Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 11/02/2021, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 01178/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2020, proposto da
Studio Martini Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Susegana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso agli atti inoltrata da parte della ricorrente all'Amministrazione intimata con PEC dell'11 settembre ad oggetto “ riscontro Vs. note del 12.8.2020 ad oggetto ^Comune di Susegana – lavori di costruzione Scuola Primaria Don Milani – Perizia di Variante e suppletiva n. 1 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 48/2018 – contestazione inadempimento^ e ^Comune di Susegana – lavori di costruzione Scuola Primaria Don Milani – Perizia di Variante e suppletiva n. 2 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58/2019 – contestazione inadempimento^ e contestuale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi”
nonché per l'accesso
- agli atti e documenti meglio specificati nella predetta nota
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato che per giurisprudenza costante l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, dato che in tale ipotesi l’istanza assume un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68);
Considerato che l’istanza di accesso del 10 settembre 2020 con riferimento ai documenti di cui alle lett. c), d), e) ed f) non pare soddisfare i sopra menzionati requisiti;
Ritenuto che la domanda di accesso, per detta parte, possa essere definita in ragione di tale profilo di inammissibilità, rilevato d’ufficio;
Ritenuto pertanto di assegnare alle parti ex artt. 73, comma 3, cod. proc. amm. il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie vertenti su queste uniche questioni;
Ritenuto altresì necessario al fine del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente una breve relazione sui fatti di causa con particolare riferimento alla ostensibilità dei documenti richiesti;
Ritenuto di assegnare al Comune resistente il termine di 15 giorni per la produzione della relazione di cui sopra;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima, riservata ogni decisione:
- assegna alle parti il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie scritte aventi ad oggetto i profili evidenziati in motivazione;
- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
Fissa per la prosecuzione della causa la camera di consiglio del 10 marzo 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO