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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3461/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giorgio Cicerone come da Parte_1 mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.7.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 575/2024 del 9.5.2024, con il quale il Tribunale di Taranto ha ingiunto di pagare, in solido con , la Controparte_3 Controparte_4 somma di € 19.296,97 in favore della ricorrente e per essa della mandataria Controparte_1
oltre interessi “come da domanda”, spese e compensi di procedura, a saldo di CP_2 quanto dovuto per rate impagate del contratto di finanziamento chirografario sottoscritto con in data 18/09/2014, dell'importo di €50.750,00 da rimborsarsi secondo le CP_5 condizioni in esso specificate, a garanzia del quale e Parte_1 Controparte_4 avevano rilasciato fideiussione specifica.
Eccepiva l'opponente: la mancanza di prova della cessione e della titolarità del credito in favore
1 della la decadenza dell'obbligazione fideiussoria per decorrenza del Controparte_1 termine di cui all'art. 1957 c.c.; la interezza e mancanza di prova del credito ingiunto. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare nullo e/o annullare, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 575/2024 per le motivazioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva la e per essa, quale mandataria, che Controparte_1 CP_2 impugnava e contestava tutto quanto ex adverso eccepito, insistendo nel proprio credito e chiedendo: previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648, I comma, c.p.c., il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del medesimo decreto, condannare comunque il al Parte_1 pagamento in favore di essa della somma di euro 19.296,97, oltre interessi contrattuali decorrenti dall'01.11.2021 sino all'effettivo soddisfo. Oltre spese e ai compensi di giudizio.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente osservato che, in concreto, l'opponente non contesta l'originario rapporto contrattuale/obbligatorio: per cui, ex art. 115 c.p.c., devono ritenersi dimostrati la esistenza del contratto di finanziamento originariamente stipulato, alle condizioni in esso previste, con la effettiva erogazione della somma finanziata. Peraltro, provati dalla copia del contratto e dalla documentazione allegata già a corredo del fascicolo monitorio.
Quanto alla dimostrazione della titolarità del credito a seguito della cessione va rilevato che la giurisprudenza concorda sul fatto che può considerarsi idoneo documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
2 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n.
3405/06.02.2024; Cass. Civile sez. I, n. 14270/2025). Il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene perciò, con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo idonea la pubblicazione a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
4334/2020; Cass. n. 22548/2018). Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta pubblicazione avente la medesima efficacia dell'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., va osservato che la notificazione al debitore ceduto può essere ravvisata anche dalla notificazione dell'atto di citazione o decreto ingiuntivo o anche precetto, con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero anche nel corso del giudizio. Per di più, poi, la Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio, la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo contrattuale o esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass. n. 10200/2021).
Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n. 21821/2023).
A tal riguardo, va quindi richiamata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021, contrassegnato dal codice redazionale C.F._1 riportante la cessione di crediti in blocco, conclusa in data 11.11.2021, con cui CP_1 ha acquistato pro-soluto dalla cedente tutti i crediti derivanti da contratti
[...] Controparte_5 di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), con pubblicazione della lista dei Crediti, ai sensi dell'articolo
7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html.
3 Ad ulteriore e dirimente riprova della cessione e della titolarità del credito, vi è poi la prodotta dichiarazione di la quale attesta che è succeduta, a titolo Controparte_5 Controparte_1 particolare, in tali diritti di credito già di titolarità di essa cedente, subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale, attestando altresì che tra i crediti compresi nella medesima cessione rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_3
derivanti dal rapporto di finanziamento n. 4518718.
[...]
Vale poi infine considerare che è indiscusso ed incontestato (art.115 c.p.c.) il possesso da parte della del contratto di finanziamento sottoscritto, dovendosi perciò Controparte_1 logicamente desumere la sua consegna dalla cedente alla cessionaria ex art. 1362 c.c., quale nuova titolare del credito. Ne consegue la infondatezza della prima censura.
Appare invece fondata la ulteriore eccezione sollevata dall'opponente di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.. L'art. 6 della fideiussione sottoscritta prevede che "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod.
Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita". Ora, a parte la derogabilità della previsione di cui al citato art. 1957 c.c., va osservato che, nel caso in esame, il contratto di finanziamento prevedeva il pagamento di 60 rate mensili decorrenti dal
01.09.2014 e, quindi, scadenti il 01.09.2019. Sicchè, la richiesta di pagamento doveva essere inviata ai condebitori entro i successivi 36 mesi contrattualmente stabiliti e, perciò, entro il
01.09.2022. A tal riguardo, appare inidonea la prodotta lettera pec della del Controparte_6
27.09.2017, considerato che è notorio, in tema di notificazioni a mezzo pec, che ai sensi dell'art. 3 DPR n. 68/2005: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (Cass. ord. n. 31045/ 2021). Con sentenza n.
