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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Giudice Onorario dott.ssa Daniela Linarello, all'udienza del 29.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 822/2024 proposto, ai sensi dell'art. 30 u.c. del d.lgs.
286/1998 da ,nata in [...] l'[...] residente in Parte_1
Cosenza alla via F. Principe n. 37 (CF , rappresentata e C.F._1
difesa – giusto mandato in calce al presente atto –dall'Avv. Valentina Gallo e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata;
- Ricorrente -
contro
, in Controparte_1
persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. presso i cui uffici in C.F._2
Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, n. 34, domicilia ope legis;
- Resistente -
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 19.02.2024 proponeva Parte_1
ricorso al fine di ottenere il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con il marito ed il figlio minorenne nelle persone, rispettivamente, di :
a) nato in [...] il [...]; b) Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...].
Deduceva che con invio telematico del 25.1.2023, corredata di tutta la documentazione, l'odierna ricorrente formalizzava, presso il competente ufficio immigrazione della Prefettura di Cosenza, domanda volta ad ottenere il nulla osta per il ricongiungimento con il marito ed il figlio minorenne.
In difetto di emissione di qualsivoglia provvedimento da parte della Prefettura di
Cosenza – sportello unico per l'immigrazione, in data 2.10.2023 la ricorrente diffidava, a mezzo di legale di fiducia il predetto Ufficio al rilascio del richiesto nulla osta entro il termine di sette giorni dalla ricezione della stessa. Il perdurante silenzio della ha indotto l'odierna ricorrente ad azionare il presente CP_2
procedimento teso ad acclarare la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare e la sua positiva tutela tramite il rilascio del necessario nulla osta alla emissione del visto di ingresso.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la che ha Controparte_3
invocato il rigetto del ricorso, richiamando l'assenza della documentazione necessaria per l'accoglimento.
OSSERVA
Il diritto all'unità familiare è espressamente tutelato dal D.lgs nr.286/98, consentendo allo straniero che soggiorna regolarmente in Italia di chiedere il ricongiungimento dei familiari indicati nell'art. 29 della citata legge, attraverso un procedimento che si articola in due fasi: la prima, diretta ad ottenere dal Questore del luogo di residenza del richiedente il nulla osta al ricongiungimento familiare e volta ad accertare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla legge , la seconda, diretta ad ottenere dalla rappresentanza diplomatica italiana nello Stato, in cui dimora il parente, il visto d'ingresso e funzionale ad accertare il rapporto di parentela e le altre condizioni che con questo devono concorrere per consentire l'ingresso in Italia. Il giudice ordinario, cui è stata devoluta la materia oggetto del presente procedimento, ha il compito di accertare e valutare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di legge per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare negato dall'autorità amministrativa (art. 20 del
D.lgs 150/11).
Occorre, quindi, verificare se la signora abbia i requisiti Parte_1
previsti dalla legge per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare negato dall'autorità amministrativa.
A tal riguardo si osserva che dispone l'art. 30 comma 6 del d. lgs. 286/1998 che:
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio
o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a),
è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. …..>>.
A questo riguardo, nella medesima sentenza citata si premetteva che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire "la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri" al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato;
così confermando che scopo della normativa comunitaria è precisamente la vita familiare dei lavoratori cittadini degli stati membri, la quale postula quella convivenza che il legislatore interno ha legittimamente eretto a parametro di meritevolezza della tutela accordata.
La citata direttiva europea, nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, relativa all'individuazione dei familiari oggetto del ricongiungimento, ha stabilito, in particolare, che « In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante…….. tuttavia nelle disposizione di cui al capo IV art 7 dispone che “Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:…… lettera c) di risorse stabili
e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari”.
Orbene la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente a corredo della domanda ritualmente formalizzata presso lo Sportello Unico Immigrazione della
Prefettura di Cosenza dimostra, inequivocabilmente, la sussistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti al fine del rilascio del chiesto nulla osta.
