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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12515 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.39203/2024 R. Gen.
La Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia Parte_1 disgiuntamente fra loro dall'Avv. Antonio Valori e dall'Avv. Antonio Formisano e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, presso lo studio del primo sito in Via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
e entrambi in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'Italia n. 29 Persona_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Audino dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta che tra la Sig.ra e i signori , Parte_1 Persona_1
e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2 Controparte_1 subordinato a tempo pieno dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante livello C SUPER del CCNL lavoro domestico e per l'effetto condanna e in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di Persona_1
€1.087,73 per i titoli di cui alla motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta le altre domande di parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.10.2025 e ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Parte_1
e entrambi in proprio e quali eredi di Controparte_3 CP_2
deducendo che aveva lavorato alle dipendenze di Persona_1 Per_1
e e dal 26.09.2021 al 25.07.2024 come
[...] Controparte_1 CP_2 badante della signora , persona non autosufficiente. Per_1
Deduceva che dal 26.9.2021 al 6.10.2021 aveva lavorato senza contratto e dal 7.10.2021 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato. Deduceva che i rapporto era cessato per decesso della signora . Per_1
Deduceva di aver lavorato con continuità senza usufruire dei permessi e dei riposi a metà giornata e nelle giornate del giovedì pomeriggio e della domenica, senza ricevere alcuna indennità. Deduceva di aver usufruito di ferie nel 2022 e nel 2024 ma di non averne fruite negli altri anni senza percepire indennità. Deduceva di non aver ricevuto il TFR e l'indennità di preavviso. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed i Sig.ri , Parte_1 Persona_1
e è intercorso senza soluzione di continuità un CP_2 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante, assistente familiare e personale di cui al livello C SUPER di classificazione del personale del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ed orario di lavoro full time e per l'effetto
- condannare i Sig.ri sia in proprio che in qualità di erede della Sig.ra CP_2
e , sia in proprio che in qualità di erede della Persona_1 Controparte_1 Sig.ra in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Persona_1 Parte_1
delle differenze retributive per i titoli di cui in premessa, per una somma
[...] complessiva di €. 8.619,81, di cui €. 4.920,82 a titolo di ordinaria retribuzione mensile – comprensiva di minimo tabellare, vitto ed alloggio, scatti di anzianità e festività cadenti di domenica - tredicesima mensilità, maggiorazione retributiva per riposi e permessi settimanali non goduti, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed €. 3.698,99 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, così come risulta dall'allegato conteggio sindacale analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 2103 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” 2. Si costituivano i NT precisando che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della signora dal 7.10.2021 fino alla morte della stessa, Per_1 previo un periodo di “prova pre-assuntiva alla fine di settembre 2021”. Precisavano che il contratto era per 54 ore settimanali con vitto e alloggio con funzioni di bandante. Precisavano che la signora non era affetta da particolari patologie e Per_1 non necessitava né della somministrazione dei medicinali né di terapie infermieristiche. Precisavano che le mansioni della ricorrente erano limitate alle seguenti attività:
1 all'assistenza della signora al momento della sveglia Per_1 mattutina, quando la aiutava nell'espletamento delle proprie necessità fisiologiche;
2 alla preparazione dei pasti e al lavaggio degli indumenti;
3 all'assistenza della signora al momento di coricarsi;
Per_1
4 nel condurla saltuariamente fuori dalla propria abitazione . Precisavano che le pulizie della abitazione erano svolte dalla signora Tes_1 presente tutti i giorni nell'abitazione della per 5 ore. Per_1
Precisavano che la ricorrente aveva ricevuto con la retribuzione mensile la quota di tredicesima e la quota di TFR come da buste paga che depositava insieme ai bonifici collegati. Precisavano altresì che per tutte le prestazioni di lavoro straordinario o per i giorni festivi o riposi non goduti, la ricorrente aveva percepito la somma di
