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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.364 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.377/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 15.5.2020 e pubblicata il 20.5.2020, e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pardini ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato in alla Via Nazario Sauro-Palazzo CP_1
; APPELLATO CP_3
trattenuta in decisione il 4.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 26.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.377/2020 emessa il 15.5.2020 e pubblicata il 20.5.2020 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dal CP_1
con atto di citazione notificato l'11.6.2007 avverso il decreto ingiuntivo n.248/2007 emesso
[...]
il 16.4.2007 dal Tribunale di Potenza su ricorso della società Parte_2 decreto con il quale era stato intimato al il pagamento della somma di € Controparte_1
229.183,00, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel periodo
1.4.2005/31.7.2005 e delle somme versate all'esito di alcuni giudizi instaurati nei confronti della suindicata società dai propri dipendenti, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.248/2007, condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali e di quelle occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato il 18.6.2021 la società in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo di avere fornito nel giudizio di primo grado ampia dimostrazione della sussistenza nell'an e nel quantum del credito azionato in via monitoria, ribadendo in dettaglio le censure articolate già dinanzi al Tribunale di Potenza avverso gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio e denunciando la illegittimità ed infondatezza della decisione del primo giudice nella parte in cui era stata riconosciuta l'inesigibilità del credito azionato da in quanto non inserito nel bilancio Pt_1
consuntivo approvato dal nonché il difetto e la contraddittorietà della Controparte_1
motivazione al riguardo. Su tali basi la società conveniva Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il in persona del p.t., affinché, Controparte_1 CP_2
in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dall'Ente pubblico convenuto e fosse confermato il decreto ingiuntivo n.248/2007 emesso il
16.4.2007 dal Tribunale di Potenza, con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 1.12.2021 si costituiva in giudizio il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale contestava la fondatezza del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 17.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura soltanto della parte appellante costituita le proprie conclusioni con note scritte depositate il 26.2.2025, con provvedimento emesso il 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con la sentenza n.377/2020 emessa il 15.5.2020 e pubblicata il 20.5.2020 il Tribunale di Potenza ha ritenuto che il credito azionato in via monitoria dalla società Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., non fosse esigibile né al momento della emissione del decreto ingiuntivo poi fatto oggetto di opposizione ex art.645 c.p.c., né al momento della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado.
Il primo giudice ha messo in evidenza che la società ha Parte_2
fondato il diritto fatto valere in giudizio sul contenuto di due convenzioni stipulate tra il CP_1
e in data 30.10.1992 e 22.1.2002 e ha precisato che le clausole contemplate
[...] Parte_1
pag. 2 nelle anzidette convenzioni prevedono un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, ad opera della società concessionaria, a partire dall'anno 1994, di un bilancio preventivo (sulla cui base deve essere determinato il contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al ed al Ministero dei Trasporti, CP_1
assoggettato all'approvazione del le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili CP_1
scostamenti dal bilancio preventivo, determinano un assestamento dello stesso bilancio preventivo.
Tanto premesso, il primo giudice ha rilevato che la società Parte_2
non aveva fornito la prova di avere redatto i bilanci preventivi e consuntivi, di avere regolarmente inserito il credito nel bilancio consuntivo e di aver presentato tempestivamente detti bilanci al né aveva dimostrato l'avvenuta approvazione dei bilanci stessi da parte del Controparte_1
e la sussistenza nei bilanci consuntivi di eventuali scostamenti dai corrispondenti bilanci CP_1
preventivi, di tal chè difettavano le condizioni al cui verificarsi il credito vantato dalla società sarebbe potuto considerarsi esigibile. Parte_2
In particolare, ha sostenuto il primo giudice che nessuna efficacia probatoria potesse riconoscersi al doc. n.7 della produzione allegata dalla società creditrice al ricorso per ingiunzione, giacché il documento in parola non valeva a riscontrare l'effettiva inclusione nel bilancio consuntivo della società delle spese di cui alla fattura n.1 del 22.9.2005 prodotta nella fase monitoria a supporto della pretesa creditoria.
Pertanto, il Tribunale di Potenza ha così concluso (v. pag.7 della sentenza impugnata):
“Considerato, pertanto, che la società opposta non ha dimostrato né l'inclusione delle spese di cui richiede il pagamento nelle apposite voci del bilancio consuntivo, né l'approvazione di quest'ultimo da parte del il credito fatto valere in giudizio non può ritenersi esigibile, con conseguente CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalla parte opponente”.