A) Quanto al requisito del permesso di soggiorno: la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari per il quale è stata già formalizzata richiesta di rinnovo. In data 22.5.2024 – giusta lettera di convocazione debitamente prodotta – la ricorrente è stata ricevuta presso il competente Ufficio della Questura di Cosenza ed all'esito del suddetto incontro è stato assentito il rinnovo del permesso di soggiorno che è stato allegato.
B)Quanto al requisito per il soddisfacimento del requisito reddituale, il richiedente deve dimostrare di possedere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ( per il 2023 pari ad € 6542,51 annui, ossia € 503,27 mensili) aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Ne deriva che il reddito minimo da percepire al fine di ottenere il ricongiungimento di due familiari – come nel caso che ci occupa – è quello complessivo di € 13.085,02. Qualora il reddito risulti insufficiente, il richiedente può integrare il proprio reddito personale sommando il reddito annuo prodotto dai soggetti che risultano iscritti nello stesso stato di famiglia del richiedente. Orbene, a decorrere dal 4.5.2023, l'odierna ricorrente è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale, dalla
“FEC srls” con sede di Cosenza alla via Piave n. 53 con mansioni di “aiuto cuoco di ristorante” per lo svolgimento delle quali percepisce una retribuzione di €
11.324,00 annue. Inoltre la sig.ra in data 26.1.2023, ha Parte_1
sottoscritto con la società in p.l.r.p.t., contratto quale fornitore Controparte_4
autonomo di servizi di consegna (cd Rider) per le quali percepisce il relativo compenso. In sede di domanda per il rilascio del nulla osta , l'odierna ricorrente ha espressamente dichiarato di integrare il proprio reddito con quello del familiare convivente (padre) (cfr doc 10 – stato di famiglia ) Persona_1
che nell'anno 2022 ha prodotto un reddito complessivo di € 23.064,00 ( cfr doc
11 – Modello 730 redditi . Risulta, pertanto, evidente la Persona_1
sussistenza del requisito reddituale richiesto (reddito pari ad € 13.085,02) per il rilascio del richiesto nulla osta. I modelli 730 anno 2024 (redditi di rifermento
2023 - cfr doc. n. 1); 2) e 3)) attestano un ulteriore miglioramento della situazione reddituale dell'odierna ricorrente e relativo nucleo familiare che, complessivamente, raggiunge € 35.770,00. Ciò anche alla luce del nuovo contratto di lavoro sempre a tempo indeterminato stipulato con la società MA.VA. s.r.l.
C) L'odierna ricorrente risiede in Cosenza presso un immobile acquisito in locazione dal proprio familiare convivente - (padre) - giusta Persona_1
contratto stipulato in data 1.10.2019 e regolarmente registrato. La idoneità dell'appartamento de quo ad ospitare - oltre che la ricorrente ed i familiari con cui la stessa già coabita - anche il marito ed il figlio minorenne della sig.ra Pt_1
risulta attestata da rituale certificazione rilasciata dal competente
[...]
Ufficio tecnico del Comune di Cosenza su istanza formalizzata dal proprietario dell'immobile ( doc. n.13 – certificato di idoneità abitativa).
Alla luce di tanto emerge la sussistenza di adeguata prova circa la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del nulla osta per il ricongiungimento familiare con il marito ed il figlio minorenne nelle persone, rispettivamente, di : a) nato in [...] il [...]; b) Parte_2
nato in [...] il [...]. Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro così provvede:
- accoglie il ricorso;
- autorizza il rilascio di nulla osta per il ricongiungimento familiare della sig.ra
(nata in [...] l'[...] residente in [...]
Principe n. 37 - CF con il marito ed il figlio minorenne C.F._1
nelle persone, rispettivamente, di: a) nato in [...] il Parte_2
16.11.1994; b) nato in [...] il [...]. Parte_3
-Condanna la in persona Controparte_5
del Ministro in carica, al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1200,00 oltre accessori da distarsi in favore del procuratore antistatario
Catanzaro, 29.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Linarello