€170,00 a settimana in aggiunta alla ordinaria retribuzione fino al mese di dicembre 2023 per complessivi euro 19.040,00 e che nel 2024, per le stesse causali, erano stati corrisposti euro 2050,00 e depositavano documentazione relativa a tali pagamenti. Precisavano che le ferie nel 2022 erano state godute integralmente, per il 2023 erano state pagate con l'indennità sostitutiva e che nel 2024 aveva goduto di giorni superiori al dovuto ( godendone dal 24.6.2024 al 24.7.2024 mentre il decesso della aveva impedito che si maturassero integralmente per Per_1 detta annualità) .Precisavano che nel 2024 la ricorrente aveva pertanto goduto di 13 giorni di ferie in più rispetto al dovuto. Contestavano i conteggi di parte ricorrente perché non sviluppati correttamente non comprendendo tutte le somme pagate e in quanto indicavano il dovuto al lordo e il percepito al netto. Precisavano che dalla consulenza contabile che depositavano si evinceva come la ricoprente avesse percepito l'importo maggiore e che pertanto l'importo eventualmente ancora dovuto era di €375,71 a titolo di differenze retributive e indennità preavviso. Chiedevano quindi il rigetto del ricorso o in via subordinata di ridurre la pretesa nei limiti di quanto effettivamente dovuto. 3.Alla prima udienza del 23.5.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo avendo la parte resistente offerto in via conciliativa l'importo di €1000,00 e avendo invece parte ricorrente dichiarato la sua disponibilità a conciliare la causa con il pagamento dell'importo di €4000,00. Venivano sentite liberamente e parti e all'esito veniva concesso un ulteriore rinvio alla udienza del 5.6.2025 per verificare ulteriori possibilità conciliative. All'udienza del 5.6.2025, preso atto dell'esito negativo della conciliazione, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice ritenuta non necessaria alcuna istruttoria rinviava la causa per discussione alla udienza del 4.12.2025 con termine per note. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5.Fondata è la domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 26.9.2021 al 25.7.2024 tra la ricorrente , la signora e Per_1 gli odierni NT . Infatti è in atti la comunicazione all della assunzione della ricorrente dal CP_4
7.10.20221 per 54 ore settimanali con vitto e alloggio presso l'abitazione della con l'indicazione della quale datore di lavoro. Per_1 Per_1
I NT tuttavia non hanno contestato di aver contattato la ricorrente per il lavoro di badante presso l'abitazione della loro madre affetta da decadimento cognitivo e di aver effettuato il colloquio per l'assunzione insieme alla madre , né hanno contestato che la ricorrente abbia svolto “ la c.d. prova pre- assuntiva alla fine del mese di settembre 2021 presso l'abitazione della signora in Roma” ( punti 1 e 2 o 2 della comparsa di risposta) Persona_1
Parte ricorrente pertanto non ha contestato né la sussistenza di una effettiva assunzione da pate dei figli della signora odierni NT, né che la Pt_2 ricorrente abbia effettivamente lavorato dal 26.9.2021 presso l'abitazione della per un “c.d. periodo di prova pre-assunzione”. Per_1
6.Parte resistente non ha neppure contestato che la ricorrente non abbia fruito dei riposi il giovedì pomeriggio e la domenica precisando tuttavia che per le ore in più e i riposi non fruiti la ricorrente aveva percepito €170 alla settimana. Tale fatto è stato confermato dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio. La ricorrente infatti alla udienza del 23.5.2025 ha dichiarato: “ADR lo stipendio mi veniva pagato con il conto bancario Nel 2021 per il giovedì e la domenica dal 2021 fino al 2024 febbraio 2024 mi pagava queste ore in contanti e dopo il 1.2.2024 queste ore mi venivano pagate con il bonifico e mi inviava la ricevuta del bonifico ADR mi pagava 80 euro la domenica e 40 euro per il giovedì pomeriggio ADR questi soldi per la domenica e per il giovedì pomeriggio li ho ricevuti … ADR all'inizio mi dava 70 euro in contanti per la domenica e 40 euro per il giovedì poi mi ha dato 80 euro per la domenica, 40 euro per il giovedì pomeriggio 10 euro per 2 ore di riposo del lunedì martedì mercoledì venerdì e sabato e questo è successo dopo qualche mese ADR nei giorni di festa non mi dava i 10 euro per le due ore di permesso. Per Pasqua che era di domenica mi pagava solo 80 euro. Per il Natale se capitava in giorno di diverso dalla domenica mi dava 80 euro”.
7.Inltre parte resistente ha depositato i bonifici bancari relativi ai pagamenti effettuati e i bonifici bancari relativi al pagamento delle retribuzioni e le buste paga che indicavano il pagamento mensile della retribuzione insieme anche della quota di tredicesima mensilità e di TFR. Detta documentazione non è stata contestata da parte ricorrente che non ha contestato neppure la perizia contabile allegata dai NT . Sulla base di detta documentazione pertanto è provato che la ricorrente ha percepito in relazione al rapporto di lavoro dedotto in ricorso il pagamento di importi superiori a quelli indicati nei conteggi allegati al ricorso ( indicati in complessivi €38.937,00 con una differenza relativa a importi pretesi di
€8619,81). La consulenza di parte resistente e la documentazione allegata provano invece che la ricorrente ha percepito complessivamente 45.610,00 di cui euro 36.660,00 a titolo di retribuzione ordinaria, euro 3.449,00 a titolo di 13^ mensilità, euro 2.240,00 per ferie ed infine euro 3.261,00 per anticipazioni TFR (allegato 9 pag,7 e 10 parte resistente ), oltre alle somme percepite per i permessi non fruiti.
