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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
R.G. n. 1430/2022
Il giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da (C. F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Pirrotina, nei confronti di , Controparte_1
e , resistenti contumaci;
CP_2 CP_3 disposta per l'udienza del 9.04.2025 la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari;
letti gli atti ed i documenti di causa, ha emanato la seguente ordinanza:
PREMESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione ex art.1158 c.c. depositato il 27.10.2022,
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2
, e per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_3 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, a titolo di usucapione, in favore dei sigg. nata a San Pietro a [...] il [...] e nato a [...]_2
San Pietro a Maida il 13.07.1948 ed ivi residenti a[...] dell'immobile censito al foglio catastale 11 del catasto fabbricati del Comune di San Pietro a Maida, particella n.1213 sub.2 Via G. La Pira Piano T. con rendita Euro 216,91 Categoria C/3,
Classe 2, Consistenza 120 m2, sub.3 Via G. La Pira Piano S1-1 Rendita Euro 312,20,
Categoria A/3, Classe 2 Consistenza 6,5 vani, sub.
4-Via G. La Pira snc Piano 2, Rendita
Euro 402,84, Categoria A/2, Classe U, Consistenza 6,5 vani e del terreno particella n.1104 del medesimo Comune, Foglio 11Classe hare 02 65 reddito dominicale Persona_1
Euro 0,55 ed agrario0,23 intestati rispettivamente ai sigg. nata a [...]_2
Pietro a Maida il 27.09.1926 ed ivi deceduta in data 02.11.2013, (ricorrente), Parte_1
nato a [...] il [...] e morto il 02.03.1986, Persona_3 Parte_2
(ricorrente). Voglia altresì ordinare la trascrizione dell'emananda ordinanza costitutiva presso l'Agenzia del Territorio di ZI CA (ex conservatoria dei registri immobiliari di CA) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite in caso di opposizione”.
Pagina 1 di 4 Esponevano di aver posseduto uti dominus da oltre venti anni, in modo pacifico, ininterrotto, indisturbato, apportando anche notevoli modifiche, un immobile sito nel Comune di San
Pietro a Maida (Cz) censito al foglio 11 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune particella n. 1213 sub. 2, sub. 3, sub. 4 ed un terreno censito al Foglio 11 del Catasto Terreni del medesimo Comune particella n. 1104, intestati rispettivamente a Persona_2
(deceduta in data 02.11.2013), (deceduto il 02.03.1986), e Persona_3 Parte_1
(ricorrenti). Parte_2
I defunti coniugi e lasciavano eredi i propri figli: Persona_4 Persona_3
(ricorrente), , e . Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, i ricorrenti domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietari del suddetto bene immobile e terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti, ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta da parte ricorrente, acquisita la documentazione anagrafica e catastale, all'udienza del 9.04.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione.
OSSERVATO
La domanda degli odierni ricorrenti risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di e Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito nel Comune di San Pietro in Maida (Cz) in Via G. La Pira, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio di mappa n. 11, part.lla n. 1213 sub 2, 3
e 4 e del terreno censito al Foglio 11 del Catasto Terreni del medesimo Comune part.lla n.
1104.
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art.
290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Pagina 2 di 4 In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale degli immobili indicati in premessa da parte degli attuali istanti, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per
l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non
è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dagli attuali ricorrenti si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158
c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e , verbale di Testimone_1 Testimone_2
udienza del 26.03.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del teste : “ne sono a conoscenza perché questo Tes_2
Pagina 3 di 4 immobile l'ho costruito io e per tale motivo conosco pure i dati catastali. Ho iniziato a lavorare su incarico del padre della signora e poi ho continuato le opere Parte_1
completando la struttura su incarico dei ricorrenti. Non ho mai visto sui luoghi o avuto incarico dagli altri fratelli della signora ”). Pt_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Parte_1
e essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti Parte_2
dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di e dell'immobile sito nel Comune di San Pietro in Parte_1 Parte_2
Maida (Cz) in Via G. La Pira, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al
Foglio di mappa n. 11, part.lla n. 1213 sub 2, 3 e 4 e del terreno censito al Foglio 11 part.lla n.
