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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16084/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec dell'avv. Omer Parte_1
Tridente, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Marco Bogetti, per delega in atti;
attore;
CONTRO
Controparte_1
convenuto.
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita al Parte_2 sig. di “serramenti tipo gelosie esterne in alluminio color satinato grigio Pt_1
TORINO, tipologia come esistenti con telaio portante e cerniere” di cui alla fattura del 10.06.2022 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle Parte_2 somme versate (€ 17.000) al sig. , oltre interessi legali sino all'effettivo Pt_1
soddisfo; condannare la al risarcimento del danno Parte_2
da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre c.p.a. e spese legali come per legge.”
MOTIVAZIONE
Le domande attoree hanno a oggetto la condanna del convenuto alla restituzione di € 17.000,00 (oltre interessi), versati a titolo di prezzo della vendita di serramenti, oltre al risarcimento dei danni subiti.
La prima domanda attorea deve essere parzialmente accolta, atteso che il ha provato la fonte del suo diritto - costituita dal contratto intercorso tra le Pt_1
parti, la cui esistenza si ricava dal preventivo del 10/06/2022 e dai bonifici effettuati il 27/06/2022, il 28/06/2022, il 09/11/2022 e il 05/05/2023, il cui ammontare complessivo è pari a € 16.000,00 (ric. p. 2 e doc. 1 - 5 fasc. att.) - e ha allegato l'inadempimento della controparte, mentre il non ha dimostrato il Parte_2 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sull'onere della prova in materia, Cass. 13533/2001).
Rileva al riguardo anche la contumacia del convenuto, valutata ex art. 116
c. 2 Cpc, con riferimento al parametro del “contegno delle parti … nel processo”
(Cass. 21251/2010; 7739/2007 e 3601/2006).
Ne discende la condanna del convenuto al pagamento di € 16.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 29/05/2022 (doc. 7 fasc. att.) al 18/09/2024 ed ex art. 1284 c. 4 Cc dal 19/09/2024 (data della domanda) al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, che non risulta specificatamente allegato e provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.547,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la
2 fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna a pagare a € 16.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.547,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 23/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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