8.I conteggi depositati da parte resistente sono stati sviluppati sui pagamenti documentati da parte resistente con i bonifici bancari e non sono stati contestati specificamente da parte ricorrente e devono quindi ritenersi corretti. Sulla base della documentazione allegata e dei conteggi di parte resistente deve quindi ritenersi che la ricorrente vanti ancora un credito per differenze sulla retribuzione mensile di €411,51. Nessuna differenza può essere invece riconosciuta per tredicesima mensilità e indennità ferie, che sono state percepite in misura anche superiore al dovuto ma tale pagamento deve considerarsi un beneficio riconosciuto scientemente dal datore di lavoro in favore della lavoratrice e tali somme non sono quindi suscettibili di compensazione con le somme pretese a titolo di retribuzione mensile o di indennità di preavviso. Dovuto è anche l'indennità di preavviso correttamente calcolata in €676,22. Nessuna somma invece è dovuta per il TFR essendo il TFR stato pagato pro quota mensile con le retribuzioni. Non dovute sono poi le somme pretese a titolo di indennità per permessi non fruiti avendo la parte riconosciuto di aver ricevuto per l'intero periodo l'importo di €170,00 a settimana a tale titolo ed essendo stati documentati i pagamenti della parte resistente . I NT devono quindi essere condannati al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.087,73 oltre accessori di legge.
9.La parziale reciproca soccombenza e il comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Accerta che tra la Sig.ra e i signori , Parte_1 Persona_1
e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2 Controparte_1 subordinato a tempo pieno dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante livello C SUPER del CCNL lavoro domestico e per l'effetto condanna e in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di Persona_1
€1.087,73 per i titoli di cui alla motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta le altre domande di parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.39203/2024 R. Gen.
La Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia Parte_1 disgiuntamente fra loro dall'Avv. Antonio Valori e dall'Avv. Antonio Formisano e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, presso lo studio del primo sito in Via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
e entrambi in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'Italia n. 29 Persona_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Audino dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta che tra la Sig.ra e i signori , Parte_1 Persona_1
e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2 Controparte_1 subordinato a tempo pieno dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante livello C SUPER del CCNL lavoro domestico e per l'effetto condanna e in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di Persona_1
€1.087,73 per i titoli di cui alla motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta le altre domande di parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.10.2025 e ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Parte_1
e entrambi in proprio e quali eredi di Controparte_3 CP_2
deducendo che aveva lavorato alle dipendenze di Persona_1 Per_1
e e dal 26.09.2021 al 25.07.2024 come
[...] Controparte_1 CP_2 badante della signora , persona non autosufficiente. Per_1
Deduceva che dal 26.9.2021 al 6.10.2021 aveva lavorato senza contratto e dal 7.10.2021 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato. Deduceva che i rapporto era cessato per decesso della signora . Per_1
Deduceva di aver lavorato con continuità senza usufruire dei permessi e dei riposi a metà giornata e nelle giornate del giovedì pomeriggio e della domenica, senza ricevere alcuna indennità. Deduceva di aver usufruito di ferie nel 2022 e nel 2024 ma di non averne fruite negli altri anni senza percepire indennità. Deduceva di non aver ricevuto il TFR e l'indennità di preavviso. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed i Sig.ri , Parte_1 Persona_1
e è intercorso senza soluzione di continuità un CP_2 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante, assistente familiare e personale di cui al livello C SUPER di classificazione del personale del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ed orario di lavoro full time e per l'effetto
- condannare i Sig.ri sia in proprio che in qualità di erede della Sig.ra CP_2
e , sia in proprio che in qualità di erede della Persona_1 Controparte_1 Sig.ra in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Persona_1 Parte_1
delle differenze retributive per i titoli di cui in premessa, per una somma
