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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZO NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie e le conclusioni del difensore, avv. Mario Petracca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NN ZO ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato quella emessa in data 25 gennaio 2018 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., essendo, invece, al più configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la violenza sarebbe avvenuta contestualmente al compimento dell'atto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 2835 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 16/12/2022 ufficio e non prima;
in ogni caso, si sarebbe trattato di resistenza passiva, realizzata mediante minacce astratte e inidonee ad impedire il compimento dell'atto, rappresentando le espressioni minacciose piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici ritenuto la condotta diretta ad impedire un atto di ufficio, pur essendo emerso che l'imputato si è fatto raggiungere dagli operanti in un'area di servizio, non ha impedito che gli elevassero contestazioni né li ha minacciati prima che redigessero il verbale. La reazione dell'imputato è stata successiva alla redazione del verbale e la circostanza che le minacce furono pronunciate alla presenza di più persone ne prova l'inidoneità concreta, non potendo il ZO sperare che gli operanti avrebbero strappato il verbale pubblicamente. La condotta avrebbe potuto integrare il reato di resistenza solo se il ZO avesse impedito la redazione del verbale o minacciato gli agenti appena iniziata la redazione dell'atto. 2. Con successive memorie il difensore ha ribadito e sviluppato i motivi, chiedendone l'accoglimento e la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 337 o 616 cod. pen. nonché il proscioglimento per esiguità del danno o del pericolo minacciato o in subordine per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili in questa sede nonché manifestamente infondati. Il ricorrente prospetta non solo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma persino l'irrilevanza penale della condotta del ZO, riduttivamente considerata una innocua reazione o uno sfogo, privo di idoneità o efficacia coartante. Dimentica il ricorrente che la condotta va valutata nel suo complesso e che dalla ricostruzione del fatto contenuta in sentenza risulta che il ZO, dapprima si era sottratto al controllo su strada, non fermandosi all'alt intimatogli, ma, una volta raggiunto e sottoposto a controllo il veicolo, risultato non sottoposto a revisione, rifiutava di declinare le generalità e di esibire i documenti e quando gli operanti gli contestavano diverse violazioni amministrative, li minacciava con le espressioni indicate nell'imputazione al fine di costringerli ad omettere un atto del loro ufficio. E' evidente il tentativo del ricorrente di fornire una diversa ricostruzione del fatto in contrasto con quella contenuta nelle sentenze di merito e di proporre una 2 diversa chiave di lettura più aderente alla propria versione difensiva senza confrontarsi con la lineare ricostruzione in fatto e coerente valutazione giuridica della condotta tenuta, la cui sequenza ed evoluzione dimostra la stretta connessione cronologica della reazione minacciosa alla elevazione delle contravvenzioni con finalità ed intento inequivoco di costringere gli operanti ad omettere la redazione del verbale, non ancora redatto. La riduttiva prospettazione del ricorrente circa l'inidoneità coartante della minaccia non ha pregio, avuto riguardo alla gravità delle minacce rivolte ai pubblici ufficiali in presenza di più persone, circostanza che conferisce un maggior effetto intimidatorio alle espressioni utilizzate, ed al momento in cui furono proferite con la chiara finalità di incidere sull'atto ancora da compiere, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. E' nota la differenza tra il reato di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale individuabile nel momento in cui la violenza o minaccia viene compiuta e nella direzione finalistica della condotta, atteso che nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale l'agente mira a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione, mentre nel reato di resistenza la violenza o la minaccia è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623). Di tali principi i giudici hanno fatto corretta applicazione con valutazione che esclude la possibilità di ridurre all'ipotesi di mera minaccia le espressioni utilizzate dall'imputato, prescindendo tale impostazione difensiva dalla finalità della condotta. Come già affermato da questa Corte, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/201, Bianchini, Rv. 263813), ipotesi che nel caso di specie non ricorre per le ragioni appena esposte. Ne deriva la mancanza di incoerenza o di manifesta illogicità nel ragionamento dei giudici di merito alla luce della ricostruzione del fatto e della finalità della condotta espressamente indicata anche nell'imputazione. 2. Inammissibili perché non dedotte nel ricorso, ma aggiunte solo nella memoria depositata il 2 dicembre 2022, le richieste di proscioglimento per minima entità del danno o del pericolo e di riconoscimento delle attenuanti 3 generiche, trattandosi di motivi nuovi, in alcun modo collegabili ai motivi principali del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie e le conclusioni del difensore, avv. Mario Petracca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NN ZO ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato quella emessa in data 25 gennaio 2018 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., essendo, invece, al più configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la violenza sarebbe avvenuta contestualmente al compimento dell'atto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 2835 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 16/12/2022 ufficio e non prima;
