentata (v. doc. 5 e 7 fasc. res.) - che non ha trovato smentita in questa sede.
2.9 Deve allora ribadirsi che, in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un'attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l'uso dell'ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare (cfr. Cass. n. 3876/2012).
Ne consegue che l'affermazione di responsabilità cui perviene l'attore, sulla scorta delle allegazioni e degli elementi del quadro probatorio acquisiti, non può essere condivisa, perché l'esecuzione di una attività legittimamente praticata dal vicino sul fondo (proprio o altrui) non può essere considerata, di per sé, un atto lesivo, soprattutto quando, come nella fattispecie, manchi del tutto uno strato di impermeabilizzazione al di sotto della pavimentazione del piano interrato dell'edificio, da ritenersi misura idonea ad evitare l'insorgere delle problematiche lamentate dal Parte_1
2.10 Va inoltre ricordato che per la responsabilità aquiliana non opera alcuna presunzione di colpa, né agevola il danneggiato alcuna inversione dell'onere probatorio, sicché spetta sempre all'attore dimostrare che l'evento dannoso è imputabile a dolo o colpa del preteso danneggiante;
con la precisazione che, anche in sede civile, la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline (c.d. colpa specifica), nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia (c.d. colpa generica), al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (cfr. Cass. n. 18304/2014).
Anche sotto tale profilo, parte ricorrente non ha specificamente allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari condizioni dei luoghi o degli impianti utilizzati o del metodo di irrigazione periodica o altre situazioni che, anche al di là della formale autorizzazione alla coltivazione del riso “in asciutta” sui terreni condotti in locazione, imponessero in concreto alla convenuta di adottare misure pagina 12 di 16 ulteriori, atte a ridurre le infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali sui terreni coltivati per evitare danni a terzi.
2.11 Né potrebbe il ricorrente lamentarsi del mancato rinnovo della CTU, laddove non condivisa, in tutto o in parte, dal giudice, visto che per costante giurisprudenza “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire fa prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. ex multis, Cass. n.
30218/2017; Cass. n. 24179/2018).
2.12 Quanto esposto in ordine ai singoli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è di per sé sufficiente per rigettare la pretesa risarcitoria di tutti i danni patrimoniali oggetto di domanda.
§3. Esigenze di completezza, impongono anche di considerare distintamente i danni alle parti comuni dell'immobile (art. 1117 c.c.) da quelli interessanti i beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, verso i quali l'amministratore del , di regola, non ha legittimazione ad agire in giudizio. Parte_1
3.1 Ora, posto che tra i danni oggetto di domanda rientrano non solo il costo dei lavori descritti nel preventivo di spesa allegato (cfr. doc. 1G fasc. ric.), i quali consistono anche in interventi
(scrostamento di intonaco, rifacimento delle pareti ammalorate, pulizia e smaltimento macerie) da svolgersi all'interno delle autorimesse e delle cantine di proprietà esclusiva di (alcuni) condòmini, ma addirittura del valore di beni mobili (imprecisati) asseritamente allocati nei box/cantine allagati, da determinarsi in via equitativa, deve convenirsi con la resistente che l'amministratore del Parte_1 non sia titolare della relativa pretesa risarcitoria e sia, pertanto, privo della legittimazione a farla valere in giudizio.
3.2 Deve, in proposito, ribadirsi che il potere, attribuito ex art. 1130 c.c., n. 4, all'amministratore condominiale, di compiere atti conservativi dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato, non può mai estendersi fino al punto da considerare in esso ricompreso anche il potere di proporre azioni risarcitorie di pertinenza dei singoli condomini.
Giova al riguardo rammentare come la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la legittimazione dell'amministratore del “non può estendersi alla proposizione, senza alcun Parte_1 mandato rappresentativo da parte dei singoli condòmini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di
pagina 13 di 16 proprietà esclusiva” (così Cass. n. 22656/2010; conf. Cass. n. 18653/2013; Cass. n. 10855/2014; Cass.
n. 217/2015; Cass. n. 3846/2020; Cass. n. 19121/2025).
3.3 Nella fattispecie, dalla lettura del ricorso e diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si verte proprio in materia di diritti di crediti ben distinti ed individuabili, alcuni indubbiamente inerenti a beni comuni (ad es. piano di calpestio dell'area antistante i box e le cantine, i muri perimetrali, il corridoio, le scale) ed altri (palesemente) non afferenti alle parti comuni dell'edificio la cui tutela CP_4 eccede chiaramente le finalità conservative dello stabile CP_4
Per questi ultimi, dunque, il ricorso, prima ancora che infondato, è inammissibile, atteso la legittimazione ad agire per i diritti di credito dei singoli rientra nella esclusiva competenza dei condòmini interessati, essendo estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt.
1130 e 1131 c.c.
§4. Non può infine darsi ingresso al tentativo svolto dal ricorrente - per la prima volta - nella comparsa conclusionale, di “deviare” la fattispecie oggetto di causa sotto la speciale responsabilità del “custode” ex art. 2051 c.c.
4.1 Le due azioni di responsabilità per danni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi d'indagine: la prima azione impone di accertare se sia stato attuato un comportamento, commissivo od omissivo, doloso o colposo, dal quale è derivato un danno ingiusto a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, invece, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa e che non dipendano dal caso fortuito.
4.2 Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “quando l'attore abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051
(responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno che l'attore non abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli” (cfr. Cass. n. 18609/2013; conf. Cass. n. 22335/2014; Cass. n. 18463/2015; Cass. n.