1104;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore degli attori, con esonero dei medesimi da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
ZI Terme, 11.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 4 di 4
SEZIONE UNICA CIVILE
R.G. n. 1430/2022
Il giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da (C. F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Pirrotina, nei confronti di , Controparte_1
e , resistenti contumaci;
CP_2 CP_3 disposta per l'udienza del 9.04.2025 la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari;
letti gli atti ed i documenti di causa, ha emanato la seguente ordinanza:
PREMESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione ex art.1158 c.c. depositato il 27.10.2022,
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Parte_2
, e per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_3 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, a titolo di usucapione, in favore dei sigg. nata a San Pietro a [...] il [...] e nato a [...]_2
San Pietro a Maida il 13.07.1948 ed ivi residenti a[...] dell'immobile censito al foglio catastale 11 del catasto fabbricati del Comune di San Pietro a Maida, particella n.1213 sub.2 Via G. La Pira Piano T. con rendita Euro 216,91 Categoria C/3,
Classe 2, Consistenza 120 m2, sub.3 Via G. La Pira Piano S1-1 Rendita Euro 312,20,
Categoria A/3, Classe 2 Consistenza 6,5 vani, sub.
4-Via G. La Pira snc Piano 2, Rendita
Euro 402,84, Categoria A/2, Classe U, Consistenza 6,5 vani e del terreno particella n.1104 del medesimo Comune, Foglio 11Classe hare 02 65 reddito dominicale Persona_1
Euro 0,55 ed agrario0,23 intestati rispettivamente ai sigg. nata a [...]_2
Pietro a Maida il 27.09.1926 ed ivi deceduta in data 02.11.2013, (ricorrente), Parte_1
nato a [...] il [...] e morto il 02.03.1986, Persona_3 Parte_2
(ricorrente). Voglia altresì ordinare la trascrizione dell'emananda ordinanza costitutiva presso l'Agenzia del Territorio di ZI CA (ex conservatoria dei registri immobiliari di CA) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite in caso di opposizione”.
Pagina 1 di 4 Esponevano di aver posseduto uti dominus da oltre venti anni, in modo pacifico, ininterrotto, indisturbato, apportando anche notevoli modifiche, un immobile sito nel Comune di San
Pietro a Maida (Cz) censito al foglio 11 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune particella n. 1213 sub. 2, sub. 3, sub. 4 ed un terreno censito al Foglio 11 del Catasto Terreni del medesimo Comune particella n. 1104, intestati rispettivamente a Persona_2
(deceduta in data 02.11.2013), (deceduto il 02.03.1986), e Persona_3 Parte_1
(ricorrenti). Parte_2
I defunti coniugi e lasciavano eredi i propri figli: Persona_4 Persona_3
(ricorrente), , e . Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, i ricorrenti domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietari del suddetto bene immobile e terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti, ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta da parte ricorrente, acquisita la documentazione anagrafica e catastale, all'udienza del 9.04.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione.
OSSERVATO
La domanda degli odierni ricorrenti risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di e Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito nel Comune di San Pietro in Maida (Cz) in Via G. La Pira, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio di mappa n. 11, part.lla n. 1213 sub 2, 3
e 4 e del terreno censito al Foglio 11 del Catasto Terreni del medesimo Comune part.lla n.
1104.
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art.
290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Pagina 2 di 4 In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale degli immobili indicati in premessa da parte degli attuali istanti, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per
l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non
è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dagli attuali ricorrenti si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158
c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e , verbale di Testimone_1 Testimone_2
udienza del 26.03.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del teste : “ne sono a conoscenza perché questo Tes_2
Pagina 3 di 4 immobile l'ho costruito io e per tale motivo conosco pure i dati catastali. Ho iniziato a lavorare su incarico del padre della signora e poi ho continuato le opere Parte_1
completando la struttura su incarico dei ricorrenti. Non ho mai visto sui luoghi o avuto incarico dagli altri fratelli della signora ”). Pt_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Parte_1
e essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti Parte_2
dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di e dell'immobile sito nel Comune di San Pietro in Parte_1 Parte_2
Maida (Cz) in Via G. La Pira, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al
Foglio di mappa n. 11, part.lla n. 1213 sub 2, 3 e 4 e del terreno censito al Foglio 11 part.lla n.
1104;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore degli attori, con esonero dei medesimi da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
ZI Terme, 11.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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