Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 7833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7833 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2022, proposto da
IO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sasso Del Verme, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della ordinanza n. 25 dell'8.3.2022, notificata in data 13 aprile 2022, con cui il Comune di Somma Vesuviana, in persona del Responsabile della P.O. 3, Arch. Monica D'Amore, ha ordinato al ricorrente, “ la sospensione “AD HORAS” di ogni lavoro, eventualmente, in corso” , ingiungendo contestualmente al medesimo ricorrente “ di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di notifica della … ordinanza, all'eliminazione o rimozione di tutte le opere abusive … ed al ripristino dello stato dei luoghi (da autorizzarsi), con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il termine indicato, il bene in questione e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, fatte salve le diverse determinazioni del consiglio Comunale circa l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ”, avvisando il ricorrente " che secondo l'art. 31 del DPR 380/2001, in caso di inottemperanza, l'autorità competente irrogherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro, rientrando il territorio di questo Comune nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 "; b) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: della “Relazione di personale tecnico di P.O. 3, prot. gen. n. 5505 del 25/02/2022 … relativa al sopralluogo in in data 04/02/2022, presso il fondo identificato al Foglio n. 12, p.lle 439-440” , richiamata nel provvedimento impugnato e mai notificata né altrimenti conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 17.9.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa GI IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Somma Vesuviana n. 25 dell'8.3.2022, notificata in data 13 aprile 2022, meglio specificata in epigrafe;
- il Comune di Somma Vesuviana non si è costituito in giudizio;
- all’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- nulla è a disporsi per le spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NO, Presidente
GI IZ, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IZ | RI NO |
IL SEGRETARIO