25852/2017). Nondimeno, “le diverse regole di imputazione della responsabilità previste da detti articoli, essendo più favorevoli per l'attore danneggiato poiché comportanti un'inversione dell'onere della prova, intanto possono essere poste a fondamento della responsabilità del convenuto in quanto non si ascriva al medesimo la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in pagina 14 di 16 base al criterio di imputazione della responsabilità (art. 2043 c.c..) originariamente invocato dall'attore” (cfr. Cass. n. 16869/2016).
4.3 Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo il ha riferito il danno siccome derivante Parte_1 dalla nuova attività di coltivazione a risaia dei terreni antistanti e non all'azione causale svolta direttamente “dalla cosa”; né in prima udienza e neppure, dopo la conversione del rito, con le successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., entro il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie, parte ricorrente ha fornito elementi di fatto che possano chiaramente riferirsi alla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
4.4 Del resto, il tema probatorio ed il contraddittorio si è interamente sviluppato sulla idoneità della condotta (colposa) ascritta alla controparte ad arrecare i danni da allagamento subiti dal Parte_1 sicché l'invocazione della speciale responsabilità ex art. 2051 c.c. nelle difese conclusive deve essere considerata - al lume dei richiamati principi - diversa e nuova e, come tale, inammissibile.
§5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza della parte ricorrente.
5.1 Vanno altresì riconosciute come ripetibili dalla parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di merito, le spese - documentate (cfr. doc. 17 e 19 fasc. res.) - sostenute per l'assistenza e difesa legale per l'importo (ridotto) di € 3.972,80 a titolo di onorari, oltre 15% spese generali ed accessori di legge
(in linea con le tariffe professionali, tenuto conto del valore dell'affare, complessità media e numero di parti) e per l'attività di consulenza tecnica per l'importo di € 1.830,00 [v. fatt. n. 52/2022 di
[...]
per € 610,00, quietanzata;
v. fatt. n. 02/2023 di Controparte_5 Controparte_5 per € 488,00, quietanzata;
v. fatt. n. 66/2024 di per €
[...] Controparte_5
732,00, Iva inclusa, e relativa distinta di bonifico istantaneo del 16.12.2024] nel procedimento di ATP promosso dal (R.G. n. 3975/2021), ritenute congrue e non superflue. Parte_1
5.2 Viceversa, rimangono definitivamente a carico della parte risultata soccombente le spese per CTP e
CTU anticipate nel relativo procedimento.
5.3 Le spese del presente giudizio si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal
D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00; tutte le fasi processuali;
par. medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così dispone:
• dichiara inammissibili le domande di risarcimento danni ai beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, per difetto di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale;
• rigetta le domande proposte dal in persona dell'amministratore p.t. nei Parte_1
pagina 15 di 16 confronti della;
Controparte_1
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte vittoriosa , quantificate in € 3.972,80 a Controparte_1 titolo di onorari, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, per l'assistenza e difesa legale, ed € 1.830,00 per spese tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, € 7.616,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.701,00 fase studio, €
1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre al 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 23 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2580/2024, promossa da:
(C.F: ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti EUGENIA CERRUTI e MARCELLO VERNIZZI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO RAMPULLA del Foro di Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito cosi provvedere: Nel merito: In via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione delle problematiche evidenziate in seno all'espletata CTU e
[...] per l'effetto condannare l' al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti patiti dal , pari a complessivi € 45.887,23, o alla maggiore e/o Parte_1 minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre ristoro connesso all'ammaloramento/deterioramento dei beni mobili allocati nei box/cantine allagati da determinarsi in via equitativa e oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigettare tutte le domande di parte resistente, sia in via preliminare che in principalità, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - Con vittoria di spese e
pagina 1 di 16 compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata anticipazione. In via istruttoria: (…).”;
- parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via preliminare: per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso dal in Parte_1 persona del suo amministratore pro tempore in carica, e delle domande nello stesso avanzate, per carenza di legittimazione attiva dell'attore; In principalità: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate, nei confronti dell' Controparte_1
, dal in persona del suo amministratore pro tempore in
[...] Parte_1 carica, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: Con vittoria di spese
e competenze professionali e rimborso di tutti i costi e spese legali sostenute nella fase dell'ATP. In via istruttoria: (…).”
Fatto e dello svolgimento del processo
Il , sito nel Comune di Cura Carpignano (PV), nel corso dei mesi di luglio e Parte_1 agosto 2019, veniva interessato da “importanti fenomeni di allagamento in corrispondenza dei box e delle cantine di pertinenza”, con connesso “deterioramento dei locali medesimi nonché dei beni personali quivi allocati dai condomini”. Il suddetto allagamento, “da aggiungersi alla costante umidità di risalita visibile ictu oculi lungo le pareti dei suddetti locali, con connessa formazione di muffa e condensa” - stando al parere del tecnico geologo interpellato - era da ricondurre a “fattori temporanei indotti”, quali “le fasi di colmo dei cicli irrigui delle campagne”, verosimilmente comportanti “un aumento della quantità di acqua nel sottosuolo”; al contempo, il perito escludeva la “fonte meteorica” quale causa del fenomeno.
Nelle immediate vicinanze del Condominio risultavano ubicati vasti appezzamenti agricoli, tra cui quelli condotti in affitto dall' . Controparte_1
Poiché gli allagamenti interessanti i locali interrati del fabbricato condominiale iniziavano a manifestarsi, per la prima volta, da quando l'azienda agricola destinò i limitrofi appezzamenti alla coltivazione del riso “in asciutta”, non essendosi mai riscontrati prima di allora, quando cioè i terreni erano coltivati a mais, soia o lasciati a riposo, le problematiche incorse dovevano ritenersi verosimilmente causate dalla recente attività di coltivazione a risaia attuata dall'azienda . CP_1
Le segnalazioni rivolte alle autorità competenti e alla stessa azienda non avevano sortito effetto alcuno.