Nell'atto di impugnazione la società non ha specificamente Parte_2
contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento operata in sentenza dal Tribunale di
Potenza e, quindi, non ha messo in discussione che, ai sensi delle clausole di cui alle richiamate convenzioni in data 30.10.1992 e 22.1.2002, l'esigibilità del credito vantato da fosse Pt_1
subordinata all'adempimento, da parte della stessa società, dell'obbligo di presentare i bilanci preventivi e consuntivi e di comunicare tempestivamente al scostamenti Controparte_1
imprevedibili di spese, al fine di consentire il relativo assestamento di bilancio, nonché all'approvazione dei bilanci consuntivi ad opera del medesimo Controparte_1
Invece, la società appellante, lamentando genericamente il “difetto e contraddittorietà di motivazione” della sentenza impugnata, ha contestato l'assunto che la voce delle spese sostenute da pag. 3 non fosse stata inserita nei bilanci consuntivi, indicando a riscontro del contrario i documenti Pt_1
nn.7, 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione e rinvenibili nel fascicolo della fase monitoria. Tali documenti sono: a) n.7, deliberazione n.3 del 21.3.2005; b) n.8, nota racc.ta prot. D.A. 4515 del
12.4.2005; c) n.9, fattura n.1/2005 con i giustificativi dei pagamenti effettuati.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il a partire dall'annualità 1999, non Controparte_1
avesse approvato i bilanci inviati ogni anno da Pt_1
Va subito osservato che la società appellante non ha avuto cura di illustrare sotto quali profili la sentenza impugnata “difetti” di motivazione e sotto quali altri profili la motivazione sia
“contraddittoria”. Invero, premesso che la motivazione della sentenza non può essere al tempo stesso omessa e contraddittoria, ne deriva che la censura che lamenti tutte e due le ipotesi deve indicare chiaramente a quali capi della sentenza intenda riferirsi e quali argomentazioni attengano, rispettivamente, alla omissione e alla contraddittorietà, per cui una censura diversamente strutturata viola il dettato dell'art. 342 c.p.c., che esige la specificità dei motivi.
Ad ogni modo, deve prendersi atto anche in questa sede che la società Parte_2
non ha prodotto in primo grado la copia del bilancio consuntivo in cui sarebbe stata
[...]
inserita la voce delle spese sostenute di cui ha chiesto il rimborso con il ricorso per ingiunzione. La difesa dell'appellante sul punto ha considerato esaurito l'onere di specificazione del motivo di gravame su di essa incombente attraverso il mero richiamo a documentazione prodotta nella fase monitoria e già dal primo giudice riconosciuta priva di efficacia probatoria in chiave di riscontro dell'esistenza effettiva del bilancio consuntivo approvato dalla società, dell'inserimento in esso della somma costituente l'ammontare delle spese sopportate di cui è stato sollecitato il rimborso e dell'approvazione del bilancio medesimo da parte del . CP_1 CP_1
In particolare, il doc. n.7 (deliberazione n.3 del 21.3.2005) non contiene il bilancio consuntivo e, quindi, non vale a riscontrare l'effettiva inclusione nel bilancio consuntivo della società delle spese di cui alla fattura n.1 del 22.9.2005 prodotta nella fase monitoria a supporto della pretesa creditoria.
Né al riguardo si registrano argomentazioni a confutazione nelle difese articolate nell'atto di impugnazione.
Nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta agli altri due documenti (nota racc.ta prot. D.A.
4515 del 12.4.2005 e fattura n.1/2005 con i giustificativi dei pagamenti effettuati) oltremodo valorizzati dall'appellante, giacché all'evidenza essi non si identificano con il bilancio consuntivo in discorso.
Neppure l'appellante ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al da Controparte_1
parte di di scostamenti imprevedibili di spese idonei a consentire all'ente comunale Pt_1
l'assestamento di bilancio.
pag. 4 In ultimo, la circostanza che il a partire dall'annualità 1999, non abbia Controparte_1
approvato i bilanci inviati ogni anno da circostanza allegata per la prima volta nell'atto di Pt_1
appello, non è assistita da nessun rassicurante riscontro.
Quanto evidenziato vale già da solo a fondare la pronuncia di rigetto del gravame, dovendosi le ulteriori argomentazioni spese nell'atto di appello dalla società Parte_2
ritenere assorbite perché implicanti in via logica il preventivo positivo accertamento della
[...]
esigibilità del credito azionato in giudizio.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della società Parte_2
in quanto soccombente, al pagamento, in favore del delle spese
[...] Controparte_1
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
n.147 in riferimento al valore della causa (€ 229.183,00; scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), applicando i compensi nei valori minimi tariffari (in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e del circoscritto impegno profuso nell'articolazione delle difese contenute nella comparsa di costituzione in giudizio composta da due pagine) e senza riconoscere il compenso per la fase di trattazione e per quella decisoria in quanto, essendo stata la causa sempre trattata mediante lo scambio ed il deposito di note scritte in modalità telematica, la difesa del Controparte_1
dopo la costituzione in giudizio, non ha più depositato memorie o note scritte, neppure in riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, e non ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art.190 c.p.c..
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 4.3.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale pag. 5 prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
*
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 24.6.2021 e l'appello proposto dalla società è stato riconosciuto infondato Parte_2
ed è stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.377/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
15.5.2020 e pubblicata il 20.5.2020, proposto dalla società in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.6.2021 nei confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_1
respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.6.2021 e, per pag. 6 l'effetto, conferma la sentenza n.377/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 15.5.2020 e pubblicata il 20.5.2020;
- Condanna la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 2.445,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante, società in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a Parte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 14.7.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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