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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41928/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41928/2019 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURDOLO CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. MACCARONE ROCCO ( ), C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MURDOLO GIUSEPPE;
ATTORE
E
e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANZA MASSIMO e
[...] P.IVA_2
dell'avv. TUMBARELLO GIULIO ( ) VIA LORENZO C.F._2
RESPIGHI, 13 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI,
13 00197 ROMA presso il difensore avv. DANZA MASSIMO;
CONVENUTO
NONCHE'
e, per essa, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 CP_5
dell'avv. CALABRESI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FORO
BUONAPARTE N. 20 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI
ROBERTO;
INTERVENUTO
1 OGGETTO: azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10/10/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha premesso di avere concluso con Banca Agrileasing spa CP_1
un contratto in forza del quale essa aveva venduto alla Agrileasing un immobile al prezzo di € 3.570.000,00, immobile che le era stato, poi, concesso in locazione finanziaria a fronte di un corrispettivo di €. 4.364.810,00 da pagare in 180 canoni mensili.
Ha esposto che il contratto prevedeva, all'esito, la possibilità di riacquisto da parte dell'utilizzatore al prezzo di €. 1.071.000,00.
Ha esposto che era stata apposta anche una clausola risolutiva espressa che obbligava l'utilizzatore alla restituzione dei beni e al pagamento dei canoni residui detratto il valore di riallocazione.
Ha esposto che successivamente i termini economici del contratto erano stati rimodulati.
Ha esposto che la concedente aveva risolto il contratto per mancato pagamento di canoni e ottenuto decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dei canoni già scaduti.
Ha esposto che il bene era stato riconsegnato e rivenduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
Ha esposto che la concedente aveva su queste basi chiesto le somme ancora dovute ai sensi del contratto.
Ha affermato l'illiceità della condotta di parte convenuta sotto diversi profili.
Ha esposto, segnatamente, che il contratto era nullo per violazione dell'art. 2744 cc.
Ha esposto, infatti, che la somma erogata dalla concedente per l'acquisto del bene era stata utilizzata per coprire un precedente finanziamento ottenuto dalla
[...]
facente parte dello stesso gruppo di Agrileasing, ed era di importo Pt_1
inferiore al valore di mercato del bene.
2 In secondo luogo, ha sostenuto che il contratto andava qualificato come leasing traslativo con conseguente applicazione dell'art. 1526 cc e non della diversa disciplina contrattuale.
Infine, ha dedotto che la penale era eccessiva e andava ridotta ex art. 1384 cc.
Ha concluso chiedendo: accertare la nullità del contratto inter partes;
in via subordinata dichiarare la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 di detto contratto e condannare la convenuta alla restituzione della somma di
€.1.909.277,78.
In subordine, in applicazione dell'art. 1526 cc condannare la parte attrice al versamento di una equa indennità per l'utilizzo del bene.
In via ancora subordinata ridurre la penale e compensare i reciproci rapporti di debito e credito
La parte convenuta - già Controparte_2 [...]
e, quindi, già Banca Controparte_6
Agrileasing Spa, e per essa Controparte_7
, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Nel corso del procedimento è intervenuta ex art. 111 cpc
[...]
limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 Controparte_8
della Legge 130/99 iscritta al n. 35897.8 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d'Italia e per essa la mandataria , quale cessionaria del credito CP_5
vantato da nei confronti del ribadendo e Controparte_2 CP_1
confermando le difese e le attività della cedente.
La domanda è infondata.
In ordine alla violazione del divieto di patto commissorio è sufficiente osservare che nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi sintomatiche che determinano la nullità del cd sale and lease back.
In particolare, manca una precedente situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice (i soggetti che avevano finanziato la
3 parte attrice sono soggetti diversi dalla Banca Agrileasing né al momento della concessione del finanziamento vi era una forma di controllo di quest'ultima sulle altre).
Nessuna prova è stata fornita della conoscenza e della esistenza di difficoltà economiche e, infine, il prezzo e la valutazione del bene sono state frutto di una valutazione peritale accettata liberamente dalle parti.
Le ulteriori contestazioni della società utilizzatrice si sono concentrate sulla richiesta di applicabilità dell'art. 1526 cc e sulla affermazione della nullità delle clausole contrattuali che regolano le conseguenze dell'inadempimento.
Si tratta di contestazioni infondate.
Le parti hanno contrattualmente disciplinato le conseguenze della risoluzione e la previsione pattizia è valida anche in deroga all'art. 1526 cc.
La derogabilità delle previsioni di cui all'art. 1526 cc, infatti, è stata riconosciuta come lecita dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 22/02/2022,
n.5754), secondo la quale è lecita la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della l. n. 124/2017 che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato e salva la facoltà per il giudice di ridurre l'importo della penale (Sez. 3,
22/02/2022, n.5754).
E dunque il concedente, in forza delle previsioni contrattuali, ha diritto a riscuotere i canoni scaduti, quelli ancora a scadere (a titolo di risarcimento del danno), dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene secondo il valore di mercato.
Così ricostruita la regola di giudizio del caso in esame, deve escludersi che la penale risulti manifestamente eccessiva, posto che la stessa porta il concedente a conseguire importi corrispondenti a quelli che avrebbe ottenuto in caso di regolare andamento del contratto.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta e della parte interventrice delle spese di lite che liquida in complessivi €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
Roma 8/2/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41928/2019 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURDOLO CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. MACCARONE ROCCO ( ), C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MURDOLO GIUSEPPE;
ATTORE
E
e, per essa, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANZA MASSIMO e
[...] P.IVA_2
dell'avv. TUMBARELLO GIULIO ( ) VIA LORENZO C.F._2
RESPIGHI, 13 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI,
13 00197 ROMA presso il difensore avv. DANZA MASSIMO;
CONVENUTO
NONCHE'
e, per essa, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 CP_5
dell'avv. CALABRESI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FORO
BUONAPARTE N. 20 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI
ROBERTO;
INTERVENUTO
1 OGGETTO: azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10/10/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha premesso di avere concluso con Banca Agrileasing spa CP_1
un contratto in forza del quale essa aveva venduto alla Agrileasing un immobile al prezzo di € 3.570.000,00, immobile che le era stato, poi, concesso in locazione finanziaria a fronte di un corrispettivo di €. 4.364.810,00 da pagare in 180 canoni mensili.
Ha esposto che il contratto prevedeva, all'esito, la possibilità di riacquisto da parte dell'utilizzatore al prezzo di €. 1.071.000,00.
Ha esposto che era stata apposta anche una clausola risolutiva espressa che obbligava l'utilizzatore alla restituzione dei beni e al pagamento dei canoni residui detratto il valore di riallocazione.
Ha esposto che successivamente i termini economici del contratto erano stati rimodulati.
Ha esposto che la concedente aveva risolto il contratto per mancato pagamento di canoni e ottenuto decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dei canoni già scaduti.
Ha esposto che il bene era stato riconsegnato e rivenduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
Ha esposto che la concedente aveva su queste basi chiesto le somme ancora dovute ai sensi del contratto.
Ha affermato l'illiceità della condotta di parte convenuta sotto diversi profili.
Ha esposto, segnatamente, che il contratto era nullo per violazione dell'art. 2744 cc.
Ha esposto, infatti, che la somma erogata dalla concedente per l'acquisto del bene era stata utilizzata per coprire un precedente finanziamento ottenuto dalla
[...]
facente parte dello stesso gruppo di Agrileasing, ed era di importo Pt_1
inferiore al valore di mercato del bene.
2 In secondo luogo, ha sostenuto che il contratto andava qualificato come leasing traslativo con conseguente applicazione dell'art. 1526 cc e non della diversa disciplina contrattuale.
Infine, ha dedotto che la penale era eccessiva e andava ridotta ex art. 1384 cc.
Ha concluso chiedendo: accertare la nullità del contratto inter partes;
in via subordinata dichiarare la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 di detto contratto e condannare la convenuta alla restituzione della somma di
€.1.909.277,78.
In subordine, in applicazione dell'art. 1526 cc condannare la parte attrice al versamento di una equa indennità per l'utilizzo del bene.
In via ancora subordinata ridurre la penale e compensare i reciproci rapporti di debito e credito
La parte convenuta - già Controparte_2 [...]
e, quindi, già Banca Controparte_6
Agrileasing Spa, e per essa Controparte_7
, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
Nel corso del procedimento è intervenuta ex art. 111 cpc
[...]
limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 Controparte_8
della Legge 130/99 iscritta al n. 35897.8 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d'Italia e per essa la mandataria , quale cessionaria del credito CP_5
vantato da nei confronti del ribadendo e Controparte_2 CP_1
confermando le difese e le attività della cedente.
La domanda è infondata.
In ordine alla violazione del divieto di patto commissorio è sufficiente osservare che nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi sintomatiche che determinano la nullità del cd sale and lease back.
In particolare, manca una precedente situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice (i soggetti che avevano finanziato la
3 parte attrice sono soggetti diversi dalla Banca Agrileasing né al momento della concessione del finanziamento vi era una forma di controllo di quest'ultima sulle altre).
Nessuna prova è stata fornita della conoscenza e della esistenza di difficoltà economiche e, infine, il prezzo e la valutazione del bene sono state frutto di una valutazione peritale accettata liberamente dalle parti.
Le ulteriori contestazioni della società utilizzatrice si sono concentrate sulla richiesta di applicabilità dell'art. 1526 cc e sulla affermazione della nullità delle clausole contrattuali che regolano le conseguenze dell'inadempimento.
Si tratta di contestazioni infondate.
Le parti hanno contrattualmente disciplinato le conseguenze della risoluzione e la previsione pattizia è valida anche in deroga all'art. 1526 cc.
La derogabilità delle previsioni di cui all'art. 1526 cc, infatti, è stata riconosciuta come lecita dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 22/02/2022,
n.5754), secondo la quale è lecita la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della l. n. 124/2017 che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato e salva la facoltà per il giudice di ridurre l'importo della penale (Sez. 3,
22/02/2022, n.5754).
E dunque il concedente, in forza delle previsioni contrattuali, ha diritto a riscuotere i canoni scaduti, quelli ancora a scadere (a titolo di risarcimento del danno), dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene secondo il valore di mercato.
Così ricostruita la regola di giudizio del caso in esame, deve escludersi che la penale risulti manifestamente eccessiva, posto che la stessa porta il concedente a conseguire importi corrispondenti a quelli che avrebbe ottenuto in caso di regolare andamento del contratto.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta e della parte interventrice delle spese di lite che liquida in complessivi €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
Roma 8/2/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
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