Nel luglio 2021, dopo un ulteriore allagamento “in concomitanza con l'irrigazione delle contigue risaie”, il Condominio ricorreva al Tribunale di Pavia ai sensi degli artt. 696 e/o 696 bis c.p.c., nei Cont confronti dell e del , affinché, previa Parte_2 Controparte_3
pagina 2 di 16 ispezione dei locali interessati dal fenomeno, venisse accertata da un CTU la causa delle infiltrazioni e degli allagamenti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché l'osservanza tanto da parte del quanto dall'azienda agricola convenuta, delle prescrizioni di cui al Regolamento Speciale per CP_3 la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia, approvato dal Consiglio Provinciale nel 1999 e del
T.U. delle Leggi in materia sanitaria (in specie con riferimento all'osservanza delle prescrizioni sulle distanze dagli aggregati abitativi, della zona di rispetto e delle pratiche agricole per l'attivazione di nuove risaie), con determinazione e quantificazione dei danni patiti dal per il lavori di Parte_1 ripristino preventivati (“scrostamento intonaco”, “rifacimento intonaco”, “rasatura delle superfici”,
“pulizia”, ecc.), “in uno alla quantificazione dei danni subiti dai singoli condomini per il deterioramento dei beni di esclusiva proprietà allocati nei box e nei garage in oggetto, da stimarsi anche in via equitativa”.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 3975/2021) si costituivano sia il che l' , entrambi eccependo Controparte_3 Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva del in persona dell'amministratore p.t. con riferimento Parte_1 alle domande relative ai pretesi danni ai beni (mobili e immobili) di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, l'inammissibilità del ricorso in quanto meramente esplorativo e, nel merito, l'assenza di qualsiasi responsabilità, attiva od omissiva, dei soggetti evocati, tanto rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento provinciale, quanto al nesso causale e alla colpa degli asseriti allagamenti e percolazioni d'acqua lamentate dal Parte_1
Il Tribunale, dando corso al procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative, nominava CTU il dott. geol. il quale, non raggiungendosi un accordo tra le parti, Persona_1 rendeva la relazione conclusiva in data 13.03.2023.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.06.2024, il adiva quindi Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione delle problematiche evidenziate in seno all'espletata ATP e, per l'effetto,
[...] condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati dal CTU in € 25.793,92, oltre al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute, così per complessivi € 45.887,23, o alla maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre ristoro connesso all'ammaloramento/deterioramento dei beni mobili allocati nei box e cantine allagati, da determinarsi in via equitativa. Cont L si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa del Parte_2
18.10.2024, eccependo la nullità del ricorso semplificato per omessa esposizione degli elementi di diritto della invocata responsabilità, l'inammissibilità delle pretese risarcitorie ai box e cantine di pagina 3 di 16 proprietà dei singoli condòmini per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore e, nel merito, insisteva per il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi riguardi, in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo dimostrato (né la CTU era in grado di assolvere a tale onere probatorio) alcun nesso causale tra la pratica agricola e i presunti allagamenti denunciati, né gli altri elementi costitutivi della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. Inoltre, a fronte delle gravi carenze della consulenza tecnica preventiva e della manifesta erroneità delle conclusioni rese dal CTU, la convenuta chiedeva disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e, qualora necessario, la conversione del procedimento in rito ordinario.
Alla prima udienza del 30.10.2024, tentata previamente e senza esito la conciliazione tra le parti, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di chiarimenti sulla relazione di consulenza preventiva da parte del CTU dott. (ud. 06.03.2025). Persona_1
La causa veniva, infine, rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 08.10.2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito di tale udienza, veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va premesso che, così come risulta dal ricorso introduttivo, il richiamando Parte_1 ampiamente e condividendo le risultanze dell'ATP, ha convenuto nel presente giudizio di merito la sola
(ritenendo evidentemente estraneo alle problematiche Controparte_1 lamentate il ), esponendo - in sintesi - le seguenti circostanze e deduzioni: Controparte_3
a) che a partire dall'estate del 2019 si verificarono gravi fenomeni di allagamento ed umidità di risalita nel piano interrato del fabbricato , destinato ad autorimesse e cantine, che avevano CP_4 provocato il deterioramento dei locali nonché dei beni personali ivi allocati dai condòmini; b) che nelle immediate vicinanze del Condominio risultavano e risultano tutt'oggi ubicati vasti appezzamenti agricoli condotti in affitto dalla convenuta;
c) che le problematiche denunciate dai condòmini iniziarono a manifestarsi dopo che l'azienda modificò la coltivazione a risaia dei terreni CP_1 limitrofi, dapprima invece coltivati a mais o soia o lasciati a riposo;
d) che anche nei mesi estivi del
2020 e del 2021 si ripresentarono i medesimi fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e cantine dell'edificio condominiale, sempre in concomitanza con l'irrigazione delle contigue risaie “in asciutta” da parte dell' (irrigazione periodica per CP_1
pagina 4 di 16 scorrimento/infiltrazione); e) che la nuova coltivazione praticata sui terreni antistanti il fabbricato da parte della convenuta, in asserita violazione delle distanze e prescrizioni CP_4 regolamentari da osservarsi nell'ambito territoriale di riferimento, doveva ritenersi la causa dei danni da allagamento e dei disagi lamentati dal , i quali meritavano perciò giusto risarcimento. Parte_1
1.1 La premessa torna utile nella misura in cui consente, innanzitutto, l'esatta qualificazione giuridica della domanda e l'inquadramento del fatto nell'ambito dell'illecito aquiliano, secondo la generale azione risarcitoria prevista dall'art. 2043 c.c.: siffatta qualificazione della domanda - operata a chiare lettere anche dalla parte ricorrente, dopo la conversione del rito, con la memoria ex art. 171-ter, n. 1)
c.p.c. onde avversare l'eccepita nullità processuale per asserita carenza dei requisiti della “editio actionis” dell'atto introduttivo - va indubbiamente condivisa in iure, in quanto i fatti allegati fin dal ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. e le deduzioni poste a fondamento delle pretese risarcitorie nei confronti dell'azienda agricola convenuta rientrano nell'egida dell'art. 2043 c.c., secondo cui
“qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
1.2 Com'è noto, gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale.
Sul piano della distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia:
- il fatto illecito, costituito da una condotta antigiuridica, commissiva od omissiva, del danneggiante;
- l'evento dannoso, vale a dire il danno “ingiusto” rappresentato dalla lesione del diritto di cui il soggetto danneggiato è titolare;
- il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità “immediata e diretta” e della
“evitabilità con l'ordinaria diligenza” del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.;
- l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività deve essere imputabile al danneggiante a titolo di dolo o colpa.
§2. Tanto premesso, il presente giudizio di merito è stato, come accennato, preceduto da un accertamento tecnico preventivo tra le parti in causa, la cui relazione è stata ritualmente acquisita agli atti ed è, perciò, autonomamente apprezzabile dal giudice del merito ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
5658/2010).
2.1 Il contenuto dell'elaborato peritale può essere riassunto come segue. pagina 5 di 16 Il è un edificio a pianta rettangolare di tre piani fuori terra più mansarda e un Parte_1 locale interrato ad uso autorimesse e cantine pertinenziali, la cui costruzione è iniziata nel settembre
2002 e terminata nel marzo 2004. Trattavasi di un nuovo insediamento edilizio, autorizzato dal
Comune di nell'ambito del Piano di Recupero Urbanistico denominato “La Vigna”, Controparte_3 adottato dal C.C. con delibera del 2001.
Alla data del sopralluogo, il fabbricato non presentava dissesti strutturali dovuti a cedimenti dei terreni di fondazione o ad altri problemi, salvo doversi accertare quelli denunciati nel ricorso e alle autorità dal e alcuni condòmini. Parte_1
A nord del fabbricato è presente l'area agricola di proprietà di terzi, condotti in affitto dall'
[...]
dal 2018. Controparte_1
Rispetto alla zona di indagine, delimitata ai terreni antistanti di cui ai mappali 1013, 1014 (parziale)
1015, 1016, 1004, 1005, 1006, si interpone la strada comunale di Via Dosso fino al confine con il
Parte_1
Le verifiche sulle mappe catastali d'impianto e l'ispezione dei luoghi hanno inoltre permesso di accertare l'esistenza, in passato, di un canale irriguo posto in fregio alla Via Dosso (ex SP 72), attualmente non più presente.
All'epoca della costruzione del ed anche prima, i suddetti terreni agricoli non erano Parte_1 coltivati a risaia, come riscontrano anche le visure storiche trasmesse dalla Dir. Gen. Agricoltura della
Regione Lombardia interpellata;
stando a quanto affermato dal Condominio ricorrente, dall'anno di costruzione (2002-2004) e fino al 2018 non si sono mai manifestati analoghi fenomeni di infiltrazioni, allagamenti ed esalazioni nel piano interrato dell'edificio condominiale.
Nel 2019 viene però modificata la tipologia di coltivazione dei terreni limitrofi al : sui Parte_1
Cont predetti mappali dal 2019 al 2022 la coltura dichiarata dall' è “risone tondo medio Parte_2 lungo per la produzione di seme ZA AT L.”. Tale coltivazione risicola è stata eseguita a partire dal 2019 (dal 2018 solo sul mappale 1014) con tecnica “in asciutta”, intendendosi per tale quella
“esercitata con irrigazione per scorrimento/infiltrazione senza sommersione del terreno con un periodo di irrigazione limitato al solo periodo estivo da giugno ad agosto”.
Contestualmente, nei mesi di luglio e agosto 2019, per poi ripetersi sempre nei mesi estivi anche nel
2020 e nel 2021, si sarebbero manifestati i riferiti fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e delle cantine.
Nell'estate 2022, invece, le problematiche lamentate dal non si sono ripetute;
infatti, Parte_1 durante tutto il corso delle operazioni peritali, nessun episodio analogo è stato riscontrato dal CTU né segnalato dall'amministratore o dai singoli condòmini. pagina 6 di 16 Per verificare l'esistenza di una possibile interferenza della falda acquifera con i locali siti al piano interrato si è quindi proceduto mediante la piezometria della falda “sito specifica”, utilizzando quattro punti di misura “opportunamente posizionati nonché quotati con un rilievo topografico”.
Sulla base del monitoraggio piezometrico della falda acquifera superficiale di tipo freatico svolto da marzo 2022 ad ottobre 2022, la quota piezometrica minima e massima in corrispondenza del sono state, rispettivamente, a marzo compresa tra 74.50 e 74.40 m s.l.m. (con un valore Parte_1 medio di 74.45 m s.l.m.) e ad agosto compresa tra 75.35 e 75,25 m s.l.m. (con un valore medio di 75.30
m s.l.m).
La direzione di flusso prevalente della falda è risultata orientata a N-E (marzo) e NN-E (agosto) in direzione del Fiume “Olona”.
Essendo la quota del pavimento della autorimessa pari a 76,175 m s.l.m. il livello della falda acquifera, considerando i valori piezometrici medi minimo e massimo sopra indicati, il massimo livello piezometrico misurato in corrispondenza del risulta posto a 1,72 m e a 0,875 m Parte_1 al di sotto della quota del pavimento del piano interrato.
Il monitoraggio eseguito nel corso delle operazioni peritali, “con adacquamento della risaia inferiore a quello del 2019-2021”, ha riscontrato la non interferenza con i piani interrati. Nello studio geologico allegato al “PRG 1999” del Comune di , in particolare nella “Carta Idrogeologica e CP_3 CP_3 della Vulnerabilita”, la quota piezometrica è pressoché analoga al valore medio di 75.30 m s.l.m. riscontrato dal monitoraggio di agosto 2022.
È stato dunque escluso dal CTU che le oscillazioni stagionali della falda acquifera possano essere all'origine delle problematiche lamentate.
Dai carotaggi eseguiti nel corsello delle autorimesse al primo piano interrato è pure emerso che la pavimentazione è costituita da uno strato di calcestruzzo con spessore 20 cm senza impermeabilizzazione, mentre la muratura perimetrale nel punto carotato ha uno spessore di 25 cm con guaina di impermeabilizzazione.
Tuttavia, considerato che il “così come è stato autorizzato e costruito” non ha mai avuto Parte_1 problemi di allagamento dei piani interrati per oltre sedici anni e fino al 2018, le caratteristiche costruttive dell'edificio devono ritenersi “adeguate e sufficienti” per il contesto idrogeologico.
La causa degli allagamenti non può, pertanto, neppure essere imputata a “carenze costruttive” dell'edificio condominiale, come invero eccepito dai CT delle parti convenute, in quanto fino al 2019 non erano necessarie “particolari impermeabilizzazioni”.
In base alle considerazioni che precedono, il CTU è giunto alla conclusione per cui la causa dei problemi lamentati dal sia verosimilmente da imputare alla nuova coltivazione a riso dei Parte_1
pagina 7 di 16 Cont terreni antistanti, condotti dall' , nelle condizioni di “normale Parte_2 irrigazione”, quali quelle avutesi nel periodo estivo del triennio 2019, 2020 e 2021, attraverso l'innesco di un moto di filtrazione superficiale locale verso il stesso. Parte_1
Il fenomeno non si è verificato nel corso dell'ATP, probabilmente - scrive il CTU - a causa della
“scarsa disponibilità di risorse idriche impiegabili nella coltivazione della risaia”, conseguente alla
“forte siccità che ha caratterizzato l'anno in questione”.
Quanto alle soluzioni ipotizzate per ovviare alle problematiche infiltrative, posto che l'azienda agricola ha comunque rispettato quanto prescritto dall'art. 5 del “Regolamento speciale per la CP_1 coltivazione del riso nella Provincia di Pavia”, approvato dal Consiglio Provinciale nel 1999, non essendo la coltivazione “in asciutta” soggetta né al rispetto delle distanze minime dagli aggregati di abitazione ovvero alle distanze specifiche definite dal Comune (le quali riguardano solo i terreni con riso coltivato nel modo tradizionale “per sommersione”), né all'iter autorizzativo prescritto dall'art. 6 relativo alla “Domanda per la coltivazione di nuove risaie”, il CTU ha prospettato le seguenti alternative: “agire sulla causa” o “intervenire sugli effetti”.
Nel primo caso, le opzioni sono due: a) destinare la coltivazione dei terreni agricoli antistanti il non più a risaia, come accadeva prima del 2019; oppure b), volendo mantenere Parte_1 la risaia, si dovrebbe intervenire a livello regolamentare, modificando le norme in modo da assoggettare anche le coltivazioni del riso “in asciutta” all'azzonamento previsto per le coltivazioni “ad immersione” (“…apportando le conseguenti modifiche al perimetro della zona di rispetto”, dunque
“considerare una zona di rispetto inferiore a quella indicata dalla linea rossa…”).
Nel secondo caso, “essendo improponibili interventi di impermeabilizzazione per l'elevato impegno tecnico ed economico delle stesse”, per il CTU sarebbero sufficienti “opere puntuali all'interno dei locali interrati, finalizzate all'aggottamento delle acque di infiltrazioni” (i.e. “3 pozzetti al di sotto della pavimentazione dei locali interrati attrezzati con elettropompe sommerse”), dal costo stimato in €
5.000,00 oltre IVA.
Ad essi si aggiungono i lavori di ripristino nei locali interrati, come descritti nel preventivo di spesa datato 09.07.2020, prodotto in atti dal (erroneamente indicato negli atti come “preventivo Parte_1 rifacimento fognatura”), di importo pari a € 16.142,56 oltre IVA.
2.2 Occorre a questo punto valutare se, attraverso il richiamo agli elementi della consulenza tecnica preventiva e all'ulteriore documentazione offerta a supporto (tra cui le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, preventivi, fatture, ecc.), parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla pretesa risarcitoria.
pagina 8 di 16 2.3 Ritiene il Tribunale che, nella specie, il suddetto onere probatorio gravante sul danneggiato non possa considerarsi raggiunto. Pur riconoscendo la completezza delle indagini e dei documenti prodotti ed esaminati in sede di ATP, questo giudice ritiene di non poter condividere le conclusioni raggiunte dal CTU, né tantomeno le stesse possono porsi alla base di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierna convenuta.
2.4 Converrà premettere che l'insufficienza tecnica del giudice, che il consulente può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la ricostruzione del contenuto e della portata di una norma o di un negozio, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti, la valutazione dei quali compete soltanto al giudice, che non è, perciò, vincolato a recepire le risultanze della disposta CTU ove le considerazioni di carattere giuridico non vi trovino adeguata rappresentazione (cfr. Cass. n. 31273/2022).
Nel caso in esame, risulta evidente come il percorso argomentativo che sorregge l'ATP (e che ricalca, sostanzialmente, la versione dei fatti fin dall'inizio fornita dal si fonda su un Parte_1 ragionamento a carattere presuntivo degli elementi raccolti e di quelli a disposizione del consulente.
Spetta tuttavia al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del processo logico: il relativo apprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) implica un giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, che è compito rimesso al giudice e che non va svolto atomisticamente, considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (cfr. tra le tante, Cass. n. 9054/2022;
Cass. n. 9108/2012; Cass. n. 19894/2005).
2.5 Ciò posto, l'apprezzamento condotto alla luce delle risultanze acquisite, compreso l'esito della consulenza tecnica diffusamente richiamata dal a sostegno delle pretese azionate in causa, Parte_1 non consente di ritenere raggiunta la prova logica del factum probandum.
Ed infatti, prendendo le mosse da un fatto incerto (quantomeno) sotto il profilo del quando, non avendo il CTU riscontrato oggettivamente i fenomeni di allagamento, infiltrazioni ed eventuali esalazioni lamentate nel ricorso, se non collegandoli ai “segni esteriori” presenti sulle murature che si dà per scontato essere testimonianza degli allagamenti del piano interrato occorsi nei mesi estivi degli anni
2019, 2020 e 2021, il percorso induttivo si dipana nei seguenti passaggi presuntivi: 1) che gli allagamenti si siano manifestati “in concomitanza” con l'irrigazione dei terreni antistanti da parte dell' ; 2) che la frequenza e la quantità d'acqua utilizzata dalla convenuta per CP_1
pagina 9 di 16 l'irrigazione delle risaie in questione siano state in concreto “superiori” negli anni 2019, 2020 e 2021 rispetto alla quantità d'acqua utilizzata nel 2022; 3) che proprio l'irrigazione dei terreni condotti Cont dall' in ciascun anno (2019, 2020 e 2021) abbia ripetutamente innescato un moto di Parte_2 filtrazione nel sottosuolo a carattere locale o molto locale, non associato alla falda acquifera vera e propria e alla sua direzione di flusso.
Trattasi di elementi presuntivi altrettanto incerti, né appartenenti al “notorio” (art. 115, co. 2 c.p.c.) posto che il CTU non conosceva né la quantità d'acqua effettivamente utilizzata ovvero quella presente nella risaia durante le coltivazioni negli anni precedenti alle operazioni peritali, né ha avuto a disposizione “dati oggettivi” (come afferma a pag. 28 della relazione) per spiegare e descrivere il
“modo” con cui il processo di filtrazione delle acque di irrigazione, impattando con le caratteristiche del terreno e del sottosuolo (senza dimenticare la presenza della pubblica Via Dosso a separare i fondi), abbia effettivamente raggiunto, in quantità consistenti, le fondamenta del per provocare Parte_1
l'evento dedotto (allagamento del piano interrato con acqua risalente dal sottosuolo per c.a. 10 cm).
Quanto sopra descritto in ordine alla “causa” delle problematiche lamentate dal Parte_1 più che una conclusione tecnicamente accertata, rimane una ipotesi - in chiave retrospettiva - di
“compatibilità” tra i danni lamentati e l'attività agricola praticata dalla convenuta, sostanzialmente basata sulla vicinanza dei fondi e sulle affermazioni dell'amministratore dell'attuale compagine condominiale quanto alla prossimità temporale tra condotta ed evento.
2.6 L'illogicità del ragionamento è poi manifesta quando il CTU, da un lato esclude che l'assenza di impermeabilizzazione (accertata) della pavimentazione del piano sotterraneo possa essere una “carenza costruttiva” capace di incidere eziologicamente sulle problematiche lamentate dal ma Parte_1 dall'altro mostra di ritenere proprio l'impermeabilizzazione un'opera risolutiva delle stesse problematiche, salvo poi scartarla perché eccessivamente onerosa.
La prima deduzione è, peraltro, contraddittoria ed incongruente con le premesse, atteso che, come segnalato dai CT di parte convenuta (v. pag. 222-227 rel. ATP) e confermato dallo stesso CTU nel corso delle operazioni peritali (pag. 33 e 39 cit.), per l'intervento edilizio relativo all'edificio in questione “non è stato predisposto lo studio geologico e geotecnico prescritto sia dalla pianificazione edilizia comunale (studio geologico del PRG 1999) che dal D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (oggi sostituito dalle NTC)”.
Epperò, proprio lo studio geologico-idrogeologico-geotecnico obbligatorio in base alla normativa ratione temporis applicabile, avrebbe dovuto consentire di verificare ex ante la compatibilità e pagina 10 di 16 fattibilità dell'intervento edilizio con il contesto naturale ospitante (a vocazione agricola), a prescindere dalla destinazione “in concreto” dei fondi limitrofi ovvero del tipo di coltura di volta in volta praticata, essendo, per l'appunto, il progetto di fattibilità geologica dell'opera deputato a definire tutti gli elementi di pericolosità, naturali o indotte, presenti nell'area e a segnalare gli elementi di criticità connesse (litologiche, idrogeologiche, ambientali), onde individuare le opere o tecniche di mitigazione a carattere cautelativo e a protezione delle strutture.
2.7 Anche a seguito della convocazione a chiarimenti del CTU (v. ud. 06.03.2025), in ragione delle osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte resistente, le criticità evidenziate in ordine alla ricostruzione inferenziale del nesso causale rimangono sostanzialmente immutate, attesa oltretutto la fallacia del criterio “post hoc propter hoc”, considerato che - come insegna la giurisprudenza di legittimità – “correlazione non significa causazione” (cfr. Cass. n. 3285/2022, che richiama conf. Cass.
n. 25936/2019, non massimata;
nello stesso senso anche Cass. n. 5760/1999).
2.8 In ogni caso, anche a voler mantenere ferme le risultanze della CTU sul piano causale, le conclusioni raggiunte e gli altri elementi probatori offerti in causa non sono comunque sufficienti per fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierna convenuta.
Parte ricorrente, richiamando le considerazioni espresse dal consulente in sede di ATP, pare ritenere che la coltivazione del riso con semina “in asciutta” sui terreni limitrofi sia attività non solo - semplicemente - non praticata negli anni precedenti al 2019, ma non consentita all'affittuario dell'area, solo perché, una volta intrapresa la “nuova” coltivazione, si sono manifestati i fenomeni di allagamento in corrispondenza delle autorimesse e delle cantine del piano interrato del fabbricato.
Negli atti difensivi, però, nonostante le difese puntualmente rivolte anche sotto tale profilo dalla difesa di controparte, non risulta spiegato chiaramente per quale motivo debba considerarsi “ingiusto” il danno arrecato dal fatto (coltivazione a risaia dei terreni condotti in affitto) posto in essere dalla convenuta.
Si è anzi avuto modo di accertare che la coltivazione del riso “in asciutta”, nell'ambito territoriale di riferimento del Comune di Carpignano (PV), è attività consentita dal “Regolamento speciale per CP_3 la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia” del 22 gennaio 1999, anche in deroga alle disposizioni previste per la diversa tecnica di coltivazione del riso “ad immersione”; in particolare, come si legge all'art. 5 del Regolamento invocato da entrambe le parti e prodotto agli atti del giudizio (cfr. doc. 1E fasc. ric.; id. doc. 6 fasc. res.), la coltivazione “in asciutta” non soggiace al rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 2, bastando una dichiarazione scritta al Sindaco e alla ASL per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi entro il 15 marzo di ogni anno, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nelle fasce di rispetto dell'abitato di cui all'art.
3. Oltretutto, le “nuove pagina 11 di 16 risaie” coltivate “in asciutta” non sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento, che disciplina il procedimento per “l'attivazione di nuove risaie” di cui all'art. 206 del Regio Decreto n.
1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
Ora, che l' convenuta abbia regolarmente provveduto alle necessarie comunicazioni Controparte_1 con riferimento ai terreni sopra identificati, condotti in affitto agrario dal 26.04.2018 (v. doc. 4a e 4b fasc. res.), potendo dunque svolgere, in quanto autorizzata, la suddetta attività di coltivazione sui fondi antistanti il Condominio, costituisce circostanza - documentata (v. doc. 5 e 7 fasc. res.) - che non ha trovato smentita in questa sede.
2.9 Deve allora ribadirsi che, in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un'attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l'uso dell'ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare (cfr. Cass. n. 3876/2012).
Ne consegue che l'affermazione di responsabilità cui perviene l'attore, sulla scorta delle allegazioni e degli elementi del quadro probatorio acquisiti, non può essere condivisa, perché l'esecuzione di una attività legittimamente praticata dal vicino sul fondo (proprio o altrui) non può essere considerata, di per sé, un atto lesivo, soprattutto quando, come nella fattispecie, manchi del tutto uno strato di impermeabilizzazione al di sotto della pavimentazione del piano interrato dell'edificio, da ritenersi misura idonea ad evitare l'insorgere delle problematiche lamentate dal Parte_1
2.10 Va inoltre ricordato che per la responsabilità aquiliana non opera alcuna presunzione di colpa, né agevola il danneggiato alcuna inversione dell'onere probatorio, sicché spetta sempre all'attore dimostrare che l'evento dannoso è imputabile a dolo o colpa del preteso danneggiante;
con la precisazione che, anche in sede civile, la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline (c.d. colpa specifica), nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia (c.d. colpa generica), al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (cfr. Cass. n. 18304/2014).
Anche sotto tale profilo, parte ricorrente non ha specificamente allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di particolari condizioni dei luoghi o degli impianti utilizzati o del metodo di irrigazione periodica o altre situazioni che, anche al di là della formale autorizzazione alla coltivazione del riso “in asciutta” sui terreni condotti in locazione, imponessero in concreto alla convenuta di adottare misure pagina 12 di 16 ulteriori, atte a ridurre le infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali sui terreni coltivati per evitare danni a terzi.
2.11 Né potrebbe il ricorrente lamentarsi del mancato rinnovo della CTU, laddove non condivisa, in tutto o in parte, dal giudice, visto che per costante giurisprudenza “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire fa prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. ex multis, Cass. n.
30218/2017; Cass. n. 24179/2018).
2.12 Quanto esposto in ordine ai singoli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è di per sé sufficiente per rigettare la pretesa risarcitoria di tutti i danni patrimoniali oggetto di domanda.
§3. Esigenze di completezza, impongono anche di considerare distintamente i danni alle parti comuni dell'immobile (art. 1117 c.c.) da quelli interessanti i beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, verso i quali l'amministratore del , di regola, non ha legittimazione ad agire in giudizio. Parte_1
3.1 Ora, posto che tra i danni oggetto di domanda rientrano non solo il costo dei lavori descritti nel preventivo di spesa allegato (cfr. doc. 1G fasc. ric.), i quali consistono anche in interventi
(scrostamento di intonaco, rifacimento delle pareti ammalorate, pulizia e smaltimento macerie) da svolgersi all'interno delle autorimesse e delle cantine di proprietà esclusiva di (alcuni) condòmini, ma addirittura del valore di beni mobili (imprecisati) asseritamente allocati nei box/cantine allagati, da determinarsi in via equitativa, deve convenirsi con la resistente che l'amministratore del Parte_1 non sia titolare della relativa pretesa risarcitoria e sia, pertanto, privo della legittimazione a farla valere in giudizio.
