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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7886 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.02.2025 da 1) Parte_1
Nata il 25/08/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] 20133 Milano Italia con l'Avv. Girardi Federica presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata il 15/03/1967 a CITTIGLIO (VA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] 20254 Segrate (MI) Italia con l'Avv. Rossi Roberto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 22.02.2003 (anno 2003, atto n. 85, reg. I, parte II, serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 05.09.2019 e provvedimento del PM del 06.09.2019
con i seguenti figli: pagina 1 di 4 nato a [...] il [...], cf: , cittadino italiano Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], cf: , cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO La sig.ra in data 27.02.2025 ha depositato ricorso per separazione giudiziale. Parte_1
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 30.05.2025. Parte_2
Il G.D. dr. Gennari ha fissato al 18.06.2025 udienza avanti il GOT, dr.ssa Antonella Nardo per il tentativo di conciliazione. A tale udienza le parti hanno raggiunto un pieno accordo, riportato nel verbale di udienza, per la definizione del giudizio di divorzio. All'esito di tale udienza, revocata l'udienza già fissata per l'11.09.2025, il Tribunale, disponeva procedersi ex articolo 473 bis. 51 c.p.c. e fissava il termine del 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, rinunciando sia al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 terzo comma c.p.c. sia all'impugnazione della sentenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni condivise
1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto.
2) Affido condiviso della minore che in data 11.11.2025 diventerà maggiorenne, ad Parte_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
3) Libero esercizio del diritto di visita padre-figlia, compatibilmente con le esigenze ed impegni della stessa.
4) Il Sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 1.450,00 complessivi a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, di anni 20, studente, e Parte_3
di anni 17, studentessa, a mezzo bonifico bancario continuativo, entro il 15 di ogni Parte_4 mese a partire dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano, precisando che soprattutto le spese relative alla patente di le spese di manutenzione ordinaria (comprensivo di bollo e assicurazione) dell'auto Parte_4 per i ragazzi e di almeno una vacanza estiva che entrambi i ragazzi trascorreranno senza i genitori, nonché la gita di V superiore di saranno suddivise al 50% tra i genitori. Si riporta il nuovo Parte_4
Protocollo in uso al Foro:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione / master e corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testi;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno pagina 2 di 4 comprensivo anche della dotazione richiesta della scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter sino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica o strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Fermo quanto sopra, con riguardo alle spese mediche straordinarie, le parti si impegnano a mantenere e Parte_3 insieme alla madre in Insieme Salute e i costi per tale estensione verranno ripartito tra i genitori al 50%. Ciò Pt_4 posto le spese mediche da suddividere tra i genitori saranno al netto del rimborso dell'assicurazione.
5) L'assegno unico Inps sarà interamente percepito dalla sig.ra ed il sig. Parte_5 Parte_2 rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%, nell'esclusivo interesse dei due figli.
6) Le detrazioni fiscali per le spese (es. sanitarie, scolastiche, sportive ecc.) relative ai figli vengano usufruite da ciascun genitore, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie e nei limiti di quelle effettivamente sostenute/rimborsate.
7) Ferme le altre condizioni di separazione. In particolare, le parti si impegnano a mantenere in essere provvedendo al versamento delle rate delle rispettive polizze TCM e, in particolare:
- la sig.ra con la compagnia Pramerica ora Cronosvita polizza numero 73095 Parte_1
(premio annuo € 340,45, Solo caso Morte - Cop Ass € 215.000,00) scadenza 2038, di cui sono beneficiari esclusivi e e impegnandosi a non aggiungerne Parte_3 Parte_4 altri. In caso di cambiamento di compagnia si impegna a mantenere tale il massimale, la durata e quali beneficiari esclusivi e Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 4 - Il Sig. con la compagnia polizza numero 1020188 (premio annuo 1.297, Solo Parte_2 Pt_6 caso Morte - Cop Ass € 150.000,00) scadenza 2040, di cui sono beneficiari esclusivi Parte_3
e e impegnandosi a non aggiungere altri beneficiari. In caso di cambiamento di
[...] Parte_4 compagnia si impegna a mantenere tale il massimale, la durata e quali beneficiari esclusivi Parte_3
e Parte_4
8) Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi mantenimento e dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, dovranno intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria o di divisione.