28452/2024, poi, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ulteriormente ribadito che la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario con la generazione dell'avviso di avvenuta consegna. Riportandosi pertanto ai suddetti principi, premettendo la natura di atto recettizio della lettera di messa in mora e di richiesta di pagamento, va osservato che, nel caso in esame, mancano le attestazioni e ricevute di avvenuta accettazione e consegna rilasciate dal sistema informatico di posta elettronica, che la opposta avrebbe dovuto necessariamente depositare, non rivestendo alcuna validità giuridica e probatoria la mera attestazione riportata in calce alla lettera, poiché avente mero valore interno, così come in essa
4 stessa precisato “Questo è un documento interno, non valido ai fini legali”. Ne consegue che, mancando la prova della ricezione da parte dei condebitori solidali di una lettera di richiesta di pagamento, deve ritenersi decorso il termine decadenziale di 36 mesi, previsto in contratto, per l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del fideiussore. Parte_1
Per mera completezza di motivazione, deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di incertezza del vantato credito. Va osservato innanzitutto che il titolo posto a fondamento del credito è qui costituito da un contratto di finanziamento contenente tutte le pattuizioni contrattuali per capitale, costi ed interessi, con pagamento rateale in 60 rate mensili predeterminate, peraltro incontestato nelle sue pattuizioni. Orbene, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte del prodotto titolo contrattuale e del dedotto inadempimento per tutti i ratei di finanziamento non pagati da parte del debitore, ex art. 1218 c.c., era onere di questo fornire prova di aver esattamente e in che misura adempiuto la sua obbligazione. E tale onere invece qui non è stato assolto.
Per quanto sopra esposto, quindi, va accolta per quanto di ragione la proposta opposizione, per intervenuta decadenza della creditrice nei confronti dell'opponente fideiussore dalla garanzia, ex art. 1957 c.c., per inutile decorso del più ampio termine contrattualmente pattuito di 36 mesi.
Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto della sostanziale parziale soccombenza reciproca quanto ai motivi di opposizione proposti e della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali, appaiono sussistere giusti ed equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della - e per essa Parte_1 Controparte_1 della mandataria ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così CP_2 provvede:
1) Accoglie in parte qua la opposizione proposta da , per intervenuta Parte_1 decadenza ex art. 1957 c.c., come meglio esposto in motivazione.
2) Rigetta ogni altra eccezione e domanda.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto in data 16.06.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3461/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giorgio Cicerone come da Parte_1 mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
per essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.7.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 575/2024 del 9.5.2024, con il quale il Tribunale di Taranto ha ingiunto di pagare, in solido con , la Controparte_3 Controparte_4 somma di € 19.296,97 in favore della ricorrente e per essa della mandataria Controparte_1
oltre interessi “come da domanda”, spese e compensi di procedura, a saldo di CP_2 quanto dovuto per rate impagate del contratto di finanziamento chirografario sottoscritto con in data 18/09/2014, dell'importo di €50.750,00 da rimborsarsi secondo le CP_5 condizioni in esso specificate, a garanzia del quale e Parte_1 Controparte_4 avevano rilasciato fideiussione specifica.
Eccepiva l'opponente: la mancanza di prova della cessione e della titolarità del credito in favore
1 della la decadenza dell'obbligazione fideiussoria per decorrenza del Controparte_1 termine di cui all'art. 1957 c.c.; la interezza e mancanza di prova del credito ingiunto. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare nullo e/o annullare, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 575/2024 per le motivazioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva la e per essa, quale mandataria, che Controparte_1 CP_2 impugnava e contestava tutto quanto ex adverso eccepito, insistendo nel proprio credito e chiedendo: previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648, I comma, c.p.c., il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del medesimo decreto, condannare comunque il al Parte_1 pagamento in favore di essa della somma di euro 19.296,97, oltre interessi contrattuali decorrenti dall'01.11.2021 sino all'effettivo soddisfo. Oltre spese e ai compensi di giudizio.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente osservato che, in concreto, l'opponente non contesta l'originario rapporto contrattuale/obbligatorio: per cui, ex art. 115 c.p.c., devono ritenersi dimostrati la esistenza del contratto di finanziamento originariamente stipulato, alle condizioni in esso previste, con la effettiva erogazione della somma finanziata. Peraltro, provati dalla copia del contratto e dalla documentazione allegata già a corredo del fascicolo monitorio.
Quanto alla dimostrazione della titolarità del credito a seguito della cessione va rilevato che la giurisprudenza concorda sul fatto che può considerarsi idoneo documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
2 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n.