3.2 Deve, in proposito, ribadirsi che il potere, attribuito ex art. 1130 c.c., n. 4, all'amministratore condominiale, di compiere atti conservativi dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato, non può mai estendersi fino al punto da considerare in esso ricompreso anche il potere di proporre azioni risarcitorie di pertinenza dei singoli condomini.
Giova al riguardo rammentare come la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la legittimazione dell'amministratore del “non può estendersi alla proposizione, senza alcun Parte_1 mandato rappresentativo da parte dei singoli condòmini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di
pagina 13 di 16 proprietà esclusiva” (così Cass. n. 22656/2010; conf. Cass. n. 18653/2013; Cass. n. 10855/2014; Cass.
n. 217/2015; Cass. n. 3846/2020; Cass. n. 19121/2025).
3.3 Nella fattispecie, dalla lettura del ricorso e diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si verte proprio in materia di diritti di crediti ben distinti ed individuabili, alcuni indubbiamente inerenti a beni comuni (ad es. piano di calpestio dell'area antistante i box e le cantine, i muri perimetrali, il corridoio, le scale) ed altri (palesemente) non afferenti alle parti comuni dell'edificio la cui tutela CP_4 eccede chiaramente le finalità conservative dello stabile CP_4
Per questi ultimi, dunque, il ricorso, prima ancora che infondato, è inammissibile, atteso la legittimazione ad agire per i diritti di credito dei singoli rientra nella esclusiva competenza dei condòmini interessati, essendo estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt.
1130 e 1131 c.c.
§4. Non può infine darsi ingresso al tentativo svolto dal ricorrente - per la prima volta - nella comparsa conclusionale, di “deviare” la fattispecie oggetto di causa sotto la speciale responsabilità del “custode” ex art. 2051 c.c.
4.1 Le due azioni di responsabilità per danni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi d'indagine: la prima azione impone di accertare se sia stato attuato un comportamento, commissivo od omissivo, doloso o colposo, dal quale è derivato un danno ingiusto a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, invece, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa e che non dipendano dal caso fortuito.
4.2 Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “quando l'attore abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051
(responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno che l'attore non abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli” (cfr. Cass. n. 18609/2013; conf. Cass. n. 22335/2014; Cass. n. 18463/2015; Cass. n.
25852/2017). Nondimeno, “le diverse regole di imputazione della responsabilità previste da detti articoli, essendo più favorevoli per l'attore danneggiato poiché comportanti un'inversione dell'onere della prova, intanto possono essere poste a fondamento della responsabilità del convenuto in quanto non si ascriva al medesimo la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in pagina 14 di 16 base al criterio di imputazione della responsabilità (art. 2043 c.c..) originariamente invocato dall'attore” (cfr. Cass. n. 16869/2016).
4.3 Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo il ha riferito il danno siccome derivante Parte_1 dalla nuova attività di coltivazione a risaia dei terreni antistanti e non all'azione causale svolta direttamente “dalla cosa”; né in prima udienza e neppure, dopo la conversione del rito, con le successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., entro il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie, parte ricorrente ha fornito elementi di fatto che possano chiaramente riferirsi alla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
4.4 Del resto, il tema probatorio ed il contraddittorio si è interamente sviluppato sulla idoneità della condotta (colposa) ascritta alla controparte ad arrecare i danni da allagamento subiti dal Parte_1 sicché l'invocazione della speciale responsabilità ex art. 2051 c.c. nelle difese conclusive deve essere considerata - al lume dei richiamati principi - diversa e nuova e, come tale, inammissibile.
§5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza della parte ricorrente.
5.1 Vanno altresì riconosciute come ripetibili dalla parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di merito, le spese - documentate (cfr. doc. 17 e 19 fasc. res.) - sostenute per l'assistenza e difesa legale per l'importo (ridotto) di € 3.972,80 a titolo di onorari, oltre 15% spese generali ed accessori di legge
(in linea con le tariffe professionali, tenuto conto del valore dell'affare, complessità media e numero di parti) e per l'attività di consulenza tecnica per l'importo di € 1.830,00 [v. fatt. n. 52/2022 di
[...]
per € 610,00, quietanzata;
v. fatt. n. 02/2023 di Controparte_5 Controparte_5 per € 488,00, quietanzata;
v. fatt. n. 66/2024 di per €
[...] Controparte_5
732,00, Iva inclusa, e relativa distinta di bonifico istantaneo del 16.12.2024] nel procedimento di ATP promosso dal (R.G. n. 3975/2021), ritenute congrue e non superflue. Parte_1
5.2 Viceversa, rimangono definitivamente a carico della parte risultata soccombente le spese per CTP e
CTU anticipate nel relativo procedimento.
5.3 Le spese del presente giudizio si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal
D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00; tutte le fasi processuali;
par. medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così dispone:
• dichiara inammissibili le domande di risarcimento danni ai beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, per difetto di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale;
• rigetta le domande proposte dal in persona dell'amministratore p.t. nei Parte_1
pagina 15 di 16 confronti della;
Controparte_1
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte vittoriosa , quantificate in € 3.972,80 a Controparte_1 titolo di onorari, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, per l'assistenza e difesa legale, ed € 1.830,00 per spese tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, € 7.616,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.701,00 fase studio, €
1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre al 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 23 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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