9) Spese di lite compensate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 22.02.2003 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Caravate dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 2, parte II, serie B, anno 2003) Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Dott.ssa Amato Maria Laura pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.02.2025 da 1) Parte_1
Nata il 25/08/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] 20133 Milano Italia con l'Avv. Girardi Federica presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata il 15/03/1967 a CITTIGLIO (VA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] 20254 Segrate (MI) Italia con l'Avv. Rossi Roberto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 22.02.2003 (anno 2003, atto n. 85, reg. I, parte II, serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 05.09.2019 e provvedimento del PM del 06.09.2019
con i seguenti figli: pagina 1 di 4 nato a [...] il [...], cf: , cittadino italiano Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], cf: , cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO La sig.ra in data 27.02.2025 ha depositato ricorso per separazione giudiziale. Parte_1
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 30.05.2025. Parte_2
Il G.D. dr. Gennari ha fissato al 18.06.2025 udienza avanti il GOT, dr.ssa Antonella Nardo per il tentativo di conciliazione. A tale udienza le parti hanno raggiunto un pieno accordo, riportato nel verbale di udienza, per la definizione del giudizio di divorzio. All'esito di tale udienza, revocata l'udienza già fissata per l'11.09.2025, il Tribunale, disponeva procedersi ex articolo 473 bis. 51 c.p.c. e fissava il termine del 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, rinunciando sia al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 terzo comma c.p.c. sia all'impugnazione della sentenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni condivise
1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto.
2) Affido condiviso della minore che in data 11.11.2025 diventerà maggiorenne, ad Parte_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
3) Libero esercizio del diritto di visita padre-figlia, compatibilmente con le esigenze ed impegni della stessa.
4) Il Sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 1.450,00 complessivi a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, di anni 20, studente, e Parte_3
di anni 17, studentessa, a mezzo bonifico bancario continuativo, entro il 15 di ogni Parte_4 mese a partire dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale di Milano, precisando che soprattutto le spese relative alla patente di le spese di manutenzione ordinaria (comprensivo di bollo e assicurazione) dell'auto Parte_4 per i ragazzi e di almeno una vacanza estiva che entrambi i ragazzi trascorreranno senza i genitori, nonché la gita di V superiore di saranno suddivise al 50% tra i genitori. Si riporta il nuovo Parte_4
Protocollo in uso al Foro:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione / master e corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testi;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno pagina 2 di 4 comprensivo anche della dotazione richiesta della scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter sino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica o strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Fermo quanto sopra, con riguardo alle spese mediche straordinarie, le parti si impegnano a mantenere e Parte_3 insieme alla madre in Insieme Salute e i costi per tale estensione verranno ripartito tra i genitori al 50%. Ciò Pt_4 posto le spese mediche da suddividere tra i genitori saranno al netto del rimborso dell'assicurazione.
5) L'assegno unico Inps sarà interamente percepito dalla sig.ra ed il sig. Parte_5 Parte_2 rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%, nell'esclusivo interesse dei due figli.
6) Le detrazioni fiscali per le spese (es. sanitarie, scolastiche, sportive ecc.) relative ai figli vengano usufruite da ciascun genitore, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie e nei limiti di quelle effettivamente sostenute/rimborsate.
7) Ferme le altre condizioni di separazione. In particolare, le parti si impegnano a mantenere in essere provvedendo al versamento delle rate delle rispettive polizze TCM e, in particolare:
- la sig.ra con la compagnia Pramerica ora Cronosvita polizza numero 73095 Parte_1
(premio annuo € 340,45, Solo caso Morte - Cop Ass € 215.000,00) scadenza 2038, di cui sono beneficiari esclusivi e e impegnandosi a non aggiungerne Parte_3 Parte_4 altri. In caso di cambiamento di compagnia si impegna a mantenere tale il massimale, la durata e quali beneficiari esclusivi e Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 4 - Il Sig. con la compagnia polizza numero 1020188 (premio annuo 1.297, Solo Parte_2 Pt_6 caso Morte - Cop Ass € 150.000,00) scadenza 2040, di cui sono beneficiari esclusivi Parte_3
e e impegnandosi a non aggiungere altri beneficiari. In caso di cambiamento di
[...] Parte_4 compagnia si impegna a mantenere tale il massimale, la durata e quali beneficiari esclusivi Parte_3
e Parte_4
8) Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi mantenimento e dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, dovranno intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria o di divisione.
9) Spese di lite compensate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 22.02.2003 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Caravate dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 2, parte II, serie B, anno 2003) Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Dott.ssa Amato Maria Laura pagina 4 di 4