[...] complessiva di €. 8.619,81, di cui €. 4.920,82 a titolo di ordinaria retribuzione mensile – comprensiva di minimo tabellare, vitto ed alloggio, scatti di anzianità e festività cadenti di domenica - tredicesima mensilità, maggiorazione retributiva per riposi e permessi settimanali non goduti, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed €. 3.698,99 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, così come risulta dall'allegato conteggio sindacale analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 2103 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” 2. Si costituivano i NT precisando che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della signora dal 7.10.2021 fino alla morte della stessa, Per_1 previo un periodo di “prova pre-assuntiva alla fine di settembre 2021”. Precisavano che il contratto era per 54 ore settimanali con vitto e alloggio con funzioni di bandante. Precisavano che la signora non era affetta da particolari patologie e Per_1 non necessitava né della somministrazione dei medicinali né di terapie infermieristiche. Precisavano che le mansioni della ricorrente erano limitate alle seguenti attività:
1 all'assistenza della signora al momento della sveglia Per_1 mattutina, quando la aiutava nell'espletamento delle proprie necessità fisiologiche;
2 alla preparazione dei pasti e al lavaggio degli indumenti;
3 all'assistenza della signora al momento di coricarsi;
Per_1
4 nel condurla saltuariamente fuori dalla propria abitazione . Precisavano che le pulizie della abitazione erano svolte dalla signora Tes_1 presente tutti i giorni nell'abitazione della per 5 ore. Per_1
Precisavano che la ricorrente aveva ricevuto con la retribuzione mensile la quota di tredicesima e la quota di TFR come da buste paga che depositava insieme ai bonifici collegati. Precisavano altresì che per tutte le prestazioni di lavoro straordinario o per i giorni festivi o riposi non goduti, la ricorrente aveva percepito la somma di
€170,00 a settimana in aggiunta alla ordinaria retribuzione fino al mese di dicembre 2023 per complessivi euro 19.040,00 e che nel 2024, per le stesse causali, erano stati corrisposti euro 2050,00 e depositavano documentazione relativa a tali pagamenti. Precisavano che le ferie nel 2022 erano state godute integralmente, per il 2023 erano state pagate con l'indennità sostitutiva e che nel 2024 aveva goduto di giorni superiori al dovuto ( godendone dal 24.6.2024 al 24.7.2024 mentre il decesso della aveva impedito che si maturassero integralmente per Per_1 detta annualità) .Precisavano che nel 2024 la ricorrente aveva pertanto goduto di 13 giorni di ferie in più rispetto al dovuto. Contestavano i conteggi di parte ricorrente perché non sviluppati correttamente non comprendendo tutte le somme pagate e in quanto indicavano il dovuto al lordo e il percepito al netto. Precisavano che dalla consulenza contabile che depositavano si evinceva come la ricoprente avesse percepito l'importo maggiore e che pertanto l'importo eventualmente ancora dovuto era di €375,71 a titolo di differenze retributive e indennità preavviso. Chiedevano quindi il rigetto del ricorso o in via subordinata di ridurre la pretesa nei limiti di quanto effettivamente dovuto. 3.Alla prima udienza del 23.5.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo avendo la parte resistente offerto in via conciliativa l'importo di €1000,00 e avendo invece parte ricorrente dichiarato la sua disponibilità a conciliare la causa con il pagamento dell'importo di €4000,00. Venivano sentite liberamente e parti e all'esito veniva concesso un ulteriore rinvio alla udienza del 5.6.2025 per verificare ulteriori possibilità conciliative. All'udienza del 5.6.2025, preso atto dell'esito negativo della conciliazione, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice ritenuta non necessaria alcuna istruttoria rinviava la causa per discussione alla udienza del 4.12.2025 con termine per note. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5.Fondata è la domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 26.9.2021 al 25.7.2024 tra la ricorrente , la signora e Per_1 gli odierni NT . Infatti è in atti la comunicazione all della assunzione della ricorrente dal CP_4
7.10.20221 per 54 ore settimanali con vitto e alloggio presso l'abitazione della con l'indicazione della quale datore di lavoro. Per_1 Per_1
I NT tuttavia non hanno contestato di aver contattato la ricorrente per il lavoro di badante presso l'abitazione della loro madre affetta da decadimento cognitivo e di aver effettuato il colloquio per l'assunzione insieme alla madre , né hanno contestato che la ricorrente abbia svolto “ la c.d. prova pre- assuntiva alla fine del mese di settembre 2021 presso l'abitazione della signora in Roma” ( punti 1 e 2 o 2 della comparsa di risposta) Persona_1
