Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6837/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6837/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Generale Orsini n. 40, presso lo studio
[...] dell'Avv. Grazia Basile che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., sig. , Controparte_1 P.IVA_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Stendhal n. 23, presso lo studio dell'Avv. Ciro Nappo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo di accertare l'insussistenza del credito azionato dalla parte opposta e, di conseguenza, ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e, pertanto, la revoca del D.I. opposto, con vittoria di spese.
La parte opposta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 820/2022 (N.R.G. 1920/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.02.2022, con cui era stato ingiunto di pagare alla ricorrente società la somma di € 8.261,70, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 e spese del Controparte_1 monitorio. L'importo era dovuto a titolo di corrispettivo per l'opera di consulenza fiscale e attività
Tanto premesso, a sostegno dell'opposizione, la società chiedeva di Parte_1
respingere le pretese creditizie avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, invocava la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In particolare, la parte opponente, in via preliminare, eccepiva sia la nullità del D.I. per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in via monitoria, sia l'insussistenza della stessa pretesa creditoria.
Nel merito, la società opponente rappresentava di non aver mai conferito alcun incarico professionale per l'attività di “gestione di centri per elaborazione meccanica ed elettronica dei dati”, come rappresentato dall'opposta nel ricorso monitorio, ma di aver contratto in forma orale un accordo, prima con il dott. e successivamente con il dott. amministratore unico Per_1 Pt_3 della società per l'attività di consulenza fiscale e contabile. Tale pattuizione, Controparte_1 secondo la prospettazione di parte opponente, prevedeva il pagamento di un corrispettivo di €
2.000,00 annui, oltre Iva.
Evidenziava, altresì, di aver sempre onorato gli impegni presi con la società opposta e di non aver mai ricevuto, proprio per tale ragione, solleciti di pagamento.
Sul piano probatorio, la parte opponente forniva alcuni riscontri documentali, tra cui, in particolare, un estratto conto bancario da cui risulterebbero conferimenti della società Parte_1
proprio in favore della sin dal 2016, anno in cui era stato costituito il rapporto
[...] Controparte_1
contrattuale e professionale tra le due parti.
La parte opposta, costituitasi con comparsa, assumeva che il ricorso ed il decreto ingiuntivo fossero pienamente fondati.
In particolare, nel merito, la società opposta rappresentava che il rapporto contrattuale, avente ad oggetto consulenza fiscale, era effettivamente intercorso tra le parti.
Per di più, evidenziava che da un mero riscontro probatorio, analizzando l'estratto conto bancario della risulterebbe comunque un credito in favore della società opposta per Parte_1
€ 4.249,40.
Piuttosto, secondo la ricostruzione dell'opposta, sin dall'inizio del rapporto, avvenuto nell'anno 2013, non vi era stato mai alcun accordo tra le parti per effetto del quale il compenso annuale spettante alla odierna comparente doveva essere di € 2.000,00, oltre accessori di legge e sosteneva anche che il rapporto professionale, terminato nell'anno 2021, era stato connotato dalla irregolarità delle spettanza dovute dalla a fronte delle fatture emesse dalla Parte_1 CP_1
[...] Dunque, dalle scritture contabili tenute dalla società opposta, l'importo complessivo per gli anni 2013-2021 ammonterebbe ad € 25.617,99, di cui € 8.261,70 rimasti insoluti. Dall'estratto conto bancario, depositato da parte opponente, risulterebbero solo vari conferimenti in denaro che nel corso del tempo erano stati imputati dalla società opposta, secondo i crismi di cui all'art. 1193
c.c.
In conclusione, alla stregua di tale rappresentazione, la parte opposta insisteva per respingere le deduzioni difensive dell'opponente ed invocava, di conseguenza, la conferma del D.I.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 24.10.2022, svoltasi in modalità telematica con il deposito di note scritte dalle parti costituite, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30.03.2023, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
A tale ultima udienza, il Giudice, con ordinanza, ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria. Espletata l'attività istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2025. Sciolta la riserva assunta a tale ultima udienza, con provvedimento del 10.02.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata nei termini come di seguito precisati.
È necessario evidenziare che la pretesa creditizia vantata dalla è pienamente Controparte_1
fondata, oltreché adeguatamente provata. Si rileva che l'onere probatorio risulta pienamente assolto dalla parte, la quale ha compiutamente provato per tabulas il credito da cui deriva la pretesa avanzata. In particolare, sul punto è opportuno richiamare le note e consolidate coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533), secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altronde, la parte opponente non ha provato né di avere adempiuto la propria obbligazione, né, come si avrà modo di osservare, risulta aver dimostrato fatti idonei a modificare o estinguere il diritto vantato e preteso dalla parte opposta
(art. 2697 c.c.). A sostegno di tale convincimento si pone, difatti, la documentazione allegata agli atti di causa e, in particolare, le fatture azionate già nel procedimento monitorio (n. 288/2016, n. 324/2016, n.
360/2016, n. 51/2017, n. 123/2017, n. 309/2017, n. 340/2017, n. 154/2018, n. 307/2018, n.
188/2020, n. 43/2021, n. 210/2021, n. 227/2021 e n. 229/2021) a cui si aggiungono le scritture contabili, debitamente validate da Notaio, appartenenti ad entrambe le società e da cui emergono nitidamente i crediti vantati dalla società documenti mai specificamente contestati Controparte_1
dalla società opponente. Tali documenti sono da considerarsi assolutamente idonei a provare sia la costituzione del rapporto contrattuale e professionale, sia la corretta esecuzione della prestazione a carico della società fornitrice, in assenza di contestazioni sul punto della parte opponente. Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, secondo il principio dispositivo, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite in giudizio. Ebbene, né sul rapporto contrattuale e professionale, né sulle scritture contabili è mai stata sollevata tempestiva e specifica contestazione da parte opponente. Pertanto, i fatti costitutivi del diritto di parte attrice si assumono provati, stante le contestazioni del tutto generiche avanzate da parte opponente. Tale complessiva ricostruzione impone di respingere le eccezioni sollevate da parte opponente circa la nullità del D.I. sia per l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, sia per l'asserita inesistenza del rapporto professionale da cui origina la pretesa creditizia avanzata da parte opposta.
Ciò posto, occorre, sotto il profilo probatorio, procedere a due ordini di valutazioni.
Anzitutto, i testi di parte opponente, escussi alle udienze del 05.06.23 e del 29.01.24, hanno dichiarato di aver stipulato oralmente, sia con il dott. che con il dott. un contratto Per_1 Pt_3 avente ad oggetto consulenza fiscale dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 2.000,00 annui oltre Iva. Tuttavia, tali dichiarazioni non trovano, sul piano dell'attendibilità estrinseca, alcun idoneo riscontro oggettivo. Come è noto, giurisprudenza consolidata, in tema di valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del processo civile, ha statuito che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, n.7763). Alla luce di tali principi, sebbene i testimoni escussi risultino formalmente capaci, non essendo emerso alcun interesse giuridico diretto nel presente giudizio, le dichiarazioni rese risultano prive di attendibilità estrinseca, in quanto non suffragate da elementi oggettivi idonei a confermare la ricostruzione fattuale offerta. In particolare, dagli atti non emergono versamenti corrispondenti alla somma indicata dai testimoni quale corrispettivo del preteso accordo (cioè € 2.000,00 annui oltre IVA), né risultano prodotti documenti quali bonifici, assegni o altra documentazione bancaria che possa dare riscontro alle dichiarazioni rese.
In secondo luogo, l'estratto conto bancario allegato dalla parte opponente al ricorso in opposizione, considerato unitamente alle argomentazioni sopra esposte, non appare idoneo a sostenere la ricostruzione difensiva della società Difatti, in assenza di una diversa Parte_1 indicazione del debitore, i pagamenti risultanti dall'estratto vanno imputati secondo l'ordine previsto dall'art. 1193 c.c. Dall'analisi comparativa tra la “scheda andamento rapporto” (doc. n. 4 di parte opposta) e il suddetto estratto conto emergono versamenti effettuati dalla in Parte_1
favore della riferibili a fatture non azionate nel procedimento monitorio. Tali Controparte_1
pagamenti, pertanto, sono riconducibili alla parte di credito già soddisfatta e, pertanto, non oggetto della pretesa monitoria, come, ad esempio, il pagamento del 02.08.2016 per un importo di €
1.000,00, imputabile alla fattura del 03.08.2016, risultata interamente riscossa (cfr. documentazione allegata agli atti). Dunque, in considerazione dell'ammontare complessivo del credito vantato da parte opposta (€ 25.617,99), maturato nell'ambito di un rapporto sorto nel 2013, i conferimenti risultanti dall'estratto conto non appaiono sufficienti a incidere sulla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio (€ 8.261,70), in assenza di indici documentali o probatori in senso opposto.
Infine, il prospetto delle “differenze debitorie”, depositato da parte opponente, è da considerarsi un documento assolutamente inidoneo a rideterminare il quantum creditizio vantato da parte opposta, trattandosi di un documento unilateralmente predisposto, attinente alla contabilità interna.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto totale dell'opposizione avanzata. Va, dunque, confermato il D.I. opposto e va, di conseguenza, condannata la parte opponente a pagare alla società opposta la somma di € 8.261,70, oltre interessi come da domanda e sino ad integrale soddisfo e spese del monitorio.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il D.I. n. 820/2022 (N.R.G. 1920/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli in data 01.02.2022, con conseguente declaratoria di esecutorietà;
3) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1 in favore della opposta che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso Controparte_1
avvocato, oltre esborsi e spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
Napoli, 21-5-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.