3405/06.02.2024; Cass. Civile sez. I, n. 14270/2025). Il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene perciò, con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo idonea la pubblicazione a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
4334/2020; Cass. n. 22548/2018). Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta pubblicazione avente la medesima efficacia dell'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., va osservato che la notificazione al debitore ceduto può essere ravvisata anche dalla notificazione dell'atto di citazione o decreto ingiuntivo o anche precetto, con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero anche nel corso del giudizio. Per di più, poi, la Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio, la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo contrattuale o esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass. n. 10200/2021).
Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n. 21821/2023).
A tal riguardo, va quindi richiamata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 137 del 18/11/2021, contrassegnato dal codice redazionale C.F._1 riportante la cessione di crediti in blocco, conclusa in data 11.11.2021, con cui CP_1 ha acquistato pro-soluto dalla cedente tutti i crediti derivanti da contratti
[...] Controparte_5 di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), con pubblicazione della lista dei Crediti, ai sensi dell'articolo
7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html.
3 Ad ulteriore e dirimente riprova della cessione e della titolarità del credito, vi è poi la prodotta dichiarazione di la quale attesta che è succeduta, a titolo Controparte_5 Controparte_1 particolare, in tali diritti di credito già di titolarità di essa cedente, subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale, attestando altresì che tra i crediti compresi nella medesima cessione rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_3
derivanti dal rapporto di finanziamento n. 4518718.
[...]
Vale poi infine considerare che è indiscusso ed incontestato (art.115 c.p.c.) il possesso da parte della del contratto di finanziamento sottoscritto, dovendosi perciò Controparte_1 logicamente desumere la sua consegna dalla cedente alla cessionaria ex art. 1362 c.c., quale nuova titolare del credito. Ne consegue la infondatezza della prima censura.
Appare invece fondata la ulteriore eccezione sollevata dall'opponente di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.. L'art. 6 della fideiussione sottoscritta prevede che "I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod.
Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita". Ora, a parte la derogabilità della previsione di cui al citato art. 1957 c.c., va osservato che, nel caso in esame, il contratto di finanziamento prevedeva il pagamento di 60 rate mensili decorrenti dal
01.09.2014 e, quindi, scadenti il 01.09.2019. Sicchè, la richiesta di pagamento doveva essere inviata ai condebitori entro i successivi 36 mesi contrattualmente stabiliti e, perciò, entro il
01.09.2022. A tal riguardo, appare inidonea la prodotta lettera pec della del Controparte_6
27.09.2017, considerato che è notorio, in tema di notificazioni a mezzo pec, che ai sensi dell'art. 3 DPR n. 68/2005: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (Cass. ord. n. 31045/ 2021). Con sentenza n.
28452/2024, poi, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ulteriormente ribadito che la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario con la generazione dell'avviso di avvenuta consegna. Riportandosi pertanto ai suddetti principi, premettendo la natura di atto recettizio della lettera di messa in mora e di richiesta di pagamento, va osservato che, nel caso in esame, mancano le attestazioni e ricevute di avvenuta accettazione e consegna rilasciate dal sistema informatico di posta elettronica, che la opposta avrebbe dovuto necessariamente depositare, non rivestendo alcuna validità giuridica e probatoria la mera attestazione riportata in calce alla lettera, poiché avente mero valore interno, così come in essa
4 stessa precisato “Questo è un documento interno, non valido ai fini legali”. Ne consegue che, mancando la prova della ricezione da parte dei condebitori solidali di una lettera di richiesta di pagamento, deve ritenersi decorso il termine decadenziale di 36 mesi, previsto in contratto, per l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del fideiussore. Parte_1
Per mera completezza di motivazione, deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di incertezza del vantato credito. Va osservato innanzitutto che il titolo posto a fondamento del credito è qui costituito da un contratto di finanziamento contenente tutte le pattuizioni contrattuali per capitale, costi ed interessi, con pagamento rateale in 60 rate mensili predeterminate, peraltro incontestato nelle sue pattuizioni. Orbene, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte del prodotto titolo contrattuale e del dedotto inadempimento per tutti i ratei di finanziamento non pagati da parte del debitore, ex art. 1218 c.c., era onere di questo fornire prova di aver esattamente e in che misura adempiuto la sua obbligazione. E tale onere invece qui non è stato assolto.
Per quanto sopra esposto, quindi, va accolta per quanto di ragione la proposta opposizione, per intervenuta decadenza della creditrice nei confronti dell'opponente fideiussore dalla garanzia, ex art. 1957 c.c., per inutile decorso del più ampio termine contrattualmente pattuito di 36 mesi.
Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto della sostanziale parziale soccombenza reciproca quanto ai motivi di opposizione proposti e della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali, appaiono sussistere giusti ed equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della - e per essa Parte_1 Controparte_1 della mandataria ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così CP_2 provvede:
1) Accoglie in parte qua la opposizione proposta da , per intervenuta Parte_1 decadenza ex art. 1957 c.c., come meglio esposto in motivazione.
2) Rigetta ogni altra eccezione e domanda.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto in data 16.06.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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