in ogni caso, si sarebbe trattato di resistenza passiva, realizzata mediante minacce astratte e inidonee ad impedire il compimento dell'atto, rappresentando le espressioni minacciose piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici ritenuto la condotta diretta ad impedire un atto di ufficio, pur essendo emerso che l'imputato si è fatto raggiungere dagli operanti in un'area di servizio, non ha impedito che gli elevassero contestazioni né li ha minacciati prima che redigessero il verbale. La reazione dell'imputato è stata successiva alla redazione del verbale e la circostanza che le minacce furono pronunciate alla presenza di più persone ne prova l'inidoneità concreta, non potendo il ZO sperare che gli operanti avrebbero strappato il verbale pubblicamente. La condotta avrebbe potuto integrare il reato di resistenza solo se il ZO avesse impedito la redazione del verbale o minacciato gli agenti appena iniziata la redazione dell'atto. 2. Con successive memorie il difensore ha ribadito e sviluppato i motivi, chiedendone l'accoglimento e la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 337 o 616 cod. pen. nonché il proscioglimento per esiguità del danno o del pericolo minacciato o in subordine per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili in questa sede nonché manifestamente infondati. Il ricorrente prospetta non solo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma persino l'irrilevanza penale della condotta del ZO, riduttivamente considerata una innocua reazione o uno sfogo, privo di idoneità o efficacia coartante. Dimentica il ricorrente che la condotta va valutata nel suo complesso e che dalla ricostruzione del fatto contenuta in sentenza risulta che il ZO, dapprima si era sottratto al controllo su strada, non fermandosi all'alt intimatogli, ma, una volta raggiunto e sottoposto a controllo il veicolo, risultato non sottoposto a revisione, rifiutava di declinare le generalità e di esibire i documenti e quando gli operanti gli contestavano diverse violazioni amministrative, li minacciava con le espressioni indicate nell'imputazione al fine di costringerli ad omettere un atto del loro ufficio. E' evidente il tentativo del ricorrente di fornire una diversa ricostruzione del fatto in contrasto con quella contenuta nelle sentenze di merito e di proporre una 2 diversa chiave di lettura più aderente alla propria versione difensiva senza confrontarsi con la lineare ricostruzione in fatto e coerente valutazione giuridica della condotta tenuta, la cui sequenza ed evoluzione dimostra la stretta connessione cronologica della reazione minacciosa alla elevazione delle contravvenzioni con finalità ed intento inequivoco di costringere gli operanti ad omettere la redazione del verbale, non ancora redatto. La riduttiva prospettazione del ricorrente circa l'inidoneità coartante della minaccia non ha pregio, avuto riguardo alla gravità delle minacce rivolte ai pubblici ufficiali in presenza di più persone, circostanza che conferisce un maggior effetto intimidatorio alle espressioni utilizzate, ed al momento in cui furono proferite con la chiara finalità di incidere sull'atto ancora da compiere, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. E' nota la differenza tra il reato di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale individuabile nel momento in cui la violenza o minaccia viene compiuta e nella direzione finalistica della condotta, atteso che nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale l'agente mira a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione, mentre nel reato di resistenza la violenza o la minaccia è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623). Di tali principi i giudici hanno fatto corretta applicazione con valutazione che esclude la possibilità di ridurre all'ipotesi di mera minaccia le espressioni utilizzate dall'imputato, prescindendo tale impostazione difensiva dalla finalità della condotta. Come già affermato da questa Corte, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/201, Bianchini, Rv. 263813), ipotesi che nel caso di specie non ricorre per le ragioni appena esposte. Ne deriva la mancanza di incoerenza o di manifesta illogicità nel ragionamento dei giudici di merito alla luce della ricostruzione del fatto e della finalità della condotta espressamente indicata anche nell'imputazione. 2. Inammissibili perché non dedotte nel ricorso, ma aggiunte solo nella memoria depositata il 2 dicembre 2022, le richieste di proscioglimento per minima entità del danno o del pericolo e di riconoscimento delle attenuanti 3 generiche, trattandosi di motivi nuovi, in alcun modo collegabili ai motivi principali del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2022.