Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice dott. Roberto Pellecchia ha emesso la seguente
SENTENZA all'udienza di discussione del 16-06-2025 nella causa iscritta al N.10580 2018
R.G.
TRA
(cf ), rapp.to e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Loredana Di Fusco (c.f. ) che lo rapp.ta e difende C.F._2
in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente difensore Avv. Nicoletta De
Balsi. ricorrente
E
(cf. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP P.IVA_1 dall'Avv. Marialuigia Ferrante
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6-12-2018 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver subito un infortunio in data 05-09-2017; di essere stato sottoposto alla visita che aveva quantificato i postumi invalidanti nella CP
misura del 16%; di aver proposto ricorso in via amministrativa, rimasto senza esito.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di riconoscere la sussistenza dell'invalidità a seguito dell' infortunio indicato, con accertamento della rendita pari al 23-24% o altra percentuale superiore al 16% dell'invalidità totale,
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pagamento della relativa rendita, oltre interessi.
Costituitosi ritualmente, l eccepiva l'infondatezza della domanda, CP
chiedendone il rigetto.
Espletata ctu, all'udienza di discussione odierna, la causa veniva decisa come da sentenza di cui dava lettura in udienza.
La domanda é fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art.13, co II D. L.gs n.38/2000 In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP
sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico
In specie, il CTU ha evidenziato che il ricorrente, a seguito dell' infortunio indicato in ricorso, manifesta postumi valutabili nella misura del 19% ai sensi del DM 12.7.2000.
Le indicazioni del consulente sono fatte proprie dal giudicante in virtù della loro logicità e dell'adeguata motivazione. Pertanto, atteso che il consulente ha accertato una percentuale di incidenza dei postumi superiore a quella espressa dall' in accoglimento della domanda l' va condannato alla CP CP_2
corresponsione in favore del ricorrente della differenza tra l'importo della rendita da infortunio parametrata al 19% della invalidità, e quella attualmente in
2 godimento pari al 16%, dalla data della domanda amministrativa oltre interessi legali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
Le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto in atti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro visto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore di CP
, della differenza tra l'importo della rendita da infortunio Parte_1
parametrata al 19% della invalidità, e quella attualmente in godimento pari al
16%, dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali;
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP
complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott Roberto Pellecchia)
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