Parte ricorrente pertanto non ha contestato né la sussistenza di una effettiva assunzione da pate dei figli della signora odierni NT, né che la Pt_2 ricorrente abbia effettivamente lavorato dal 26.9.2021 presso l'abitazione della per un “c.d. periodo di prova pre-assunzione”. Per_1
6.Parte resistente non ha neppure contestato che la ricorrente non abbia fruito dei riposi il giovedì pomeriggio e la domenica precisando tuttavia che per le ore in più e i riposi non fruiti la ricorrente aveva percepito €170 alla settimana. Tale fatto è stato confermato dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio. La ricorrente infatti alla udienza del 23.5.2025 ha dichiarato: “ADR lo stipendio mi veniva pagato con il conto bancario Nel 2021 per il giovedì e la domenica dal 2021 fino al 2024 febbraio 2024 mi pagava queste ore in contanti e dopo il 1.2.2024 queste ore mi venivano pagate con il bonifico e mi inviava la ricevuta del bonifico ADR mi pagava 80 euro la domenica e 40 euro per il giovedì pomeriggio ADR questi soldi per la domenica e per il giovedì pomeriggio li ho ricevuti … ADR all'inizio mi dava 70 euro in contanti per la domenica e 40 euro per il giovedì poi mi ha dato 80 euro per la domenica, 40 euro per il giovedì pomeriggio 10 euro per 2 ore di riposo del lunedì martedì mercoledì venerdì e sabato e questo è successo dopo qualche mese ADR nei giorni di festa non mi dava i 10 euro per le due ore di permesso. Per Pasqua che era di domenica mi pagava solo 80 euro. Per il Natale se capitava in giorno di diverso dalla domenica mi dava 80 euro”.
7.Inltre parte resistente ha depositato i bonifici bancari relativi ai pagamenti effettuati e i bonifici bancari relativi al pagamento delle retribuzioni e le buste paga che indicavano il pagamento mensile della retribuzione insieme anche della quota di tredicesima mensilità e di TFR. Detta documentazione non è stata contestata da parte ricorrente che non ha contestato neppure la perizia contabile allegata dai NT . Sulla base di detta documentazione pertanto è provato che la ricorrente ha percepito in relazione al rapporto di lavoro dedotto in ricorso il pagamento di importi superiori a quelli indicati nei conteggi allegati al ricorso ( indicati in complessivi €38.937,00 con una differenza relativa a importi pretesi di
€8619,81). La consulenza di parte resistente e la documentazione allegata provano invece che la ricorrente ha percepito complessivamente 45.610,00 di cui euro 36.660,00 a titolo di retribuzione ordinaria, euro 3.449,00 a titolo di 13^ mensilità, euro 2.240,00 per ferie ed infine euro 3.261,00 per anticipazioni TFR (allegato 9 pag,7 e 10 parte resistente ), oltre alle somme percepite per i permessi non fruiti.
8.I conteggi depositati da parte resistente sono stati sviluppati sui pagamenti documentati da parte resistente con i bonifici bancari e non sono stati contestati specificamente da parte ricorrente e devono quindi ritenersi corretti. Sulla base della documentazione allegata e dei conteggi di parte resistente deve quindi ritenersi che la ricorrente vanti ancora un credito per differenze sulla retribuzione mensile di €411,51. Nessuna differenza può essere invece riconosciuta per tredicesima mensilità e indennità ferie, che sono state percepite in misura anche superiore al dovuto ma tale pagamento deve considerarsi un beneficio riconosciuto scientemente dal datore di lavoro in favore della lavoratrice e tali somme non sono quindi suscettibili di compensazione con le somme pretese a titolo di retribuzione mensile o di indennità di preavviso. Dovuto è anche l'indennità di preavviso correttamente calcolata in €676,22. Nessuna somma invece è dovuta per il TFR essendo il TFR stato pagato pro quota mensile con le retribuzioni. Non dovute sono poi le somme pretese a titolo di indennità per permessi non fruiti avendo la parte riconosciuto di aver ricevuto per l'intero periodo l'importo di €170,00 a settimana a tale titolo ed essendo stati documentati i pagamenti della parte resistente . I NT devono quindi essere condannati al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.087,73 oltre accessori di legge.
9.La parziale reciproca soccombenza e il comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Accerta che tra la Sig.ra e i signori , Parte_1 Persona_1
e è intercorso un rapporto di lavoro CP_2 Controparte_1 subordinato a tempo pieno dal 26.09.2021 sino al 25.07.2024, con qualifica e mansioni di badante livello C SUPER del CCNL lavoro domestico e per l'effetto condanna e in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di Persona_1
€1.087,73 per i titoli di cui alla motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta le altre domande di parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso