TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 157 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
DI BR (RC) il 16/10/1986), e (cod. fisc.: Parte_2
nata in [...] il [...]), entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. ROMEO RAFFAELLA, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA DEL TORRIONE N.65, REGGIO BR, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 22/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in BL (MA) l'11/02/2014; -considerato che con decreto dell'11/02/2025, considerata l'opportunità, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come richiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti sino al giorno 01/10/2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenete le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
BL (Marocco) l'11/02/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 199 del 2022 (dep. il 15/07/2022) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 16/06/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 16/06/2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12/02/2025, il quale ha espresso il parere in data 14/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 22/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2 -dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BL (Marocco) in data 11/02/2014 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 57, parte 2, serie C, u.1 anno 2014, senza condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 157 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
DI BR (RC) il 16/10/1986), e (cod. fisc.: Parte_2
nata in [...] il [...]), entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. ROMEO RAFFAELLA, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA DEL TORRIONE N.65, REGGIO BR, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 22/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in BL (MA) l'11/02/2014; -considerato che con decreto dell'11/02/2025, considerata l'opportunità, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come richiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti sino al giorno 01/10/2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c. nonché di un file pdf nativo digitale contenete le condizioni;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
BL (Marocco) l'11/02/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 199 del 2022 (dep. il 15/07/2022) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 16/06/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 16/06/2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12/02/2025, il quale ha espresso il parere in data 14/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 22/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2 -dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BL (Marocco) in data 11/02/2014 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 57, parte 2, serie C, u.1 anno 2014, senza condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna